Omissis
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA
la proposta del titolare dell’Ufficio Organizzazione Amministrativa
responsabile dei procedimenti concorsuali;
VISTA
la L.R. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
VISTO
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali
sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA
la Deliberazione n. 173 del 10 dicembre 2013 con la quale l’Ufficio di
Presidenza ha approvato la Programmazione dei fabbisogni di personale e della
Dirigenza per il triennio 2013/2015;
VISTA
la successiva Deliberazione n. 134 del 16/09/2014 con la quale il medesimo
organo ha integrato il citato atto di programmazione per l’assunzione a tempo
determinato di un Dirigente, finalizzata al conferimento dell’incarico di
Direzione del Servizio Segreteria del Presidente, AA.GG,
Stampa e comunicazione,
CONSIDERATO
che il sopra richiamato provvedimento di programmazione costituisce
autorizzazione, per il Dirigente preposto al personale, all’espletamento delle
procedure di reclutamento;
VISTO,
l’art.. 11 comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che recita testualmente: “Per la dirigenza
regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e
delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di
dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nonché ai sensi di disposizioni normative di settore
riguardanti incarichi della medesima natura, previa selezione pubblica ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente
articolo, può raggiungere il livello massimo del dieci per cento”;
VISTO
l’art. 22 della sopra citata L. R., n. 77/1999 che disciplina gli incarichi
dirigenziali con contratto a tempo determinato
RILEVATO
che:
- il rapporto di lavoro che si intende
costituire, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 77/1999,
è finalizzato al conferimento di un incarico di direzione relativo ad un posto
di dotazione organica e come tale assimilabile alle ipotesi contemplate
dall'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001
e dall’articolo 110, comma 1, del T.U.EE.LL.;
- la selezione pubblica prevista dal
citato comma 1 dell’art. 110, del T.U.EE.LL. è volta
ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto
dell'incarico;
- in ragione della tipologia del posto a
concorso è senz’altro utile in considerazione della disomogeneità delle materie
oggetto dell’incarico, puntare su candidati che meglio conoscono il
funzionamento della macchina amministrativa e privilegiare, quindi,
l’esperienza maturata in qualità di dirigente di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni
CONSIDERATO
CHE il posto di cui trattasi, pur essendo ricompreso nella dotazione organica
della tecnostruttura del Consiglio regionale, comprende al suo interno funzioni
riconducibili ad una delle segreterie politiche (Segreteria del Presidente)
disciplinate dalla L.R. 18/2001;
RITENUTO
OPPORTUNO, per tale ragione, riservare all’Organo di Direzione politica una
quota marginale di punteggio (10%) anche al fine di non esautorare la
competenza esclusiva del medesimo Organo in materia di affidamento di incarichi
Dirigenziali di vertice;
RAVVISATA,
inoltre, l’opportunità che
l’Amministrazione si riservi, espressamente la possibilità di non procedere alla copertura del posto
tramite la procedura avviata con il presente atto, nel caso di eventi
imprevedibili o per effetto di esigenze di contenimento della spesa derivanti
da vincoli legislativi;
VISTO
l’avviso di selezione nel testo allegato come parte integrante alla presente
determinazione;
DATO
ATTO CHE lo stesso è coerente con la disciplina vigente in materia e recepisce
le scelte specifiche come sopra illustrate e motivate;
VISTI
gli articoli 5 sull’autonomia della funzione dirigenziale e 24 sulle competenze
del dirigente di Servizio della ripetuta la L. R., n. 77/1999;
VISTA
la L.R. 9.5.2001, n. 18, recante norme in materia di
autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale;
DETERMINA
per
le motivazioni espresse in narrativa;
- di indire una selezione pubblica per
soli titoli per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
pieno e determinato finalizzato al conferimento dell’incarico di direzione del
Servizio Segreteria del Presidente , AA.GG., Stampa e
Comunicazione del Consiglio Regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila;
- di approvare l’avviso di selezione nel
testo allegato come parte integrante alla presente determinazione;
- di precisare che non si procederà alla
copertura del posto tramite la procedura avviata con il presente atto, in caso
di eventi imprevedibili o per esigenze di contenimento della spesa di personale
derivanti da vincoli legislativi;
- di rinviare a successivo provvedimento
la nomina della commissione selezionatrice;
- di pubblicare il presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)
Speciale Concorsi e sul sito internet del Consiglio regionale (http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tiziana Grassi
Seguono allegati