IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2010
per uso di seminativo irriguo “ a
favore della Sig.ra DI
NARDO Lucia nata a S. Eusanio Del Sangro
(CH) il 28.05.1965 ed ivi residente in
Via Castellata 125 , a corpo e non a
misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) ,
della superficie di mq. 7.940 circa
delle zone del Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune
di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale
delle concessioni con i numeri 167 , 180/a e 241 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze
amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 );
2) l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n.
258 e della Legge 203/82 di cui in premessa ,
ammonta ad euro € . 134,37;
3) le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4) di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’ Agricoltura di Chieti
di notificare alla ditta concessionaria
il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione ,
allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/205903 del 30.07.2014, per
l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto
delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
.
5) di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’ Agricoltura di Chieti
, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’
attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla
concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del
citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
- divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni
agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale
che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6) la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/205903
del 30.07.2014 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai
citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7) di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo ;
8) la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita