IL COMMISSARIO AD ACTA

Omissis

 

RICHIAMATE

-          la determinazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito definita AIFA) del 29.10.2004 “note AIFA 2004” di revisione delle note CUF, pubblicata sulla G. U. n. 259 del 04.11.2004, S.O. n. 162;

-          la determinazione AIFA del 04.01.2007 “Note AIFA 2006-2007 per l’uso appropriato del farmaci”, pubblicata sulla G.U. n. 7 del 10.01.2007, di aggiornamento delle precedenti note AIFA e le successive determinazioni del 22.09.2009 (G.U. n. 238 del 13.10.2009), del 26.11.2009 (G.U. n. 289 del 09.12.2009) e del 29.07.2010 (G.U. n. 269 del 18.11.2010);

RICHIAMATO il testo della Nota AIFA 39 vigente – di cui alla citata determinazione AIFA del 29.07.2010 - che dispone che le singole Regioni individuino un’apposita Commissione Regionale preposta alla gestione del Registro Regionale degli assuntori dell’ormone della crescita, alla sorveglianza epidemiologica e al monitoraggio dell’appropriatezza d’uso dell’ormone della crescita in stretta collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità;

Omissis

RICHIAMATI:

-          la delibera del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo n. 76/2010 del 20.12.2010 con cui, nel fornire disposizioni inerenti la prescrizione e dispensazione dell’ormone somatotropo (GH) di cui alla nota AIFA 39, è stata istituita la Commissione Regionale per la sorveglianza epidemiologica ed il monitoraggio dell’appropriatezza del trattamento con ormone somatotropo, individuando quali membri della stessa gli esperti all’uopo individuati nell’allegato 4, parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento;

-          il decreto del Commissario ad acta n. 02/2011 del 16.02.2011 con cui è stata integrata la composizione della Commissione di che trattasi;

PRECISATO che:

-          scopo della Commissione è garantire, attraverso l’analisi dei dati messi a diposizione dal registro nazionale, una sorveglianza epidemiologica sui rischi connessi alla somministrazione dell’ormone somatotropo (leucemie, tumori, alterata tolleranza glucidica,..) e al contempo adottare procedure di controllo e monitoraggio per garantire l’appropriatezza prescrittiva secondo le indicazioni previste dalla nota AIFA 39;

-          con  l’allegato 3 alla deliberazione n. 76/2010, nel definire le competenze della Commissione Regionale, viene stabilito che la stessa resti in carica per tre anni dalla data di costituzione;

VISTI:

-          il decreto del commissario ad acta n. 41/2011, con il quale sono state date disposizioni inerenti la prescrizione dell’ormone somatotropo (GH) di cui alla nota AIFA 39 a favore di pazienti in età evolutiva ed al contempo venivano definiti i requisiti minimi per l’individuazione dei Centri Prescrittori di GH per l’età evolutiva;

-          la Determina Dirigenziale DG8/148 dell’11 settembre 2012 - con cui sulla base di quanto disposto con il citato decreto n. 41/2011 - sono stati individuati i Centri prescrittori regionali

RITENUTO necessario procedere al rinnovo della Commissione Regionale per la sorveglianza epidemiologica ed il monitoraggio dell’appropriatezza del trattamento con ormone somatotropo di cui alla delibera del Commissario ad acta n. 76/2010 del 20.12.2010, siccome integrata con decreto del Commissario ad acta n. 02/2011, alla luce del termine del mandato triennale;

Omissis

ATTESO inoltre che la nota AIFA 39 attualmente vigente ha esteso l’utilizzo al trattamento con GH all’età neonatale in individui con evidenza neuroradiologica di malformazioni/lesioni ipotalamo ipofisarie e segni clinico-laboratoristici compatibili con la diagnosi di panipopituitarismo congenito, pur non prevedendo espressamente, come per l’età evolutiva, che in tali soggetti il trattamento debba avvenire previa autorizzazione delle Commissioni Regionali preposte alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell’appropriatezza del trattamento con GH;

RITENUTO di dover disporre de relato – e sino a provvedimento di diverso avviso - che alla Commissione Regionale preposta alla sorveglianza ed al monitoraggio dell’appropriatezza del trattamento con GH spetti anche la valutazione dei trattamenti nell’età neonatale, confermando quanto già disposto con la citata delibera del Commissario ad acta n. 76/2010;

RITENUTO a tal fine di dover integrare e modificare quanto riportato nell’allegato 3 alla deliberazione n. 76/2010, approvando il documento del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute (allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO  che le motivazioni sopra addotte a sostegno del presente atto indicano l’urgenza e l’indifferibilità della emanazione dello stesso, tali da procrastinarne la trasmissione al  Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale - all’uopo costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine della corretta verifica degli adempimenti da porre in essere per l’esecuzione del Piano di Risanamento di cui sopra -  per la dovuta valutazione, ordinariamente preventiva;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1.         di rinnovare, alla luce del termine del mandato triennale, la composizione della Commissione Regionale per la sorveglianza epidemiologica ed il monitoraggio dell’appropriatezza del trattamento con ormone somatotropo – di cui alla delibera del Commissario ad acta n. 76/2010 del 20.12.2010, siccome integrata con decreto del Commissario ad acta n. 02/2011 - le cui competenze sono riportate nell’allegato 2 - parte integrante del presente provvedimento - senza onere alcuno per la Regione;

2.         di indicare quali membri della Commissione di cui al punto precedente, gli esperti riportati nell’allegato 3 - parte integrante del presente provvedimento -;

3.         di precisare che le funzioni di segreteria scientifica vengono svolte dalla segreteria scientifica della Commissione Regionale del Farmaco, di cui alla DGR n. 663 del 09.07.2007;

4.         di precisare che la Commissione resta in carica tre anni dalla data di costituzione;

5.         di demandare al Servizio Assistenza Farmaceutica della Direzione Politiche della Salute:

I.          la definizione delle modalità di svolgimento dei lavori della Commissione, da rendersi in apposito Regolamento interno dalla stessa approvato;

II.        l’acquisizione da parte dei componenti la Commissione della dichiarazione di insussistenza di cause di conflitto di interesse;

III.       la definizione delle priorità delle aree di intervento della predetta Commissione, coerentemente con le necessità regionali di programmazione e razionalizzazione nel campo dell’assistenza farmaceutica;

6.         di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento ai Responsabili dei Centri prescrittori della Regione, ai Servizi Farmaceutici delle A.A.S.S.L.L. della Regione Abruzzo nonché all’Istituto di Superiore di Sanità;

7.         di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

8.         di trasmettere il presente atto al  Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la dovuta validazione.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Seguono allegati

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3