IL COMMISSARIO AD ACTA
Omissis
VISTO
il D.L. 8 luglio 2002, n. 138 “Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia
anche nelle aree svantaggiate”, convertito, con modificazioni, in Legge 8
agosto 2002, n. 178 ed, in particolare, l’art. 9, comma 5 della citata L.
178/02 che sostituisce il comma 1 dell’articolo 7 del D.L. 18.09.2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16.11.2001, n. 405 nel modo
seguente: “I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché
forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di
unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal
servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del
corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale,
sulla base di apposite direttive definite dalla regione; tale disposizione non
si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo”;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 1009 del 26.11.2002 “Art. 9 D.L.
138/2002 – Disposizioni in materia di rimborso dei farmaci di uguale
composizione – Aggiornamento elenco in vigore dal 1 marzo 2002” con la quale è
stato approvato l’elenco dei farmaci, siano essi generici o specialità, aventi
uguale composizione in principi attivi, forma farmaceutica, via di
somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi
unitarie uguali, ed i relativi prezzi massimi rimborsabili
RICHIAMATO
nello specifico il punto 8) della succitata D.G.R. n. 1009/2002 con il
quale si demanda al Servizio Assistenza
Distrettuale - Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità la stesura degli
elenchi successivi, da redigersi sulla base degli elenchi emessi – con
eventuali aggiornamenti - dal Ministero della Salute e pubblicati sul proprio
sito internet, nonché dei decreti di A.I.C. pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, tenendo conto delle comunicazioni delle aziende
farmaceutiche esclusivamente per quanto riguarda il costo dei farmaci;
VISTI:
- il Decreto del Ministero della Salute
del 20.12.2002 pubblicato sul S.O. n. 2 della G.U. n. 4 del 07.01.2003 nonché
sul sito internet del Ministero della Salute con il quale è stato aggiornato,
tra l’altro, l’elenco dei medicinali non coperti da brevetto ed il relativo
prezzo;
- l’aggiornamento di detto elenco
pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute alla pagina Medicinali
generici (http://www.ministerosalute.it/medicinali/) in data 1° luglio 2003,
con aggiornamento dei prezzi alla data del 26/06/2003;
- la determina dirigenziale del Servizio
Assistenza Distrettuale - Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità n.
DG8/20 del 27.02.2003 con la quale, sulla base del D.M. 20.12.2002, è stato
disposto l’aggiornamento dell’elenco approvato con D.G.R. 1009/02;
ATTESO che:
- nel mese di ottobre 2005 l’Agenzia
Italiana del Farmaco (di seguito definita AIFA) ha stabilito, con proprio
comunicato, che l’aggiornamento dell’elenco dei farmaci non coperti da brevetto
e dei relativi prezzi di riferimento dovesse avvenire con cadenza mensile e che
l’elenco aggiornato venisse pubblicato sul sito internet dell’AIFA e del
Ministero della Salute il 15 di ogni mese;
- in seguito alla necessità di
adeguamento alla tempistica stabilita dall’AIFA, dal 2005 ad oggi il Servizio
Assistenza Distrettuale - Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità (ora
Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche
della Salute) ha provveduto mensilmente a recepire, con proprie determine, le
liste di trasparenza dell’AIFA, unitamente ai prezzi di riferimento ivi contenuti
che divenivano prezzi di rimborso regionali, sino alla vigente DG8/84 del
16.05.2014;
CONSIDERATO
che allo stato attuale gli aggiornamenti della cd. “lista di trasparenza”
riguardano un numero sempre maggiore di farmaci che perdono la copertura brevettuale
e, sempre più spesso l’AIFA interviene a modificare i prezzi dei medicinali
equivalenti anche al di fuori della tempistica mensile per aggiornamenti
‘straordinari’, in attuazione di specifiche normative inerenti il contenimento
della spesa farmaceutica convenzionata o in esecuzione di sentenze TAR Lazio;
RAVVISATA
la necessità di assicurare la regolarità delle operazioni informatiche connesse
all’adeguamento delle banche dati nonché assicurare ad un numero sempre
crescente di farmaci l’immediata applicazione del prezzo di riferimento del
farmaco inserito in lista di trasparenza, al fine di garantire sempre la pronta
disponibilità al pubblico del farmaco che ha perso la copertura brevettuale e
conseguire adeguati risparmi di spesa;
RICHIAMATO
il Decreto del Commissario ad Acta n. 26 del 04.07.2012 avente ad oggetto
“Misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica convenzionata – modifica
regime di esenzione per motivi di reddito – DM 11 dicembre 2009”, il quale
modifica le classi di esenzione di cui al
Decreto del Commissario ad Acta n. 17/2011 nonché il regime di
compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte del cittadino;
PRECISATO
che le disposizioni regionali vigenti sulla compartecipazione alla spesa
farmaceutica da parte del cittadino (ticket) prevedono per i farmaci che
perdono la copertura brevettuale (cosiddetti equivalenti) quote di
partecipazione differenti rispetto alle quote dovute per i cd. farmaci branded
e che, pertanto, al sempre maggiore consumo dei
farmaci equivalenti debba opportunamente corrispondere il pronto
adeguamento del loro prezzo di riferimento.
RITENUTO
pertanto di modificare le modalità di recepimento dell’ aggiornamento
ministeriale dell’elenco dei medicinali non coperti da brevetto rispetto a
quanto previsto dal punto 8) della sopra citata
D.G.R. n. 1009/2002, prevedendo, in conformità a quanto adottato dalla
maggioranza delle altre Regioni, un aggiornamento automatico dei prezzi che
entri in vigore il primo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione
dell’elenco sul sito dell’AIFA, termine
strettamente necessario al fine di completare ogni adeguamento delle relative
banche dati;
RITENUTO
altresì che detto aggiornamento automatico entri in vigore a partire
dall’aggiornamento dei prezzi di riferimento relativi al mese di settembre
2014;
RICHIAMATO
inoltre il punto 5) della citata D.G.R. n. 1009/2002 il quale dispone, in
conformità a quanto stabilito dall’art. 9, comma 5, della legge 178/2002, al
fine di evitare che momentanee carenze nel normale ciclo distributivo regionale
dei medicinali il cui prezzo coincide con quello di riferimento ricadano
negativamente sulla regolarità dell’assistenza farmaceutica nei confronti dei
cittadini, che “…il farmacista, nel caso
in cui non abbia la possibilità di recuperare nel ciclo distributivo regionale
il medicinale avente prezzo pari o inferiore a quello massimo di rimborso,
provvede a consegnare all’assistito il farmaco al momento disponibile nel
normale ciclo distributivo, avente prezzo immediatamente superiore a quello di
riferimento, senza richiedere all’assistito stesso nessun onere. La ricetta
dovrà riportare annotazione, mediante apposito timbro, relativa
all’irreperibilità nel ciclo distributivo del medicinale avente prezzo pari o
inferiore a quello massimo di rimborso “medicinale a prezzo più basso non
reperibile” e, in tal caso, al farmacista verrà rimborsato il prezzo del
farmaco consegnato…”, introducendo la cd. “norma di salvaguardia”;
RICHIAMATO
l’art. 105 commi 3 bis e 3 ter del D.lgs. 24 aprile 2006, n. 219, siccome
modificato con il D.lgs. 19 febbraio
2014, n. 17 di recepimento della
direttiva 2011/62/UE con il quale il legislatore prevede – partendo da una
nuova definizione di “servizio pubblico”
- di soddisfare prioritariamente,
nel rispetto degli obblighi comunitari, il fabbisogno territoriale di farmaci
evitando situazioni di indisponibiltà dei farmaci;
ATTESO
che:
- la procedura di segnalazione di cui
all’art. 105 commi 3 bis e 3 ter del D.lgs. 219/2006, siccome modificato con il D.lgs. 17/2014, effettuata dal farmacista (anche
tramite le associazioni di categoria) permette alla Regione competente di
accertare che non sia stato violato l’obbligo di servizio pubblico;
- sono in corso di definizione con le
associazioni di categoria interessate le procedure e le modalità per effettuare
tali segnalazioni e per accertare la reale carenza sul territorio regionale dei
farmaci;
RITENUTO
pertanto, al fine di non causare una disomogenea applicazione sul territorio
regionale della vigente normativa con conseguente oneri impropri a carico del
SSR, di sospendere la cd. “norma di
salvaguardia”, introdotta con il punto 5) della citata D.G.R. n. 1009/2002,
sino alla definizione – sentite le associazioni di categoria interessate -
delle procedure e delle modalità per accertare la reale carenza sul territorio
regionale dei farmaci;
CONSIDERATO
che le motivazioni sopra addotte a
sostegno del presente atto indicano l’urgenza e l’indifferibilità della
emanazione dello stesso, tali da procrastinarne la trasmissione al Tavolo di monitoraggio del Piano di
Risanamento del Sistema Sanitario Regionale - all’uopo costituito dal Ministero
della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine della
corretta verifica degli adempimenti da porre in essere per l’esecuzione del
Piano di Risanamento di cui sopra - per
la dovuta valutazione, ordinariamente preventiva;
DECRETA
per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di modificare le modalità di
recepimento dell’ aggiornamento ministeriale dell’elenco dei medicinali non
coperti da brevetto di cui al punto 8) della D.G.R. n. 1009 del 26.11.2002,
prevedendo un aggiornamento automatico dei prezzi che entri in vigore il primo
giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione dell’elenco sul sito
dell’AIFA, termine strettamente
necessario per completare l’adeguamento delle relative banche dati, come in
premessa meglio esplicitato;
2. di stabilire che le disposizioni di cui
al precedente punto 1) entrino in vigore a partire dall’aggiornamento dei
prezzi di riferimento relativi al mese di settembre 2014;
3. di sospendere la cd. “norma di
salvaguardia”, introdotta con il punto 5) della citata D.G.R. n. 1009/2002,
sino alla definizione - ai sensi dell’art. 105 commi 3 bis e 3 ter del D.lgs.
219/2006, siccome modificato con il
D.lgs. 17/2014 – sentite le associazioni
di categoria interessate, delle modalità per accertare la reale carenza sul
territorio regionale dei farmaci;
4. di trasmettere, per gli adempimenti di
competenza, il presente provvedimento ai Servizi Farmaceutici Territoriali
delle A.A.S.S.L.L. della Regione Abruzzo, alle Associazioni di categoria delle
farmacie pubbliche e private, alle Associazioni di categoria della
distribuzione intermedia, alle Banche Dati nonché alla ditta aggiudicataria
dell’appalto regionale per la lettura ottica delle ricette ed alla SOGEI;
5. di pubblicare il presente provvedimento
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
6. di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di
Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della
Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la dovuta validazione.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Luciano D’Alfonso