IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del
settore sanitario della Regione Abruzzo secondo i Programmi Operativi di cui al
richiamato art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012 con la quale il
dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro dai
disavanzi del SSR abruzzese con le competenze ivi declinate;
VISTO
il decreto commissariale n. 20 del 11.06.2012 avente ad oggetto “Insediamento
del subcommissario Dott. Giuseppe Zuccatelli
per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR abruzzese –
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7/6/2012”
ATTESO
CHE tra le materie di competenza del Subcommissario è
prevista la collaborazione per gli aspetti di programmazione sanitaria e per
l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente
ordinamento in materia sanitaria, necessarie all’attuazione del Piano di
Rientro;
VISTO
il D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed in particolare
l’art.3-septies - Integrazione sociosanitaria - che disciplina i criteri di
finanziamento delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione
sanitaria per quanto compete alle Unità Sanitarie Locali e ai Comuni;
VISTO
il DPCM 14/02/2001 avente ad oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di prestazioni socio-sanitarie” laddove all’art.3 definisce:
1. “prestazioni sanitarie a rilevanza
sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati
interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla
prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o
invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto
delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla
espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità
sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti
personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale,
domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali”;
2. “prestazioni sociali a rilevanza
sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di
supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di
emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza
dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei
cittadini, stabilita dai comuni stessi. Dette prestazioni, inserite in progetti
personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di
lungo assistenza”;
VISTO
il punto 1 dell’area “Disabili” della tabella “Prestazioni e criteri di
finanziamento” allegata al DPCM 14/02/2001, precedentemente citato, che
definisce i criteri di finanziamento delle prestazioni sopra definite:
1. “Assistenza ai disabili attraverso
interventi diretti al recupero funzionale sociale dei soggetti affetti da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e tramite prestazioni domiciliari,
ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali e assistenza protesica:
- 100%
a carico del SSN l’assistenza in fase intensiva e le prestazioni ad elevata
integrazione nella fase estensiva e nei casi di responsività minimale”;
2. “Tutela del disabile attraverso
prestazioni di riabilitazione, educative e di socializzazione, di facilitazione
dell’inserimento scolastico e lavorativo, in regime domiciliare,
semiresidenziale e residenziale, nella fase di lungo assistenza, compresi gli
interventi e servizi di sollievo alla famiglia”:
- 70%
a carico del SSN e per il 30% a carico dei Comuni, fatta salva la
partecipazione da parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e
comunale, l’assistenza in strutture semiresidenziali e residenziali per
disabili gravi, in strutture accreditate sulla base di standard regionali;
- 40%
a carico del SSN e per il 60% a carico dei Comuni, fatta salva la
partecipazione da parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e
comunale, l’assistenza ai disabili gravi privi del sostegno familiare, nei
servizi di residenza permanente;
VISTO
il DPCM 29/11/2001 che individua come Livello Essenziale di Assistenza
l’assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale riferibile ad
“attività sanitaria e socio-sanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a
favore di disabili fisici, psichici e sensoriali” erogate con le
caratteristiche “dei presidi di riabilitazione extra-ospedaliera a ciclo diurno
o continuativo e delle RSA per disabili”, così come definiti dalla Linee Guida
sulla Riabilitazione approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 7 maggio
1998 (Allegato 1.B. attività
territoriali residenziali e semiresidenziali);
VISTO
l’allegato C1 al DPCM 29/11/2001, con riferimento alla “Tutela delle persone
affette da disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di
tipo semiresidenziale”, precedentemente citata nel DPCM 14/02/2001, che
prevede:
- al punto 8 “Assistenza territoriale
semiresidenziale”, per quanto attiene al livello b) prestazioni diagnostiche,
terapeutiche e socio-riabilitative in regime semiresidenziale per disabili
gravi, un concorso alla spesa a carico dell’utente o del Comune pari al 30%;
- al punto 9 “Assistenza territoriale
residenziale”, per quanto attiene al livello c) prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale per disabili
gravi e disabili privi di sostegno familiare, un concorso alla spesa pari al
30% per i disabili gravi e al 60% per i disabili privi di sostegno familiare;
VISTO
il Programma Operativo 2013/2015 approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. 84 del 09.10.2013, così come modificato ed
integrato con il decreto commissariale n. 112 del 30.12.2013, ed in particolare
il punto 3 “Rete territoriale” – paragrafo 3.3.3 “Residenzialità e Semiresidenzialità” nel quale è contenuto
l’impegno di introdurre, come previsto dal DPCM 29 novembre 2001, entro il
31.05.2014, la compartecipazione dell’utente o del Comune di residenza, con
percentuali che variano rispetto alla tariffa individuata per tipologia di
prestazione;
PRESO
ATTO che i Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze hanno più volte
evidenziato la mancata attuazione, da parte dell’Organo Commissariale,
dell’adempimento di cui al DPCM 29 novembre 2001, in ordine alla definizione
della compartecipazione dell’utente o del Comune di residenza per le
prestazioni in argomento con riferimento alla lett. s) del questionario Lea,
evidenziando l’inadempienza della Regione sia per l’anno 2011 che per l’anno 2012,
come rappresentato da ultimo nel verbale della riunione del 17 e 22 aprile
2014.
VISTO
il D.L. 06 luglio 2011, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria” convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111,
ed in particolare l’art.17 “Razionalizzazione della spesa sanitaria”, il quale
prevede che, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, una serie di interventi diretti
al contenimento della spesa sanitaria, ponendo a carico delle Regioni l’obbligo
di adottare tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli
obiettivi di risparmio programmati;
RITENUTO
conseguentemente non più procrastinabile l’adozione del presente atto;
VISTE
le deliberazioni di Giunta regionale n. 671 del 01/01/2002 e del Consiglio
Regionale n.157/2 del 21/12/2004, con le quali si è provveduto a definire le
tariffe da corrispondere per l’erogazione di prestazioni sanitarie
riabilitative presso strutture ex art 26 L 833/78;
VISTE
le deliberazioni di Giunta regionale n. 661 del 01/08/2002 e n. 662 del
01/08/2002, con le quali si è provveduto a definire le quote di
compartecipazione a carico dell’utente o
del Comune di residenza alle prestazioni erogate presso le strutture RSA e RA
per disabili;
RITENUTO,
alla luce delle disposizioni sopra richiamate, di definire la quota di
compartecipazione a carico dell’utente o del Comune di residenza limitatamente
alle prestazioni semiresidenziali di livello b) di cui al punto 8 “Assistenza
territoriale semiresidenziale” dell’allegato C1 al DPCM 29/11/2001 erogate a
disabili gravi nella misura del 30% come di seguito specificato:
REGIME
SEMIRESIDENZIALE |
A
CARICO UTENTE/COMUNE EURO |
A
CARICO SSR EURO |
TOTALE EURO |
Disabili gravi |
26,30 (30%) |
61,37 (70%) |
87,67 |
RITENUTO,
altresì, di definire la quota di compartecipazione a carico dell’utente o del
Comune di residenza alle prestazioni residenziali di livello c) di cui al punto
9 “Assistenza territoriale residenziale” dell’allegato C1 del DPCM 29/11/2001,
e quindi con riferimento a prestazioni in fase estensiva e in lungo assistenza
(mantenimento), erogate a disabili gravi o disabili privi di sostegno familiare
nella seguente misura:
REGIME
RESIDENZIALE |
A
CARICO UTENTE/COMUNE EURO |
A
CARICO SSR EURO |
TOTALE EURO |
1.Disabili gravi |
33,34 (30%) |
77,8 (70%) |
111,14 |
2.Disabili privi di sostegno familiare |
66,68 (60%) |
44,46 (40%) |
111,14 |
VISTO il decreto commissariale n. 107 del
20.12.2013, già validato dai competenti dicasteri, con il quale si è provveduto
ad approvare «il documento relativo alle “Linee Guida Regionali sulle attività
e sulle procedure di competenza del Punto Unico di Accesso e della Unità di
Valutazione Multidimensionale” comprensivo della modulistica concernente “Esito
valutazione UVM”, la “Scheda anamnestica per l’accesso al sistema delle cure
riabilitative, residenziali e semiresidenziali (RSA/RP) – a cura del MMG/PLS e
la “Scheda anamnestica per l’accesso al sistema delle cure riabilitative,
residenziali e semiresidenziali (RSA/RP) – Dimissione protetta», «ad approvare
altresì i modelli di schede S.Va.M.Di. e S.V.A.M.A. (ALL. B, ALL. C), che le UVM sono tenute ad utilizzare quali
strumenti atti a rendere omogenee e complete le valutazioni di competenza dei
pazienti disabili e delle persone adulte e anziane» e «di stabilire che a
decorrere 01.01.2014 le modalità di accesso al sistema delle cure
riabilitative, psicoriabilitative e per la non
autosufficienza avverrà secondo le indicazioni disposte con il provvedimento di
che trattasi».
VISTO
il nuovo Patto per la Salute 2014-2016 che all’art. 8 prevede una revisione del
sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni in modo da
evitare che la partecipazione rappresenti una barriera per l’accesso ai servizi
ed alle prestazioni e, a tal fine, stabilisce l’istituzione di un apposito
gruppo di lavoro che definisca entro il 30 novembre 2014 i contenuti della revisione
del sistema di partecipazione;
RITENUTO,
pertanto, nelle more della rivisitazione della disciplina che regolamenta il
sistema della partecipazione alla spesa sanitaria, di introdurre la quota di
compartecipazione a carico dell’utente o del Comune di residenza, secondo le
disposizioni di cui al DPCM 29.11.2001, a decorrere dal 01/10/2014, in modo da
consentire di portare adeguatamente a conoscenza delle Unità Sanitarie Locali,
delle strutture riabilitative ex art. 26 nonché degli utenti il contenuto del
presente provvedimento;
VISTA
la nota prot. RA157107/Comm
del 05.07.2012 con la quale il Commissario ad Acta ha
provveduto alla trasmissione del presente provvedimento, ai fini della
preventiva approvazione, ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze;
VISTO
il parere Prot 273/P del 9.10.2012 con il quale il
Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno
chiesto chiarimenti ed elementi integrativi in ordine allo schema di decreto
trasmesso con la nota surrichiamta;
VISTA
la nota prot. n. RA7228070/Comm
dell’11.10.2012 con la quale il Commissario ad Acta
ha fornito ai surrichiamati Ministeri i chiarimenti
richiesti apportando allo schema di decreto le relative modifiche inserite nel
presente provvedimento;
VISTO
il parere prot. n. 70/P del 05.03.2013 con il quale
il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze
esprime parere favorevole in ordine al decreto di che trattasi nell’intesa che
si chiarisca specificatamente che la quota di compartecipazione sarà applicata
anche nelle R.A. per i trattamenti di lungo-assistenza (mantenimento);
ATTESO
CHE, in relazione alla surrichiamata richiesta
ministeriale, si fa presente che con separato provvedimento si procederà a
definire la quota di compartecipazione anche per i trattamenti, erogati nelle
R.A., di lungo-assistenza (mantenimento);
DECRETA
per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
- di definire la quota di
compartecipazione a carico dell’utente o del Comune di residenza limitatamente
alle prestazioni semiresidenziali di livello b)
di cui al punto 8 “Assistenza territoriale semiresidenziale”
dell’allegato C1 al DPCM 29/11/2001, e quindi con riferimento a prestazioni in
fase estensiva e in lungo assistenza (mantenimento), erogate a disabili gravi
nella misura del 30% come di seguito specificato:
|
A
CARICO UTENTE/COMUNE EURO |
A
CARICO SSR EURO |
TOTALE EURO |
Disabili gravi |
26,30 (30%) |
61,37 (70%) |
87,67 |
- di definire la quota di compartecipazione
a carico dell’utente o del Comune di residenza limitatamente alle prestazioni
di livello c) di cui al punto 9 “Assistenza territoriale residenziale”
dell’allegato C1 al DPCM 29/11/2001, e quindi con riferimento a prestazioni in
fase estensiva e in lungo assistenza (mantenimento), effettuate presso le
strutture ex art 26 L 833/78 in regime di residenzialità erogate a disabili
gravi o disabili privi di sostegno familiare nella seguente misura:
REGIME
RESIDENZIALE |
A
CARICO UTENTE/COMUNE EURO |
A
CARICO SSR EURO |
TOTALE EURO |
1.Disabili gravi |
33,34 (30%) |
77,8 (70%) |
111,14 |
2.Disabili privi di sostegno familiare |
66,68 (60%) |
44,46 (40%) |
111,14 |
- di introdurre le quote di
compartecipazione a decorrere dal 01/10/2014;
- di trasmettere il presente
provvedimento ai Direttori Generali delle USL regionali e, per il loro tramite,
alle strutture private di riabilitazione ex art. 26 provvisoriamente
accreditate presenti nell’ambito territoriale di competenza;
- di dare atto che, con separato
provvedimento, si procederà a definire la quota di compartecipazione anche per
i trattamenti, erogati nelle R.A., di lungo-assistenza (mantenimento);
- di dare atto che a seguito della
rivisitazione del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria, in
conformità a quanto previsto dall’art. 8 del Nuovo Patto per la Salute
2014-2016, il presente provvedimento sarà oggetto delle opportune modifiche ed
integrazioni;
- di trasmettere, per la relativa
validazione, il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e
dell’Economia e Finanze nonché al Servizio “Programmazione Sanitaria” della
Direzione Politiche della Salute;
- di pubblicare il presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Luciano D’Alfonso