IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo secondo i Programmi Operativi di cui al richiamato art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;

ATTESO che, fra gli interventi prioritari specificatamente attribuiti alla competenza del Sub Commissario ai sensi della riferita deliberazione del 07.06.2012, è contemplata la “collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di rientro”;

VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che con DGR n. 1929 del 25.07.1997 sono state definite le rette delle strutture che svolgono attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali;

PRESO ATTO, altresì, che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 1 agosto 2002 avente ad oggetto: “Adeguamento delle rette delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza che svolgano attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali” è stato approvato, in attesa di ridisegnare la normativa vigente in materia, l’aggiornamento  provvisorio delle tariffe, nella misura di € 15,49 nei seguenti termini:

-          Inabili non curabili a domicilio/ anziani non autosufficienti: Totale € 70,75

di cui:

a.         Quota sociale a carico dei Comuni e/o privati: € 32,80

b.         Quota sanitaria a carico del FSN: € 37,95

-          Disabili  fisici, psichici, sensoriali, anormali psichici

100% a carico del FSN: € 87,80

fissandosi la decorrenza delle tariffe, come sopra determinate, alla data di adozione, da parte della singola Azienda USL della richiesta certificazione di possesso degli standards di personale previsti dalle disposizioni regionali emanate in materia;

VISTO il DPCM del 24/11/2001 concernente “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”;

VISTO il parere reso dai competenti Dicasteri della Salute e dell’Economia e delle Finanze prot.70-P del 05/03/2013 nel quale, rilevato che “la DGR n.662/02 prevede che la tariffa per la degenza in RA dei disabili fisici e sensoriali e anormali psichici sia a carico del FSN al 100%”, si sottolinea la necessità “che il decreto in corso di predisposizione chiarisca specificamente che la quota di compartecipazione sia applicata anche nelle suddette RA per i trattamenti di lungodegenza (mantenimento)”;

VISTO inoltre il Verbale della riunione del Tavolo di monitoraggio del 25 luglio 2013, in cui, relativamente alle tariffe di cui alla citata DGR 662 del 1 agosto 2002 per le residenze assistenziali per anziani i competenti Dicasteri evidenziano che le quote di compartecipazione poste a carico dei Comuni e/o privati “non risultano conformi alla normativa nazionale” ed invitano la Regione ad adeguarsi alle disposizioni vigenti;

RILEVATO che, secondo quanto disposto dal succitato DPCM 29.11.2001 l’importo delle tariffe stabilite per prestazioni di rilevanza sanitaria connesse con quelle socio-assistenziali sono poste per il 50% a carico del SSN e per il 50% a carico dei Comuni e/o privati;

VERIFICATO che per mero errore materiale nella citata deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 1 agosto 2002, pur nel rispetto delle percentuali di ripartizione degli oneri di assistenza indicate dai prefati decreti, risulta effettivamente erroneamente quantificata, con riferimento alle rette stabilite per gli inabili non curabili a domicilio/anziani non autosufficienti, la quota di compartecipazione sociale posta a carico dei Comuni e/o privati in quanto non aggiornata in proporzione alla quota sanitaria posta a carico del S.S.N.;

VALUTATA la necessità di applicare, in adesione ai rilievi formulati dai competenti Ministeri, una quota di compartecipazione pari al 50% anche alle rette stabilite per le prestazioni erogate dalle strutture in favore dei disabili fisici, psichici, sensoriali, anormali psichici in quanto sostanzianti, anch’esse, trattamenti di lungodegenza (mantenimento);

RITENUTO, pertanto, di dover rettificare, fermo restando l’importo complessivo delle rette stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n 662 del 1 agosto 2002 nei seguenti termini:

a.         Inabili non curabili a domicilio / anziani non autosufficienti: totale € 70,75

-          50% quota sociale a carico dei Comuni e/o privati: € 35, 375

-          50% quota sanitaria a carico dell’FSN: € 35, 375

b.         Disabili  fisici, psichici, sensoriali, anormali psichici: € 87,80

-          50% quota sociale a carico dei Comuni e/o privati: € 43,90

-          50% quota sanitaria a carico dell’FSN: € 43,90

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 3 ottobre 2001 recante “Determinazione delle tariffe massime delle strutture residenziali, riabilitative psichiatriche” con la quale sono stati approvate le caratteristiche, gli standards organizzativi e di personale, nonché le tariffe massime delle strutture residenziali riabilitative psichiatriche, a totale carico del Servizio sanitario e articolate, a seconda che si tratti di strutture residenziali terapeutico–riabilitative (All. A), socio-riabilitative a più alta intensità assistenziale (All.B), strutture residenziali socio-riabilitative a minore intensità assistenziale (All. C) o strutture residenziali terapeutico- riabilitative per specifiche patologie psichiatriche (All. D) come di seguito indicato:

1.         Struttura residenziale terapeutico – riabilitativa (struttura protetta) - All. A DGR 877/2001 citata: € 117,75

2.         Struttura residenziale socio-riabilitativa a più alta intensità assistenziale (struttura semiprotetta – Casa famiglia) All. B DGR 877/2001 citata: € 81,60

3.         Struttura residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale (struttura semiprotetta – Casa famiglia) All. C DGR 877/2001 citata: € 75,92

4.         Struttura residenziale terapeutico - riabilitativa per specifiche patologie psichiatriche (Comunità terapeutica) All. D DGR 877/2001 citata: € 124,98

VISTO il già citato Verbale della riunione del Tavolo di monitoraggio del 25 luglio 2013, in cui, relativamente alle tariffe di cui alla citata DGR 877 del 3 ottobre 2001, per le strutture residenziali riabilitative psichiatriche, i competenti Dicasteri ribadiscono la necessità di introdurre la quota di compartecipazione posta a carico dei Comuni e/o privati  ed invitano la Regione ad adeguarsi alle disposizioni vigenti;

CONSTATATO che il DPCM 29.11.2001”Definizione dei livelli essenziali di assistenza” – Allegato 1C - prevede per le prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale (accoglienza in strutture a bassa intensità assistenziale e programmi di inserimento sociale e lavorativo) una percentuale pari al 60% di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale;

VERIFICATO che la citata DGR 877 del 3 ottobre 2001, nella determinazione delle tariffe massime delle strutture residenziali riabilitative psichiatriche pone tutti gli oneri assistenziali a totale carico del Servizio sanitario Nazionale e non è dunque coerente con il DPCM 29.11.2001 sopra richiamato, che individua quale unica tipologia di prestazioni per le quali la retta é a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale quelle terapeutiche e riabilitative di tipo residenziale ai sensi del DPR 10 novembre 1999 recante “P.O. Tutela della Salute Mentale 1998/2000”;

CONSTATATO che il DPCM 29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” individua il criterio per l’imputazione della percentuale del costo delle prestazioni terapeutiche e riabilitative a carico dell’utente o del Comune nel basso livello di intensità assistenziale offerto dalle strutture e nella previsione di programmi di inserimento sociale e lavorativo da parte delle stesse;

PRESO ATTO della L.R. 5/2008 recante “Approvazione del Piano sanitario regionale 2008-2010”, che al paragrafo 5.2.10.5 fornisce gli indirizzi applicativi per il riordino della residenzialità psichiatrica, prevedendo le seguenti tipologie di strutture:

a)         Residenze riabilitative per la post-acuzie;

b)         Case famiglia;

c)         Gruppi appartamento di convivenza;

d)         Residenze protette;

articolate, anche ai fini della determinazione della tariffa, sulla base della tipologia di utenza e degli standard assistenziali;

PRESO altresì ATTO del Decreto del Commissario ad acta n. 52/2012 recante “Determinazione del Fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale della Regione Abruzzo per la non autosufficienza, disabilità - riabilitazione, salute mentale e dipendenze patologiche” che, sulla base delle predette tipologie di strutture della residenzialità psichiatrica, ha rideterminato il fabbisogno dei setting asisstenziali già previsti nel Piano Sanitario Regionale 2008-2010;

CONSTATATO che anche il Documento sulle strutture residenziali psichiatriche approvato dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome – rep. Atti n. 116/C del 17.10.2013 - distingue tipologie e sottotipologie di strutture residenziali psichiatriche sulla base dell’intensità riabilitativa dei programmi attuati ed al livello di intensità assistenziale presente;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover provvedere, in conformità al D.P.C.M. 29.11.2001 e nelle more della riclassificazione delle strutture residenziali riabilitative psichiatriche in coerenza con quanto previsto dal citato paragrafo 5.2.10.5 della L.R. 5/2008 e  dal Decreto del Commissario ad acta n. 52 del 2012, alla modifica degli importi indicati dalla deliberazione di Giunta regionale n 877 del 3 ottobre 2001, introducendo la quota di compartecipazione fissata dal D.P.C.M. 29.11.2001 unicamente per le prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative che non richiedono alti livelli di assistenza e per  quelle che prevedono programmi di inserimento sociale e lavorativo;

CONSIDERATO che dette prestazioni sono prevalentemente riconducibili alle tipologie di assistenza riabilitativa e terapeutica erogate dalle strutture residenziali di cui all’Allegato B (Struttura residenziale socio-riabilitativa a più alta intensità assistenziale – Struttura semiprotetta – Casa famiglia), in quanto “strutture destinate alla riabilitazione e risocializzazione dei pazienti affetti da patologia psichiatrica ad evoluzione cronica, che necessitano di organizzazione ambientale e di interventi terapeutici finalizzati principalmente ad un assetto risocializzante della vita del soggetto trattato”; nonché all’Allegato C (Struttura residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale – Struttura semiprotetta – Casa famiglia) della D.G.R.n.877/2001, trattandosi di strutture che svolgono prevalentemente “attività riabilitative e risocializzanti per pazienti affetti da patologie psichiatriche che non richiedono alti livelli di assistenza”;

RITENUTO pertanto di fissare la quota di compartecipazione al 60% della tariffa stabilita per le strutture di cui agli Allegati B e C della citata DGR 877/2001 come di seguito indicato:

1)         Struttura residenziale socio-riabilitativa a più alta intensità assistenziale (struttura semiprotetta – Casa famiglia) all. B DGR 877/2001 citata:

-          40% a carico del FSN: € 32,64

-          60% a carico dei Comuni/privati: € 48,96

2)         Struttura residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale (struttura semiprotetta – Casa famiglia) all. C DGR 877/2001 citata:

-          40% a carico del FSN: € 30,37

-          60% a carico dei Comuni/privati: € 45,55

VALUTATO di confermare a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale le tariffe previste per le prestazioni erogate dalle strutture residenziali terapeutico-riabilitative indicate negli Allegati A e D della D.G.R.n.877/2001 in quanto caratterizzate da un elevato livello di intensità assistenziale secondo i dettami del D.P.C.M. 29.11.2001;

VISTO il Programma Operativo 2013/2015 approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. 84 del 09.10.2013, così come modificato ed integrato con il decreto commissariale n. 112 del 30.12.2013, ed in particolare il punto 3 “Rete territoriale” – paragrafo 3.3.3 “Residenzialità  e Semiresidenzialità” nel quale è contenuto l’impegno di introdurre, come previsto dal DPCM 29 novembre 2001, entro il 31.05.2014, per alcune tipologie di struttura di tipo residenziale e semiresidenziale, la compartecipazione dell’utente o del Comune di residenza, con percentuali che variano rispetto alla tariffa individuata per tipologia di prestazione;

VISTO il nuovo Patto per la Salute 2014-2016 che all’art. 8 prevede una revisione del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni in modo da evitare che la partecipazione rappresenti una barriera per l’accesso ai servizi ed alle prestazioni e, a tal fine, stabilisce l’istituzione di un apposito gruppo di lavoro che definisca entro il 30 novembre 2014 i contenuti della revisione del sistema di partecipazione;

PRECISATO che, nelle more della rivisitazione della disciplina che regolamenta il sistema della partecipazione alla spesa sanitaria, di stabilire la decorrenza delle tariffe, come sopra rettificate con riferimento agli importi indicati nella DGR 662 del 1 agosto 2002 e con riferimento agli importi stabiliti nella DGR 877del 3 ottobre 2001, al 1 Ottobre 2014 in modo da consentire di portare adeguatamente a conoscenza delle Unità Sanitarie Locali, delle strutture interessate nonché degli utenti il contenuto del presente decreto;

RITENUTO, altresì, in ragione del carattere di urgenza che riveste il presente provvedimento, di procedere al relativo inoltro ai Ministeri dell’Economia e Finanze e della Salute successivamente alla sua formale adozione;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1.         di rettificare, fermo restando l’importo complessivo delle rette stabilite dalla D.G.R.662 del 1.08.2002, le tariffe nei seguenti termini:

a.         Inabili non curabili a domicilio / anziani non autosufficienti: Totale € 70,75

-          50% quota sociale a carico dei Comuni e/o privati € 35, 375

-          50% quota sanitaria a carico dell’FSN € 35, 375

b.         Disabili  fisici, psichici, sensoriali, anormali psichici € 87,80

-          50% quota sociale a carico dei Comuni e/o privati € 43,90

-          50% quota sanitaria a carico dell’FSN  € 43,90

2.         di fissare la quota di compartecipazione al 60% della tariffa stabilita per le strutture di cui agli Allegati B e C della citata DGR 877/2001 come di seguito indicato:

a.         Struttura residenziale socio-riabilitativa a più alta intensità assistenziale (struttura semiprotetta – Casa famiglia) all. B DGR 877/2001 citata:

-          40% a carico del FSN € 32,64

-          60% a carico dei Comuni/privati € 48,96

b.         Struttura residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale (struttura semiprotetta – Casa famiglia) all. C DGR 877/2001 citata:

-          40% a carico del FSN € 30,37

-          60% a carico dei Comuni/privati € 45,55

3.         di precisare che la decorrenza delle tariffe, come sopra determinate, viene stabilita al 1° Ottobre 2014;

4.         di dare atto che a seguito della rivisitazione del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del Nuovo Patto per la Salute 2014-2016, il presente provvedimento sarà oggetto delle opportune modifiche ed integrazioni

5.         di inviare il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per i rispettivi adempimenti di competenza, ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo e, per il loro tramite, alle strutture private provvisoriamente accreditate interessate al presente provvedimento presenti nell’ambito territoriale di competenza, ed al Servizio “Programmazione Sanitaria” della Direzione regionale Politiche della Salute;

6.         di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per la sua successiva validazione;

7.         di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso