IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Abruzzo secondo i Programmi Operativi di
cui al richiamato art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il
dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub
Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta
per l’attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e
potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 e
proseguito con i programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della L. n.
191/2009;
ATTESO
che, fra gli interventi prioritari specificatamente attribuiti alla competenza
del Sub Commissario ai sensi della riferita deliberazione del 07.06.2012, è
contemplata la “collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria,
per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal
vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di
rientro”;
VISTO
il decreto commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto
dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in
qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;
VISTO
il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502, e ss.mm.ii.;
PRESO
ATTO che con DGR n. 1929 del 25.07.1997 sono state definite le rette delle
strutture che svolgono attività di rilievo sanitario connesse con quelle
socio-assistenziali;
PRESO
ATTO, altresì, che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 1 agosto
2002 avente ad oggetto: “Adeguamento delle rette delle Istituzioni Pubbliche di
Assistenza e Beneficienza che svolgano attività di rilievo sanitario connesse
con quelle socio-assistenziali” è stato approvato, in attesa di ridisegnare la
normativa vigente in materia, l’aggiornamento
provvisorio delle tariffe, nella misura di € 15,49 nei seguenti termini:
- Inabili non curabili a domicilio/
anziani non autosufficienti: Totale € 70,75
di
cui:
a. Quota
sociale a carico dei Comuni e/o privati: € 32,80
b. Quota
sanitaria a carico del FSN: € 37,95
- Disabili fisici, psichici, sensoriali, anormali
psichici
100%
a carico del FSN: € 87,80
fissandosi
la decorrenza delle tariffe, come sopra determinate, alla data di adozione, da
parte della singola Azienda USL della richiesta certificazione di possesso
degli standards di personale previsti dalle
disposizioni regionali emanate in materia;
VISTO
il DPCM del 24/11/2001 concernente “Definizione dei Livelli Essenziali di
Assistenza”;
VISTO
il parere reso dai competenti Dicasteri della Salute e dell’Economia e delle
Finanze prot.70-P del 05/03/2013 nel quale, rilevato che
“la DGR n.662/02 prevede che la tariffa per la degenza in RA dei disabili
fisici e sensoriali e anormali psichici sia a carico del FSN al 100%”, si
sottolinea la necessità “che il decreto in corso di predisposizione chiarisca
specificamente che la quota di compartecipazione sia applicata anche nelle
suddette RA per i trattamenti di lungodegenza (mantenimento)”;
VISTO
inoltre il Verbale della riunione del Tavolo di monitoraggio del 25 luglio
2013, in cui, relativamente alle tariffe di cui alla citata DGR 662 del 1
agosto 2002 per le residenze assistenziali per anziani i competenti Dicasteri
evidenziano che le quote di compartecipazione poste a carico dei Comuni e/o
privati “non risultano conformi alla normativa nazionale” ed invitano la
Regione ad adeguarsi alle disposizioni vigenti;
RILEVATO
che, secondo quanto disposto dal succitato DPCM 29.11.2001 l’importo delle
tariffe stabilite per prestazioni di rilevanza sanitaria connesse con quelle
socio-assistenziali sono poste per il 50% a carico del SSN e per il 50% a
carico dei Comuni e/o privati;
VERIFICATO
che per mero errore materiale nella citata deliberazione di Giunta Regionale n.
662 del 1 agosto 2002, pur nel rispetto delle percentuali di ripartizione degli
oneri di assistenza indicate dai prefati decreti, risulta effettivamente
erroneamente quantificata, con riferimento alle rette stabilite per gli inabili
non curabili a domicilio/anziani non autosufficienti, la quota di
compartecipazione sociale posta a carico dei Comuni e/o privati in quanto non aggiornata
in proporzione alla quota sanitaria posta a carico del S.S.N.;
VALUTATA
la necessità di applicare, in adesione ai rilievi formulati dai competenti
Ministeri, una quota di compartecipazione pari al 50% anche alle rette
stabilite per le prestazioni erogate dalle strutture in favore dei disabili
fisici, psichici, sensoriali, anormali psichici in quanto sostanzianti,
anch’esse, trattamenti di lungodegenza (mantenimento);
RITENUTO,
pertanto, di dover rettificare, fermo restando l’importo complessivo delle
rette stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n 662 del 1 agosto 2002
nei seguenti termini:
a. Inabili non curabili a domicilio /
anziani non autosufficienti: totale € 70,75
- 50%
quota sociale a carico dei Comuni e/o privati: € 35, 375
- 50%
quota sanitaria a carico dell’FSN: € 35, 375
b. Disabili fisici, psichici, sensoriali, anormali
psichici: € 87,80
- 50%
quota sociale a carico dei Comuni e/o privati: € 43,90
- 50%
quota sanitaria a carico dell’FSN: € 43,90
VISTA
altresì la Deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 3 ottobre 2001 recante
“Determinazione delle tariffe massime delle strutture residenziali,
riabilitative psichiatriche” con la quale sono stati approvate le
caratteristiche, gli standards organizzativi e di
personale, nonché le tariffe massime delle strutture residenziali riabilitative
psichiatriche, a totale carico del Servizio sanitario e articolate, a seconda
che si tratti di strutture residenziali terapeutico–riabilitative
(All. A), socio-riabilitative a più alta intensità assistenziale (All.B), strutture residenziali socio-riabilitative a minore
intensità assistenziale (All. C) o strutture residenziali terapeutico-
riabilitative per specifiche patologie psichiatriche (All. D) come di seguito
indicato:
1. Struttura residenziale terapeutico –
riabilitativa (struttura protetta) - All. A DGR 877/2001 citata: € 117,75
2. Struttura residenziale
socio-riabilitativa a più alta intensità assistenziale (struttura semiprotetta
– Casa famiglia) All. B DGR 877/2001 citata: € 81,60
3. Struttura residenziale
socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale (struttura semiprotetta –
Casa famiglia) All. C DGR 877/2001 citata: € 75,92
4. Struttura residenziale terapeutico -
riabilitativa per specifiche patologie psichiatriche (Comunità terapeutica)
All. D DGR 877/2001 citata: € 124,98
VISTO
il già citato Verbale della riunione del Tavolo di monitoraggio del 25 luglio
2013, in cui, relativamente alle tariffe di cui alla citata DGR 877 del 3
ottobre 2001, per le strutture residenziali riabilitative psichiatriche, i
competenti Dicasteri ribadiscono la necessità di introdurre la quota di
compartecipazione posta a carico dei Comuni e/o privati ed invitano la Regione ad adeguarsi alle
disposizioni vigenti;
CONSTATATO
che il DPCM 29.11.2001”Definizione dei livelli essenziali di assistenza” –
Allegato 1C - prevede per le prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in
strutture a bassa intensità assistenziale (accoglienza in strutture a bassa
intensità assistenziale e programmi di inserimento sociale e lavorativo) una
percentuale pari al 60% di costo non attribuibile alle risorse finanziarie
destinate al Servizio Sanitario Nazionale;
VERIFICATO
che la citata DGR 877 del 3 ottobre 2001, nella determinazione delle tariffe
massime delle strutture residenziali riabilitative psichiatriche pone tutti gli
oneri assistenziali a totale carico del Servizio sanitario Nazionale e non è
dunque coerente con il DPCM 29.11.2001 sopra richiamato, che individua quale
unica tipologia di prestazioni per le quali la retta é a totale carico del
Servizio Sanitario Nazionale quelle terapeutiche e riabilitative di tipo
residenziale ai sensi del DPR 10 novembre 1999 recante “P.O. Tutela della
Salute Mentale 1998/2000”;
CONSTATATO
che il DPCM 29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”
individua il criterio per l’imputazione della percentuale del costo delle
prestazioni terapeutiche e riabilitative a carico dell’utente o del Comune nel
basso livello di intensità assistenziale offerto dalle strutture e nella
previsione di programmi di inserimento sociale e lavorativo da parte delle
stesse;
PRESO
ATTO della L.R. 5/2008 recante “Approvazione del
Piano sanitario regionale 2008-2010”, che al paragrafo 5.2.10.5 fornisce gli
indirizzi applicativi per il riordino della residenzialità psichiatrica,
prevedendo le seguenti tipologie di strutture:
a) Residenze riabilitative per la
post-acuzie;
b) Case famiglia;
c) Gruppi appartamento di convivenza;
d) Residenze protette;
articolate,
anche ai fini della determinazione della tariffa, sulla base della tipologia di
utenza e degli standard assistenziali;
PRESO
altresì ATTO del Decreto del Commissario ad acta n.
52/2012 recante “Determinazione del Fabbisogno di assistenza residenziale e
semiresidenziale della Regione Abruzzo per la non autosufficienza, disabilità -
riabilitazione, salute mentale e dipendenze patologiche” che, sulla base delle
predette tipologie di strutture della residenzialità psichiatrica, ha
rideterminato il fabbisogno dei setting asisstenziali già previsti nel Piano Sanitario Regionale
2008-2010;
CONSTATATO
che anche il Documento sulle strutture residenziali psichiatriche approvato
dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome – rep. Atti n. 116/C del
17.10.2013 - distingue tipologie e sottotipologie di strutture residenziali
psichiatriche sulla base dell’intensità riabilitativa dei programmi attuati ed
al livello di intensità assistenziale presente;
RITENUTO,
per quanto sopra, di dover provvedere, in conformità al D.P.C.M.
29.11.2001 e nelle more della riclassificazione delle strutture residenziali
riabilitative psichiatriche in coerenza con quanto previsto dal citato
paragrafo 5.2.10.5 della L.R. 5/2008 e dal Decreto del Commissario ad acta n. 52 del 2012, alla modifica degli importi indicati
dalla deliberazione di Giunta regionale n 877 del 3 ottobre 2001, introducendo
la quota di compartecipazione fissata dal D.P.C.M.
29.11.2001 unicamente per le prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative che
non richiedono alti livelli di assistenza e per
quelle che prevedono programmi di inserimento sociale e lavorativo;
CONSIDERATO
che dette prestazioni sono prevalentemente riconducibili alle tipologie di
assistenza riabilitativa e terapeutica erogate dalle strutture residenziali di
cui all’Allegato B (Struttura residenziale socio-riabilitativa a più alta
intensità assistenziale – Struttura semiprotetta – Casa famiglia), in quanto
“strutture destinate alla riabilitazione e risocializzazione
dei pazienti affetti da patologia psichiatrica ad evoluzione cronica, che
necessitano di organizzazione ambientale e di interventi terapeutici finalizzati
principalmente ad un assetto risocializzante della vita del soggetto trattato”;
nonché all’Allegato C (Struttura residenziale socio-riabilitativa a minore
intensità assistenziale – Struttura semiprotetta – Casa famiglia) della D.G.R.n.877/2001, trattandosi di strutture che svolgono
prevalentemente “attività riabilitative e risocializzanti per pazienti affetti
da patologie psichiatriche che non richiedono alti livelli di assistenza”;
RITENUTO
pertanto di fissare la quota di compartecipazione al 60% della tariffa
stabilita per le strutture di cui agli Allegati B e C della citata DGR 877/2001
come di seguito indicato:
1) Struttura residenziale
socio-riabilitativa a più alta intensità assistenziale (struttura semiprotetta
– Casa famiglia) all. B DGR 877/2001 citata:
- 40%
a carico del FSN: € 32,64
- 60%
a carico dei Comuni/privati: € 48,96
2) Struttura residenziale
socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale (struttura semiprotetta –
Casa famiglia) all. C DGR 877/2001 citata:
- 40%
a carico del FSN: € 30,37
- 60%
a carico dei Comuni/privati: € 45,55
VALUTATO
di confermare a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale le tariffe
previste per le prestazioni erogate dalle strutture residenziali terapeutico-riabilitative indicate negli Allegati A e D
della D.G.R.n.877/2001 in quanto caratterizzate da un
elevato livello di intensità assistenziale secondo i dettami del D.P.C.M. 29.11.2001;
VISTO
il Programma Operativo 2013/2015 approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. 84 del 09.10.2013, così come modificato ed
integrato con il decreto commissariale n. 112 del 30.12.2013, ed in particolare
il punto 3 “Rete territoriale” – paragrafo 3.3.3 “Residenzialità e Semiresidenzialità” nel quale è contenuto
l’impegno di introdurre, come previsto dal DPCM 29 novembre 2001, entro il
31.05.2014, per alcune tipologie di struttura di tipo residenziale e
semiresidenziale, la compartecipazione dell’utente o del Comune di residenza,
con percentuali che variano rispetto alla tariffa individuata per tipologia di prestazione;
VISTO
il nuovo Patto per la Salute 2014-2016 che all’art. 8 prevede una revisione del
sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni in modo da
evitare che la partecipazione rappresenti una barriera per l’accesso ai servizi
ed alle prestazioni e, a tal fine, stabilisce l’istituzione di un apposito
gruppo di lavoro che definisca entro il 30 novembre 2014 i contenuti della
revisione del sistema di partecipazione;
PRECISATO
che, nelle more della rivisitazione della disciplina che regolamenta il sistema
della partecipazione alla spesa sanitaria, di stabilire la decorrenza delle
tariffe, come sopra rettificate con riferimento agli importi indicati nella DGR
662 del 1 agosto 2002 e con riferimento agli importi stabiliti nella DGR 877del
3 ottobre 2001, al 1 Ottobre 2014 in modo da consentire di portare
adeguatamente a conoscenza delle Unità Sanitarie Locali, delle strutture
interessate nonché degli utenti il contenuto del presente decreto;
RITENUTO,
altresì, in ragione del carattere di urgenza che riveste il presente
provvedimento, di procedere al relativo inoltro ai Ministeri dell’Economia e
Finanze e della Salute successivamente alla sua formale adozione;
DECRETA
per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di rettificare, fermo restando
l’importo complessivo delle rette stabilite dalla D.G.R.662
del 1.08.2002, le tariffe nei seguenti termini:
a. Inabili
non curabili a domicilio / anziani non autosufficienti: Totale € 70,75
- 50%
quota sociale a carico dei Comuni e/o privati € 35, 375
- 50%
quota sanitaria a carico dell’FSN € 35, 375
b. Disabili fisici, psichici, sensoriali, anormali
psichici € 87,80
- 50%
quota sociale a carico dei Comuni e/o privati € 43,90
- 50%
quota sanitaria a carico dell’FSN €
43,90
2. di fissare la quota di
compartecipazione al 60% della tariffa stabilita per le strutture di cui agli
Allegati B e C della citata DGR 877/2001 come di seguito indicato:
a. Struttura
residenziale socio-riabilitativa a più alta intensità assistenziale (struttura
semiprotetta – Casa famiglia) all. B DGR 877/2001 citata:
- 40%
a carico del FSN € 32,64
- 60%
a carico dei Comuni/privati € 48,96
b. Struttura
residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale (struttura
semiprotetta – Casa famiglia) all. C DGR 877/2001 citata:
- 40%
a carico del FSN € 30,37
- 60%
a carico dei Comuni/privati € 45,55
3. di precisare che la decorrenza delle
tariffe, come sopra determinate, viene stabilita al 1° Ottobre 2014;
4. di dare atto che a seguito della
rivisitazione del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria, in
conformità a quanto previsto dall’art. 8 del Nuovo Patto per la Salute
2014-2016, il presente provvedimento sarà oggetto delle opportune modifiche ed
integrazioni
5. di inviare il presente provvedimento,
per opportuna conoscenza e per i rispettivi adempimenti di competenza, ai
Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. della
Regione Abruzzo e, per il loro tramite, alle strutture private provvisoriamente
accreditate interessate al presente provvedimento presenti nell’ambito
territoriale di competenza, ed al Servizio “Programmazione Sanitaria” della
Direzione regionale Politiche della Salute;
6. di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per la sua
successiva validazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento
nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Luciano D’Alfonso