IL COMMISSARIO AD ACTA
Omissis
VISTO
il decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 recante:” Regolamento di
istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla
partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi
dell’art. 5, comma1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124” che, al fine di assicurare specifiche forme di tutela ai soggetti affetti
da malattie rare, istituisce la Rete nazionale per la prevenzione, la
sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare;
ATTESO che l’art. 6 del citato decreto ministeriale
n. 279/2001 e , nella fattispecie, il comma 3 del predetto art. 6, prevede
espressamente che “…Ferme restando le competenze
della Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 giugno 1993 n. 266 e successive modificazioni, le regioni, sulla
base del fabbisogno della propria popolazione, predispongono modalità di
acquisizione e di distribuzione agli interessati dei farmaci specifici, anche
mediante la fornitura diretta da parte dei servizi farmaceutici pubblici…”;
CONSIDERATO che l’assistenza farmaceutica destinata ai
pazienti portatori di malattie rare può comprendere:
- farmaci ricompresi nei LEA, il cui
riconoscimento è di competenza della Commissione Unica del Farmaco (ora
Commissione Tecnico Scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco – di seguito
definita AIFA);
- farmaci non ricompresi nei LEA, ma che
possono costituire una valida alternativa terapeutica per i pazienti affetti da
malattie rare e per tanto possono essere ricompresi nei LEA aggiuntivi
riconosciuti dalle Regioni secondo le indicazioni date dallo stesso D.M. n.
279/2001;
RICHIAMATO
il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 concernente la
“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, siccome modificato dal D.P.C.M. 28 novembre
2003, e nella fattispecie l’Allegato 1 nella parte in cui viene inclusa
l’assistenza specifica rivolta ai soggetti affetti da malattie rare;
VISTA
la Circolare n.13 del Ministero della Salute del 13 dicembre 2001 recante
”Indicazioni per l’applicazione dei Regolamenti relativi all’esenzione per
malattie croniche e rare”;
ATTESO
che la citata Circolare ministeriale:
- precisa che il D.M. n.279/2001 “non
definisce le prestazioni erogabili in esenzione, ma prevede che siano erogate
in esenzione tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e
il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli
ulteriori aggravamenti”;
- specifica che l’esenzione per malattia
rara non include le prestazioni di assistenza protesica, integrativa e
farmaceutica le quali sono regolamentate dal complesso di norme specifiche e
provvedimenti emanati dall’Autorità Regolatoria
Nazionale (Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA) e dal Ministero della Salute;
Omissis
PRESO
ATTO del documento avente ad oggetto “MALATTIE RARE E ACCESSO AI FARMACI -
Riferimenti normativi”, siccome elaborato dal Servizio Assistenza Farmaceutica
e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute (allegato 1), quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, recante excursus della
normativa in materia, offerto al fine di agevolare la esatta individuazione del
contesto nazionale e regionale entro cui si inserisce il disposto di cui al
presente decreto;
DATO
ATTO che, ai sensi della vigente normativa in materia, l’assistenza
farmaceutica destinata ai pazienti portatori di malattie rare comprende:
- farmaci ricompresi nei LEA, il cui
riconoscimento è di competenza della Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA;
- farmaci non ricompresi nei LEA;
CONSIDERATO che, a causa della frammentazione delle
singole patologie e della bassa frequenza con cui le malattie rare si
presentano nella popolazione, anche quando la fisiopatologia è ben conosciuta,
nella maggior parte dei casi non esistono farmaci specifici per la loro
terapia. Altre volte, pur essendoci un trattamento disponibile, i pazienti non
vi hanno accesso in quanto il farmaco non è disponibile sul territorio
nazionale o è escluso dalle liste di rimborsabilità, perché generalmente
impiegato nel trattamento di patologie di lieve entità e pertanto considerato
non “essenziale” o “salvavita” e quindi classificato C ai fini della
rimborsabilità o C-bis in caso di farmaci di
automedicazione. In altri casi ancora il farmaco, classificato in fascia A e
quindi rimborsabile dal SSN, viene prescritto per patologie diverse da quelle
per le quali ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) –
in modalità cd. “off label”
ed in quanto tale non rimborsabili dal SSN;
RILEVATO che i farmaci non ricompresi nei LEA e quindi
non erogabili in regime SSN:
- sono i farmaci di fascia C o C-bis , con la precisazione che in questa categoria possono
essere ricompresi anche i farmaci utilizzati con modalità off-label
o acquistati all’estero non ricompresi negli elenchi della legge 648/96 e le
preparazioni galeniche magistrali;
- possono costituire una valida
alternativa terapeutica per i pazienti affetti da malattie rare;
- possono essere ricompresi nei LEA
aggiuntivi riconosciuti dalle Regioni secondo le indicazioni date dallo stesso
D.M. n. 279/2001;
RICHIAMATA
la D.G.R. N. 489 del 25.05.2007 avente ad oggetto
“Legge 27.12.2006, . 296, art. 1, comma 796, lett z)
IMPIEGO DI MEDICINALI, NELL’AMBITO DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE, PER INDICAZIONI TERAPEUTICHE DIVERSE DA QUELLE AUTORIZZATE
– DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ APPLICATIVE A LIVELLO REGIONALE”, con la quale la
Regione ha disciplinato l’erogazione a
carico del SSR dei farmaci prescritti al
di fuori delle condizioni di autorizzazione all’immissione in commercio
(cd. modalità “off label”), esclusivamente in caso di somministrazione in
regime di ricovero (ordinario o diurno) e in regime ambulatoriale;
RAVVISATA
la necessità di dover intervenire al fine di garantire ai pazienti affetti da
malattia rara residenti nel territorio regionale, anche al proprio
domicilio, l’accesso senza oneri a
trattamenti essenziali ed insostituibili:
- qualora i medicinali risultino
classificati in fascia C, ma si configurino come un trattamento indispensabile,
in assenza del quale ci potrebbe essere pericolo di vita per il paziente o un
aggravamento dello stato di malattia;
- quando siano utilizzati per un uso off-label, in presenza comunque di evidenze scientifiche
consolidate e dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda;
- non sia possibile richiedere il
farmaco gratuitamente all’impresa produttrice ai sensi del DM 08.05.2003;
- favorendo procedure e percorsi
omogenei all’interno della Regione ed evitando così di dover intervenire in
modo frammentario per ogni singolo caso a livello regionale;
RITENUTO
quindi di integrare gli allegati A e A1 alla DGR 489/2007 prevedendo – fermo
restando la non erogabilità a carico SSR - l’erogazione a carico del bilancio regionale
di farmaci utlizzati “off label”
al proprio domicilio da paziente affetto da malattia rara inserita nell’elenco
allegato al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 ed in possesso di
relativo codice di esenzione a seguito di diagnosi effettuata da un Presidio
della Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la
terapia delle malattie rare, autorizzato ai sensi della normativa vigente;
RICHIAMATA
la deliberazione del Commissario ad acta n. 21/2010
del 25 Marzo 2010 avente ad oggetto “LEA
AGGIUNTIVI – EROGAZIONE GRATUITA FARMACI DI FASCIA C
A SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIE RARE – DISPOSIZIONI”, è stata disposta, al fine
di ottemperare a quanto richiesto dal Tavolo Tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di
assistenza, la sospensione dell’erogazione gratuita dei farmaci di fascia C a
soggetti affetti da malattie rare con imputazione della spesa sul Fondo
Sanitario Regionale.
Omissis
ATTESO
che:
- dal 2011 ad oggi la Regione non ha
concesso l’erogazione gratuita, in nessun caso e condizione dei farmaci di
fascia C a pazienti affetti da malattie rare;
- Il Ministro della salute ha inviato
alla Conferenza Stato-Regioni in data 22 aprile 2014 lo schema di Piano
nazionale sulle Malattie rare (PNMR) per il parere di competenza;
- detto Piano, che avrà durata
triennale, illustra i temi che dovranno essere sviluppati nel triennio di
validità, in particolare le azioni utili a ridurre la variabilità nella qualità
dei servizi offerti ai pazienti e nella loro accessibilità, causata soprattutto
da differenze in termini di conoscenza ed esperienza sulle singole malattie,
che si riflettono inevitabilmente in differenti capacità di diagnosi e follow up nelle diverse realtà regionali e locali;
- lo schema di Piano analizza gli
aspetti della diagnosi e dell’assistenza ai malati rari, focalizzando
l’attenzione sull’organizzazione della rete nazionale dei Presidi e sulle
azioni di coordinamento delle attività regionali, sulle problematiche legate
alla nomenclatura e alla codifica delle malattie rare, sugli strumenti per
l’innovazione terapeutica, sui farmaci (non solo “orfani”) e le norme che
regolano la loro erogazione, ma anche sulle misure che possono essere
intraprese per migliorare la loro disponibilità.
- alla luce dell’equilibrio economico
assicurato dalla Regione Abruzzo ed attestato dal tavolo Tecnico per la
verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di assistenza,
sussistono le condizioni per revocare la citata deliberazione del Commissario
ad acta n. 21/2010 del 25 Marzo 2010 e disporre l’erogazione
gratuita dei farmaci di fascia C e C-bis, nonché dei
farmaci prescritti in modalità “off label” a
pazienti affetti da malattie rare con
oneri a carico del bilancio regionale, nel rispetto di regole e disposizioni
all’uopo definite che consentano di garantirne l’appropriatezza prescrittiva e
verificarne l’infungibilità.
Omissis
RITENUTO,
per quanto sopra descritto, di dover garantire ai soggetti affetti da malattie
rare - inserite nell’elenco allegato al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n.
279 ed in possesso di relativo codice di esenzione a seguito di diagnosi
effettuata da un Presidio della Rete autorizzato ai sensi della normativa
vigente - l’erogazione gratuita di tutti i farmaci necessari alla cura delle
predette patologie, dando mandato al Servizio Assistenza Farmaceutica e
Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute di attivare un gruppo di
lavoro composto da Referenti dei Servizi
Farmaceutici Ospedalieri delle AA.SS.LL. della
regione Abruzzo nonché da rappresentanti della Commissione Regionale del
Farmaco di cui alla DGR 663/2007, al
fine di definire, entro 90 gg. dalla data del presente decreto, modalità di prescrizione ed erogazione dei
farmaci “off label” e di fascia C e C-bis a favore di pazienti affetti da malattia rare;
Omissis
DECRETA
per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di garantire ai pazienti, residenti nel
territorio regionale, affetti da malattie rare - inserite nell’elenco allegato
al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 ed in possesso di relativo
codice di esenzione a seguito di diagnosi effettuata da un Presidio della Rete
nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle
malattie rare, autorizzato ai sensi della normativa vigente - l’erogazione
gratuita di tutti i farmaci necessari alla cura delle predette patologie, ivi
compresi i farmaci di fascia C e C-bis, nonché i
farmaci prescritti in modalità “off label”;
2. di integrare gli allegati A e A1 alla D.G.R. N. 489 del 25.05.2007 prevedendo – fermo restando la
non erogabilità a carico SSR - l’erogazione a carico del bilancio regionale
di farmaci utlizzati “off label”
al proprio domicilio per paziente
affetto da malattia rara inserita nell’elenco allegato al decreto
ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 ed in possesso di relativo codice di
esenzione a seguito di diagnosi effettuata da un Presidio della Rete
autorizzato ai sensi della normativa vigente;
3. di dare mandato al Servizio
Programmazione socio-assistenziale, Progettualità del territorio, Medicina
sociale e Tutela della salute mentale e dipendenze della Direzione Politiche
della Salute, entro 90 giorni dalla data del presente decreto, anche avvalendosi del Gruppo Tecnico di
Coordinamento Regionale per le Malattie Rare di cui alla DGR n. 172 del
24.02.2007, di aggiornare la Rete Regionale delle Malattie Rare (RMR), individuando
i Presidi della Rete operanti sul territorio regionale;
4. di dare mandato al Servizio Assistenza
Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute di attivare
un gruppo di lavoro composto da Referenti
dei Servizi Farmaceutici Ospedalieri delle AA.SS.LL.
della regione Abruzzo nonché da rappresentanti della Commissione Regionale del
Farmaco di cui alla DGR 663/2007, al
fine di definire, entro 90 gg. dalla data del presente decreto, modalità di prescrizione ed erogazione dei
farmaci “off label” e di fascia C e C-bis a favore di pazienti affetti da malattia rare, che
saranno approvate con apposito decreto commissariale;
5. di precisare che gli oneri derivanti
dall’erogazione dei farmaci prescritti “off label”,
dei farmaci di fascia C e C-bis siano posti a carico del bilancio regionale
con imputazione sul capitolo di spesa 12.01.001 – 81551 denominato “LEA
aggiuntivi per l’erogazione gratuita di farmaci di fascia C a soggetti affetti
da malattie rare” ;
6. di stabilire che le disposizioni di cui
al presente provvedimento sono efficaci a decorrere dalla data di adozione del
provvedimento di cui al precedente punto 4);
7. di trasmettere, per gli adempimenti di
competenza, il presente provvedimento ai Direttori Generali delle A.A.S.S.L.L. della Regione Abruzzo;
8. di pubblicare il presente provvedimento
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
9. di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di
Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della
Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la dovuta validazione.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi
Segue allegato