LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO
il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione
del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”
in particolare l’art. 13 “Distretti rurali e agroalimentari di qualità” il
quale statuisce che:
1. Si definiscono distretti rurali i
sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5
ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità
storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività
agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di
particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e
territoriali.
2. Si definiscono distretti agroalimentari
di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale,
caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e
interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da
una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa
comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.
3. Le regioni provvedono
all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari.
VISTA
la Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 5, “Promozione e riconoscimento dei
distretti agroalimentari di qualità DAQ”;
VISTO
in particolare l’art. 2 “Definizioni e requisiti” della LR n.5/2011 che
individua le filiere produttive per le quali possono costituirsi i DAQ: 1)
filiera vitivinicola; 2) filiera olivicolo-oleicola;
3) filiera ortofrutticola; 4) filiera cerealicola; 5) filiera carni; 6) filiera
lattiero-casearia; 7) filiera ittica;
VISTA
la D.G.R. n. 132 del 18 febbraio 2013 relativa
all’approvazione delle “Linee guida: individuazione, istituzione e disciplina
nella Regione Abruzzo” dei DAQ di cui alla L.R. 21
febbraio 2011, n.5;
CONSIDERATO
che ai sensi dell’art. 4 “Procedura di riconoscimento del DAQ” della L.R. n.5/2011, i distretti agroalimentari di qualità sono
riconosciuti con provvedimento della Giunta Regionale previa sottoscrizione da
parte del nucleo promotore di un protocollo di intesa al quale aderiscono un
significativo numero di imprese, nonché le associazioni di categoria più
rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese;
CONSIDERATO
altresì che ai sensi delle Linee guida di cui alla D.G.R.
n. 132/2013, la domanda di riconoscimento del DAQ deve essere composta da:
- Protocollo d’intesa con la
designazione del capofila e l’illustrazione della composizione e della sua
rappresentatività nel contesto economico–produttivo
e/o territoriale;
- Proposta di costituzione del soggetto
gestore del distretto;
- Relazione tecnica;
VISTA
la Determinazione DH58/2013 del 07 marzo 2013 con la quale è stato istituito il
“Comitato di valutazione” per il riconoscimento e gli indirizzi strategici dei
Distretti Agroalimentari di Qualità (DAQ) di cui alla D.G.R.
n. 132/2013 e L.R. n. 5/2011;
ATTESO
che il “Comitato di valutazione” esprimere un parere tecnico sulla base della
documentazione presentata per la domanda di accreditamento, richiedendo se
necessario al soggetto capofila eventuali integrazioni e/o modifiche e, a
seguito di parere favorevole, propone il riconoscimento del distretto alla
Giunta regionale che delibera in merito;
DATO
ATTO che i distretti agroalimentari di qualità, ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001, sono sistemi produttivi locali,
caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e
interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da
una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa
comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche;
VISTA
la domanda di riconoscimento e la documentazione a corredo presentata dal
Comitato promotore del Distretto Agroalimentare di Qualità “VINO D’ABRUZZO” del
18 maggio 2012, assunta al protocollo regionale al N. RA 120603 del 24 maggio
2012;
CONSIDERATO
che nella fase di prima valutazione dell’istanza da parte del Comitato di
valutazione si è reso necessario richiedere integrazioni e puntualizzazioni in
merito ai contenuti della domanda e che con nota ad integrazione del 24
novembre 2013, assunta al protocollo regionale al N. RA 293218 del 25 novembre
2013, il Comitato promotore ha fornito le integrazioni richieste;
VISTO
il verbale “Istruttoria istanza di riconoscimento” del DAQ “VINO D’ABRUZZO”,
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
predisposto dal “Comitato di valutazione” - Servizio Supporto Tecnico alle
Produzioni Animali e Vegetali, rimesso al competente Servizio Produzioni Agricole
e Mercato con nota prot. N. RA 324065 del 24.12.2013,
nel quale dando atto della conformità della documentazione alle disposizioni
contenute nella L.R. n. 5/2011 e nella D.G.R. n. 132/2013, esprime la valutazione finale: Regolare
e si propone il riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità “VINO
D’ABRUZZO”;
RITENUTO
pertanto, opportuno procedere al riconoscimento del Distretto Agroalimentare di
Qualità del “VINO D’ABRUZZO”, ai sensi e per gli effetti della L.R. 21 febbraio 2011, n.5 “Promozione e riconoscimento dei
distretti agroalimentari di qualità DAQ”, nonché della D.G.R.
n. 132 del 18 febbraio 2013;
RUTENUTO
opportuno autorizzare il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato a
provvedere, con propri atti, a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all’approvazione del presente provvedimento;
DATO
ATTO che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole
e Mercato hanno attestato la legittimità del presente provvedimento per quanto
attiene alle rispettive competenze;
A
voti unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
per
quanto in premessa:
- di riconoscere il Distretto
Agroalimentare di Qualità “VINO D’ABRUZZO”, ai sensi e per gli effetti della L.R. 21 febbraio 2011, n.5 “Promozione e riconoscimento dei
distretti agroalimentari di qualità DAQ” nonché della D.G.R.
n.132 del 18 febbraio 2013;
- di autorizzare il Dirigente del
Servizio Produzioni Agricole e Mercato a provvedere, con propri atti, a tutti
gli adempimenti necessari conseguenziali
all’approvazione del presente provvedimento;
- di pubblicare, integralmente, la
presente deliberazione sul sito della Regione Abruzzo – Direzione Politiche
Agricole (http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura)
e sul B.U.R.A. a solo fine notiziale;
Allegato:
nota e verbale “Istruttoria istanza riconoscimento” composto di n° 9 facciate.
Segue allegato
Allegato - Nota e verbale
“Istruttoria istanza riconoscimento”