IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

CONSIDERATA la necessità di emanare disposizioni relative all'uso delle spiagge e del mare, con riferimento alle attività turistico-balneari ed alle attività connesse, svolte nell'ambito della Regione Abruzzo, che garantiscano l’uniformità dell’uso del demanio marittimo lungo tutta la costa regionale, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia di gestione delle amministrazioni comunali costiere;

VISTO il D.P.R. 470  in data 08.06.1982 e successive modifiche, recante disposizioni relative alla qualità delle acque di balneazione;

VISTA  la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 15/02/2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la Direttiva 76/160/CE;

VISTO il D.Lgs. n. 116 del 30/05/2008 – Attuazione della Direttiva 2006/7/CE ;

VISTO il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in data 16.10.1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

VISTA la Legge 05.02.1992 n.104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;

VISTA la Legge 04.12.1993 n.494 recante disposizione per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;

VISTE le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione- Direzione Generale Demanio Marittimo e dei Porti nn.10, 12, 22 serie 1, Titolo Demanio Marittimo, datate rispettivamente 07.05.1994, 20.05.1994 e 10.04.1995.

VISTO il D.P.R. 616/77 in data 24.07.1977, recante norme in materia di delega di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 recante norme sul conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

VISTA la Legge Regionale  17.12.1997, n. 141  e successive integrazioni e modifiche, recante norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, 59, nonché la L.R. 23.12.1999, n. 135, attuativa del Decreto Legislativo;

VISTA la L.R. 04.08.2009 n.10/2009: Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, 135 recante “Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114;

 

VISTO l’atto di intesa, in data 16.01.2003, tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale  n. 51 del 03.03.2003;

VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale;

VISTE le disposizioni relative all'esercizio dei bagni pubblici contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli artt. 30, 68, 81,1161,1164,1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt.27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la Deliberazione  n.33 del 23.12.2003 con la quale la Giunta Regionale ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con decorrenza 31.01.2004;

VISTO il Piano Demaniale Marittimo regionale (P.D.M.) approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 141 del 29.07.2004;

VISTI il: Decreto Ministeriale 30.03.2010, “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e la L.R. 22.12.2010, n. 59, art. 37 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE”.

PRESO ATTO che annualmente la Giunta Regionale in ossequio delle predette normative approva le risultanze dei campionamenti analitici dell’anno precedente (2012) e dispone gli adempimenti per l’anno di riferimento (2013) riferiti alle acque di balneazione; classificando le stesse acque in classi di qualità ed individuando nelle acque marino-costiere quelle non adibite a balneazione e/o quelle vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitarie;

RITENUTO pertanto che le disposizioni inerenti le acque di balneazione che verranno deliberate dalla Giunta Regionale e che saranno oggetto di apposite Ordinanze da parte dei Sindaci dei Comuni costieri costituiscono obbligo per le imprese balneari, per quanto di loro competenza, in particolare in relazione agli  obblighi derivanti dagli adempimenti per favorire la partecipazione e l’informazione del pubblico(cittadini-utenti)rispetto alla qualità delle stesse acque di balneazione;

SENTITI i Comuni costieri, la Direzione Marittima, La Capitaneria di Porto di Ortona e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento restano salve le disposizioni delle normative in materia, in particolare le norme contenute nel Piano Demaniale Marittimo Regionale, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime;

DETERMINA

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1.         Al fine della predisposizione di tutto quanto occorre per lo svolgimento delle attività estive sulle spiagge del litorale abruzzese, la stagione balneare 2014  è così compresa tra il 8 marzo e il 26 ottobre, con le seguenti specifiche:

a.         le attività commerciali possono essere effettuate durante tutto l’anno secondo le previsioni dei piani commerciali e modalità delle licenze di Pubblico Esercizio rilasciate dai Comuni territorialmente competenti in ossequio all’art. 34 quater del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito, con modificazioni, in Legge  17/12/2012 n. 221;

b.         dal 1 marzo possono avere inizio le attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere, che devono necessariamente essere concluse entro il 31 maggio; oltre tale termine,  per cause collegate ad avverse condizioni meteo,  sono necessarie autorizzazioni specifiche da parte dei Comuni territorialmente competenti; le strutture mobili ed attrezzature balneari devono essere rimosse entro il 15 novembre;

c.         dal 8 marzo al  26 ottobre agli stabilimenti è consentita l’apertura al pubblico per l’ elioterapia, e dal 1 giugno al 7 settembre per la balneazione (attività di talassoterapia con servizi di balneazione);  fasce orarie e  relative prescrizioni per l’allestimento del servizio di salvataggio saranno regolamentate con provvedimenti  dalle Capitanerie di Porto competenti;  

d.         i concessionari, nell’ arco della stagione balneare come sopra definita, devono comunque garantire la propria attività almeno dal 1 luglio al 31 agosto;

e.         durante il periodo invernale,  nelle aree in concessione per stabilimenti balneari aperti per la prestazione di servizi (attività commerciali) ,  gli spazi  destinati a giochi potranno essere mantenuti ed utilizzati.

ART. 2

NORME DI SICUREZZA SULL’USO DELLE SPIAGGE E DEL MARE

1.         Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell’utilizzo delle spiagge e del mare sono regolamentate con provvedimenti delle Autorità Marittime competenti.

ART. 3

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1.         Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa abruzzese

E' VIETATO PER TUTTO L'ANNO:

a)         campeggiare con tende, roulottes, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;

b)         adibire ad uso alloggio e/o cucina le cabine, i magazzini ed i ripostigli e, comunque, usare e/o detenere all’interno degli stessi luci a gas, bombole, serbatoi di carburante ed ogni altro oggetto che, in relazione al particolare stato dei luoghi, possano costituire motivo  di  pericolo per la pubblica incolumità;

c)         abbandonare rifiuti ovvero immondizie (in mare o sulle spiagge), sia pure contenuti in buste, se non negli appositi contenitori;

d)         realizzare opere, ovvero installare strutture, che possano costituire impedimento o pregiudizio per l’utilizzazione degli apprestamenti destinati alla fruizione delle aree demaniali da parte dei portatori di handicap;

e)         realizzare qualsiasi opera e/o struttura, anche se di tipo amovibile e provvisoria  senza la preventiva autorizzazione/comunicazione  dell’Autorità competente;

f)          l’occupazione (accesso, transito, sosta, fermata) del demanio marittimo con:

-          automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere,   con eccezione dei mezzi di soccorso, mezzi di servizio delle forze dell’ordine, mezzi di servizio di pubbliche amministrazioni/enti con specifiche competenze in aree demaniali, dei mezzi  per la pulizia e la sistemazione delle spiagge (cfr. art.3 punto 1. lettera g) e di quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni (dalle ore 18,30 alle 9,30);

-          attrezzature di ogni genere (compresi surf, windsurf e kite surf, moto d’acqua e/o altre attrezzature, che dovranno essere posizionati esclusivamente nelle apposite rastrelliere e/o spazi appositamente predisposti, attrezzi o strumenti da pesca);

-          è consentita la sola sosta di motociclette/ciclomotori e solo in aree in concessione, purché sia individuata in idonee zone, attrezzate con camminamenti in  lastre, retrostanti lo stabilimento ed attigue al confine ovest della concessione stessa;

-          è consentito l’ingresso e sosta sul demanio marittimo di mezzi meccanici, limitatamente alle operazioni di carico e scarico delle attrezzature, in occasione di manifestazioni pubbliche, mediante preventiva autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente;

g)         la effettuazione di lavori di livellamento delle spiagge delle aree in concessione, fatta eccezione per casi particolari, afferenti l’attività istituzionale dei Comuni e per pubblica incolumità,  al di fuori del periodo previsto nel precedente art. 1, punto 1. lettera b); le operazioni  di livellamento delle spiagge per  l’allestimento e preparazione  delle aree in concessione  , nel periodo consentito, finalizzate alla eliminazione di avvallamenti e regolarizzazione della superficie, senza alterazione del profilo longitudinale e trasversale e delle quote altimetriche dell’arenile in concessione, potranno essere eseguite mediante comunicazione preventiva ai Comuni/Autorità Marittime competenti. Nelle aree interessate da interventi di ripascimento/protezione della costa le operazioni sopra descritte dovranno essere preventivamente autorizzate dai Comuni territorialmente competenti.

Durante il periodo dell’elioterapia, con servizi di balneazione, allo scopo di evitare pericolo od intralcio ai bagnanti, è vietato effettuare le operazioni di pulizia  ordinaria (giornaliera) delle aree in concessione con mezzi meccanici (pulizia/setacciatura)  dalle ore 09.30 alle ore 18.30, fatta eccezione per gli stabilimenti che non effettuano servizio di elioterapia e che, ad ogni buon conto, agiscono obbligatoriamente in regime di sicurezza.  

Durante la stagione balneare è consentita l’attività di cantiere per ristrutturazioni e/o costruzione di stabilimenti balneari, purché  in area delimitata ed interdetta ai non addetti ai lavori.

Durante la stagione balneare  è  consentito l’accesso nelle ore notturne, dalle ore 23,00 alle ore 5,00, con mezzi motorizzati a due o a quattro ruote per la vigilanza delle spiagge. Ogni mezzo  utilizzato deve essere munito di autorizzazione comunale, da richiedere  prima dall’inizio del periodo di servizio. Le relative  autorizzazioni  devono essere trasmesse dal Comune all’Autorità Marittima locale.

Nelle operazioni di livellamento ed allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere comunali devono essere salvaguardate le zone segnalate per consentire la schiusa delle uova di una specie di uccello dal nome di “Charadrius alexandrinus” comunemente conosciuto come “Fratino”.

All’interno delle aree protette, parchi e riserve, è vietato  danneggiare  la vegetazione spontanea; le operazioni di pulizia delle spiagge dovranno essere effettuate secondo il regolamento e/o prescrizioni dei consorzi/enti/autorità di gestione delle predette aree; gli  stessi organismi di gestione potranno porre in essere ogni utile accorgimento per la salvaguardia delle stesse con delimitazioni  e segnalazioni delle aree retrostanti le spiagge libere, con la installazione di paletti in legno e funi di marineria, nonché passerelle in legno volte ad orientare ed agevolare la fruizione delle spiagge per la tutela delle predette aree di importanza naturalistica.

h)         effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione delle norme in materia di tutela ambientale;

i)          accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera o ad energia elettrica sugli arenili, nelle cabine balneari e negli altri locali non autorizzati;

j)          Tirare a secco barche o natanti in genere,  salvo che nelle aree a ciò destinate.

k)           organizzare sulle spiagge libere giochi, manifestazioni sportive, ricreative e feste senza esplicita autorizzazione da parte degli organi competenti;

2.         Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa abruzzese

E’ VIETATO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE:

a)         occupare con qualsiasi impianto, od attrezzatura non finalizzata al salvataggio, la fascia di 5 metri dalla battigia e dello specchio acqueo antistante la postazione di salvataggio (idoneo corridoio per l’uscita dell’imbarcazione da soccorso), che deve  essere lasciata in ogni caso sgombra, per assicurare il più rapido soccorso ai bagnanti;

b)         utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto, senza il consenso del concessionario;

c)         sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;

d)         praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per 1'incolumità delle persone o recare disturbo ai bagnanti (giochi con pallone, tamburello, racchettoni, etc.), fatta salva la possibilità di praticare gli stessi all’interno di spazi, appositamente attrezzati come meglio sotto specificato.  Parimenti è fatta salva la possibilità di organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, sempre che non vengano installate strutture non previste dal titolo concessorio, seppur provvisorie e ferme restando le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri provvedimenti previsti da normative specifiche riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto a munirsi autonomamente, anche nel rispetto delle norme in natura di inquinamento acustico;

e)         esercitare attività commerciali , di servizi e terziarie  (facchinaggio-nolo attrezzature etc.) sia in forma fissa che itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc., al di fuori delle specifiche previsioni contenute nella normativa vigente e nelle specifiche disposizioni del Comune;

f)          tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso nelle fasce orarie, stabilite con regolamenti comunali, restando in ogni caso salve le speciali prescrizioni imposte dai Piani Comunali Acustici vigenti o da altre competenti Autorità eccettuati, ovviamente, gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti;

g)         effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione di manifesti  e lancio degli stessi a mezzo velivoli;

h)         tirare a secco barche o natanti in genere, salvo che nelle aree a ciò destinate;

i)          lasciare oltre il tramonto del sole, nei tratti dì spiaggia libera, ombrelloni, attrezzature da spiaggia (lettini, sdraio, sedie, etc.), tende o qualsiasi altra struttura;

j)          organizzare sulle spiagge libere giochi, manifestazioni sportive, ricreative e feste senza esplicita autorizzazione da parte degli organi competenti;

k)         spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute compresi le indicazioni ed i cartelli posizionati dalle Amministrazioni Comunali che interessano le aree inibite alla balneazione;

l)          realizzare opere di difesa della costa, ripascimenti e dragaggi portuali dal 1 giugno al 7settembre.

m)        Le spiagge libere possono essere attrezzate con percorsi per persone diversamente abili, servizi igienici chimici e supporti per ombrelloni da parte dei Comuni in deroga a quanto previsto nella precedente lettera i).

ART. 4

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI

1.         Nelle aree in concessione, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 5:

a)         i concessionari sono tenuti, per l’area in concessione, a curare l’estetica, il decoro, l’igiene e la pulizia dello stabilimento e dell’arenile e della fascia di libero transito  fino al battente del mare. I materiali di risulta dovranno essere depositati/smaltiti nel rispetto della Circolare n. 1/2011 “Direttive Regionali per la gestione dei rifiuti accumulatisi in spiagge marittime” della Direzione Protezione Civile-Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti e con le modalità fissate dalle Amministrazioni comunali competenti. Le operazioni di pulizia giornaliera  (pulizia/setacciatura)  delle aree in concessione  con mezzi meccanici  sono vietate dalle ore 09.30 alle ore 18.30.  

b)         il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti; dovrà, inoltre, essere garantito un corridoio di libero transito, perpendicolare alla battigia, e a carico di entrambe le concessioni confinanti per ml. 2,5 ciascuna;

c)         le zone concesse possono essere delimitate esclusivamente alle seguenti condizioni:

1.- durante il periodo invernale nell’ambito della concessione possono essere individuate aree specifiche per un massimo di mq. 120 ove ricoverare  e custodire beni ed attrezzature che costituiscono patrimonio della ditta concessionaria; le predette aree dovranno, ai fini della salvaguardia  della pubblica incolumità di  passanti / avventori / frequentatori della spiaggia,  essere delimitate  con sistema a giorno non impattante di altezza non superiore ai mt. 2,00 e ubicate lato mare a ridosso di manufatti esistenti (strutture balneari/manufatti privati) al  fine di non compromettere ulteriormente la vista  mare; nelle concessioni con profondità inferiore ai mt. 30 le predette aree possono essere individuate ai lati del complesso balneare (al di fuori del cono d’ombra esistente); sono fatte salve le più restrittive prescrizioni comunali;

 1 bis. – al fine di prevenire atti vandalici e furti, è consentita, solo nel periodo invernale, l’installazione di sistemi di protezione non impattanti lungo il perimetro dei manufatti, inclusi portici, verande e tettoie, se ai manufatti aderenti,  mediante utilizzazione di rete metallica, pannelli rigidi, grigliati  fissati alle strutture esistenti  in armonia con  l’aspetto architettonico del complesso  e/o ambiente circostante (colorazione), previa comunicazione al Comune competente per territorio in deroga di quanto previsto nel precedente art. 3 punto 1. lett. e);

1 ter. – è consentita l’installazione, esclusivamente nelle ore notturne, dalle ore 23,00 alle ore 5,00, di delimitazioni con rete di protezione tipo da pesca per arginare il fenomeno del randagismo e per motivi di salvaguardia della salute pubblica. Le delimitazioni dovranno essere rimosse entro le ore 6,00 del mattino seguente;

2.- le reti di protezione delle aree adibite a gioco e di cui all’art. 4 comma 1 – lett. “l”, qualora le stesse siano utilizzate solo nel periodo estivo, al termine della stagione balneare dovranno essere rimosse;

3.-sono fatte salve, in ogni caso, le recinzioni approvate ed inserite nel relativo titolo concessorio quali sistemi definitivi, nonché  i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, recinzioni per aree a cantiere oggetto di permesso a costruire, obbligatori a termine di legge;

4.- le recinzioni esistenti approvate e le delimitazioni di cui al precedente punto 1. devono, comunque, garantire la libertà di accesso all’arenile da parte di terzi. A tal fine ogni concessionario deve mantenere accessibile almeno un varco, e comunque uno ogni 100 mt. di fronte strada, compatibilmente con gli accessi esistenti nei muretti di delimitazione dei marciapiedi realizzati dall’Amministrazione Comunale;

5.-TUTTE LE DELIMITAZIONI, anche se provvisorie, DEVONO rispondere alle vigenti normative di sicurezza; il concessionario deve, preventivamente, comunicare al Comune competente per territorio, l’installazione di dette delimitazioni; l’Amministrazione regionale è comunque manlevata da ogni possibile danno o condanna che potesse derivare dal posizionamento di tali sistemi di delimitazione;

d)         fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento, ai sensi dell’art.23 L.5/02/1992 n.104, al fine di rendere possibile l’accesso al mare ai soggetti diversamente abili i concessionari possono predisporre idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei soggetti diversamente abili; tali percorsi  possono permanere per tutto l’anno. I concessionari hanno la facoltà di riservare se richiesto e comunque a pagamento almeno un ombrellone o palma nella prima fila a soggetti diversamente abili;

e)         all’interno delle aree in  concessione è consentita l'installazione di ombrelloni "hawaiani” con un diametro massimo di mt. 6, nonché, in luogo ed oltre agli ordinari ombrelloni, di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale e che abbiano una superficie d’ombra pari al massimo di quanto concesso per gli ombrelloni “hawaiani”. Per la realizzazione di modeste strutture mobili per tendaggi destinate ad “ombreggio” si fa riferimento all’art. 12 comma 15 del Piano Demaniale Marittimo Regionale;

f)          gli stabilimenti balneari, prima dell’apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio, l'autorizzazione delle competenti autorità;

g)         ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia;

h)         i servizi igienici devono essere collegati alla rete fognante comunale, ovvero essere dotati di sistema  di smaltimento rifiuti riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria;

i)          qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l’uso di shampoo o  sapone;

j)          i servizi  per disabili di cui alla Legge 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata individuazione;

k)         è vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione , con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;

l)          i concessionari, cui é  riconosciuta ogni e qualsiasi responsabilità derivante dagli eventi del gioco, possono attrezzare, all’interno delle aree oggetto del titolo concessorio e, comunque, retrostanti l'ultima fila di ombrelloni, spazi per il gioco (beach-Volley, beach-basket etc.) assumendo le precauzioni necessarie ad evitare nocumento ai bagnanti ed ai frequentatori delle spiagge, con l'installazione intorno a detti spazi di una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica del tipo di quelle adoperate per la pesca) alta almeno tre metri e sorretta da paletti posti intorno al perimetro del campo da gioco; le aree attrezzate per giochi bimbi (altalene, girelli, gonfiabili) sono escluse dall’obbligo di installazione delle protezioni di cui sopra e, laddove ritenuto, potranno essere delimitate con staccionate in plastica/legno dell’altezza di mt. 1,50 nel rispetto delle norme di sicurezza degli utenti;  i predetti spazi per giochi potranno essere mantenuti anche durante il periodo invernale ad integrazione di attività commerciali in esercizio (somministrazione + prestazione dei servizi minimi);

m)        i concessionari, previa autorizzazione, possono installare nello specchio acqueo antistante la propria concessione, entro il limite di trecento metri dalla battigia e in una profondità minima d’acqua di metri due, una sola  piattaforma galleggiante esclusivamente prendisole della grandezza massima di mq. 30 (trenta). La stessa dovrà essere ancorata al fondo mediante corpi morti insabbiati e potrà essere utilizzata esclusivamente nelle ore di balneazione – dalle ore 9.30 alle 18.30. E’ vietato utilizzare la piattaforma per tuffi;

n)         i concessionari possono utilizzare parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per la effettuazione di giochi e attività ludico-motorie (tipo acquagym) esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività che devono essere aperte a tutti gratuitamente. Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare un pericolo per i bagnanti. Per lo svolgimento di attività che prevedano l’utilizzo di apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora é fatto obbligo di moderare il volume in modo da non arrecare disturbo all’utenza balneare, e di posizionare tutti gli strumenti a non meno di cinque metri dalla battigia, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza;

o)         i concessionari sono tenuti ad assicurare assistenza continua per le attività consentite nei precedenti punti “m” e  “n”. I concessionari sono responsabili di ogni eventuale danno a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle suddette attività.

ART. 5

DISPOSIZIONI PER IL LIBERO ACCESSO ALLE SPIAGGE

1.         Nelle aree in concessione per scopi turistici ricreativi, ai sensi della normativa vigente:

a)         durante la stagione estiva dovrà essere assicurato il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area compresa nella concessione, anche ai fini della balneazione;

b)         durante l’arco dell’intero anno dovrà essere assicurato il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della spiaggia.

2.         Nel periodo compreso fra le ore 23,00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.), se non con il consenso del concessionario, fatto salvo comunque  quanto previsto dal comma 1, lett. a del presente articolo.

ART. 6

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ TURISTICO RICREATIVE IN MARE

1.         Lo specchio acqueo antistante il litorale, entro 300 metri dalla costa,  previa autorizzazione da parte dei Comuni interessati,  può essere utilizzato  per le seguenti attività turistico ricreative, esclusivamente dai titolari di concessione demaniale e nel rispetto dell’uso prevalente ai fini della libera fruizione dello stesso:

a)         installazione di parchi giochi acquatici, nei limiti del 10% del fronte a mare concesso per stabilimenti balneari o del fronte a mare delle spiagge libere (distacco minimo dalla battigia al fine di consentire il libero transito dei bagnanti);

b)         pontili prendisole nei limiti del 10% del fronte a mare concesso per stabilimenti balneari (distacco minimo dalla battigia al fine di consentire il libero transito dei bagnanti);

c)         posizionamento di gavitelli nel limite massimo di 4 unità per  l’ormeggio di pattini, mosconi e pedalò;

d)         manifestazioni varie;

2.         Lo specchio acqueo antistante il litorale, oltre 300 metri dalla costa, previa autorizzazione dello scrivente Servizio Regionale, può essere utilizzato per attività turistico ricreative, nel rispetto della sicurezza della navigazione e degli interessi di carattere nazionale per le seguenti attività:

a)         regate a mare, manifestazione varie di interesse storico, culturale, sportivo, previa intesa con le Capitanerie di Porto per gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione e difesa dello Stato.

Le iniziative sopra descritte potranno essere autorizzate previa corresponsione del relativo canone concessorio.

ART. 7

DISPOSIZIONI SPECIALI

1.         Nell'ambito della costa regionale le aree riservate al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e da diporto, sono individuate con apposita ordinanza sindacale, qualora non previste dall’eventuale piano spiaggia vigente; sulle stesse è vietato sistemare attrezzature da spiaggia. Dette ordinanze dovranno essere inviate alla locale Autorità Marittima.

2.         Prescrizioni per l’accesso e conduzione degli animali in spiaggia:

a)         è vietato durante tutto l’anno condurre animali se non diversamente stabilito dai comuni costieri, eccezion fatta per i cani-guida per non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua in attività, condotti da personale parimenti abilitato. Sia i cani guida che quelli  da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, dovranno essere tenuti al guinzaglio e indossare l’apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa ed i loro conduttori/accompagnatori dovranno avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, dovranno permanere sulla spiaggia;

b)         durante la stagione balneare i Comuni, nelle aree destinate a spiaggia libera, possono individuare, con apposita Ordinanza, previa autorizzazione delle autorità competenti sotto il profilo igienico sanitario, zone dove è consentito l’accesso con animali d’affezione (cani e gatti), che devono essere appositamente segnalate ed attrezzate con l’indicazione dell’orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d’uso, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare. Le aree libere destinate a tali scopi devono essere dotate di accesso indipendente. Il titolare di ogni concessione demaniale potrà consentire l’accesso, nell’ambito del proprio stabilimento balneare, di animali d’affezione di piccola taglia, in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere portati in braccio fino all’ombrellone assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto l’ombrellone. I rispettivi proprietari dovranno comunque assicurare l’aspetto igienico-sanitario, sia a tutela dell’animale stesso, con ciò comprendendo la disponibilità in sito del minimo necessario per la sussistenza del medesimo, sia per quanto attiene alla pulizia dell’area occupata ivi compreso l’asporto di materiali inquinanti. Resta inteso che i padroni degli animali sono responsabili del comportamento dell’animale a tutti gli effetti di legge, come specificato dall’art. 2052 del Codice Civile. I Concessionari hanno anche la facoltà, nell’ambito del proprio stabilimento e previa autorizzazione del Comune competente per territorio e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree debitamente attrezzate, con l’indicazione dell’orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d’uso per l’accoglienza di animali d’affezione, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare. Le aree destinate a tali scopi devono essere dotate di accesso indipendente;

c)         Nel periodo compreso tra il 26 ottobre ed il 8 marzo è consentito condurre esclusivamente animali d’affezione (cani e gatti), se non diversamente stabilito dai comuni costieri;

d)         Nel periodo compreso tra il 26 ottobre ed il 8 marzo è consentito effettuare passeggiate sulla battigia con cavalli previa autorizzazione del comune territorialmente competente.

3.         La pulizia e lo smaltimento dei rifiuti delle spiagge libere, aree per rimessaggio di natanti (libere e private) dovrà essere effettuato nel rispetto della Circolare n. 1/2011 richiamata nel precedente articolo 4 punto1. lett. a).

4.         La pulizia degli arenili dal materiale spiaggiato e/o eliminazione di buche ed avvallamenti provocate da eccezionali eventi meteorologici/mareggiate possono essere effettuate durante l’arco dell’intero anno mediante autorizzazione specifica da parte dei Comuni territorialmente competenti. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato nel rispetto della Circolare n. 1/2011 richiamata nel precedente articolo 4 punto1. lett. a).

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

1.         La presente Ordinanza, nonché  le tabelle delle tariffe applicate per i servizi, deve essere esposta, a cura dei concessionari, in un luogo visibile per tutta la durata della stagione estiva.

2.         Gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e  i Corpi di Polizia Municipale, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

3.         I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca  reato e salve le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, anche in violazione a norme inerenti vincoli ambientali naturalistici, saranno perseguiti/contravvenzionati ai sensi degli artt. 1161, 1164 comma 1 e 2 (art. 5 punto 2 L. 8/07/2003, n. 172), 1174, 1231 del Codice della Navigazione  e dal D. L.vo  n. 171 del 18/07/2005 “Codice della nautica da diporto” e dal D.M. 29/07/2008 n. 146 ovvero dall'art. 650 del Codice Penale. L’Organo competente a ricevere il rapporto per infrazioni all’Ordinanza Balneare, ai sensi della L. 689/1981 è la Regione Abruzzo, Direzione Sviluppo Economico e del Turismo,  Servizio Politiche Turistiche e Demanio Marittimo.

4.         In caso di contrasto tra le disposizioni della presente Ordinanza e/o le disposizioni del P.D.M. Regionale e le norme dei Piani Spiaggia Comunali, prevale  la norma più restrittiva fatta eccezione per le norme di salvaguardia espressamente richiamate nei precedenti articoli.

5.         La presente Ordinanza resta in vigore fino all’eventuale emanazione di un nuovo provvedimento.

 

IL DIRIGENTE SERVIZIO

Dott. Giancarlo Zappacosta