IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CONSIDERATA
la necessità di emanare disposizioni relative all'uso delle spiagge e del mare,
con riferimento alle attività turistico-balneari ed
alle attività connesse, svolte nell'ambito della Regione Abruzzo, che
garantiscano l’uniformità dell’uso del demanio marittimo lungo tutta la costa
regionale, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia di gestione delle
amministrazioni comunali costiere;
VISTO
il D.P.R. 470 in data 08.06.1982 e
successive modifiche, recante disposizioni relative alla qualità delle acque di
balneazione;
VISTA la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento e del
Consiglio Europeo del 15/02/2006 relativa alla gestione della qualità delle
acque di balneazione e che abroga la Direttiva 76/160/CE;
VISTO
il D.Lgs. n. 116 del 30/05/2008 – Attuazione della
Direttiva 2006/7/CE ;
VISTO
il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in data 16.10.1991
relativo alla liberalizzazione delle tariffe;
VISTA
la Legge 05.02.1992 n.104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed
ai diritti delle persone disabili;
VISTA
la Legge 04.12.1993 n.494 recante disposizione per la determinazione dei canoni
relativi a concessioni demaniali marittime;
VISTE
le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione- Direzione
Generale Demanio Marittimo e dei Porti nn.10, 12, 22
serie 1, Titolo Demanio Marittimo, datate rispettivamente 07.05.1994,
20.05.1994 e 10.04.1995.
VISTO
il D.P.R. 616/77 in data 24.07.1977, recante norme in materia di delega di
funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;
VISTO
il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 recante norme sul
conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti
Locali;
VISTA
la Legge Regionale 17.12.1997, n.
141 e successive integrazioni e
modifiche, recante norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in
materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;
VISTO
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114 –
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art.
4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n° 59, nonché la L.R. 23.12.1999, n. 135, attuativa del Decreto Legislativo;
VISTA
la L.R. 04.08.2009 n.10/2009: Modifiche alla legge
regionale 23 dicembre 1999, 135 recante “Norme e modalità di esercizio del
commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a
norma del titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114;
VISTO
l’atto di intesa, in data 16.01.2003, tra Stato e Regioni relativo agli aspetti
igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza
delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie
generale n. 51 del 03.03.2003;
VISTA
la Legge 24.11.1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale;
VISTE
le disposizioni relative all'esercizio dei bagni pubblici contenute nel Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di
esecuzione;
VISTI
gli artt. 30, 68, 81,1161,1164,1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli
artt.27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
VISTA
la Deliberazione n.33 del 23.12.2003 con
la quale la Giunta Regionale ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative
in materia di demanio marittimo con decorrenza 31.01.2004;
VISTO
il Piano Demaniale Marittimo regionale (P.D.M.)
approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 141 del 29.07.2004;
VISTI
il: Decreto Ministeriale 30.03.2010, “Definizione dei criteri per determinare
il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per
l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento
della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di
balneazione e la L.R. 22.12.2010, n. 59, art. 37
“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive
2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE”.
PRESO
ATTO che annualmente la Giunta Regionale in ossequio delle predette normative
approva le risultanze dei campionamenti analitici dell’anno precedente (2012) e
dispone gli adempimenti per l’anno di riferimento (2013) riferiti alle acque di
balneazione; classificando le stesse acque in classi di qualità ed individuando
nelle acque marino-costiere quelle non adibite a
balneazione e/o quelle vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitarie;
RITENUTO
pertanto che le disposizioni inerenti le acque di balneazione che verranno
deliberate dalla Giunta Regionale e che saranno oggetto di apposite Ordinanze
da parte dei Sindaci dei Comuni costieri costituiscono obbligo per le imprese
balneari, per quanto di loro competenza, in particolare in relazione agli obblighi derivanti dagli adempimenti per
favorire la partecipazione e l’informazione del
pubblico(cittadini-utenti)rispetto alla qualità delle stesse acque di
balneazione;
SENTITI
i Comuni costieri, la Direzione Marittima, La Capitaneria di Porto di Ortona e
le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
DATO
ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento
restano salve le disposizioni delle normative in materia, in particolare le
norme contenute nel Piano Demaniale Marittimo Regionale, nonché i provvedimenti
emanati dalle singole Autorità Marittime;
DETERMINA
ART. 1
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Al fine della predisposizione di tutto
quanto occorre per lo svolgimento delle attività estive sulle spiagge del
litorale abruzzese, la stagione balneare 2014
è così compresa tra il 8 marzo e il 26 ottobre, con le seguenti
specifiche:
a. le
attività commerciali possono essere effettuate durante tutto l’anno secondo le
previsioni dei piani commerciali e modalità delle licenze di Pubblico Esercizio
rilasciate dai Comuni territorialmente competenti in ossequio all’art. 34 quater del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito, con
modificazioni, in Legge 17/12/2012 n.
221;
b. dal
1 marzo possono avere inizio le attività preparatorie e di allestimento delle
aree in concessione e delle spiagge libere, che devono necessariamente essere
concluse entro il 31 maggio; oltre tale termine, per cause collegate ad avverse condizioni
meteo, sono necessarie autorizzazioni
specifiche da parte dei Comuni territorialmente competenti; le strutture mobili
ed attrezzature balneari devono essere rimosse entro il 15 novembre;
c. dal
8 marzo al 26 ottobre agli stabilimenti
è consentita l’apertura al pubblico per l’ elioterapia, e dal 1 giugno al 7
settembre per la balneazione (attività di talassoterapia con servizi di
balneazione); fasce orarie e relative prescrizioni per l’allestimento del
servizio di salvataggio saranno regolamentate con provvedimenti dalle Capitanerie di Porto competenti;
d. i
concessionari, nell’ arco della stagione balneare come sopra definita, devono
comunque garantire la propria attività almeno dal 1 luglio al 31 agosto;
e. durante
il periodo invernale, nelle aree in
concessione per stabilimenti balneari aperti per la prestazione di servizi
(attività commerciali) , gli spazi destinati a giochi potranno essere mantenuti
ed utilizzati.
ART. 2
NORME DI
SICUREZZA SULL’USO DELLE SPIAGGE E DEL MARE
1. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti
relativi alla sicurezza nell’utilizzo delle spiagge e del mare sono
regolamentate con provvedimenti delle Autorità Marittime competenti.
ART. 3
PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE
1. Sulle spiagge e nelle acque riservate
alla balneazione della costa abruzzese
E'
VIETATO PER TUTTO L'ANNO:
a) campeggiare
con tende, roulottes, campers
ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;
b) adibire
ad uso alloggio e/o cucina le cabine, i magazzini ed i ripostigli e, comunque,
usare e/o detenere all’interno degli stessi luci a gas, bombole, serbatoi di
carburante ed ogni altro oggetto che, in relazione al particolare stato dei
luoghi, possano costituire motivo
di pericolo per la pubblica
incolumità;
c) abbandonare
rifiuti ovvero immondizie (in mare o sulle spiagge), sia pure contenuti in
buste, se non negli appositi contenitori;
d) realizzare
opere, ovvero installare strutture, che possano costituire impedimento o
pregiudizio per l’utilizzazione degli apprestamenti destinati alla fruizione
delle aree demaniali da parte dei portatori di handicap;
e) realizzare
qualsiasi opera e/o struttura, anche se di tipo amovibile e provvisoria senza la preventiva
autorizzazione/comunicazione
dell’Autorità competente;
f) l’occupazione
(accesso, transito, sosta, fermata) del demanio marittimo con:
-
automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, con eccezione dei mezzi di soccorso, mezzi
di servizio delle forze dell’ordine, mezzi di servizio di pubbliche
amministrazioni/enti con specifiche competenze in aree demaniali, dei
mezzi per la pulizia e la sistemazione
delle spiagge (cfr. art.3 punto 1. lettera g) e di quelli utilizzati per il rimessaggio
di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente
necessari alle relative operazioni (dalle ore 18,30 alle 9,30);
-
attrezzature di ogni genere (compresi surf, windsurf e kite
surf, moto d’acqua e/o altre attrezzature, che dovranno essere posizionati
esclusivamente nelle apposite rastrelliere e/o spazi appositamente predisposti,
attrezzi o strumenti da pesca);
- è
consentita la sola sosta di motociclette/ciclomotori e solo in aree in
concessione, purché sia individuata in idonee zone, attrezzate con camminamenti
in lastre, retrostanti lo stabilimento
ed attigue al confine ovest della concessione stessa;
- è
consentito l’ingresso e sosta sul demanio marittimo di mezzi meccanici,
limitatamente alle operazioni di carico e scarico delle attrezzature, in
occasione di manifestazioni pubbliche, mediante preventiva autorizzazione
rilasciata dal comune territorialmente competente;
g) la
effettuazione di lavori di livellamento delle spiagge delle aree in
concessione, fatta eccezione per casi particolari, afferenti l’attività
istituzionale dei Comuni e per pubblica incolumità, al di fuori del periodo previsto nel
precedente art. 1, punto 1. lettera b); le operazioni di livellamento delle spiagge per l’allestimento e preparazione delle aree in concessione , nel periodo consentito, finalizzate alla
eliminazione di avvallamenti e regolarizzazione della superficie, senza
alterazione del profilo longitudinale e trasversale e delle quote altimetriche
dell’arenile in concessione, potranno essere eseguite mediante comunicazione
preventiva ai Comuni/Autorità Marittime competenti. Nelle aree interessate da
interventi di ripascimento/protezione della costa le
operazioni sopra descritte dovranno essere preventivamente autorizzate dai Comuni
territorialmente competenti.
Durante
il periodo dell’elioterapia, con servizi di balneazione, allo scopo di evitare
pericolo od intralcio ai bagnanti, è vietato effettuare le operazioni di
pulizia ordinaria (giornaliera) delle
aree in concessione con mezzi meccanici (pulizia/setacciatura) dalle ore 09.30 alle ore 18.30, fatta
eccezione per gli stabilimenti che non effettuano servizio di elioterapia e
che, ad ogni buon conto, agiscono obbligatoriamente in regime di
sicurezza.
Durante
la stagione balneare è consentita l’attività di cantiere per ristrutturazioni
e/o costruzione di stabilimenti balneari, purché in area delimitata ed interdetta ai non
addetti ai lavori.
Durante
la stagione balneare è consentito l’accesso nelle ore notturne,
dalle ore 23,00 alle ore 5,00, con mezzi motorizzati a due o a quattro ruote
per la vigilanza delle spiagge. Ogni mezzo
utilizzato deve essere munito di autorizzazione comunale, da
richiedere prima dall’inizio del periodo
di servizio. Le relative autorizzazioni devono essere trasmesse dal Comune
all’Autorità Marittima locale.
Nelle
operazioni di livellamento ed allestimento delle aree in concessione e delle
spiagge libere comunali devono essere salvaguardate le zone segnalate per
consentire la schiusa delle uova di una specie di uccello dal nome di “Charadrius alexandrinus”
comunemente conosciuto come “Fratino”.
All’interno
delle aree protette, parchi e riserve, è vietato danneggiare
la vegetazione spontanea; le operazioni di pulizia delle spiagge
dovranno essere effettuate secondo il regolamento e/o prescrizioni dei
consorzi/enti/autorità di gestione delle predette aree; gli stessi organismi di gestione potranno porre
in essere ogni utile accorgimento per la salvaguardia delle stesse con
delimitazioni e segnalazioni delle aree
retrostanti le spiagge libere, con la installazione di paletti in legno e funi
di marineria, nonché passerelle in legno volte ad orientare ed agevolare la
fruizione delle spiagge per la tutela delle predette aree di importanza naturalistica.
h) effettuare riparazioni su apparati
motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in
violazione delle norme in materia di tutela ambientale;
i) accendere fuochi o fare uso di
fornelli a fiamma libera o ad energia elettrica sugli arenili, nelle cabine
balneari e negli altri locali non autorizzati;
j) Tirare a secco barche o natanti in
genere, salvo che nelle aree a ciò
destinate.
k)
organizzare sulle spiagge libere giochi, manifestazioni sportive,
ricreative e feste senza esplicita autorizzazione da parte degli organi
competenti;
2. Sulle spiagge e nelle acque riservate
alla balneazione della costa abruzzese
E’
VIETATO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE:
a) occupare con qualsiasi impianto, od
attrezzatura non finalizzata al salvataggio, la fascia di 5 metri dalla
battigia e dello specchio acqueo antistante la postazione di salvataggio
(idoneo corridoio per l’uscita dell’imbarcazione da soccorso), che deve essere lasciata in ogni caso sgombra, per
assicurare il più rapido soccorso ai bagnanti;
b) utilizzare attrezzature balneari dopo
il tramonto, senza il consenso del concessionario;
c) sostare nei corridoi di lancio ovvero
attraversarli a nuoto;
d) praticare qualsiasi tipo di gioco che
possa costituire pericolo per 1'incolumità delle persone o recare disturbo ai
bagnanti (giochi con pallone, tamburello, racchettoni, etc.), fatta salva la
possibilità di praticare gli stessi all’interno di spazi, appositamente
attrezzati come meglio sotto specificato.
Parimenti è fatta salva la possibilità di organizzare feste, animazioni
ed altre forme di intrattenimento all'interno delle aree oggetto di concessione
demaniale marittima, sempre che non vengano installate strutture non previste
dal titolo concessorio, seppur provvisorie e ferme restando
le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri provvedimenti previsti da normative
specifiche riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui
il concessionario è tenuto a munirsi autonomamente, anche nel rispetto delle
norme in natura di inquinamento acustico;
e) esercitare attività commerciali , di
servizi e terziarie (facchinaggio-nolo
attrezzature etc.) sia in forma fissa che itinerante, pubblicità, attività
promozionali, etc., al di fuori delle specifiche previsioni contenute nella
normativa vigente e nelle specifiche disposizioni del Comune;
f) tenere alto il volume di apparecchi di
diffusione sonora, nonché farne uso nelle fasce orarie, stabilite con
regolamenti comunali, restando in ogni caso salve le speciali prescrizioni imposte
dai Piani Comunali Acustici vigenti o da altre competenti Autorità eccettuati,
ovviamente, gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica
mediante altoparlanti;
g) effettuare pubblicità sia sulle spiagge
che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione di
manifesti e lancio degli stessi a mezzo
velivoli;
h) tirare a secco barche o natanti in
genere, salvo che nelle aree a ciò destinate;
i) lasciare oltre il tramonto del sole,
nei tratti dì spiaggia libera, ombrelloni, attrezzature da spiaggia (lettini,
sdraio, sedie, etc.), tende o qualsiasi altra struttura;
j) organizzare sulle spiagge libere
giochi, manifestazioni sportive, ricreative e feste senza esplicita
autorizzazione da parte degli organi competenti;
k) spostare, occultare o danneggiare
segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela
della pubblica incolumità e salute compresi le indicazioni ed i cartelli posizionati
dalle Amministrazioni Comunali che interessano le aree inibite alla
balneazione;
l) realizzare opere di difesa della
costa, ripascimenti e dragaggi portuali dal 1 giugno
al 7settembre.
m) Le spiagge libere possono essere
attrezzate con percorsi per persone diversamente abili, servizi igienici
chimici e supporti per ombrelloni da parte dei Comuni in deroga a quanto
previsto nella precedente lettera i).
ART. 4
DISCIPLINA DELLE AREE IN
CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI
1. Nelle aree in concessione, fermo
restando quanto previsto nel successivo art. 5:
a) i
concessionari sono tenuti, per l’area in concessione, a curare l’estetica, il
decoro, l’igiene e la pulizia dello stabilimento e dell’arenile e della fascia
di libero transito fino al battente del
mare. I materiali di risulta dovranno essere depositati/smaltiti nel rispetto
della Circolare n. 1/2011 “Direttive Regionali per la gestione dei rifiuti
accumulatisi in spiagge marittime” della Direzione Protezione Civile-Ambiente –
Servizio Gestione Rifiuti e con le modalità fissate dalle Amministrazioni
comunali competenti. Le operazioni di pulizia giornaliera (pulizia/setacciatura) delle aree in concessione con mezzi meccanici sono vietate dalle ore 09.30 alle ore
18.30.
b) il
numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve
essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti; dovrà, inoltre,
essere garantito un corridoio di libero transito, perpendicolare alla battigia,
e a carico di entrambe le concessioni confinanti per ml. 2,5 ciascuna;
c) le
zone concesse possono essere delimitate esclusivamente alle seguenti
condizioni:
1.- durante il periodo invernale nell’ambito della
concessione possono essere individuate aree specifiche per un massimo di mq.
120 ove ricoverare e custodire beni ed
attrezzature che costituiscono patrimonio della ditta concessionaria; le
predette aree dovranno, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità di passanti / avventori / frequentatori della
spiaggia, essere delimitate con sistema a giorno non impattante di
altezza non superiore ai mt. 2,00 e ubicate lato mare
a ridosso di manufatti esistenti (strutture balneari/manufatti privati) al fine di non compromettere ulteriormente la
vista mare; nelle concessioni con profondità
inferiore ai mt. 30 le predette aree possono essere
individuate ai lati del complesso balneare (al di fuori del cono d’ombra
esistente); sono fatte salve le più restrittive prescrizioni comunali;
1 bis. – al
fine di prevenire atti vandalici e furti, è consentita, solo nel periodo
invernale, l’installazione di sistemi di protezione non impattanti lungo il
perimetro dei manufatti, inclusi portici, verande e tettoie, se ai manufatti
aderenti, mediante utilizzazione di rete
metallica, pannelli rigidi, grigliati
fissati alle strutture esistenti
in armonia con l’aspetto
architettonico del complesso e/o
ambiente circostante (colorazione), previa comunicazione al Comune competente
per territorio in deroga di quanto previsto nel precedente art. 3 punto 1.
lett. e);
1 ter. – è consentita
l’installazione, esclusivamente nelle ore notturne, dalle ore 23,00 alle ore
5,00, di delimitazioni con rete di protezione tipo da pesca per arginare il
fenomeno del randagismo e per motivi di salvaguardia della salute pubblica. Le
delimitazioni dovranno essere rimosse entro le ore 6,00 del mattino seguente;
2.- le reti di protezione delle aree adibite a gioco
e di cui all’art. 4 comma 1 – lett. “l”, qualora le stesse siano utilizzate
solo nel periodo estivo, al termine della stagione balneare dovranno essere
rimosse;
3.-sono fatte salve, in ogni caso, le recinzioni
approvate ed inserite nel relativo titolo concessorio
quali sistemi definitivi, nonché i
sistemi di interdizione di accesso alle piscine, recinzioni per aree a cantiere
oggetto di permesso a costruire, obbligatori a termine di legge;
4.- le recinzioni esistenti approvate e le
delimitazioni di cui al precedente punto 1. devono, comunque, garantire la
libertà di accesso all’arenile da parte di terzi. A tal fine ogni
concessionario deve mantenere accessibile almeno un varco, e comunque uno ogni
100 mt. di fronte strada, compatibilmente con gli
accessi esistenti nei muretti di delimitazione dei marciapiedi realizzati
dall’Amministrazione Comunale;
5.-TUTTE LE DELIMITAZIONI, anche se provvisorie,
DEVONO rispondere alle vigenti normative di sicurezza; il concessionario deve,
preventivamente, comunicare al Comune competente per territorio,
l’installazione di dette delimitazioni; l’Amministrazione regionale è comunque manlevata
da ogni possibile danno o condanna che potesse derivare dal posizionamento di
tali sistemi di delimitazione;
d) fermo
restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento, ai sensi dell’art.23
L.5/02/1992 n.104, al fine di rendere possibile l’accesso al mare ai soggetti
diversamente abili i concessionari possono predisporre idonei camminamenti che
consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da
parte dei soggetti diversamente abili; tali percorsi possono permanere per tutto l’anno. I
concessionari hanno la facoltà di riservare se richiesto e comunque a pagamento
almeno un ombrellone o palma nella prima fila a soggetti diversamente abili;
e) all’interno
delle aree in concessione è consentita
l'installazione di ombrelloni "hawaiani” con un diametro massimo di mt. 6, nonché, in luogo ed oltre agli ordinari ombrelloni,
di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi
di chiusura laterale e che abbiano una superficie d’ombra pari al massimo di
quanto concesso per gli ombrelloni “hawaiani”. Per la realizzazione di modeste
strutture mobili per tendaggi destinate ad “ombreggio” si fa riferimento
all’art. 12 comma 15 del Piano Demaniale Marittimo Regionale;
f) gli
stabilimenti balneari, prima dell’apertura al pubblico, devono ottenere la
licenza di esercizio, l'autorizzazione delle competenti autorità;
g) ogni
stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel
rispetto della vigente normativa in materia;
h) i
servizi igienici devono essere collegati alla rete fognante comunale, ovvero
essere dotati di sistema di smaltimento
rifiuti riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria;
i) qualora
siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l’uso
di shampoo o sapone;
j) i
servizi per disabili di cui alla Legge
104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto
simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata
individuazione;
k) è
vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività
che non siano attinenti alla balneazione , con esclusione di eventuali locali
di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della
chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
l) i
concessionari, cui é riconosciuta ogni e
qualsiasi responsabilità derivante dagli eventi del gioco, possono attrezzare,
all’interno delle aree oggetto del titolo concessorio
e, comunque, retrostanti l'ultima fila di ombrelloni, spazi per il gioco
(beach-Volley, beach-basket etc.) assumendo le precauzioni necessarie ad
evitare nocumento ai bagnanti ed ai frequentatori delle spiagge, con
l'installazione intorno a detti spazi di una rete di protezione (rete in fibra
vegetale o sintetica del tipo di quelle adoperate per la pesca) alta almeno tre
metri e sorretta da paletti posti intorno al perimetro del campo da gioco; le
aree attrezzate per giochi bimbi (altalene, girelli, gonfiabili) sono escluse
dall’obbligo di installazione delle protezioni di cui sopra e, laddove
ritenuto, potranno essere delimitate con staccionate in plastica/legno
dell’altezza di mt. 1,50 nel rispetto delle norme di
sicurezza degli utenti; i predetti spazi
per giochi potranno essere mantenuti anche durante il periodo invernale ad
integrazione di attività commerciali in esercizio (somministrazione +
prestazione dei servizi minimi);
m) i
concessionari, previa autorizzazione, possono installare nello specchio acqueo
antistante la propria concessione, entro il limite di trecento metri dalla
battigia e in una profondità minima d’acqua di metri due, una sola piattaforma galleggiante esclusivamente
prendisole della grandezza massima di mq. 30 (trenta). La stessa dovrà essere
ancorata al fondo mediante corpi morti insabbiati e potrà essere utilizzata
esclusivamente nelle ore di balneazione – dalle ore 9.30 alle 18.30. E’ vietato
utilizzare la piattaforma per tuffi;
n) i
concessionari possono utilizzare parte dello specchio acqueo antistante la propria
concessione per la effettuazione di giochi e attività ludico-motorie (tipo
acquagym) esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle
attività che devono essere aperte a tutti gratuitamente. Sono escluse le
attività che potrebbero rappresentare un pericolo per i bagnanti. Per lo
svolgimento di attività che prevedano l’utilizzo di apparecchiature radio
elettriche e impianti di diffusione sonora é fatto obbligo di moderare il
volume in modo da non arrecare disturbo all’utenza balneare, e di posizionare
tutti gli strumenti a non meno di cinque metri dalla battigia, nel rispetto
delle vigenti norme di sicurezza;
o) i
concessionari sono tenuti ad assicurare assistenza continua per le attività
consentite nei precedenti punti “m” e
“n”. I concessionari sono responsabili di ogni eventuale danno a persone
e cose derivanti dallo svolgimento delle suddette attività.
ART. 5
DISPOSIZIONI PER IL LIBERO ACCESSO
ALLE SPIAGGE
1. Nelle aree in concessione per scopi
turistici ricreativi, ai sensi della normativa vigente:
a) durante
la stagione estiva dovrà essere assicurato il libero e gratuito accesso e
transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area compresa nella
concessione, anche ai fini della balneazione;
b) durante
l’arco dell’intero anno dovrà essere assicurato il libero e gratuito accesso e
transito, per il raggiungimento della spiaggia.
2. Nel periodo compreso fra le ore 23,00 e
le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge in concessione e delle
attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.), se non con il
consenso del concessionario, fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 1, lett. a del
presente articolo.
ART. 6
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’
TURISTICO RICREATIVE IN MARE
1. Lo specchio acqueo antistante il litorale,
entro 300 metri dalla costa, previa
autorizzazione da parte dei Comuni interessati,
può essere utilizzato per le
seguenti attività turistico ricreative, esclusivamente dai titolari di
concessione demaniale e nel rispetto dell’uso prevalente ai fini della libera
fruizione dello stesso:
a) installazione
di parchi giochi acquatici, nei limiti del 10% del fronte a mare concesso per
stabilimenti balneari o del fronte a mare delle spiagge libere (distacco minimo
dalla battigia al fine di consentire il libero transito dei bagnanti);
b) pontili
prendisole nei limiti del 10% del fronte a mare concesso per stabilimenti
balneari (distacco minimo dalla battigia al fine di consentire il libero
transito dei bagnanti);
c) posizionamento
di gavitelli nel limite massimo di 4 unità per
l’ormeggio di pattini, mosconi e pedalò;
d) manifestazioni
varie;
2. Lo specchio acqueo antistante il
litorale, oltre 300 metri dalla costa, previa autorizzazione dello scrivente
Servizio Regionale, può essere utilizzato per attività turistico ricreative,
nel rispetto della sicurezza della navigazione e degli interessi di carattere
nazionale per le seguenti attività:
a) regate
a mare, manifestazione varie di interesse storico, culturale, sportivo, previa
intesa con le Capitanerie di Porto per gli aspetti inerenti la sicurezza della
navigazione e difesa dello Stato.
Le iniziative sopra descritte potranno essere
autorizzate previa corresponsione del relativo canone concessorio.
ART. 7
DISPOSIZIONI SPECIALI
1. Nell'ambito della costa regionale le
aree riservate al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e da
diporto, sono individuate con apposita ordinanza sindacale, qualora non
previste dall’eventuale piano spiaggia vigente; sulle stesse è vietato
sistemare attrezzature da spiaggia. Dette ordinanze dovranno essere inviate
alla locale Autorità Marittima.
2. Prescrizioni per l’accesso e conduzione
degli animali in spiaggia:
a) è
vietato durante tutto l’anno condurre animali se non diversamente stabilito dai
comuni costieri, eccezion fatta per i cani-guida per non vedenti ed i cani in
possesso di brevetto per il soccorso in acqua in attività, condotti da
personale parimenti abilitato. Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in
spiaggia, dovranno essere tenuti al guinzaglio e indossare l’apposita
imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere
in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa ed i loro
conduttori/accompagnatori dovranno avere al seguito idoneo sistema per la
raccolta degli escrementi che, in nessun caso, dovranno permanere sulla
spiaggia;
b) durante
la stagione balneare i Comuni, nelle aree destinate a spiaggia libera, possono
individuare, con apposita Ordinanza, previa autorizzazione delle autorità
competenti sotto il profilo igienico sanitario, zone dove è consentito
l’accesso con animali d’affezione (cani e gatti), che devono essere
appositamente segnalate ed attrezzate con l’indicazione dell’orario di utilizzo
e delle relative prescrizioni d’uso, salvaguardando comunque l’incolumità e la
tranquillità dell’utenza balneare. Le aree libere destinate a tali scopi devono
essere dotate di accesso indipendente. Il titolare di ogni concessione
demaniale potrà consentire l’accesso, nell’ambito del proprio stabilimento
balneare, di animali d’affezione di piccola taglia, in regola con le
vaccinazioni igienico-sanitarie previste, sotto uno o più ombrelloni posti in
zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio
agli altri utenti. Gli animali dovranno essere portati in braccio fino
all’ombrellone assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto
l’ombrellone. I rispettivi proprietari dovranno comunque assicurare l’aspetto
igienico-sanitario, sia a tutela dell’animale stesso, con ciò comprendendo la
disponibilità in sito del minimo necessario per la sussistenza del medesimo,
sia per quanto attiene alla pulizia dell’area occupata ivi compreso l’asporto
di materiali inquinanti. Resta inteso che i padroni degli animali sono
responsabili del comportamento dell’animale a tutti gli effetti di legge, come
specificato dall’art. 2052 del Codice Civile. I Concessionari hanno anche la
facoltà, nell’ambito del proprio stabilimento e previa autorizzazione del
Comune competente per territorio e delle autorità competenti sotto il profilo
igienico-sanitario, di individuare aree debitamente attrezzate, con
l’indicazione dell’orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d’uso per
l’accoglienza di animali d’affezione, salvaguardando comunque l’incolumità e la
tranquillità dell’utenza balneare. Le aree destinate a tali scopi devono essere
dotate di accesso indipendente;
c) Nel
periodo compreso tra il 26 ottobre ed il 8 marzo è consentito condurre
esclusivamente animali d’affezione (cani e gatti), se non diversamente
stabilito dai comuni costieri;
d) Nel
periodo compreso tra il 26 ottobre ed il 8 marzo è consentito effettuare
passeggiate sulla battigia con cavalli previa autorizzazione del comune
territorialmente competente.
3. La pulizia e lo smaltimento dei rifiuti
delle spiagge libere, aree per rimessaggio di natanti (libere e private) dovrà
essere effettuato nel rispetto della Circolare n. 1/2011 richiamata nel
precedente articolo 4 punto1. lett. a).
4. La pulizia degli arenili dal materiale spiaggiato e/o eliminazione di buche ed avvallamenti
provocate da eccezionali eventi meteorologici/mareggiate possono essere
effettuate durante l’arco dell’intero anno mediante autorizzazione specifica da
parte dei Comuni territorialmente competenti. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà
essere effettuato nel rispetto della Circolare n. 1/2011 richiamata nel
precedente articolo 4 punto1. lett. a).
ART. 8
DISPOSIZIONI FINALI
1. La presente Ordinanza, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i
servizi, deve essere esposta, a cura dei concessionari, in un luogo visibile
per tutta la durata della stagione estiva.
2. Gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia
Giudiziaria e i Corpi di Polizia
Municipale, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
3. I contravventori della presente
Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca
reato e salve le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti
dall'illecito comportamento, anche in violazione a norme inerenti vincoli
ambientali naturalistici, saranno perseguiti/contravvenzionati
ai sensi degli artt. 1161, 1164 comma 1 e 2 (art. 5 punto 2 L. 8/07/2003, n.
172), 1174, 1231 del Codice della Navigazione
e dal D. L.vo
n. 171 del 18/07/2005 “Codice della nautica da diporto” e dal D.M.
29/07/2008 n. 146 ovvero dall'art. 650 del Codice Penale. L’Organo competente a
ricevere il rapporto per infrazioni all’Ordinanza Balneare, ai sensi della L.
689/1981 è la Regione Abruzzo, Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Servizio Politiche Turistiche e Demanio
Marittimo.
4. In caso di contrasto tra le
disposizioni della presente Ordinanza e/o le disposizioni del P.D.M. Regionale e le norme dei Piani Spiaggia Comunali,
prevale la norma più restrittiva fatta
eccezione per le norme di salvaguardia espressamente richiamate nei precedenti
articoli.
5. La presente Ordinanza resta in vigore
fino all’eventuale emanazione di un nuovo provvedimento.
IL DIRIGENTE SERVIZIO
Dott. Giancarlo Zappacosta