IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate;
La
ditta SMI SRL. (Partita Iva 00091960690), nel prosieguo semplicemente Ditta,
con sede legale in Via Andrea Bafile n.14 – Comune di
Vasto(CH), è autorizzata all’ampliamento della cava di ghiaia sita in località
“La Presina” del Comune di Santa Maria Imbaro(CH)
individuata in Catasto Terreni al foglio di mappa 7 particelle nn.
22-23-24-26-27-28-29-30-34-38p-39-75-79-80-81-82-83-94-95-98-137-138-139-261-265-313-314-315
alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La
ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato
con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate
nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del
Procedimento.
Art. 2
La
zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e
visibili sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione
è valida per anni 9(nove) dalla data di notifica del presente provvedimento e
l’aggiornamento della documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art.4
del D.L.vo. n.624/1996, deve essere presentata al
Servizio Risorse del Territorio entro novanta giorni dalla predetta data.
Trascorso infruttuosamente il termine suddetto, il presente provvedimento si intende
decaduto.
Art. 4
Il
deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 411.800,00 (quattrocentoundicimilaottocento/00) è stato effettuato con
polizza fidejussoria n.OF301731 emessa in data
25.11.2013 dalla Società Finworld spa. di Roma, la
quale potrà essere svincolata, entro il termine di validità della stessa
fissato in data 30.11.2022, solo a seguito di una liberatoria rilasciata dal
Servizio Risorse del Territorio. Trascorso infruttuosamente il termine
suddetto, si intende adottato, a termini dell’art.29 della L.R.
n.54/1983 e successive modifiche ed integrazioni, l’intervento di ripristino
ambientale dell’area sottoposta ad attività estrattiva secondo le previsioni
progettuali assunte nel presente provvedimento.
Art. 5
La
ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e
controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta
ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni
di Polizia Mineraria.
Art. 6
Deve
altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle
seguenti prescrizioni:
- Prima dell’inizio dei lavori deve
essere presentata una planimetria su base catastale, opportunamente riferita ad
almeno tre capisaldi topografici individuati sul posto, contenente l’indicazione
dei termini di delimitazione disposti ai vertici dell’intera area di cava con
le rispettive monografie;
- L’area sottoposta ad attività
estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto
e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in
opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di
conduzione della stessa;
- Il materiale terroso proveniente dalla
preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente
accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e
riutilizzato per la sistemazione dello strato superficiale;
- Il passaggio estrattivo al lotto
successivo può avvenire solo previa attestazione, da parte del Direttore dei
lavori, sull’avvenuto ripristino del lotto precedente;
- Deve essere salvaguardato, sempre e
comunque, un franco di metri 2,00 rispetto alla quota della falda acquifera;
- Il ritombamento
dello scavo deve avvenire nel rispetto degli indirizzi dettati dalla normativa
ambientale vigente;
- Entro il 31 gennaio di ogni anno deve
essere regolarmente redatta, da parte della Direzione dei Lavori, una relazione
dettagliata sullo stato di avanzamento dei lavori da presentare contestualmente
all’Ufficio Attività Estrattive e al Corpo Forestale dello Stato. In caso
contrario i lavori sono sospesi;
- La durata del presente provvedimento è
soggetta al rinnovo quinquennale della rispettiva autorizzazione paesaggistica,
così come stabilito dall’art.146 comma 4) del D.Lgs.
n.42/2004 e successive modifiche ed integrazioni. In caso contrario i lavori
sono sospesi.
Art. 7
La
ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio
Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi
all’attività estrattiva.
Art. 8
La
quantità media estraibile annualmente è di mc. 40.433
e complessivamente di mc. 363.900 per l’intera durata
dell’attività.
Art. 9
La
ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati
progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio,
mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.
Art. 10
Circa
le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve
rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del
Procedimento.
Art. 11
Il
presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo, notificato alla ditta interessata nei modi
consentiti dalla Legge e trasmesso:
a) al Comando Provinciale del Corpo
Forestale dello Stato di Chieti;
b) all’Amministrazione Comunale di Santa
Maria Imbaro (CH);
c) alla Società Finworld
spa. di Roma.
Art. 12
Avverso
il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti
dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge
n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta