IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta SMI SRL. (Partita Iva 00091960690), nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Via Andrea Bafile n.14 – Comune di Vasto(CH), è autorizzata all’ampliamento della cava di ghiaia sita in località “La Presina” del Comune di Santa Maria Imbaro(CH) individuata in Catasto Terreni al foglio di mappa 7 particelle nn. 22-23-24-26-27-28-29-30-34-38p-39-75-79-80-81-82-83-94-95-98-137-138-139-261-265-313-314-315 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 9(nove) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’aggiornamento della documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art.4 del D.L.vo. n.624/1996, deve essere presentata al Servizio Risorse del Territorio entro novanta giorni dalla predetta data. Trascorso infruttuosamente il termine suddetto, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 411.800,00 (quattrocentoundicimilaottocento/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n.OF301731 emessa in data 25.11.2013 dalla Società Finworld spa. di Roma, la quale potrà essere svincolata, entro il termine di validità della stessa fissato in data 30.11.2022, solo a seguito di una liberatoria rilasciata dal Servizio Risorse del Territorio. Trascorso infruttuosamente il termine suddetto, si intende adottato, a termini dell’art.29 della L.R. n.54/1983 e successive modifiche ed integrazioni, l’intervento di ripristino ambientale dell’area sottoposta ad attività estrattiva secondo le previsioni progettuali assunte nel presente provvedimento.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-          Prima dell’inizio dei lavori deve essere presentata una planimetria su base catastale, opportunamente riferita ad almeno tre capisaldi topografici individuati sul posto, contenente l’indicazione dei termini di delimitazione disposti ai vertici dell’intera area di cava con le rispettive monografie;

-          L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

-          Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la sistemazione dello strato superficiale;

-          Il passaggio estrattivo al lotto successivo può avvenire solo previa attestazione, da parte del Direttore dei lavori, sull’avvenuto ripristino del lotto precedente;

-          Deve essere salvaguardato, sempre e comunque, un franco di metri 2,00 rispetto alla quota della falda acquifera;

-          Il ritombamento dello scavo deve avvenire nel rispetto degli indirizzi dettati dalla normativa ambientale vigente;

-          Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere regolarmente redatta, da parte della Direzione dei Lavori, una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento dei lavori da presentare contestualmente all’Ufficio Attività Estrattive e al Corpo Forestale dello Stato. In caso contrario i lavori sono sospesi;

-          La durata del presente provvedimento è soggetta al rinnovo quinquennale della rispettiva autorizzazione paesaggistica, così come stabilito dall’art.146 comma 4) del D.Lgs. n.42/2004 e successive modifiche ed integrazioni. In caso contrario i lavori sono sospesi.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 40.433 e complessivamente di mc. 363.900 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge e trasmesso:

a)         al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Chieti;

b)         all’Amministrazione Comunale di Santa Maria Imbaro (CH);

c)         alla Società Finworld spa. di Roma.

Art. 12

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta