IL DIRETTORE REGIONALE

 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1171 adottata nella seduta del 26.10.2006 con la quale è stato approvato il bando tipo disciplinante procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione al quale i Direttori ed i Dirigenti delle Strutture Speciali devono attenersi per la scelta dei collaboratori;

VISTA la determinazione dirigenziale 131/DD23 del 11.11.2011 del Servizio Gestione delle Risorse Umane: Selezione, Formazione, Valutazione, integrativa della Determinazione del medesimo Servizio n. 112/DD23, relativamente all’approvazione dello schema di contratto tipo per gli incarichi di collaborazione, così come demandato al Servizio medesimo con D.G.R. n. 560/2011;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare gli articoli 4, comma 1, lett. a) e 7, comma 6;

VISTA la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006);

VISTA la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per il 2005);

VISTA la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per il 2008);

VISTA la legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (legge finanziaria per il 2009);

VISTO il Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” ed in particolare, l’art. 23 che sostituisce il comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs n. 165/2001;

VISTO il D.L. 78/2010 e s.i.m., convertito in L. 122/2010, recante norme in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il verbale della conferenza delle Regioni 11/17/CR06/C1, relativo all’interpretazione del D.L. 78/2010 e s.i.m., convertito in L. 122/2010, che chiarisce, tra l’altro, che dai limiti di spesa di personale con incarichi di collaborazione sono escluse le spese per assunzioni finanziate con risorse dell’Unione Europea e Statali e relative spese di trasferta;

VISTA la sentenza della Corte dei Conti n. 7/contr./11 che con riferimento alla composizione della spesa per studi e consulenze, esclude dal computo di cui al D.L. 78/2010 art. 6 c. 7, le spese alimentate da enti pubblici estranei all’ente affidatario;

VISTO il Manuale dell’Autorità di Certificazione del PO FERS 2007-2013, approvato con D.G.R. n. 604 del 01/07/2008 e s.i.m.;

VISTO il Reg. CE 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

VISTO il Reg. CE 1083/2006, che agli artt. 45 e 46 detta la disciplina dell’Assistenza Tecnica a valere sul Programma;

CONSIDERATO che il D.P.R. 196 del 2008 relativo al Regolamento di esecuzione del Reg. 1083/2006, ed in particolare l’art. 9, è relativo all’ammissibilità delle spese di assistenza tecnica sostenute dalle P.A. anche per consulenze professionali, tese a rafforzare la capacità amministrativa connessa all’attuazione, sorveglianza monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei fondi;

VISTO il Reg. CE 1083/2006, che all’art. 61 stabilisce le funzioni dell’Autorità di Certificazione, che all’art. 56 stabilisce il periodo di ammissibilità delle spese e che all’art. 89 stabilisce i termini della domanda di pagamento finale;

CONSIDERATO che si è reso necessario dotare il Servizio Autorità di Certificazione di adeguata assistenza tecnico-specialistica atta a supportare il Servizio medesimo nelle attività afferenti la certificazione della spesa e la domanda di pagamento del PO FERS 2007/2013, atteso il fatto che la dotazione finanziaria del programma è cospicua e che le attività connesse alla certificazione delle relative spese sono di conseguenza complesse e voluminose;

RICHIAMATA a tal proposito la D.G.R. n. 163 del 4.3.2013 con cui è stata definita la procedura finalizzata all’acquisizione del supporto tecnico-specialistico consistente nella procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale di lavoro autonomo e con cui è stato approvato lo schema di avviso;

RICHIAMATA a tal proposito la DB/8 del 8.3.2013 pubblicata sul BURA n. 34 speciale del 29.03.2013 di approvazione dell’avviso per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale di lavoro autonomo, di cui n. 3 Esperti di fondi UE e n. 2 Revisori di fondi UE;

DATO ATTO che l’avviso di che trattasi è stato emanato in quanto le risorse umane necessarie non risultavano reperibili all’interno dell’amministrazione regionale, come da nota n. 274288 del 4.12.2012 di richiesta e nota n. 33714 del 5.2.2013 di risposta conclusiva negativa sulla verifica interna alla Regione, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.i.m.;

DATO ATTO che all’esito dell’espletamento della procedura di cui citato avviso è stata approvata con DB 22 del 1.8.2013 la graduatoria dei Revisori Fondi UE in cui al …Omissis… posto risulta collocato …Omissis…;

DATO ATTO altresì che con nota n. 197676 del 2.8.2013 e con nota n. 214939 del 2.9.2013 è stata richiesta …Omissis…  la documentazione propedeutica alla stipula del contratto;

DATO ATTO che con note acquisite al protocollo dell’Ente con n. 202934 del 8.8.2013 e n. 220218 del 9.9.2013 sono state riscontrate …Omissis… le richieste dell’Amministrazione, e che dalla citata nota n. 220218 del 9.9.2013 risulta che …Omissis…;

DATO ATTO altresì che …Omissis…;

CONSIDERATO che a fronte di quanto sopra esposto, con nota n. 225992 del 16.09.2013 è stato richiesto apposito parere sia all’Avvocatura Regionale, sia all’Autorità di Audit del PO FERS nonché Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo-Contabile, al fine di prevenire irregolarità ex art. 70 lett. b) del Reg. CE 1083/2006 e nell’ambito del protocollo inviato con nota n. 45182 del 29.02.2012, circa la possibilità del conferimento dell’incarico di Revisore di Fondi UE …Omissis…, atteso che l’incarico da Revisore medesimo è sia finanziato con fondi FERS, sia incentrato sul supporto tecnico specialistico all’Autorità di Certificazione inerente le verifiche sui progetti finanziati sul PO FERS;

CONSIDERATO altresì il sollecito effettuato nei confronti delle suddette strutture con nota n. 292864 del 25.11.2013;

CONSIDERATO altresì che le strutture interessate hanno reso pareri potenzialmente divergenti in quanto suscettibili di interpretazioni non coincidenti, sulla medesima fattispecie in questione, l’Avvocatura Regionale con nota n. 11423 del 13.12.2013 che si allega e Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo-Contabile con nota n. 319325 del 18.12.2013 che si allega;

CONSIDERATO che con la citata nota n. 11423 del 13.12.2013 l’Avvocatura Regionale:

1.         non ha comunque contestualizzato il parere medesimo anche alla fattispecie dei Revisori Contabili ed alla relativa normativa di riferimento;

3.         ha comunque rimandato alle valutazione della Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo-Contabile per quanto attiene la natura dei fondi e l’oggetto stesso della collaborazione;

CONSIDERATO inoltre:

-          che la Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo-Contabile coincide con l’Autorità di Audit del Programma Operativo FERS 2007-2013 giusta D.G.R. n. 400 del 7.5.2007 e che svolge le funzioni di garanzia sul Programma di cui all’art. 62 del Reg. CE 1083/2006;

-          che le funzioni di garanzia e controllo dell’Autorità di Audit del Programma sono tra l’altro finalizzate ad evitare e/o a rimuovere le irregolarità implicanti i ritiri e/o i recuperi di cui alla nota COCOF 10/0002/00 (COCOF 10/0002/2/02 del 17.03.2010 versione inglese), che darebbero luogo alla perdita delle relative spese a valere sui finanziamenti ministeriali e comunitari del Programma in questione e conseguente inevitabile addebito alla Regione Abruzzo e conseguente ingiustificato aggravio delle finanze regionali;

-          che con le osservazioni di cui alla nota n. 319325 del 18.12.2013 che qui si richiama, la Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo-Contabile 1) ha evidenziato che “appare di primario rilievo considerare le conseguenze che verosimilmente potrebbero discendere da rilievi di irregolarità sollevati dalla Commissione Europea sul rapporto così instaurato, stante la co-finanziabilità tanto dei progetti a valere sui fondi strutturali, quanto dallo stesso incarico di revisore”; 2) ha rinviato, anche con riferimento alla possibile minaccia del conflitto di interessi, a quanto previsto dalla Commissione Europea con raccomandazione del 16 maggio 2002 circa l’indipendenza del revisore, secondo cui la Commissione raccomanda che il revisore eviti “di essere associato a fatti e circostanze che siano tali da indurre un terzo ragionevole ed informato a mettere in dubbio la capacità del revisore contabile di svolgere il suo compito in modo obiettivo”; 3) ha inoltre rinviato a quanto previsto dal Principio di Revisione Internazionale (ISA) 200 relativo alle regole di indipendenza ed affidabilità del revisore estese a tutte le tipologie di revisioni contabili;

DATO ATTO che la Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive ed il Servizio Autorità di Certificazione, ritenendo che ricorressero i presupposti di cui alla L.R. 77/99 art. 4 comma 1 lett. m), che prevede tra le competenze della Giunta Regionale la risoluzione conflitti di competenze tra Direzioni, ha inviato alla Giunta Regionale la proposta di deliberazione prot. n. 8551 del 10.01.2014 (Servizio Autorità di Certificazione) e n. 8592 del 10.01.2014 (Direzione Bilancio) ai fini della sua adozione, tesa a dirimere il conflitto di competenza tra l’Avvocatura Regionale e la S.S.S. Ispettivo-Contabile sulla precipua competenza inerente i pareri rilasciati sulla fattispecie in questione;

DATO ATTO altresì che con nota n. 41915 del 12.2.2014, il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale ha restituito la proposta di deliberazione di che trattasi, con evidenza delle motivazioni della Giunta Regionale per la suddetta restituzione a seguito di mancata adozione nella seduta del 10.02.2014, e cioè che detto Organo ha ritenuto di non essere competente all’adozione dell’atto medesimo;

RITENUTO comunque necessario addivenire alla conclusione del procedimento amministrativo di che trattasi, anche ai sensi della L. 241 del 1990 e s.i.m. e considerato a tal proposito l’art. 9 dell’avviso di che trattasi;

RILEVATO che, a fronte delle generale competenza dell’Avvocatura nella formulazioni di pareri legali giusta L.R. 9/2000 art. 1 comma 4 lett. c), è rinvenibile per la fattispecie in questione una specifica competenza nelle attività di controllo da parte della Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo-Contabile giusta art. 28 della L.R. 99/77, Struttura atta a tutelare le finanze regionali attraverso i controlli ispettivi e contabili sui procedimenti di spesa ad esse inerenti, peraltro con particolare espresso riferimento dell’art. 28 sopra richiamato alle attività cofinanziate con le risorse dell’Unione Europea, e secondo i principi generali della revisione aziendale;

RITENUTO pertanto prioritario e preponderante, nella fattispecie in questione, per tutto quanto sopra indicato con particolare riferimento alla normativa in materia di revisione contabile e altresì con riferimento alla tutela delle finanze regionali, il contenuto della nota n. 319325 del 18.12.2013 dalla Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo-Contabile che coincide peraltro con l’Autorità di Audit del Programma PO FERS 2007-2013 giusta D.G.R. n. 400 del 7.5.2007, con particolare riferimento ai riferimenti inerenti la normativa della revisione contabile;

PRESO ATTO di quanto contenuto nella suddetta nota che qui si richiama, rilasciata dalla S.S.S. Ispettivo-Contabile con prot. 319325 del 18.12.2013 con riferimento alla normativa in materia di revisione contabile ed ai principi di indipendenza, obiettività ed affidabilità del revisore e cioè che 1) è stato evidenziato che “appare di primario rilievo considerare le conseguenze che verosimilmente potrebbero discendere da rilievi di irregolarità sollevati dalla Commissione Europea sul rapporto così instaurato, stante la co-finanziabilità tanto dei progetti a valere sui fondi strutturali, quanto dallo stesso incarico di revisore”; 2) si è fatto rinvio, anche con riferimento alla possibile minaccia del conflitto di interessi, a quanto previsto dalla Commissione Europea con raccomandazione del 16 maggio 2002 circa l’indipendenza del revisore, secondo cui la Commissione raccomanda che il revisore eviti “di essere associato a fatti e circostanze che siano tali da indurre un terzo ragionevole ed informato a mettere in dubbio la capacità del revisore contabile di svolgere il suo compito in modo obiettivo”; 3) si è fatto rinvio a quanto previsto dal Principio di Revisione Internazionale (ISA) 200 relativo alle regole di indipendenza ed affidabilità del revisore estese a tutte le tipologie di revisioni contabili;

CONSIDERATO altresì quanto contemplato in materia di indipendenza dei revisori anche dal D.gs. 39 del 27.01.2010 con particolare riferimento all’art. 10, emanato in attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alla revisioni legali dei conti;

RILEVATO altresì quanto previsto dal D.M. 28.12.2012 n. 261 artt. 3 e 4 “Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale, in attuazione dell’art. 13 comma 4 del D.Lgs. 27.10.2010 n. 39”, nella più avanzata ipotesi di incarico già conferito;

TENUTO CONTO altresì, delle previsioni dell’art. 7 dell’Avviso di che trattasi – riguardante la graduatoria – secondo cui è previsto tra l’altro che restano ferme per i revisori le norme previste dall’ordinamento vigente relativamente alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità e che l’accertamento di cause di incompatibilità comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui all’avviso, ovvero la decadenza dall’incarico se già conferito;

RILEVATO pertanto che le osservazioni dell’Autorità di Audit in materia di revisione contabile sono pertinenti e coerenti anche con le previsioni dell’avviso pubblico di che trattasi, all’art. 7 del medesimo, ed incidenti pertanto sulla fattispecie in oggetto;

RITENUTO pertanto che non si possa procedere per tutto quanto premesso ed in particolare alla luce delle osservazioni in materia di revisione contabile della S.S.S. Controllo Ispettivo Contabile rilasciate con nota n. 319325 del 18.12.2013, al conferimento dell’incarico - preordinato alla stipula del contratto da Revisore di fondi UE - …Omissis… per il supporto tecnico-specialistico all’Autorità di Certificazione a valere sul PO FERS 2007-2013, di cui alla graduatoria DB 22 del 1.8.2013;

ATTESO poi che a fronte di un iniziale dotazione finanziaria del PO FERS 2007-2013 pari ad € 345.369.139,00, con sopravvenuta Decisione della CE D/19580 del 26.11.2013, è stato comunicato un abbattimento del programma che ammonta oggi ad € 317.772.273,00;

 

RITENUTO che, alla luce del suddetto abbattimento della dotazione finanziaria del programma, il Servizio Autorità di Certificazione sia in grado di organizzarsi ai fini della certificazione della spesa afferente il PO FERS 2007-2013 e delle relative propedeutiche verifiche sulle operazioni, con il gruppo di lavoro sinora costituito alla luce dell’espletamento dell’avviso pubblico di cui alla DB/8 del 8.3.2013 e ritenuto pertanto di non procedere neppure allo scorrimento della …Omissis…  posizione utile della graduatoria “Revisori di Fondi UE” approvata con DB 22 del 1.8.2013, anche al fine di operare in tal modo un risparmio di risorse;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che integralmente si richiama come parte integrante e sostanziale delle seguenti determinazioni:

-          di ritenere prioritario e preponderante, nella fattispecie in questione, per tutto quanto espresso in narrativa, con particolare riferimento alla tutela delle finanze regionali ed alla luce in particolare delle funzioni della S.S.S. Ispettivo-Contabile di cui all’art. 28 L.R. 77/99 e s.i.m. nonché delle funzioni dell’Audit del Programma PO FERS ai sensi dell’art. 62 del Reg. CE 1083/2006, il contenuto della nota allegata n. 319325 del 18.12.2013 che qui si richiama della Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo-Contabile che coincide peraltro con l’Autorità di Audit del Programma PO FERS 2007-2013 giusta D.G.R. n. 400 del 7.5.2007;

-          di dare atto di quanto indicato dalla S.S.S. Ispettivo-Contabile con la citata nota n. 319325 del 18.12.2013, con particolare riferimento alle osservazioni inerenti la normativa in materia di revisione contabile in relazione ai principi di indipendenza, obiettività ed affidabilità del revisore, ed a tutti gli ulteriori i richiami alla normativa in materia di revisione contabile, in relazione alla fattispecie di che trattasi, in particolare:

1)che è stato evidenziato che “appare di primario rilievo considerare le conseguenze che verosimilmente potrebbero discendere da rilievi di irregolarità sollevati dalla Commissione Europea sul rapporto così instaurato, stante la co-finanziabilità tanto dei progetti a valere sui fondi strutturali, quanto dallo stesso incarico di revisore”; 2) che si è fatto rinvio, anche con riferimento alla possibile minaccia del conflitto di interessi, a quanto previsto dalla Commissione Europea con raccomandazione del 16 maggio 2002 circa l’indipendenza del revisore, secondo cui la Commissione raccomanda che il revisore eviti “di essere associato a fatti e circostanze che siano tali da indurre un terzo ragionevole ed informato a mettere in dubbio la capacità del revisore contabile di svolgere il suo compito in modo obiettivo”; 3) che si è fatto rinvio a quanto previsto dal Principio di Revisione Internazionale (ISA) 200 relativo alle regole di indipendenza ed affidabilità del revisore estese a tutte le tipologie di revisioni contabili;

-          di rilevare che - alla luce delle previsioni dell’art. 7 dell’Avviso approvato con DB/8 del 8.3.2013 secondo cui è previsto, tra l’altro, che restano ferme per i revisori le norme previste dall’ordinamento vigente relativamente alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità e che l’accertamento di cause di incompatibilità comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui all’avviso, ovvero la decadenza dall’incarico se già conferito - i richiami dell’Autorità di Audit di cui alla nota n. 319325 del 18.12.2013 in materia di revisione contabile sono coerenti anche con le previsioni dell’avviso pubblico di che trattasi, ed incidenti pertanto sulla fattispecie di che trattasi riguardante …Omissis…;

-          di stabilire pertanto e conseguentemente a quanto sopra espresso di non poter procedere all’adozione dell’atto di conferimento dell’incarico nei confronti …Omissis… da Revisore di Fondi UE di cui alla graduatoria approvata con DB 22 del 1.8.2013, conferimento propedeudico alla stipula del contratto;

-          di stabilire che, atteso l’abbattimento della dotazione finanziaria del Programma PO FERS 2007-2013 da € 345.369.139,00 a € 317.772.273,00 operata con sopravvenuta Decisione della CE D/19580 del 26.11.2013 e stante dunque il minore importo su cui operare le verifiche propedeudiche alla certificazione della spesa, il Servizio Autorità di Certificazione si organizzi, ai fini delle attività di competenza sul PO FERS 2007-2013, con il gruppo di lavoro sinora costituito alla luce dell’espletamento dell’avviso pubblico di cui alla DB/8 del 8.3.2013;

-          di stabilire pertanto di non avvalersi della facoltà dello scorrimento della graduatoria di che trattasi, rispetto al candidato collocato in …Omissis… posizione nella graduatoria medesima di “Revisori di Fondi UE” approvata con DB 22 del 1.8.2013, anche al fine di operare in tal modo un risparmio di risorse;

-          di autorizzare il Servizio Autorità di Certificazione al disimpegno delle somme di cui alle economie che si generano a seguito dell’adozione del presente atto;

-          di dare mandato al Servizio Autorità di Certificazione – Ufficio Certificazione e Pagamento 1 - a provvedere alla pubblicazione del presente atto sul BURA e sul sito dell’Ente, oscurando i dati giudiziari in esso presenti ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, nonché alla notifica del presente atto …Omissis….

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott.ssa  Filomena Ibello