IL DIRETTORE REGIONALE
VISTA
la delibera di Giunta Regionale n. 1171 adottata nella seduta del 26.10.2006
con la quale è stato approvato il bando tipo disciplinante procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione al quale i Direttori
ed i Dirigenti delle Strutture Speciali devono attenersi per la scelta dei
collaboratori;
VISTA
la determinazione dirigenziale 131/DD23 del 11.11.2011 del Servizio Gestione
delle Risorse Umane: Selezione, Formazione, Valutazione, integrativa della
Determinazione del medesimo Servizio n. 112/DD23, relativamente
all’approvazione dello schema di contratto tipo per gli incarichi di
collaborazione, così come demandato al Servizio medesimo con D.G.R. n. 560/2011;
VISTO
il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare gli
articoli 4, comma 1, lett. a) e 7, comma 6;
VISTA
la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006);
VISTA
la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per il 2005);
VISTA
la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per il 2008);
VISTA
la legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (legge finanziaria per il 2009);
VISTO
il Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale” ed in particolare, l’art. 23 che sostituisce il comma 6
dell’art. 7 del D.Lgs n. 165/2001;
VISTO
il D.L. 78/2010 e s.i.m., convertito in L. 122/2010,
recante norme in materia di contenimento delle spese di personale delle
amministrazioni pubbliche;
VISTO
il verbale della conferenza delle Regioni 11/17/CR06/C1, relativo
all’interpretazione del D.L. 78/2010 e s.i.m.,
convertito in L. 122/2010, che chiarisce, tra l’altro, che dai limiti di spesa
di personale con incarichi di collaborazione sono escluse le spese per
assunzioni finanziate con risorse dell’Unione Europea e Statali e relative
spese di trasferta;
VISTA
la sentenza della Corte dei Conti n. 7/contr./11 che con riferimento alla
composizione della spesa per studi e consulenze, esclude dal computo di cui al
D.L. 78/2010 art. 6 c. 7, le spese alimentate da enti pubblici estranei
all’ente affidatario;
VISTO
il Manuale dell’Autorità di Certificazione del PO FERS 2007-2013, approvato con
D.G.R. n. 604 del 01/07/2008 e s.i.m.;
VISTO
il Reg. CE 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO
il Reg. CE 1083/2006, che agli artt. 45 e 46 detta la disciplina
dell’Assistenza Tecnica a valere sul Programma;
CONSIDERATO
che il D.P.R. 196 del 2008 relativo al Regolamento di esecuzione del Reg.
1083/2006, ed in particolare l’art. 9, è relativo all’ammissibilità delle spese
di assistenza tecnica sostenute dalle P.A. anche per consulenze professionali,
tese a rafforzare la capacità amministrativa connessa all’attuazione,
sorveglianza monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei fondi;
VISTO
il Reg. CE 1083/2006, che all’art. 61 stabilisce le funzioni dell’Autorità di
Certificazione, che all’art. 56 stabilisce il periodo di ammissibilità delle
spese e che all’art. 89 stabilisce i termini della domanda di pagamento finale;
CONSIDERATO
che si è reso necessario dotare il Servizio Autorità di Certificazione di
adeguata assistenza tecnico-specialistica atta a supportare il Servizio
medesimo nelle attività afferenti la certificazione della spesa e la domanda di
pagamento del PO FERS 2007/2013, atteso il fatto che la dotazione finanziaria
del programma è cospicua e che le attività connesse alla certificazione delle
relative spese sono di conseguenza complesse e voluminose;
RICHIAMATA
a tal proposito la D.G.R. n. 163 del 4.3.2013 con cui
è stata definita la procedura finalizzata all’acquisizione del supporto
tecnico-specialistico consistente nella procedura di valutazione comparativa
per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale di lavoro
autonomo e con cui è stato approvato lo schema di avviso;
RICHIAMATA
a tal proposito la DB/8 del 8.3.2013 pubblicata sul BURA n. 34 speciale del
29.03.2013 di approvazione dell’avviso per il conferimento di incarichi di
collaborazione professionale di lavoro autonomo, di cui n. 3 Esperti di fondi
UE e n. 2 Revisori di fondi UE;
DATO
ATTO che l’avviso di che trattasi è stato emanato in quanto le risorse umane
necessarie non risultavano reperibili all’interno dell’amministrazione
regionale, come da nota n. 274288 del 4.12.2012 di richiesta e nota n. 33714
del 5.2.2013 di risposta conclusiva negativa sulla verifica interna alla
Regione, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30
marzo 2001 n. 165 e s.i.m.;
DATO
ATTO che all’esito dell’espletamento della procedura di cui citato avviso è
stata approvata con DB 22 del 1.8.2013 la graduatoria dei Revisori Fondi UE in
cui al …Omissis… posto risulta collocato …Omissis…;
DATO
ATTO altresì che con nota n. 197676 del 2.8.2013 e con nota n. 214939 del
2.9.2013 è stata richiesta …Omissis… la documentazione propedeutica alla stipula
del contratto;
DATO
ATTO che con note acquisite al protocollo dell’Ente con n. 202934 del 8.8.2013
e n. 220218 del 9.9.2013 sono state riscontrate …Omissis…
le richieste dell’Amministrazione, e che dalla citata nota n. 220218 del
9.9.2013 risulta che …Omissis…;
DATO
ATTO altresì che …Omissis…;
CONSIDERATO
che a fronte di quanto sopra esposto, con nota n. 225992 del 16.09.2013 è stato
richiesto apposito parere sia all’Avvocatura Regionale, sia all’Autorità di Audit del PO FERS nonché Struttura Speciale di Supporto
Controllo Ispettivo-Contabile, al fine di prevenire
irregolarità ex art. 70 lett. b) del Reg. CE 1083/2006 e nell’ambito del
protocollo inviato con nota n. 45182 del 29.02.2012, circa la possibilità del
conferimento dell’incarico di Revisore di Fondi UE …Omissis…,
atteso che l’incarico da Revisore medesimo è sia finanziato con fondi FERS, sia
incentrato sul supporto tecnico specialistico all’Autorità di Certificazione
inerente le verifiche sui progetti finanziati sul PO FERS;
CONSIDERATO
altresì il sollecito effettuato nei confronti delle suddette strutture con nota
n. 292864 del 25.11.2013;
CONSIDERATO
altresì che le strutture interessate hanno reso pareri potenzialmente
divergenti in quanto suscettibili di interpretazioni non coincidenti, sulla
medesima fattispecie in questione, l’Avvocatura Regionale con nota n. 11423 del
13.12.2013 che si allega e Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo-Contabile con nota n. 319325 del 18.12.2013 che
si allega;
CONSIDERATO
che con la citata nota n. 11423 del 13.12.2013 l’Avvocatura Regionale:
1. non ha comunque contestualizzato il
parere medesimo anche alla fattispecie dei Revisori Contabili ed alla relativa
normativa di riferimento;
3. ha comunque rimandato alle valutazione
della Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo-Contabile
per quanto attiene la natura dei fondi e l’oggetto stesso della collaborazione;
CONSIDERATO
inoltre:
- che la Struttura Speciale di Supporto
Controllo Ispettivo-Contabile coincide con l’Autorità
di Audit del Programma Operativo FERS 2007-2013
giusta D.G.R. n. 400 del 7.5.2007 e che svolge le funzioni
di garanzia sul Programma di cui all’art. 62 del Reg. CE 1083/2006;
- che le funzioni di garanzia e
controllo dell’Autorità di Audit del Programma sono
tra l’altro finalizzate ad evitare e/o a rimuovere le irregolarità implicanti i
ritiri e/o i recuperi di cui alla nota COCOF 10/0002/00 (COCOF 10/0002/2/02 del
17.03.2010 versione inglese), che darebbero luogo alla perdita delle relative
spese a valere sui finanziamenti ministeriali e comunitari del Programma in
questione e conseguente inevitabile addebito alla Regione Abruzzo e conseguente
ingiustificato aggravio delle finanze regionali;
- che con le osservazioni di cui alla
nota n. 319325 del 18.12.2013 che qui si richiama, la Struttura Speciale di
Supporto Controllo Ispettivo-Contabile 1) ha evidenziato
che “appare di primario rilievo considerare le conseguenze che verosimilmente
potrebbero discendere da rilievi di irregolarità sollevati dalla Commissione
Europea sul rapporto così instaurato, stante la co-finanziabilità
tanto dei progetti a valere sui fondi strutturali, quanto dallo stesso incarico
di revisore”; 2) ha rinviato, anche con riferimento alla possibile minaccia del
conflitto di interessi, a quanto previsto dalla Commissione Europea con
raccomandazione del 16 maggio 2002 circa l’indipendenza del revisore, secondo
cui la Commissione raccomanda che il revisore eviti “di essere associato a
fatti e circostanze che siano tali da indurre un terzo ragionevole ed informato
a mettere in dubbio la capacità del revisore contabile di svolgere il suo compito
in modo obiettivo”; 3) ha inoltre rinviato a quanto previsto dal Principio di
Revisione Internazionale (ISA) 200 relativo alle regole di indipendenza ed
affidabilità del revisore estese a tutte le tipologie di revisioni contabili;
DATO
ATTO che la Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività
Sportive ed il Servizio Autorità di Certificazione, ritenendo che ricorressero
i presupposti di cui alla L.R. 77/99 art. 4 comma 1
lett. m), che prevede tra le competenze della Giunta Regionale la risoluzione
conflitti di competenze tra Direzioni, ha inviato alla Giunta Regionale la
proposta di deliberazione prot. n. 8551 del
10.01.2014 (Servizio Autorità di Certificazione) e n. 8592 del 10.01.2014
(Direzione Bilancio) ai fini della sua adozione, tesa a dirimere il conflitto
di competenza tra l’Avvocatura Regionale e la S.S.S. Ispettivo-Contabile sulla precipua competenza inerente i
pareri rilasciati sulla fattispecie in questione;
DATO
ATTO altresì che con nota n. 41915 del 12.2.2014, il Servizio Verifica Atti del
Presidente e della Giunta Regionale ha restituito la proposta di deliberazione
di che trattasi, con evidenza delle motivazioni della Giunta Regionale per la
suddetta restituzione a seguito di mancata adozione nella seduta del 10.02.2014,
e cioè che detto Organo ha ritenuto di non essere competente all’adozione
dell’atto medesimo;
RITENUTO
comunque necessario addivenire alla conclusione del procedimento amministrativo
di che trattasi, anche ai sensi della L. 241 del 1990 e s.i.m.
e considerato a tal proposito l’art. 9 dell’avviso di che trattasi;
RILEVATO
che, a fronte delle generale competenza dell’Avvocatura nella formulazioni di
pareri legali giusta L.R. 9/2000 art. 1 comma 4 lett.
c), è rinvenibile per la fattispecie in questione una specifica competenza
nelle attività di controllo da parte della Struttura Speciale di Supporto
Controllo Ispettivo-Contabile giusta art. 28 della L.R. 99/77, Struttura atta a tutelare le finanze regionali
attraverso i controlli ispettivi e contabili sui procedimenti di spesa ad esse
inerenti, peraltro con particolare espresso riferimento dell’art. 28 sopra
richiamato alle attività cofinanziate con le risorse dell’Unione Europea, e
secondo i principi generali della revisione aziendale;
RITENUTO
pertanto prioritario e preponderante, nella fattispecie in questione, per tutto
quanto sopra indicato con particolare riferimento alla normativa in materia di
revisione contabile e altresì con riferimento alla tutela delle finanze
regionali, il contenuto della nota n. 319325 del 18.12.2013 dalla Struttura
Speciale di Supporto Controllo Ispettivo-Contabile
che coincide peraltro con l’Autorità di Audit del
Programma PO FERS 2007-2013 giusta D.G.R. n. 400 del
7.5.2007, con particolare riferimento ai riferimenti inerenti la normativa
della revisione contabile;
PRESO
ATTO di quanto contenuto nella suddetta nota che qui si richiama, rilasciata
dalla S.S.S. Ispettivo-Contabile
con prot. 319325 del 18.12.2013 con riferimento alla
normativa in materia di revisione contabile ed ai principi di indipendenza,
obiettività ed affidabilità del revisore e cioè che 1) è stato evidenziato che
“appare di primario rilievo considerare le conseguenze che verosimilmente
potrebbero discendere da rilievi di irregolarità sollevati dalla Commissione
Europea sul rapporto così instaurato, stante la co-finanziabilità
tanto dei progetti a valere sui fondi strutturali, quanto dallo stesso incarico
di revisore”; 2) si è fatto rinvio, anche con riferimento alla possibile
minaccia del conflitto di interessi, a quanto previsto dalla Commissione
Europea con raccomandazione del 16 maggio 2002 circa l’indipendenza del
revisore, secondo cui la Commissione raccomanda che il revisore eviti “di
essere associato a fatti e circostanze che siano tali da indurre un terzo
ragionevole ed informato a mettere in dubbio la capacità del revisore contabile
di svolgere il suo compito in modo obiettivo”; 3) si è fatto rinvio a quanto
previsto dal Principio di Revisione Internazionale (ISA) 200 relativo alle
regole di indipendenza ed affidabilità del revisore estese a tutte le tipologie
di revisioni contabili;
CONSIDERATO
altresì quanto contemplato in materia di indipendenza dei revisori anche dal D.gs. 39 del 27.01.2010 con particolare riferimento
all’art. 10, emanato in attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alla
revisioni legali dei conti;
RILEVATO
altresì quanto previsto dal D.M. 28.12.2012 n. 261 artt. 3 e 4 “Regolamento
concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione
consensuale dell’incarico di revisione legale, in attuazione dell’art. 13 comma
4 del D.Lgs. 27.10.2010 n. 39”, nella più avanzata
ipotesi di incarico già conferito;
TENUTO
CONTO altresì, delle previsioni dell’art. 7 dell’Avviso di che trattasi –
riguardante la graduatoria – secondo cui è previsto tra l’altro che restano
ferme per i revisori le norme previste dall’ordinamento vigente relativamente
alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità e che l’accertamento di cause
di incompatibilità comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura di
cui all’avviso, ovvero la decadenza dall’incarico se già conferito;
RILEVATO
pertanto che le osservazioni dell’Autorità di Audit
in materia di revisione contabile sono pertinenti e coerenti anche con le
previsioni dell’avviso pubblico di che trattasi, all’art. 7 del medesimo, ed
incidenti pertanto sulla fattispecie in oggetto;
RITENUTO
pertanto che non si possa procedere per tutto quanto premesso ed in particolare
alla luce delle osservazioni in materia di revisione contabile della S.S.S. Controllo Ispettivo Contabile rilasciate con nota n.
319325 del 18.12.2013, al conferimento dell’incarico - preordinato alla stipula
del contratto da Revisore di fondi UE - …Omissis… per
il supporto tecnico-specialistico all’Autorità di Certificazione a valere sul
PO FERS 2007-2013, di cui alla graduatoria DB 22 del 1.8.2013;
ATTESO
poi che a fronte di un iniziale dotazione finanziaria del PO FERS 2007-2013
pari ad € 345.369.139,00, con sopravvenuta Decisione della CE D/19580 del
26.11.2013, è stato comunicato un abbattimento del programma che ammonta oggi
ad € 317.772.273,00;
RITENUTO
che, alla luce del suddetto abbattimento della dotazione finanziaria del
programma, il Servizio Autorità di Certificazione sia in grado di organizzarsi
ai fini della certificazione della spesa afferente il PO FERS 2007-2013 e delle
relative propedeutiche verifiche sulle operazioni, con il gruppo di lavoro
sinora costituito alla luce dell’espletamento dell’avviso pubblico di cui alla
DB/8 del 8.3.2013 e ritenuto pertanto di non procedere neppure allo scorrimento
della …Omissis…
posizione utile della graduatoria “Revisori di Fondi UE” approvata con
DB 22 del 1.8.2013, anche al fine di operare in tal modo un risparmio di
risorse;
DETERMINA
Per
tutto quanto espresso in narrativa e che integralmente si richiama come parte
integrante e sostanziale delle seguenti determinazioni:
- di ritenere prioritario e
preponderante, nella fattispecie in questione, per tutto quanto espresso in
narrativa, con particolare riferimento alla tutela delle finanze regionali ed
alla luce in particolare delle funzioni della S.S.S. Ispettivo-Contabile di cui all’art. 28 L.R.
77/99 e s.i.m. nonché delle funzioni dell’Audit del Programma PO FERS ai sensi dell’art. 62 del Reg.
CE 1083/2006, il contenuto della nota allegata n. 319325 del 18.12.2013 che qui
si richiama della Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo-Contabile
che coincide peraltro con l’Autorità di Audit del
Programma PO FERS 2007-2013 giusta D.G.R. n. 400 del
7.5.2007;
- di dare atto di quanto indicato dalla S.S.S. Ispettivo-Contabile con la
citata nota n. 319325 del 18.12.2013, con particolare riferimento alle
osservazioni inerenti la normativa in materia di revisione contabile in
relazione ai principi di indipendenza, obiettività ed affidabilità del
revisore, ed a tutti gli ulteriori i richiami alla normativa in materia di
revisione contabile, in relazione alla fattispecie di che trattasi, in
particolare:
1)che
è stato evidenziato che “appare di primario rilievo considerare le conseguenze
che verosimilmente potrebbero discendere da rilievi di irregolarità sollevati
dalla Commissione Europea sul rapporto così instaurato, stante la co-finanziabilità tanto dei progetti a valere sui fondi
strutturali, quanto dallo stesso incarico di revisore”; 2) che si è fatto
rinvio, anche con riferimento alla possibile minaccia del conflitto di
interessi, a quanto previsto dalla Commissione Europea con raccomandazione del
16 maggio 2002 circa l’indipendenza del revisore, secondo cui la Commissione
raccomanda che il revisore eviti “di essere associato a fatti e circostanze che
siano tali da indurre un terzo ragionevole ed informato a mettere in dubbio la
capacità del revisore contabile di svolgere il suo compito in modo obiettivo”;
3) che si è fatto rinvio a quanto previsto dal Principio di Revisione
Internazionale (ISA) 200 relativo alle regole di indipendenza ed affidabilità
del revisore estese a tutte le tipologie di revisioni contabili;
- di rilevare che - alla luce delle
previsioni dell’art. 7 dell’Avviso approvato con DB/8 del 8.3.2013 secondo cui
è previsto, tra l’altro, che restano ferme per i revisori le norme previste
dall’ordinamento vigente relativamente alle cause di incompatibilità ed
ineleggibilità e che l’accertamento di cause di incompatibilità comporta
l’esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui all’avviso, ovvero la
decadenza dall’incarico se già conferito - i richiami dell’Autorità di Audit di cui alla nota n. 319325 del 18.12.2013 in materia
di revisione contabile sono coerenti anche con le previsioni dell’avviso
pubblico di che trattasi, ed incidenti pertanto sulla fattispecie di che
trattasi riguardante …Omissis…;
- di stabilire pertanto e
conseguentemente a quanto sopra espresso di non poter procedere all’adozione dell’atto
di conferimento dell’incarico nei confronti …Omissis…
da Revisore di Fondi UE di cui alla graduatoria approvata con DB 22 del
1.8.2013, conferimento propedeudico alla stipula del
contratto;
- di stabilire che, atteso
l’abbattimento della dotazione finanziaria del Programma PO FERS 2007-2013 da €
345.369.139,00 a € 317.772.273,00 operata con sopravvenuta Decisione della CE
D/19580 del 26.11.2013 e stante dunque il minore importo su cui operare le
verifiche propedeudiche alla certificazione della spesa,
il Servizio Autorità di Certificazione si organizzi, ai fini delle attività di
competenza sul PO FERS 2007-2013, con il gruppo di lavoro sinora costituito
alla luce dell’espletamento dell’avviso pubblico di cui alla DB/8 del 8.3.2013;
- di stabilire pertanto di non avvalersi
della facoltà dello scorrimento della graduatoria di che trattasi, rispetto al
candidato collocato in …Omissis… posizione nella
graduatoria medesima di “Revisori di Fondi UE” approvata con DB 22 del
1.8.2013, anche al fine di operare in tal modo un risparmio di risorse;
- di autorizzare il Servizio Autorità di
Certificazione al disimpegno delle somme di cui alle economie che si generano a
seguito dell’adozione del presente atto;
- di dare mandato al Servizio Autorità
di Certificazione – Ufficio Certificazione e Pagamento 1 - a provvedere alla
pubblicazione del presente atto sul BURA e sul sito dell’Ente, oscurando i dati
giudiziari in esso presenti ai sensi del D.Lgs. 196
del 2003, nonché alla notifica del presente atto …Omissis….
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Filomena Ibello