IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO
l’art. 133, secondo comma, della Costituzione che stabilisce che la Regione
sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio
territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;
VISTO
l’art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali) che prevede che le regioni possono
modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni
interessate, nelle forme previste dalla legge regionale;
VISTO
l’art. 1, comma 399, della Legge 27/12/2013 n. 147 recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2014)” a mente del quale a decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in
occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola
giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00;
VISTO
l’art. 78 dello Statuto della Regione Abruzzo;
VISTA
la legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 recante “Disciplina del referendum
abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa” come modificata dalla
legge regionale 18 dicembre 2013, n. 52 recante “Modifiche e integrazioni alla L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum
abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa);
VISTA
la nota del 26 novembre 2013 prot. n. 13353,
acquisita al protocollo regionale in data 29 novembre 2013 al numero RA/298755,
con la quale il Consiglio regionale trasmette la propria Deliberazione n. 166/6
del 12 novembre 2013 avente per oggetto: Referendum consultivo per
l’istituzione del Comune “Nuova Pescara” ai sensi dell’art.25, comma 2, della L.R. n.
44/2007;
PRESO
ATTO che la suddetta deliberazione del Consiglio regionale approva il
referendum consultivo da svolgersi tra i cittadini elettori residenti nei
Comuni di Pescara, Montesilvano (PE) e Spoltore (PE) sul seguente quesito:
“Ritiene l’elettore che debba essere istituito il Comune di Nuova Pescara,
comprendente i comuni di Pescara, Montesilvano (PE) e Spoltore (PE) che vengono
contestualmente soppressi”;
VISTO
l’art. 28 (Indizione) della predetta L.R. 44/2007 e s.m.i. che dispone che il Presidente della Regione indice
con proprio decreto il referendum consultivo fissando la data della
consultazione popolare in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15
giugno, se la deliberazione consiliare gli perviene entro il 31 gennaio ovvero
tra il 15 settembre e il 15 novembre, se la predetta deliberazione gli perviene
entro il 31 luglio;
VISTO
l’art. 35 bis (Accorpamento consultazioni elettorali e referendarie) che
prevede che nel caso in cui nel corso del medesimo anno siano indette le
elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, i referendum,
ai fini del contenimento della spesa pubblica, si effettuano nella data
stabilita per le elezioni regionali;
VISTO
l’art 29 (Rinvio) della predetta L.R. 44/2007 e s.m.i. che dispone, per lo svolgimento del referendum
consultivo, il rinvio alle disposizioni per lo svolgimento di quello abrogativo
ad esclusione dell’art. 16;
PRESO
ATTO che il citato art. 16 prevede la sospensione delle operazioni delle
attività relative alla indizione, allo svolgimento e alla proclamazione dei
risultati del referendum nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio
regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio
regionale;
VISTA
la nota prot. n. RA/7893/SQ2 del 10 gennaio 2014 con
la quale il Segretario Generale ha richiesto ai competenti Uffici del Consiglio
regionale alcuni chiarimenti in ordine al Verbale adottato dal Consiglio
regionale in vigenza del testo della L.R. n. 44/2007
non ancora riformato, con particolare riferimento alla applicabilità o meno
dell’art. 16;
VISTA
la nota prot. n. 861 del 15 gennaio 2014 della
Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale con la quale si afferma che al Consiglio
regionale non era preclusa, in forza del principio del tempus
regit actum, l’adozione
dell’atto con cui veniva approvato lo svolgimento del referendum;
PRESO
ATTO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 14/1/2014
si è provveduto ad indire le elezioni per l’elezione del Presidente della
Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo
per il giorno 25 maggio 2014;
RITENUTO
necessario indire il referendum consultivo di che trattasi fissando la data
della consultazione popolare nel medesimo giorno in cui sono state indette le
elezioni per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo
del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo;
DECRETA
1. è indetto per il giorno di domenica 25
maggio 2014 il referendum consultivo recante il seguente quesito:
“Ritiene
l’elettore che debba essere istituito il Comune di Nuova Pescara, comprendente
i comuni di Pescara, Montesilvano (PE) e Spoltore (PE) che vengono
contestualmente soppressi?”.
2. le votazioni si svolgeranno nella
giornata di domenica 25 maggio 2014 dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
3. sono chiamati al referendum gli
elettori dei Comuni di Pescara, Montesilvano (PE) e Spoltore (PE).
4. le operazioni di scrutinio del
referendum si svolgono immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di
scrutinio delle elezioni regionali secondo le modalità indicate nelle
istruzioni appositamente predisposta dalla Giunta regionale per lo svolgimento
della consultazione.
5. ai sensi dell’art. 28 della L.R. n.
44/2007 e s.m.i. il presente decreto è notificato al
Presidente della Corte di Appello dell’Aquila ed ai sindaci dei Comuni di
Pescara, Montesilvano (PE) e Spoltore (PE).
6. il presente decreto è altresì
notificato al Presidente del Tribunale di Pescara, al Prefetto di Pescara ed al
Presidente della Commissione elettorale circondariale territorialmente
interessata.
7. il presente decreto sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi