IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’art. 133, secondo comma, della Costituzione che stabilisce che la Regione sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;

VISTO l’art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che prevede che le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale;

VISTO l’art. 1, comma 399, della Legge 27/12/2013 n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” a mente del quale a decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00;

VISTO l’art. 78 dello Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 recante “Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa” come modificata dalla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 52 recante “Modifiche e integrazioni alla L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa);

VISTA la nota del 26 novembre 2013 prot. n. 13353, acquisita al protocollo regionale in data 29 novembre 2013 al numero RA/298755, con la quale il Consiglio regionale trasmette la propria Deliberazione n. 166/6 del 12 novembre 2013 avente per oggetto: Referendum consultivo per l’istituzione del Comune “Nuova Pescara” ai sensi dell’art.25, comma 2,  della L.R. n. 44/2007;

PRESO ATTO che la suddetta deliberazione del Consiglio regionale approva il referendum consultivo da svolgersi tra i cittadini elettori residenti nei Comuni di Pescara, Montesilvano (PE) e Spoltore (PE) sul seguente quesito: “Ritiene l’elettore che debba essere istituito il Comune di Nuova Pescara, comprendente i comuni di Pescara, Montesilvano (PE) e Spoltore (PE) che vengono contestualmente soppressi”;

VISTO l’art. 28 (Indizione) della predetta L.R. 44/2007 e s.m.i. che dispone che il Presidente della Regione indice con proprio decreto il referendum consultivo fissando la data della consultazione popolare in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la deliberazione consiliare gli perviene entro il 31 gennaio ovvero tra il 15 settembre e il 15 novembre, se la predetta deliberazione gli perviene entro il 31 luglio;

VISTO l’art. 35 bis (Accorpamento consultazioni elettorali e referendarie) che prevede che nel caso in cui nel corso del medesimo anno siano indette le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, i referendum, ai fini del contenimento della spesa pubblica, si effettuano nella data stabilita per le elezioni regionali;

VISTO l’art 29 (Rinvio) della predetta L.R. 44/2007 e s.m.i. che dispone, per lo svolgimento del referendum consultivo, il rinvio alle disposizioni per lo svolgimento di quello abrogativo ad esclusione dell’art. 16;

PRESO ATTO che il citato art. 16 prevede la sospensione delle operazioni delle attività relative alla indizione, allo svolgimento e alla proclamazione dei risultati del referendum nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio regionale;

VISTA la nota prot. n. RA/7893/SQ2 del 10 gennaio 2014 con la quale il Segretario Generale ha richiesto ai competenti Uffici del Consiglio regionale alcuni chiarimenti in ordine al Verbale adottato dal Consiglio regionale in vigenza del testo della L.R. n. 44/2007 non ancora riformato, con particolare riferimento alla applicabilità o meno dell’art. 16;

VISTA la nota prot. n. 861 del 15 gennaio 2014 della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale  con la quale si afferma che al Consiglio regionale non era preclusa, in forza del principio del tempus regit actum, l’adozione dell’atto con cui veniva approvato lo svolgimento del referendum;

PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 14/1/2014 si è provveduto ad indire le elezioni per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo per il giorno 25 maggio 2014;

RITENUTO necessario indire il referendum consultivo di che trattasi fissando la data della consultazione popolare nel medesimo giorno in cui sono state indette le elezioni per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo;

DECRETA

1.         è indetto per il giorno di domenica 25 maggio 2014 il referendum consultivo recante il seguente quesito:

“Ritiene l’elettore che debba essere istituito il Comune di Nuova Pescara, comprendente i comuni di Pescara, Montesilvano (PE) e Spoltore (PE) che vengono contestualmente soppressi?”.

2.         le votazioni si svolgeranno nella giornata di domenica 25 maggio 2014 dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

3.         sono chiamati al referendum gli elettori dei Comuni di Pescara, Montesilvano (PE) e Spoltore (PE).

4.         le operazioni di scrutinio del referendum si svolgono immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio delle elezioni regionali secondo le modalità indicate nelle istruzioni appositamente predisposta dalla Giunta regionale per lo svolgimento della consultazione.

5.         ai sensi dell’art.  28 della L.R. n. 44/2007 e s.m.i. il presente decreto è notificato al Presidente della Corte di Appello dell’Aquila ed ai sindaci dei Comuni di Pescara, Montesilvano (PE) e Spoltore (PE).

6.         il presente decreto è altresì notificato al Presidente del Tribunale di Pescara, al Prefetto di Pescara ed al Presidente della Commissione elettorale circondariale territorialmente interessata.

7.         il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Chiodi