LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
A
voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
per
quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento
1. di dare mandato al Dirigente del
Servizio Trasporto Pubblico su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti,
Infrastrutture Mobilità e Logistica, competente per materia ad adottare i
provvedimenti tariffari riguardanti i manutentori della SEVEL S.p.A. con la
previsione, per detta categoria, di un titolo di viaggio settimanale
utilizzabile per 4 giorni dal lunedì al venerdì anche non consecutivi per lo
svolgimento di una coppia di corse al giorno;
2. di dare atto che il costo di tale
titolo di viaggio dovrà essere definito avendo a parametro l’attuale
abbonamento extraurbano cinque giorni tenendo conto che il titolo verrà però
utilizzato solo 4 giorni a settimana;
3. di estendere per un ulteriore anno,
fino al 31 dicembre 2014, la validità del nuovo “titolo di viaggio a tariffa
agevolata”, abbonamento mensile nominativo, urbano (anche nell’area UNICO)
suburbano e interurbano, secondo la tariffazione di cui alla DGR n. 590 del 24
agosto 2011 agli utenti in possesso di ISEE non superiore a 10.000,00 euro;
4. di introdurre in via definitiva, il
titolo di viaggio nominativo extraurbano denominato “abbonamento mensile lunedì
– venerdì” valido sulle tratte tra 50 km. e 150 km. negli importi già definiti
dall’allegato n.2 della D.G.R. n.200 del 18 marzo
2013;
5. di precisare che il sistema tariffario
previsto dal presente atto si applica ai servizi automobilistici esercitati
dalla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a., mentre per i servizi ferroviari rimane confermato
il tariffario regionale dei servizi
ferroviari;
6. di dare atto che la manovra tariffaria
non comporterà oneri finanziari né diretti né indiretti a carico della Regione;
7. di dare atto che in base agli artt. 12,
13 e 14 della L.R. 23 luglio 1991, n. 40, come
interpretati dall’art.2 della L.R. 29-7-1998 n. 65, i
Comuni, per le linee di loro competenza, hanno facoltà di sostituire,
aggiungere, non utilizzare alcune tipologie di titoli di viaggio previste dalla
Regione e che, in base all’art.62, comma 2 della L.R.
10 gennaio 2011, n. 1, i Comuni possono individuare livelli tariffari inferiori
a quelli stabiliti dalla Giunta regionale ma in questo caso la copertura della
differenza tariffaria è versata direttamente ed esclusivamente dagli Enti
locali medesimi alle aziende;
8. di disporre la pubblicazione del dispositivo
del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Abruzzo.