LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1.         di dare mandato al Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture Mobilità e Logistica, competente per materia ad adottare i provvedimenti tariffari riguardanti i manutentori della SEVEL S.p.A. con la previsione, per detta categoria, di un titolo di viaggio settimanale utilizzabile per 4 giorni dal lunedì al venerdì anche non consecutivi per lo svolgimento di una coppia di corse al giorno;

2.         di dare atto che il costo di tale titolo di viaggio dovrà essere definito avendo a parametro l’attuale abbonamento extraurbano cinque giorni tenendo conto che il titolo verrà però utilizzato solo 4 giorni a settimana;

3.         di estendere per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2014, la validità del nuovo “titolo di viaggio a tariffa agevolata”, abbonamento mensile nominativo, urbano (anche nell’area UNICO) suburbano e interurbano, secondo la tariffazione di cui alla DGR n. 590 del 24 agosto 2011 agli utenti in possesso di ISEE non superiore a 10.000,00 euro;

4.         di introdurre in via definitiva, il titolo di viaggio nominativo extraurbano denominato “abbonamento mensile lunedì – venerdì” valido sulle tratte tra 50 km. e 150 km. negli importi già definiti dall’allegato n.2 della D.G.R. n.200 del 18 marzo 2013;

5.         di precisare che il sistema tariffario previsto dal presente atto si applica ai servizi automobilistici esercitati dalla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a., mentre per i servizi ferroviari rimane confermato il tariffario regionale dei  servizi ferroviari;

6.         di dare atto che la manovra tariffaria non comporterà oneri finanziari né diretti né indiretti a carico della Regione;

7.         di dare atto che in base agli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 23 luglio 1991, n. 40, come interpretati dall’art.2 della L.R. 29-7-1998 n. 65, i Comuni, per le linee di loro competenza, hanno facoltà di sostituire, aggiungere, non utilizzare alcune tipologie di titoli di viaggio previste dalla Regione e che, in base all’art.62, comma 2 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1, i Comuni possono individuare livelli tariffari inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta regionale ma in questo caso la copertura della differenza tariffaria è versata direttamente ed esclusivamente dagli Enti locali medesimi alle aziende;

8.         di disporre la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Abruzzo.