IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
il Reg. (CEE)2080/92 del Consiglio del 30.06.1992 che istituisce un regime
comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo;
VISTO
il Reg. (CE) n°1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo Agricolo di orientamento e di Garanzia
(FEAOG) che modifica e abroga taluni regolamenti e successive modifiche e
integrazioni ;
VISTO
il Reg. (CE) n° 1698/2005 del Consiglio, del 20
settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che istituisce la nuova fase di
programmazione 2007-2013 ;
VISTO
il Reg. (CE) n° 796/2004 della Commissione del 21
aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della
modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Reg.
(CE) n° 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme
comuni relative ai regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
VISTO
il Reg. (CE) n° 1974/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n° 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO
il Reg. (CE) n° 1320/06 della Commissione, del 5
settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno
allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n°
1698/05 del Consiglio;
VISTO
in particolare, l’art.3, paragrafo 2 del Reg.(CE) n°
1320/2006 che stabilisce che le spese relative ad impegni assunti ai fini del
precedente periodo di programmazione, con pagamenti da effettuarsi dopo il 31
dicembre 2006, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo
periodo di programmazione;
VISTO
il Reg. (CE) n° 1975/2006 della Commissione del 7
dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n° 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione
delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno
dello sviluppo rurale;
VISTO
il D.M. 12541 del 21/12/2006- Disciplina del regime di condizionalità della
PAC;
VISTO
il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20 marzo 2008
recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del
Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del
Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR),
nonché il successivo decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n° 1564 del 22/01/2009 di modifica e integrazione del
decreto di cui sopra;
VISTO
il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 adottato ai sensi
del Reg. (CE) n° 1698/2005 con Deliberazione di
Giunta Regionale n° 86/P del 05/02/2007 e notificato
ai Servizi della Commissione Europea in data 14 marzo 2007;
CONSIDERATO
che è stato approvato, con Decisione della Commissione Europea C(2008) 701 del
15/02/2008, il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo di
programmazione 2007/2013;
DATO
ATTO che nel PSR Abruzzo 2007/2013 nelle
“Disposizioni comuni a tutte o più misure” sono contemplati, a valere sulle
risorse FEASR, gli impegni pluriennali assunti con i precedenti periodi di
programmazione;
RITENUTO
che le domande afferenti l’annualità 2014, derivanti dai trascinamenti di
impegni presi nel vecchio periodo di programmazione ai sensi del Reg. CE
1257/99, nonché ai sensi del Reg. n° 2080/92 possano
essere presentate limitatamente alle sole conferme ed aggiornamento;
dato
atto che, per quanto concerne il regime degli aiuti concessi, vengono
confermati i parametri dei costi massimi eleggibili, sia per le cure colturali
che per la compensazione della perdita di reddito, stabiliti dal programma
regionale attuativo del Reg. CEE 2080/92;
CONSIDERATO
che l’Organismo Pagatore “A.G.E.A.” prevede la
presentazione delle domande afferenti lo sviluppo rurale per il tramite dei CAA
(Centri di Assistenza Agricola) operanti nell’ambito regionale in relazione
della convenzione tra questi e l’A.G.E.A. per il
tramite della Regione;
RICHIAMATA
la delibera di Giunta Regionale n° 15 del 2 febbraio
2009, che annulla la DGR n° 844 del 19 settembre
2008, la quale stabilisce che i liberi professionisti, formalmente delegati dai
potenziali beneficiari del PSR per l’inserimento e la trasmissione telematica
della domanda di aiuto, devono inoltrare la richiesta di accesso al portale S.I.A.N., utilizzando l’apposito modello disponibile sul
sito internet della Regione Abruzzo Direzione Politiche Agricole http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
sezione programma di sviluppo rurale 2007/2013, e che i suddetti professionisti devono essere
iscritti nell’apposito albo o elenco professionale qualora previsto dalla
normativa vigente;
REPUTATO
di poter aprire i termini per la presentazione delle domande,di cui al
“Ritenuto” precedente, a decorrere dalla data della presente Determinazione;
RITENUTO,
pertanto, di stabilire al 9 giugno la data di scadenza, per l’annualità
2014,per il rilascio delle domande di pagamento sul portale SIAN a valere sulle
misure forestali d’imboschimento dei terreni agricoli derivanti da contratti in
corso relativi al precedente periodo di programmazione 2000-2006 assunti ai
sensi dei Reg.(CEE) n°
797/85, n° 2328/91, n°
2080/92 e (CE) n° 1257/99, salvo eventuali proroghe definite da A.G.E.A.;
RITENUTO
necessario che una copia cartacea della domanda di conferma, compilata e
gestita dai C.A.A. e debitamente firmata dal
beneficiario, debba essere consegnata presso i Servizi Ispettorati Provinciali
dell’Agricoltura (SIPA) di appartenenza territoriale o presso la sede della
Direzione Politiche Agricole- Servizio
Politiche Forestali, Demanio Civico ed Armentizio di
Pescara(solo per le domande che fino al 2013 erano delegate ai Comandi
Provinciali del C.F.S.),- sulla base delle rispettive competenze istruttorie
entro il 30 giugno 2014;
RITENUTO
di disporre che le domande e la relativa
documentazione devono essere acquisite e conservate nei fascicoli aziendali dei
beneficiari e custoditi dai soggetti all’uopo autorizzati per eventuali
controlli da parte degli Organi competenti;
VISTO
il Regolamento (UE) n° 1310/2013- Disposizioni
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse
e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica del regolamento
(CE) n. 73/2009 del Consiglio e dei regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne la loro applicazione nell'anno 2014. (G.U.U.E.
20 dicembre 2013, n. L 347);
VISTA
la L.R. n° 77/99 e
successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per
le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate e descritte:
1. di dare atto che le domande afferenti
l’annualità 2014, derivanti da trascinamenti di impegni assunti con il Reg.
(CEE) 2080/92 nel vecchio periodo di programmazione, possono essere presentate
limitatamente alle sole conferme ed aggiornamenti;
2. di stabilire che sono aperti i termini
per la presentazione delle domande di conferma e aggiornamento per l’annualità 2014, di cui
al precedente punto 1), a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione
sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo della presente Determinazione;
2. di stabilire che la data di scadenza per la presentazione
delle suddette domande viene fissata al
9 giugno 2014 e che le domande pervenute dopo tale termine sono irricevibili, salvo
eventuali proroghe definite da A.G.E.A.;
3. di dare atto che, per quanto concerne
il regime degli aiuti concessi, vengono confermati i parametri dei costi
massimi eleggibili, sia per le cure colturali che per la compensazione della
perdita di reddito, stabiliti dal programma regionale attuativo del Reg. CEE 2080/92:
4. di dare atto che la presentazione delle
domande di conferma dell’ impegno iniziale e di aggiornamento di cui al punto
1) deve essere effettuata secondo le modalità definite da A.G.E.A.
utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (SIAN);
5. di disporre che una copia cartacea
della domanda di conferma, compilata e gestita dai CAA e debitamente firmata
dal beneficiario, debba essere consegnata presso i Servizi Ispettorati
Provinciali dell’Agricoltura (SIPA) o presso la sede della Direzione Politiche
Agricole- Servizio Politiche Forestali,
Demanio Civico ed Armentizio di Pescara (solo per le
domande che fino al 2013 erano delegate ai Comandi Provinciali del C.F.S.),
sulla base delle rispettive competenze istruttorie entro il 30 giugno 2014;
6. di dare atto che, per quanto concerne
il regime degli aiuti concessi, vengono confermati i parametri dei costi
massimi eleggibili, sia per le cure colturali che per la compensazione della
perdita di reddito, stabiliti dal programma regionale attuativo dei regolamenti
CEE n°2080/92 e 231/96 con Delibera di Giunta Regionale d’Abruzzo n° 802 del 21 aprile 1999;
7. di disporre che le domande e la relativa documentazione
devono essere acquisite e conservate nei fascicoli aziendali dei beneficiari e
custoditi dai soggetti all’uopo autorizzati per eventuali controlli da parte
degli Organi competenti;
8. di pubblicare la presente
determinazione sul B.U.R.A. ed integralmente su
internet nel sito ufficiale della Regione Abruzzo, nonché tramite notifica alle
Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
10. di dare atto che la pubblicazione della
presente Determinazione ha valore di notifica agli interessati.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita