L’AUTORITA’ COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007
e s.m.i.)
PREMESSO
che
- il D.Lgs.
387/03, concernente “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare
l’art. 12
- al
comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e
riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,
- allo
stesso comma 3 stabilisce che l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione
nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di
tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico,
- al
comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere,
comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all’esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto,
- al
comma 4 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento
unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L.
241/90 e s.m.i. e che il termine per la conclusione
del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni al netto dei
tempi previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. 152/06 e smi, per il provvedimento di valutazione di impatto
ambientale,
- al
comma 7 sottolinea la compatibilità degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;
- il DPR 327/01 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità” disciplina
l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti
relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- il D.M. 10 settembre 2010 detta “Linee
guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs.
28/11 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” all’art. 5 fissa criteri generali per
le modifiche agli impianti e all’art. 44 prevede le sanzioni amministrative in
materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio;
- la L.R. 9
agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” che, all’art. 4,
conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame
dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs.
29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di
provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio
dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
387/03;
- la L.R.
7/2010 “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica
utilità”:
- all’art.
3 stabilisce che, per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere
private dichiarate di pubblica utilità, costituisce autorità espropriante il
Comune nel cui territorio l’opera si realizza,
- all’art.
5 attribuisce alla Giunta Regionale il conferimento agli enti locali delle
funzioni di “autorità espropriante” congiuntamente alle funzioni di esecuzione
della relativa procedura;
- la D.G.R. n.
351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs.
387/03 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità”,
- ha
individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del
provvedimento finale il “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria,
Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” ora
“Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA”,
- ha
istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e
responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs.
387/03,
- ha
approvato l’Allegato A contenente i “Criteri ed indirizzi per il rilascio
dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
387/03”,
- ha
adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all’Allegato B;
- con D.G.R.
n. 113 del 11 febbraioe 2013 “L.R.
3 marzo 2010 n. 7 e s.m.i. - Disposizioni regionali
in materia di espropriazione per pubblica utilità. Conferimento delega di
funzioni di “autorità espropriante” per la costruzione di un impianto eolico a Colledimezzo. Ditta Proponente: Fabbrica Energie
Rinnovabili Alternative srl” la Regione Abruzzo ha delegato all’Amministrazione
Provinciale di Chieti le funzioni di autorità espropriante per la realizzazione
dell’impianto eolico di potenza pari a 6 MWe da
realizzarsi nel Comune di Colledimezzo, giusta
convenzione DA13/66 del 18/04/2013;
VISTA
l’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
n° 387/03 presentata il 25/07/2012 dalla Società
Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative srl (F.E.R.A.
srl) con sede legale a Milano in Piazza Cavour n° 7 e
acquisita al protocollo regionale n. RA/173692 del 25/07/2012 per la
costruzione e l’esercizio di un impianto eolico di potenza pari a 6 MWe da ubicarsi nel Comune di Colledimezzo
(CH) con opere di connessione ricadenti nei Comuni di Monteferrante,
Montazzoli, Pietraferrazzana
e Villa Santa Maria (CH);
PRESO
ATTO del progetto definitivo allegato all’istanza sopra citata, comprendente i
seguenti elaborati tecnici:
- elaborato n°
1.1: Relazione tecnica descrittiva – 08/06/2012,
- elaborato n°
1.2: Relazione geologica – 08/06/2012,
- elaborato n°
1.3: Relazione acustica – 08/06/2012,
- elaborato n°
1.4: Relazione linea elettrica – 08/06/2012,
- elaborato n°
1.5: Studio potenziale eolico – 08/06/2012,
- elaborato n°
1.6: Analisi visiva - Stato dei luoghi – 08/06/2012,
- elaborato n°
1.7: Analisi visiva - Fotosimulazioni – 08/06/2012,
- elaborato n°
1.8: Computo metrico estimativo – 08/06/2012,
- elaborato n°
1.9: Schede ostacoli verticali – 08/06/2012,
- elaborato n°
1.10: Piano particellare d’esproprio – 08/06/2012 superato da elaborato n° 1.10: Piano particellare d’esproprio del 21/12/2012,
- elaborato n°
2.1: Ubicazione – scala varie - 08/06/2012,
- elaborato n°
2.2: Layout impianto e viabilità di CTR – scala 1:5.000 - 08/06/2012,
- elaborato n°
2.3: Layout su catastale –Zona impianto – scala
1:2.000 - 08/06/2012,
- elaborato n°
2.4: Opere di adeguamento della viabilità: bypass – scala varie - 08/06/2012,
- elaborato n°
2.5: Opere di adeguamento della viabilità: raccordo – scala varie - 08/06/2012,
- elaborato n°
2.6: Sezioni tipo strada – scala varie - 08/06/2012,
- elaborato n°
2.7: Aerogeneratore – dimensioni generali – scala varie - 08/06/2012,
- elaborato n°
2.8: Piazzola di montaggio tipo – scala varie - 08/06/2012,
- elaborato n°
2.9: Elettrodotto su CTR – scala varie - 08/06/2012,
- elaborato n°
2.10: Sottostazione FERA srl (AT) - Inquadramento – scala 1:1.000 - 08/06/2012,
- elaborato n°
2.11: Sottostazione FERA srl (AT) – Planimetria – scala varie - 08/06/2012,
- elaborato n°
2.12: Cabina di consegna in MT – Inquadramento – scala varie - 08/06/2012,
- elaborato n°
2.13: PAI – Carta delle pericolosità da frana – scala 1:10.000 - 08/06/2012,
- elaborato n°
2.14: PAI – Carta del rischio da frana – scala 1:10.000 - 08/06/2012,
- elaborato n°
2.15: PAI – Carta inventario dei fenomeni franosi ed erosivi – scala 1:10.000 -
08/06/2012,
- elaborato n°
2.16: PAI – Carta geomorfologica – scala 1:10.000 - 08/06/2012,
- elaborato n°
2.17: Analisi visiva – Zone d’impatto visivo – scala 1:25.000 - 08/06/2012,
- elaborato n°
2.18: Ostacoli verticali su IGM – scala 1:25.000 - 08/06/2012,
- elaborato n°
2.19: Tavola per piano particellare d’esproprio – scala varie - 08/06/2012
superato da elaborato n° 2.19: Tavola per piano
particellare d’esproprio – scala varie del 21/12/2012,
- elaborato n°
2.20: Opere di ingegneria naturalistica – scala varie - 08/06/2012,
- elaborato n°
3.1: Perizia giurata valori terreni – 08/06/2012,
- elaborato n°
3.2: Certificati urbanistici – 08/06/2012,
- elaborato n°
3.3: Visura camerale FERA srl – 08/06/2012,
- elaborato n°
3.4: Pagamento oneri istruttoria – 08/06/2012,
- elaborato n°
3.5: STMG Enel e Terna e loro accettazione – 08/06/2012,
- elaborato n°
3.6: Esito positivo VIA e paesaggistica – 08/06/2012,
- elaborato n°
3.7: Lettera a Soprintendenza archeologica – 08/06/2012,
- elaborato n°
3.8: Fidejussione valori terreni – 08/06/2012,
depositati
agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, nonché
allegati al presente provvedimento;
PRESO
ATTO dei giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di
Impatto Ambientale
- n° 1781 del
26/07/2011: favorevole con le seguenti prescrizioni:
- il monitoraggio da effettuarsi, così
come indicato dalle linee guida, per due anni dopo l’avvio, dell’impianto, sarà
effettuato da figure professionali individuate a cura e spese della ditta.
Qualora al termine del monitoraggio sia verificata l’incidenza dell’impianto
sulle specie di uccelli e chirotteri dovrà essere interrotto il funzionamento
dell’impianto stesso;
- deve
essere effettuato un monitoraggio periodico dei livelli sonori post-operam presso i ricettori abitativi più esposti alle
emissioni dell’impianto con particolare riferimento ai ricettori identificati
come R1 e R3. Le modalità di questo monitoraggio dovranno essere concordate con
l’Arta distretto di Pescara;
- limitare
il periodo di cantierizzazione non solo come previsto nei periodi di massima
piovosità stagionale, ma anche in previsione dei periodi stagionali di
riproduzione e svernamento delle specie più sensibili, ovvero maggio-giugno
(specie inserite negli allegati Direttiva Uccelli e Habitat);
- concordare
con il Corpo Forestale dello Stato il taglio delle piante;
- deve
essere acquisito il parere dell’Autorità di Bacino competente;
- n° 1852 del
06/10/2011 favorevole alla revisione del precedente parere n°
1781 del 26/07/2011: la realizzazione delle piste di significative dimensioni
va condivisa e concordata con il Corpo Forestale dello Stato- Comando
Provinciale di Chieti e, ove non
possibile, si prescrive la ricerca di modalità di trasporto alternative. Si
esclude comunque la realizzazione dell’aerogeneratore AG3 in quanto la proposta
della rotazione della piazzola, non concordata con il CFS Comando Provinciale
di Chieti, non riduce in modo significativo gli impatti della proposta
originaria;
DATO
ATTO che con nota prot. RA/220569 del 03/10/2012, è
stato dato avvio al procedimento e convocata la conferenza dei servizi per il
giorno 23/10/2012 i cui lavori si sono conclusi con la richiesta di
integrazioni documentali;
PRESO
ATTO che a seguito delle richieste della conferenza dei servizi il proponente
con nota del 21/12/2012 acquisita al protocollo regionale n°
RA/4591 del 8/01/2013, ha dichiarato che “l’effettiva soluzione che si intende
percorrere nel presente processo autorizzativo, è la
realizzazione del punto di consegna in Media Tensione con connessione ad uno
stallo MT della Cabina Primaria “Villa Santa Maria” di proprietà Enel SpA” ed
ha inviato la seguente documentazione:
- elaborato n°
1.10: Piano particellare d’esproprio - 21/12/2012,
- elaborato n°
1.11: Analisi delle ricadute sociali, occupazionale ed economiche - 21/12/2012,
- elaborato n°
1.12: Integrazione e chiarimenti Arta - 21/12/2012,
- elaborato n°
2.19: Tavola per piano particellare d’esproprio – scala varie - 21/12/2012,
- elaborato n°
2.21: Elettrodotto in MT e viabilità su CTR – scala 1:5.000 - 21/12/2012,
- elaborato n°
3.9: Certificazione aree a verde vincolato di rispetto stradale - 21/12/2012,
- nota della Telecom Italia SpA n.
652134-P del 18/12/2012: Verifica interferenze elettromagnetiche per
realizzazione elettrodotto interrato in MT per connessione ad impianto eolico
in località Piano del Monte nel Comune di Colledimezzo
depositati agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e
SINA, nonché allegati al presente provvedimento;
PRESO
ATTO che con note del 23/05/2013 e del 20/09/2013 acquisite rispettivamente ai
protocolli regionali n. RA/142401 del 03/06/2013 e n. RA/238752 del 27/09/2013
il proponente ha inviato ulteriore documentazione:
- Indagini di archeologia preventiva
aerogeneratori Ag1 e AG2 del 13/05/2013,
- Elaborato 1.13: Relazione calcolo DPA
– 19/09/2013,
depositati
agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, nonché
allegati al presente provvedimento;
PRESO
ATTO delle note con cui le amministrazioni convocate alla conferenza dei
servizi hanno espresso i relativi pareri, di seguito riportate:
- giudizio favorevole con prescrizioni
del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto
Ambientale n° 1781 del 26/07/2011 e del successivo
giudizio n° 1852 del 06/10/2011 favorevole alla
revisione del procedente parere n° 1781 del
26/07/2011;
- Provvedimento di autorizzazione
paesaggistica n° 6866 del 27/07/2012 reso in
conformità del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per l’Abruzzo prott. n. 10312 del
18/08/2010 e n. 10877 del 06/07/2012;
- nota prot.
16661 del 22/10/2012 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per l’Abruzzo di conferma parere favorevole già espresso con nota
prot. 10877 del 06/07/2012;
- nota prot.
14300/PAL del 17/10/2012 del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di
Chieti: “Parere favorevole di competenza con la prescrizione che si provveda
conformemente agli elaborati progettuali ed alla richiamata nota 4105/PAL del
26/03/2012: a seguito del sopralluogo effettuato in data 08/03/2011 del Corpo
Forestale dello Stato e dei progettisti e dei consulenti della FERA srl, e
visti gli elaborati progettuali consegnati in data 21/03/2012, si ritiene
assolto il dettato del richiamato parere del Comitato VIA relativo alla
viabilità a servizio del parco eolico e si prescrive:
- gli
interventi forestali di compensazione dovranno essere eseguiti, compatibilmente
con la stagione, contestualmente con i lavori di realizzazione del parco
eolico. Per essi si resta in attesa di progetto esecutivo e di garanzia
mediante polizza fideiussoria a favore del Comuni interessati;
- per
la viabilità a servizio dell’aerogeneratore AG1 si adotti la soluzione definita
n. 2 alla pagina 6 dell’elaborato 1.16 che prevede un parziale smantellamento
del rilevato stradale ed un parziale rinterro del tratto nelle sezioni in
scavo;
- che
a differenza di quanto riportato nella tavola 2.29 relativa alla tipologia
delle opere di ingegneria naturalistica proposte, si escluda il ricorso ad
opere di sostegno in c.a., cls o muratura;
- nota dell’Aeronautica Militare prot. n. M_D.ABA001.8-11-12.55189: parere favorevole
dell’A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto con la precisazione che “per
ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli
ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni
impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio
n° 146/394/4422 del 09/08/2000” inoltre “si rammenta
che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli
dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi”;
- nota del Comando Militare Esercito
Abruzzo prot. 0007513 del 14/11/2012 “nulla osta per
poter effettuare i suddetti lavori secondo modalità conformi al progetto
presentato”;
- nota prot.
147 del 22/01/2013 del Comune di Colledimezzo di trasmissione
della Deliberazione della Giunta Comunale n° 02 del
21/01/2013 avente ad oggetto “Approvazione progetto per la realizzazione,
l’esercizio e la gestione dell’impianto eolico “Colledimezzo”
proposto dalla F.E.R.A. srl in località piano del
Monte”;
- nota ENAC prot.
0010367/AOR del 25/01/2013: nulla osta ai sensi dell’art. 709 co. 2 del Cod.Nav. alla
realizzazione del parco eolico con le seguenti prescrizioni:
a) segnaletica
diurna (rif. RCEA Cap. 4, par. 11.3): le pale dovranno essere verniciate con
tre bande (rossa, bianca e rossa) ciascuna di 6 metri di lunghezza, in modo da
impegnare gli ultimi 18 m delle stesse;
b) segnaletica
notturna (rif. RCEA Cap. 4, parr. 11.8 e 11.9 e
11.12): devono essere poste, sulla sommità della navicella del rotore, luci
intermittenti bianche di alta intensità, installate in coppia in modo da
prevedere l’accensione della luce di riserva in caso di malfunzionamento; deve
essere altresì prevista a cura e spese del Proprietario una procedura
manutentiva che preveda, tra l’altro, il monitoraggio della segnaletica con
frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento
dell’80% della prevista vita utile;
c) il
Proponente deve inviare a ENAC e all’ENAV la comunicazione di inizio lavori con
almeno 3 mesi di preavviso;
d) contestualmente
alla comunicazione inizio lavori lo stesso deve comunicare a ENAC e ENAV, per
ciascun aerogeneratore, le coordinate WGS84, altezza massima rispetto al piano
di posa (torre + raggio pala), quota massima sul livello del mare (altezza
massima + quota del terreno), segnalazione ICAO diurna e notturna prescritta e
adottata, data di avvenuta attivazione della segnalazione notturna.
e) Per
quanto riguarda la gru mobile, necessaria al montaggio delle torri eoliche,
delle navicelle e delle pale – non essendo possibile in questa fase determinare
lo sbraccio in altezza – il Proponente deve, qualora le manovre della stessa
superassero i 100 m di altezza dal piano di posa: comunicare con congruo
anticipo la data inizio impiego della gru, fornendo a ENAC e a ENAV l’altezza
rispetto al livello del terreno e la quota sul livello del mare raggiunta dal
punto più alto della gru; dotare il braccio mobile della gru della segnalazione
diurna (rif. RCEA Cap. 4, par. 11.3) ed abbassarlo ad ogni fine turno; in caso
di lavori svolti in notturna (da 30 minuti prima del tramonto a 30 minuti dopo
l’alba) dotare la sommità del braccio mobile di segnalazione notturna luminosa
(rif. RCEA Cap. 4, parr. 11.8 e 11.9 e 11.12);
- nota prot.
1537/PE/GEN del 31/01/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
“si comunica che allo stato, non si rinvengono interferenze tra il tracciato
degli elettrodotti MT/BT, connessi all’impianto in oggetto, e sistemi di
pubblico trasporto ad impianti fissi, sia in esercizio che in progetto,
ricadenti nella giurisdizione di questo Ufficio. Relativamente alla costruzione
dell’impianto in questione, si precisa che, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 108, 111, 112 e 120 del R.D. 1775/1933, questo Ufficio, ope legis, si pronuncia, in via
preventiva, esclusivamente in merito alla realizzazione, ovvero alle varianti
costruttive, di linee elettriche a tensione non inferiore a 5 kV (elettrodotti, cavidotti,
ecc.), ma non in merito ad altre opere e/o altri manufatti strumentali e/o
complementari all’impianto stesso. Tali ultime opere, se del caso, qualora
poste a distanza minore di quelle regolamentari rispetto a sistemi di trasporto
pubblico ad impianti fissi, potranno essere autorizzate, ex Titolo III del DPR
11/7/1980, n. 753, smi, dai competenti organi
regionali, ovvero da quelli di RFI spa, per i sistemi di trasporto pubblico e
le linee di rispettiva competenza”;
- nota prot.
42524 del 13/02/2013 dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Chieti
“parere favorevole alla costruzione e all’esercizio dell’impianto eolico Colledimezzo della potenza complessiva pari a 6 MW da
ubicarsi nel Comune di Colledimezzo e connessione nel
Comune di Villa Santa Maria”;
- nota dell’Autorità dei Bacini di
Rilievo Regionale dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro prot. RA/69448 del
12/03/2013: “parere positivo allo studio di compatibilità idrogeologica, ai
sensi dell’art. 16 comma 1 lettera e) delle Norme di Attuazione del PAI,
riferito al “Progetto definitivo per la realizzazione del parco eolico Colledimezzo-estensione cavidotto
fino alla centrale elettrica Enel nel Comune di Villa Santa Maria (CH)”
presentato dalla FERA s.r.l. a condizione che venga verificata l’efficienza
degli attuali sistemi di raccolta e
smaltimento delle acque lungo le sedi stradali di intervento o, nel caso di
assenza, ne vengano realizzati altri per il medesimo scopo”;
- nota prot.
n. 119136 del 08/05/2013 del Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara –Uffici di Chieti: “Autorizzazione per l’attraversamento
del Fiume Sangro in agro del Comune di V.M. (CH) -
Foglio di mappa n. 11, a fronte della part.lla n.100,
con cavidotto di media tensione” con le seguenti
prescrizioni e successiva concessione di proroga prot.
n. RA/18021 del 21/01/2014:
- i
lavori devono essere realizzati entro il 31/12/2014;
- qualora
per mutate condizioni locali per variazioni del corso d’acqua l’attraversamento
arrechi danno all’alveo, sponde o loro accessori, o produca ostacolo al
regolare deflusso delle acque, la ditta concessionaria sarà obbligata a
eseguire, a tutto suo carico, quelle modificazioni o difese che, a giudizio
insindacabile dell’Amministrazione concedente, fossero ritenute necessarie;
- la
manutenzione continua ed accurata dell’opera di attraversamento, nelle
condizioni suesposte, resta a carico della Ditta richiedente la quale non potrà
apportare modificazioni alle opere stesse senza il preventivo assenso scritto
dell’Autorità competente;
- la
ditta richiedente è tenuta alla perfetta osservanza di tutte le disposizioni e
regolamenti in materia di acque pubbliche, di opere idrauliche e a quelle altre
che fossero emanate in sostituzione o a completamento delle norme vigenti, ed
al pagamento del canone che verrà stabilito, sempre secondo le norme vigenti,
dal Servizio concedente;
- è
fatto espresso divieto di sublocazione o sub concessione dell’opera di
attraversamento;
- l’opera
sarà munita di un cartello indicante il nome del concessionario ed il numero
del provvedimento di autorizzazione rilasciata dal Servizio del Genio Civile
Regionale di Pescara - Ufficio di Chieti. Lo stesso dovrà essere tenuto fisso,
visibile ed inamovibile per tutto il periodo della concessione che, in difetto,
sarà ritenuta non operante;
- nota prot.
4110 del 06/06/2013 della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo:
nulla osta a condizione che “tutti i lavori di sbancamento e/o movimentazione
terre relativi alla realizzazione dell’opera dovranno essere eseguiti alla
presenza di un professionista dalle comprovate capacità che opererà secondo le
direttive del personale tecnico dello scrivente Ufficio al fine di evitare
danni ad emergenze archeologiche ivi eventualmente presenti e gli atti
conseguenti”;
- nota del Ministero dello Sviluppo
Economico – Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Abruzzo
Molise prot. n. 10940/III/DR del 14/10/2013 che
riconferma il parere già reso con prot. n.
1289/III/PG del 31/01/2013: “nulla osta alla costruzione, secondo il progetto
presentato, per la realizzazione di un elettrodotto interrato MT di connessione
all’impianto eolico in località Piano del Monte, nel Comune di Colledimezzo (CH), subordinandolo all’osservanza delle seguenti
condizioni: 1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa
vigente e alla documentazione progettuale presentata; 2) siano rispettate, in
tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento,
parallelismi, avvicinamento), tutte le norme tecniche e le prescrizioni di
legge vigenti in materia in modo da assicurare l’eliminazione di ogni
interferenza elettrica”; inoltre deve “essere contattato il funzionario
responsabile del procedimento del Ministero per lo Sviluppo Economico –
Dipartimento per le Comunicazioni- Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise,
al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato degli
elettrodotti; qualora tale sopralluogo non possa svolgersi in fase di scavo,
sarà necessario inviare foto digitali di cui almeno una di contesto ed una di
particolare, che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa delle
protezioni adottate; le foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione in
cui si attesta che sono veritiere e relative all’impianto in corso di
realizzazione”;
- nota prot.
10313 del 14/03/2013 della Provincia di Chieti – Settore 6 Servizio
Concessioni: “istanze autorizzazioni per la realizzazione di cavidotti interrati”;
- note prott.
n. 17219, n. 17221 e n. 17222 del 06/05/2013 della Provincia di Chieti –
Settore 5 Servizio Protezione Civile e Difesa del Suolo: invio delle
autorizzazioni rispettivamente n°18/2013 “Attraversamento con cavidotto elettrico su ponte esistente del corso d’acqua denominato Fosso Cefalone ubicato in agro del Comune di Colledimezzo”,
n°19/2013 “Attraversamento con cavidotto elettrico su
ponte esistente del corso d’acqua
denominato Fosso Sanguinello ubicato in agro dei Comuni di Monteferrante
e Villa Santa Maria”, n°20/2013 “Attraversamento con cavidotto
elettrico su ponte esistente del corso
d’acqua denominato Fosso Pietra Liscia ubicato in agro del Comune di Villa
Santa Maria”, con le seguenti condizioni:
- durante
l’esecuzione dei lavori e per tutta la durata della concessione (pari a 10
anni) deve essere tenuto sgombero l’alveo per assicurare il regolare deflusso
delle acque anche nell’evenienza di piene eccezionali. Ove fosse necessario
provvedere durante l’esecuzione dei lavori a movimenti di materiali inerti, gli
stessi non possono essere assolutamente allontanati dall’alveo. A lavori
ultimati la ditta concessionaria ha l’obbligo del ripristino dello stato dei
luoghi utilizzando il materiale rimosso per la formazione degli argini o altri
tipi di difesa secondo le tecniche di ingegneria naturalistica e comunque sotto
le eventuali indicazioni impartite dal Servizio Provinciale Protezione Civile e
Difesa del Suolo;
- qualora
per mutate condizioni locali o per variazioni del corso d’acqua, l’occupazione
arrechi danno all’alveo o produca ostacoli al regolare deflusso delle acque, la
ditta concessionaria è obbligata ad eseguire, integralmente a suo carico,
quelle modificazioni o difese che, a giudizio insindacabile
dell’amministrazione concedente, fossero ritenute necessarie;
- la
ditta richiedente è tenuta alla perfetta osservanza di tutte le disposizioni e
regolamenti in materia di acque pubbliche, di opere idrauliche e a quelle altre
che fossero emanate in sostituzione o a completamento delle norme vigenti, in
particolare si fa riferimento alla prescrizione del Servizio del Genio Civile
regionale per le distanze minime dal piede degli argini di manufatti in genere,
opere idrauliche e loro accessori;
- in
corrispondenza degli attraversamenti e/o occupazione dei corsi d’acqua è fatto
obbligo di installare e mantenere in ottime condizioni di visibilità, adeguati
cartelli segnaletici;
- nota dell’Arta
Distretto Provinciale di Chieti prot. 4079 del
12/09/2013: parere tecnico favorevole
condizionato alle seguenti prescrizioni:
a) almeno
90 gg prima dell’inizio dei lavori, il proponente
deve presentare all’Autorità Competente il Piano di Utilizzo delle terre e
rocce da scavo redatto in conformità all’allegato 5 del DM 161/2012 per la sua
approvazione;
b) qualora
il proponente ravvisasse, sia nella fase di realizzazione che nella fase di
gestione dell’impianto, allestire una o più aree di deposito temporaneo dovrà
comunicare all’Autorità Competente ed all’Arta tale
nuova modalità di gestione dei rifiuti prodotti indicando anche le modalità con
cui intende avviare alle operazioni di recupero o smaltimento i rifiuti
prodotti ai sensi dell’art. 183 lettera bb) punto 2)
del D.Lgs 152/06. Tale mutamento gestionale dovrà
essere riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
c) il
vincolo della restrizione del limite di velocità dei mezzi, deve essere
mantenuto oltre che da quanto previsto dal proponente, anche nelle successive
fasi di gestione del parco eolico;
d) effettuare
la caratterizzazione dell’area del parco eolico in concomitanza e secondo le
modalità definite dal DM 161/12; effettuare la caratterizzazione delle aree
interessate dalla realizzazione della sottostazione elettrica, al fine di avere
un bianco, riferendosi per i parametri (Metalli, Composti Organici Aromatici,
Alifatici Clorurati Cancerogeni e Non, Idrocarburi pesanti C>12, Amianto) e
per i limiti alla Tabella 1 Colonna A dell’Allegato V alla parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm. ii.. Tale azione deve essere concordata con l’Arta Distretto Provinciale di Chieti;
e) nel
caso di rinvenimento di falde acquifere, caratterizzarle riferendosi ai
parametri (Metalli, Composti Organici Aromatici, Alifatici Clorurati
Cancerogeni e Non, Idrocarburi Totali) e ai limiti riportati nella tabella 2
dell’allegato V della parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Tale azione deve essere concordata con l’Arta Distretto Provinciale di Chieti;
f) il
piano di monitoraggio e controllo deve essere integrato nelle seguenti parti:
- atmosfera:
indicando tra le azioni correttive per la limitazione delle polveri, anche la
copertura dei cumuli con teli e la restrizione del limite di velocità,
- rifiuti:
qualora il proponente decidesse nel corso della realizzazione dell’opera,
ovvero in fase gestionale, di avvalersi dell’istituto del deposito temporaneo;
g) deve
essere effettuato un monitoraggio dei livelli sonori post operam
presso i ricettori abitativi più esposti alle emissioni dell’impianto eolico,
con particolare riferimento al ricettore identificato come R1 nella relazione
del tecnico. La durata di ciascun rilievo deve essere almeno settimanale. I
rilievi devono essere effettuati in esterno (con contestuale registrazione dei
parametri meteorologici di interesse presso il ricettore e presso gli
aerogeneratori) e deve essere accertata, tramite rilievi fonometrici
contestuali di durata opportuna, effettuati all’interno dell’abitazione (se
autorizzati dal proprietario), la differenza caratteristica tra i livelli
sonori indoor (sia a finestre aperte che chiuse) e outdoor, al fine di stimare
se, per tutta la durata del rilievo, vengano superati i limiti di applicabilità
del valore limite differenziale (ai sensi del DPCM 14/11/97 art. 4 comma 2), in
particolare nel periodo di riferimento notturno. Le valutazioni devono tenere
in debito conto eventuali effetti di direzionalità delle emissioni sonore
dell’impianto eolico, in funzione della direzione del vento prevalente;
- gli
esiti del suddetto monitoraggio fonometrico devono essere trasmessi all’Arta distrettuale di competenza, che potrà proporre
eventuali ripetizioni, a seconda del livello di criticità riscontrato;
- qualora
venga riscontrato il superamento della
soglia di applicabilità del differenziale, la ditta deve impegnarsi a limitare
la funzionalità dell’impianto, per esempio disattivando uno o più generatori al
superamento di una determinata soglia di velocità del vento, tenendo conto
eventualmente della direzione prevalente del vento;
- nota dell’Arta
Distretto Provinciale di Pescara prot. 7088 del
02/10/2013: parere favorevole sulla valutazione previsionale di impatto
elettromagnetico;
- nota prot. M_D MDPTTA 0041839-05-11-2013 del Comando in Capo del
Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del
Canale D’Otranto: “si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai
soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla
realizzazione dell’impianto eolico e delle relative opere connesse indicati in
argomento, come da documentazione acclusa alla nota in riferimento c); si
ritiene opportuno, tuttavia, sottolineare l’esigenza che il proponente provveda
alla installazione della segnaletica ottico-luminosa
delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall’Autorità
competente – in conformità alla normativa in vigore per l’identificazione degli
ostacoli – per la tutela del volo a bassa quota, anche durante l’arco
notturno”;
PRESO
ATTO che la riunione della conferenza dei servizi del 15/10/2013, si è conclusa
con esito favorevole acquisendo i pareri
favorevoli dei soggetti partecipanti e preso atto di quanto riportato nel
verbale “Omissis…In merito alla nota prot. 10313 del 14/03/2013 la Provincia di Chieti rilascia
il nulla osta di massima per gli attraversamenti delle strade provinciali
interrate del’intervento dichiarando che il proponente dovrà munirsi delle necessarie
concessioni stradali, in fase esecutiva, le quali conterranno tutte le
prescrizioni tecniche alle quali la ditta dovrà attenersi durante l’esecuzione
dei lavori stessi.
A
seguito delle note sopra richiamate la ditta dichiara che rispetterà tutte le
condizioni e le prescrizioni riportate.
A
seguito della nota del Servizio VIA prot. 720/BNVIA
del 6/2/2013, la ditta deve comunicare al servizio competente che il
procedimento in oggetto riguarda i soli aerogeneratore da ubicarsi nel Comune
di Colledimezzo e la connessione alla cabina Enel nel
Comune di Villa Santa Maria.
La
Provincia di Chieti, a seguito della nota prot. 26682
di avvio del procedimento ai sensi del D.P.R. 327/01 e a seguito della
pubblicazione sul Tempo del 3/07/2013 e sugli albi pretori dei Comuni
interessati all’esproprio, dichiara che non sono pervenute osservazioni,
pertanto esprime parere favorevole sul progetto al fine dell’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità.
Il
Sindaco del Comune di Colledimezzo in qualità di
autorità sanitaria locale esprime parere favorevole.
Il
Sindaco del Comune di Villa Santa Maria propone la realizzazione da parte della
ditta di un’opera compensativa afferente l’ampliamento della sede stradale del
tratto tra la SP “Sangritana 119” e la strada
“Lungofiume Madonna in Basilica” con allargamento della carreggiata fino a 4
metri. La ditta condivide la proposta, fermo restando la valutazione puntuale a
valle di un progetto dettagliato della strada.
Il
Comune di Villa Santa Maria esprime parere favorevole alla realizzazione del
progetto in oggetto e al rilascio dell’Autorizzazione Unica, fermo restando la
proposta sopra esposta. …Omissis”;
PRESO
ATTO della nota della F.E.R.A. srl del 18/10/2013
inviata al Servizio Regionale Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e
Valutazione Ambientale a cui il proponente dichiara che il progetto del parco
eolico di Colledimezzo di cui alla conferenza dei
servizi del 15/10/2013, “è parte, insieme al parco eolico di Montazzoli, del progetto “Monte di Mezzo” per il quale è
stata da voi rilasciata autorizzazione VIA”;
DATO
ATTO che il rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed
esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili;
DATO
ATTO che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs.
387/03, l’autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla
messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a
seguito della dismissione dell'impianto così come previsto all’art. 5
dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 09/05/2007);
CONSIDERATO
pertanto, potersi procedere al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs 387/03 per la costruzione e
l’esercizio di un impianto eolico di potenza pari a 6 MWe
da ubicarsi nel Comune di Colledimezzo (CH) con opere
di connessione ricadenti nei Comuni di Monteferrante,
Montazzoli, Pietraferrazzana
e Villa Santa Maria (CH);
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa
della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.
AUTORIZZA
ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387
per
tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:
Art. 1
La
Società F.E.R.A. s.r.l. con sede legale a Milano in
Piazza Cavour n° 7, di seguito denominata
“Proponente” nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 alla
costruzione e all’esercizio di un impianto eolico di potenza pari a 6 MWe, da ubicarsi nel Comune di Colledimezzo
(CH) con opere di connessione ricadenti nei Comuni di Monteferrante,
Montazzoli, Pietraferrazzana
e Villa Santa Maria (CH).
Art. 2
Gli
impianti e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto
definitivo approvato nella conferenza dei servizi del 15/10/2013, allegato al
presente provvedimento e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica,
Qualità dell’Aria e SINA.
Gli
impianti e le opere connesse, così come approvati dalla conferenza dei servizi
del 15/10/2013, ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità,
indifferibili ed urgenti con la conseguenza che, ai sensi del D.P.R. n° 327/2001 l’adozione del presente provvedimento autorizzatorio equivale all’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.
L’autorità
competente ai fini espropriativi è l’Amministrazione Provinciale di Chieti.
Art. 3
L’autorizzazione
è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate
nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle
Amministrazioni interessate e di seguito riportare:
a) Prescrizioni del Comitato di
Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale:
1. il
monitoraggio da realizzarsi, così come indicato dalle linee guida (D.G.R. 754/2007 e smi) per due
anni dopo l’avvio dell’impianto, deve essere effettuato da figure professionali
individuate a cura e spese della ditta. Qualora al termine del monitoraggio sia
verificata l’incidenza dell’impianto sulle specie di uccelli e chirotteri dovrà
essere interrotto il funzionamento dell’impianto stesso.
2.
deve essere effettuato un monitoraggio periodico dei livelli sonori post-operam presso i ricettori abitativi più esposti alle
emissioni dell’impianto con particolare riferimento ai ricettori identificati
come R1 e R3. Le modalità di questo monitoraggio dovranno essere concordate con
l’Arta distretto di Pescara;
3. limitare
il periodo di cantierizzazione non solo come previsto nei periodi di massima
piovosità stagionale, ma anche in previsione dei periodi stagionali di
riproduzione e svernamento delle specie più sensibili, ovvero maggio-giugno
(specie inserite negli allegati Direttiva Uccelli e Habitat);
4. il
taglio delle piante deve essere concordato con il Corpo Forestale dello Stato;
5. la
realizzazione delle piste di significative dimensioni va condivisa e concordata
con il Corpo Forestale dello Stato- Comando Provinciale di Chieti e, ove non possibile, si prescrive la ricerca
di modalità di trasporto alternative.
b) Prescrizione del Corpo Forestale dello
Stato Comando Provinciale di Chieti:
1. gli
interventi forestali di compensazione devono essere eseguiti, compatibilmente
con la stagione, contestualmente con i lavori di realizzazione del parco
eolico. Per essi si resta in attesa di progetto esecutivo e di garanzia
mediante polizza fideiussoria a favore del Comuni interessati;
2. per
la viabilità a servizio dell’aerogeneratore AG1 si deve adottare la soluzione
definita n. 2 alla pagina 6 dell’elaborato 1.16 che prevede un parziale
smantellamento del rilevato stradale ed un parziale rinterro del tratto nelle
sezioni in scavo;
3. a
differenza di quanto riportato nella tavola 2.29 relativa alla tipologia delle
opere di ingegneria naturalistica proposte, si deve escludere il ricorso ad
opere di sostegno in c.a., cls o muratura;
c) Prescrizioni dell’Arta:
1. almeno
90 gg prima dell’inizio dei lavori, il proponente
deve presentare all’Autorità Competente il Piano di Utilizzo delle terre e
rocce da scavo redatto in conformità all’allegato 5 del DM 161/2012 per la sua
approvazione,
2. qualora
il proponente ravvisasse, sia nella fase di realizzazione che nella fase di
gestione dell’impianto, allestire una o più aree di deposito temporaneo dovrà
comunicare all’Autorità Competente ed all’Arta tale
nuova modalità di gestione dei rifiuti prodotti indicando anche le modalità con
cui intende avviare alle operazioni di recupero o smaltimento i rifiuti
prodotti ai sensi dell’art. 183 lettera bb) punto 2)
del D.Lgs 152/06. Tale mutamento gestionale dovrà
essere riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
3. il
vincolo della restrizione del limite di velocità dei mezzi, deve essere
mantenuto oltre che da quanto previsto dal proponente, anche nelle successive
fasi di gestione del parco eolico;
4. effettuare
la caratterizzazione dell’area del parco eolico in concomitanza e secondo le
modalità definite dal DM 161/12; effettuare la caratterizzazione delle aree
interessate dalla realizzazione della sottostazione elettrica, al fine di avere
un bianco, riferendosi per i parametri (Metalli, Composti Organici Aromatici,
Alifatici Clorurati Cancerogeni e Non, Idrocarburi pesanti C>12, Amianto) e
per i limiti alla Tabella 1 Colonna A dell’Allegato V alla parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm. ii.. Tale azione deve essere concordata con l’Arta Distretto Provinciale di Chieti;
5. nel
caso di rinvenimento di falde acquifere, caratterizzarle riferendosi ai
parametri (Metalli, Composti Organici Aromatici, Alifatici Clorurati
Cancerogeni e Non, Idrocarburi Totali) e ai limiti riportati nella tabella 2
dell’allegato V della parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Tale azione deve essere concordata con l’Arta Distretto Provinciale di Chieti;
6. il
piano di monitoraggio e controllo deve essere integrato nelle seguenti parti:
- atmosfera:
indicando tra le azioni correttive per la limitazione delle polveri, anche la
copertura dei cumuli con teli e la restrizione del limite di velocità,
- rifiuti:
qualora il proponente decidesse nel corso della realizzazione dell’opera,
ovvero in fase gestionale, di avvalersi dell’istituto del deposito temporaneo;
7. deve
essere effettuato un monitoraggio dei livelli sonori post operam
presso i ricettori abitativi più esposti alle emissioni dell’impianto eolico,
con particolare riferimento al ricettore identificato come R1 nella relazione
del tecnico. La durata di ciascun rilievo deve essere almeno settimanale. I
rilievi devono essere effettuati in esterno (con contestuale registrazione dei
parametri meteorologici di interesse presso il ricettore e presso gli
aerogeneratori) e deve essere accertata, tramite rilievi fonometrici
contestuali di durata opportuna, effettuati all’interno dell’abitazione (se autorizzati
dal proprietario), la differenza caratteristica tra i livelli sonori indoor
(sia a finestre aperte che chiuse) e outdoor, al fine di stimare se, per tutta
la durata del rilievo, vengano superati i limiti di applicabilità del valore
limite differenziale (ai sensi del DPCM 14/11/97 art. 4 comma 2), in
particolare nel periodo di riferimento notturno. Le valutazioni devono tenere
in debito conto eventuali effetti di direzionalità delle emissioni sonore
dell’impianto eolico, in funzione della direzione del vento prevalente;
8. gli
esiti del suddetto monitoraggio fonometrico devono essere trasmessi all’Arta distrettuale di competenza, che potrà proporre
eventuali ripetizioni, a seconda del livello di criticità riscontrato;
9. qualora
venga riscontrato il superamento della
soglia di applicabilità del differenziale, la ditta deve impegnarsi a limitare
la funzionalità dell’impianto, per esempio disattivando uno o più generatori al
superamento di una determinata soglia di velocità del vento, tenendo conto eventualmente
della direzione prevalente del vento.
d) Prescrizioni del Ministero per lo
Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni Ispettorato Territoriale Abruzzo
Molise: Devono essere rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di
telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, avvicinamento), tutte le
norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da
assicurare l’eliminazione di ogni interferenza elettrica; inoltre essere
contattato il funzionario responsabile del procedimento del Ministero per lo
Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni- Ispettorato
Territoriale Abruzzo e Molise, al fine di pianificare il sopralluogo per la
verifica del tracciato degli elettrodotti; qualora tale sopralluogo non possa
svolgersi in fase di scavo, sarà necessario inviare foto digitali di cui almeno
una di contesto ed una di particolare, che consentano una valutazione
dimensionale e qualitativa delle protezioni adottate; le foto dovranno essere
accompagnate da dichiarazione in cui si attesta che sono veritiere e relative
all’impianto in corso di realizzazione.
e) Prescrizioni della Provincia di Chieti
- Settore 6 - Servizio Concessioni: in
fase esecutiva il proponente deve munirsi delle necessarie concessioni stradali
le quali conterranno tutte le prescrizioni tecniche a cui attenersi per
l’esecuzione dei lavori.
f) Prescrizioni della Soprintendenza per
i Beni Archeologici dell’Abruzzo del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali: tutti i lavori di sbancamento e/o movimentazione terre relativi alla
realizzazione dell’opera dovranno essere eseguiti alla presenza di un
professionista dalle comprovate capacità che opererà secondo le direttive del
personale tecnico della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo al
fine di evitare danni ad emergenze archeologiche ivi eventualmente presenti e
gli atti conseguenti.
g) Prescrizioni dell’Autorità dei Bacini
di Rilievo Regionale dell’Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro: deve essere verificata l’efficienza degli attuali
sistemi di raccolta e smaltimento delle
acque lungo le sedi stradali di intervento o, nel caso di assenza, ne devono
essere realizzati altri per il medesimo scopo.
h) Condizioni imposte dall’Aeronautica
Militare Comando Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea: in merito alla segnaletica
e alla rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea,
devono essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della
Difesa con la circolare allegata al foglio n°
146/394/4422 del 09/08/2000; le prescritte informazioni relative alle
caratteristiche degli ostacoli devono essere comunicate al C.I.G.A. con un
anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di
costituzione degli stessi.
i) Condizioni imposte da ENAC:
1) In
merito alla segnaletica diurna (rif. RCEA Cap. 4, par. 11.3): le pale dovranno
essere verniciate con tre bande (rossa, bianca e rossa) ciascuna di 6 metri di
lunghezza, in modo da impegnare gli ultimi 18 m
delle stesse;
2) In
merito alla segnaletica notturna (rif. RCEA Cap. 4, parr.
11.8 e 11.9 e 11.12): devono essere poste, sulla sommità della navicella del
rotore, luci intermittenti bianche di alta intensità, installate in coppia in
modo da prevedere l’accensione della luce di riserva in caso di
malfunzionamento; deve essere altresì prevista a cura e spese del Proprietario
una procedura manutentiva che preveda, tra l’altro, il monitoraggio della
segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al
raggiungimento dell’80% della prevista vita utile;
3) Per
quanto riguarda la gru mobile, necessaria al montaggio delle torri eoliche,
delle navicelle e delle pale – non essendo possibile in questa fase determinare
lo sbraccio in altezza – il Proponente deve, qualora le manovre della stessa
superassero i 100 m di altezza dal piano di posa: comunicare con congruo
anticipo la data inizio impiego della gru, fornendo a ENAC e a ENAV l’altezza
rispetto al livello del terreno e la quota sul livello del mare raggiunta dal
punto più alto della gru; dotare il braccio mobile della gru della segnalazione
diurna (rif. RCEA Cap. 4, par. 11.3) ed abbassarlo ad ogni fine turno; in caso
di lavori svolti in notturna (da 30 minuti prima del tramonto a 30 minuti dopo
l’alba) dotare la sommità del braccio mobile di segnalazione notturna luminosa
(rif. RCEA Cap. 4, parr. 11.8 e 11.9 e 11.12).
j) Prescrizioni del Servizio del Genio
Civile regionale di Pescara –Uffici di Chieti:
1. i
lavori devono essere realizzati entro il 31/12/2014;
2. qualora
per mutate condizioni locali per variazioni del corso d’acqua l’attraversamento
arrechi danno all’alveo, sponde o loro accessori, o produca ostacolo al
regolare deflusso delle acque, la ditta concessionaria sarà obbligata a
eseguire, a tutto suo carico, quelle modificazioni o difese che, a giudizio
insindacabile dell’Amministrazione concedente, fossero ritenute necessarie;
3. la
manutenzione continua ed accurata dell’opera di attraversamento, nelle
condizioni suesposte, resta a carico della Ditta richiedente la quale non potrà
apportare modificazioni alle opere stesse senza il preventivo assenso scritto
dell’Autorità competente;
4. la
ditta richiedente è tenuta alla perfetta osservanza di tutte le disposizioni e
regolamenti in materia di acque pubbliche, di opere idrauliche e a quelle altre
che fossero emanate in sostituzione o a completamento delle norme vigenti, ed
al pagamento del canone che verrà stabilito, sempre secondo le norme vigenti,
dal Servizio concedente;
5. è
fatto espresso divieto di sublocazione o sub concessione dell’opera di attraversamento;
6. l’opera
sarà munita di un cartello indicante il nome del concessionario ed il numero
del provvedimento di autorizzazione rilasciata dal Servizio del Genio Civile
Regionale di Pescara - Ufficio di Chieti. Lo stesso dovrà essere tenuto fisso,
visibile ed inamovibile per tutto il periodo della concessione che, in difetto,
sarà ritenuta non operante;
k) Prescrizioni della Provincia di Chieti
– Settore 5 Servizio Protezione Civile e Difesa del Suolo:
1. durante
l’esecuzione dei lavori e per tutta la durata della concessione (pari a 10
anni) deve essere tenuto sgombero l’alveo per assicurare il regolare deflusso
delle acque anche nell’evenienza di piene eccezionali. Ove fosse necessario
provvedere durante l’esecuzione dei lavori a movimenti di materiali inerti, gli
stessi non possono essere assolutamente allontanati dall’alveo. A lavori
ultimati la ditta concessionaria ha l’obbligo del ripristino dello stato dei
luoghi utilizzando il materiale rimosso per la formazione degli argini o altri
tipi di difesa secondo le tecniche di ingegneria naturalistica e comunque sotto
le eventuali indicazioni impartite dal Servizio Provinciale Protezione Civile e
Difesa del Suolo;
2. qualora
per mutate condizioni locali o per variazioni del corso d’acqua, l’occupazione
arrechi danno all’alveo o produca ostacoli al regolare deflusso delle acque, la
ditta concessionaria è obbligata ad eseguire, integralmente a suo carico,
quelle modificazioni o difese che, a giudizio insindacabile
dell’amministrazione concedente, fossero ritenute necessarie;
3. la
ditta richiedente è tenuta alla perfetta osservanza di tutte le disposizioni e
regolamenti in materia di acque pubbliche, di opere idrauliche e a quelle altre
che fossero emanate in sostituzione o a completamento delle norme vigenti, in
particolare si fa riferimento alla prescrizione del Servizio del Genio Civile
regionale per le distanze minime dal piede degli argini di manufatti in genere,
opere idrauliche e loro accessori;
4. in
corrispondenza degli attraversamenti e/o occupazione dei corsi d’acqua è fatto
obbligo di installare e mantenere in ottime condizioni di visibilità, adeguati
cartelli segnaletici.
l) Il proponente deve tenere sgombre da
qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e dai
lavori.
m) Il proponente deve ripristinare lo stato
dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto nonché di procedere, a
garanzia di tale adempimento, alla stipula di una polizza fideiussoria
(bancaria o assicurativa) a la versamento di un apposito deposito cauzionale a
favore del Comune di Colledimezzo (CH) pari ad almeno
il 2% dell’investimento dell’intervento previsto da effettuarsi al momento
della comunicazione di inizio dei lavori; la garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale a semplice richiesta scritta del beneficiario.
n) La gestione dell’attività deve essere
disciplinata dal dettato della normativa ambientale attualmente vigente in
materia di acqua, aria, rifiuti, terreno, rumore, campi elettromagnetici, con
l’obbligo, per il Proponente, di adeguarsi a successive modifiche ed
integrazione della normativa stessa.
o) Il Proponente deve rispettare le
vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza per
tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti
regolamentate dal presente atto.
Art. 4
L’inizio
dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse
all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di
12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.
E’
fatto obbligo al Proponente di comunicare all’Autorità Competente, ai Sindaci
dei Comuni di Colledimezzo, Monteferrante,
Montazzoli, Pietraferrazzana
e Villa Santa Maria, all’Arta Distretto Provinciale
di Chieti la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.
Il
Proponente deve comunicare la data di inizio dei lavori anche agli uffici della
Snam di Gissi.
Alla
fine dei lavori per la realizzazione degli elettrodotti, il Proponente deve
darne comunicazione al Ministero per lo Sviluppo Economico – Dipartimento per
le Comunicazioni- Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise, così come previsto
dalla nota prot. n. 1289 del 31/01/2013.
Entro
i termini previsti dalle norme vigenti, il Legale Rappresentate della ditta
proponente deve inviare all’Autorità Competente, certificato di regolare
esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori
attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato, dal quale
si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti
nel presente provvedimento.
Quindici
giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto ne deve essere data
comunicazione all’Autorità Competente,
ai Sindaci dei Comuni di Colledimezzo, Monteferrante, Montazzoli, Pietraferrazzana e Villa Santa Maria, all’Arta Distretto Provinciale di Chieti.
Il
Proponente deve inviare a ENAC e a ENAV la comunicazione di inizio lavori con
almeno 3 mesi di preavviso; contestualmente alla comunicazione inizio lavori lo
stesso deve comunicare a ENAC e ENAV, per ciascun aerogeneratore, le coordinate
WGS84, altezza massima rispetto al piano di posa (torre + raggio pala), quota
massima sul livello del mare (altezza massima + quota del terreno),
segnalazione ICAO diurna e notturna prescritta e adottata, data di avvenuta
attivazione della segnalazione notturna.
Art. 5
Il
Proponente deve inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R.
entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i
dati certificati dell’energia prodotta nonché qualsiasi altra informazione
inerente l’impianto, il suo funzionamento
e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.
Il
Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Colledimezzo, all’Autorità Competente e all’ARTA Distretto
Provinciale di Chieti, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli
impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.
Art. 6
In
caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma
restando l'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 44 del D.Lgs 28/11, l'Autorità Competente procede, secondo la
gravità dell'infrazione:
a)
alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità
devono essere eliminate;
b)
alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un
periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o
per l'ambiente;
c)
alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla
cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni
imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni
contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per
la salute o per l'ambiente.
Art. 7
Al
fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e
monitoraggio dell’impianto la Società F.E.R.A.
s.r.l. deve consentire al personale
della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.
Le
attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento
dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3, fanno capo
agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.
Art. 8
La
presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla
costruzione dell’impianto salvo richiesta di proroga.
Resta
fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui
sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite
nell'autorizzazione unica.
Ogni
modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata
dall’amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la
Regione Abruzzo. Nel caso di modifica non sostanziale così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 28/11 di un impianto esistente, il proponente, sotto
propria responsabilità, attiva con il Comune la Procedura Abilitativa
Semplificata ai sensi dell’art. 6 del già citato D.Lgs.
28/11. Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti,
la Regione Abruzzo, può aggiornare
l’autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i
soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.
La
variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata
all’Autorità competente entro 30 giorni dalla stessa.
Art. 9
Per
tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa
riferimento alle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010.
a) Il presente provvedimento viene redatto
in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla
Società Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative srl (F.E.R.A.
srl) con sede legale a Milano in Piazza Cavour n° 7,
nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
b) Il Responsabile del Procedimento
trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio
e al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco