L’AUTORITA’ COMPETENTE

(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

 

PREMESSO che

-          il D.Lgs. 387/03,  concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12

-          al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,

-          allo stesso comma 3 stabilisce che l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico,

-          al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto,

-          al comma 4 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i. e che il termine per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. 152/06 e smi, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale,

-          al comma 7 sottolinea la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;

-          il DPR 327/01 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia di espropriazione per pubblica utilità” disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

-          il D.M. 10 settembre 2010 detta “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

-          il D.Lgs. 28/11 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” all’art. 5 fissa criteri generali per le modifiche agli impianti e all’art. 44 prevede le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio;

-          la L.R. 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” che, all’art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03;

-          la L.R. 7/2010 “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”:

-          all’art. 3 stabilisce che, per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private dichiarate di pubblica utilità, costituisce autorità espropriante il Comune nel cui territorio l’opera si realizza,

-          all’art. 5 attribuisce alla Giunta Regionale il conferimento agli enti locali delle funzioni di “autorità espropriante” congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura;

-          la D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”,

-          ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” ora “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA”,

-          ha istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03,

-          ha approvato l’Allegato A contenente i “Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”,

-          ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all’Allegato B;

-          con D.G.R. n. 113 del 11 febbraioe 2013 “L.R. 3 marzo 2010 n. 7 e s.m.i. - Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Conferimento delega di funzioni di “autorità espropriante” per la costruzione di un impianto eolico a Colledimezzo. Ditta Proponente: Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative srl” la Regione Abruzzo ha delegato all’Amministrazione Provinciale di Chieti le funzioni di autorità espropriante per la realizzazione dell’impianto eolico di potenza pari a 6 MWe da realizzarsi nel Comune di Colledimezzo, giusta convenzione DA13/66 del 18/04/2013;

VISTA l’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 presentata il 25/07/2012 dalla Società Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative srl (F.E.R.A. srl) con sede legale a Milano in Piazza Cavour 7 e acquisita al protocollo regionale n. RA/173692 del 25/07/2012 per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico di potenza pari a 6 MWe da ubicarsi nel Comune di Colledimezzo (CH) con opere di connessione ricadenti nei Comuni di Monteferrante, Montazzoli, Pietraferrazzana e Villa Santa Maria (CH);

PRESO ATTO del progetto definitivo allegato all’istanza sopra citata, comprendente i seguenti elaborati tecnici:

-          elaborato 1.1: Relazione tecnica descrittiva – 08/06/2012,

-          elaborato 1.2: Relazione geologica – 08/06/2012,

-          elaborato 1.3: Relazione acustica – 08/06/2012,

-          elaborato 1.4: Relazione linea elettrica – 08/06/2012,

-          elaborato 1.5: Studio potenziale eolico – 08/06/2012,

-          elaborato 1.6: Analisi visiva - Stato dei luoghi – 08/06/2012,

-          elaborato 1.7: Analisi visiva - Fotosimulazioni – 08/06/2012,

-          elaborato 1.8: Computo metrico estimativo – 08/06/2012,

-          elaborato 1.9: Schede ostacoli verticali – 08/06/2012,

-          elaborato 1.10: Piano particellare d’esproprio – 08/06/2012 superato da elaborato 1.10: Piano particellare d’esproprio del 21/12/2012,

-          elaborato 2.1: Ubicazione – scala varie - 08/06/2012,

-          elaborato 2.2: Layout impianto e viabilità di CTR – scala 1:5.000 - 08/06/2012,

-          elaborato 2.3: Layout su catastale –Zona impianto – scala 1:2.000 - 08/06/2012,

-          elaborato 2.4: Opere di adeguamento della viabilità: bypass – scala varie - 08/06/2012,

-          elaborato 2.5: Opere di adeguamento della viabilità: raccordo – scala varie - 08/06/2012,

-          elaborato 2.6: Sezioni tipo strada – scala varie - 08/06/2012,

-          elaborato 2.7: Aerogeneratore – dimensioni generali – scala varie - 08/06/2012,

-          elaborato 2.8: Piazzola di montaggio tipo – scala varie - 08/06/2012,

-          elaborato 2.9: Elettrodotto su CTR – scala varie - 08/06/2012,

-          elaborato 2.10: Sottostazione FERA srl (AT) - Inquadramento – scala 1:1.000 - 08/06/2012,

-          elaborato 2.11: Sottostazione FERA srl (AT) – Planimetria – scala varie - 08/06/2012,

-          elaborato 2.12: Cabina di consegna in MT – Inquadramento – scala varie - 08/06/2012,

-          elaborato 2.13: PAI – Carta delle pericolosità da frana – scala 1:10.000 - 08/06/2012,

-          elaborato 2.14: PAI – Carta del rischio da frana – scala 1:10.000 - 08/06/2012,

-          elaborato 2.15: PAI – Carta inventario dei fenomeni franosi ed erosivi – scala 1:10.000 - 08/06/2012,

-          elaborato 2.16: PAI – Carta geomorfologica – scala 1:10.000 - 08/06/2012,

-          elaborato 2.17: Analisi visiva – Zone d’impatto visivo – scala 1:25.000 - 08/06/2012,

-          elaborato 2.18: Ostacoli verticali su IGM – scala 1:25.000 - 08/06/2012,

-          elaborato 2.19: Tavola per piano particellare d’esproprio – scala varie - 08/06/2012 superato da elaborato 2.19: Tavola per piano particellare d’esproprio – scala varie del 21/12/2012,

-          elaborato 2.20: Opere di ingegneria naturalistica – scala varie - 08/06/2012,

-          elaborato 3.1: Perizia giurata valori terreni – 08/06/2012,

-          elaborato 3.2: Certificati urbanistici – 08/06/2012,

-          elaborato 3.3: Visura camerale FERA srl – 08/06/2012,

-          elaborato 3.4: Pagamento oneri istruttoria – 08/06/2012,

-          elaborato 3.5: STMG Enel e Terna e loro accettazione – 08/06/2012,

-          elaborato 3.6: Esito positivo VIA e paesaggistica – 08/06/2012,

-          elaborato 3.7: Lettera a Soprintendenza archeologica – 08/06/2012,

-          elaborato 3.8: Fidejussione valori terreni – 08/06/2012,

depositati agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, nonché allegati al presente provvedimento;

PRESO ATTO dei giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale

-          1781 del 26/07/2011: favorevole con le seguenti prescrizioni:

-          il monitoraggio da effettuarsi, così come indicato dalle linee guida, per due anni dopo l’avvio, dell’impianto, sarà effettuato da figure professionali individuate a cura e spese della ditta. Qualora al termine del monitoraggio sia verificata l’incidenza dell’impianto sulle specie di uccelli e chirotteri dovrà essere interrotto il funzionamento dell’impianto stesso;

-          deve essere effettuato un monitoraggio periodico dei livelli sonori post-operam presso i ricettori abitativi più esposti alle emissioni dell’impianto con particolare riferimento ai ricettori identificati come R1 e R3. Le modalità di questo monitoraggio dovranno essere concordate con l’Arta distretto di Pescara;

-          limitare il periodo di cantierizzazione non solo come previsto nei periodi di massima piovosità stagionale, ma anche in previsione dei periodi stagionali di riproduzione e svernamento delle specie più sensibili, ovvero maggio-giugno (specie inserite negli allegati Direttiva Uccelli e Habitat);

-          concordare con il Corpo Forestale dello Stato il taglio delle piante;

-          deve essere acquisito il parere dell’Autorità di Bacino competente;

-          1852 del 06/10/2011 favorevole alla revisione del precedente parere 1781 del 26/07/2011: la realizzazione delle piste di significative dimensioni va condivisa e concordata con il Corpo Forestale dello Stato- Comando Provinciale di Chieti  e, ove non possibile, si prescrive la ricerca di modalità di trasporto alternative. Si esclude comunque la realizzazione dell’aerogeneratore AG3 in quanto la proposta della rotazione della piazzola, non concordata con il CFS Comando Provinciale di Chieti, non riduce in modo significativo gli impatti della proposta originaria;

DATO ATTO che con nota prot. RA/220569 del 03/10/2012, è stato dato avvio al procedimento e convocata la conferenza dei servizi per il giorno 23/10/2012 i cui lavori si sono conclusi con la richiesta di integrazioni documentali;

PRESO ATTO che a seguito delle richieste della conferenza dei servizi il proponente con nota del 21/12/2012 acquisita al protocollo regionale RA/4591 del 8/01/2013, ha dichiarato che “l’effettiva soluzione che si intende percorrere nel presente processo autorizzativo, è la realizzazione del punto di consegna in Media Tensione con connessione ad uno stallo MT della Cabina Primaria “Villa Santa Maria” di proprietà Enel SpA” ed ha inviato la seguente documentazione:

-          elaborato 1.10: Piano particellare d’esproprio - 21/12/2012,

-          elaborato 1.11: Analisi delle ricadute sociali, occupazionale ed economiche - 21/12/2012,

-          elaborato 1.12: Integrazione e chiarimenti Arta - 21/12/2012,

-          elaborato 2.19: Tavola per piano particellare d’esproprio – scala varie - 21/12/2012,

-          elaborato 2.21: Elettrodotto in MT e viabilità su CTR – scala 1:5.000 - 21/12/2012,

-          elaborato 3.9: Certificazione aree a verde vincolato di rispetto stradale - 21/12/2012,

-          nota della Telecom Italia SpA n. 652134-P del 18/12/2012: Verifica interferenze elettromagnetiche per realizzazione elettrodotto interrato in MT per connessione ad impianto eolico in località Piano del Monte nel Comune di Colledimezzo depositati agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, nonché allegati al presente provvedimento;

PRESO ATTO che con note del 23/05/2013 e del 20/09/2013 acquisite rispettivamente ai protocolli regionali n. RA/142401 del 03/06/2013 e n. RA/238752 del 27/09/2013 il proponente ha inviato ulteriore documentazione:

-          Indagini di archeologia preventiva aerogeneratori Ag1 e AG2 del 13/05/2013,

-          Elaborato 1.13: Relazione calcolo DPA – 19/09/2013,

depositati agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, nonché allegati al presente provvedimento;

PRESO ATTO delle note con cui le amministrazioni convocate alla conferenza dei servizi hanno espresso i relativi pareri, di seguito riportate:

-          giudizio favorevole con prescrizioni del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale 1781 del 26/07/2011 e del successivo giudizio 1852 del 06/10/2011 favorevole alla revisione del procedente parere 1781 del 26/07/2011;

-          Provvedimento di autorizzazione paesaggistica 6866 del 27/07/2012 reso in conformità del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo prott. n. 10312 del 18/08/2010 e n. 10877 del 06/07/2012;

-          nota prot. 16661 del 22/10/2012 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo di conferma parere favorevole già espresso con nota prot. 10877 del 06/07/2012;

-          nota prot. 14300/PAL del 17/10/2012 del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Chieti: “Parere favorevole di competenza con la prescrizione che si provveda conformemente agli elaborati progettuali ed alla richiamata nota 4105/PAL del 26/03/2012: a seguito del sopralluogo effettuato in data 08/03/2011 del Corpo Forestale dello Stato e dei progettisti e dei consulenti della FERA srl, e visti gli elaborati progettuali consegnati in data 21/03/2012, si ritiene assolto il dettato del richiamato parere del Comitato VIA relativo alla viabilità a servizio del parco eolico e si prescrive:

-          gli interventi forestali di compensazione dovranno essere eseguiti, compatibilmente con la stagione, contestualmente con i lavori di realizzazione del parco eolico. Per essi si resta in attesa di progetto esecutivo e di garanzia mediante polizza fideiussoria a favore del Comuni interessati;

-          per la viabilità a servizio dell’aerogeneratore AG1 si adotti la soluzione definita n. 2 alla pagina 6 dell’elaborato 1.16 che prevede un parziale smantellamento del rilevato stradale ed un parziale rinterro del tratto nelle sezioni in scavo;

-          che a differenza di quanto riportato nella tavola 2.29 relativa alla tipologia delle opere di ingegneria naturalistica proposte, si escluda il ricorso ad opere di sostegno in c.a., cls o muratura;

-          nota dell’Aeronautica Militare prot. n. M_D.ABA001.8-11-12.55189: parere favorevole dell’A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto con la precisazione che “per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio 146/394/4422 del 09/08/2000” inoltre “si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi”;

-          nota del Comando Militare Esercito Abruzzo prot. 0007513 del 14/11/2012 “nulla osta per poter effettuare i suddetti lavori secondo modalità conformi al progetto presentato”;

-          nota prot. 147 del 22/01/2013 del Comune di Colledimezzo di trasmissione della Deliberazione della Giunta Comunale 02 del 21/01/2013 avente ad oggetto “Approvazione progetto per la realizzazione, l’esercizio e la gestione dell’impianto eolico “Colledimezzo” proposto dalla F.E.R.A. srl in località piano del Monte”;

-          nota ENAC prot. 0010367/AOR del 25/01/2013: nulla osta ai sensi dell’art. 709 co. 2 del Cod.Nav. alla realizzazione del parco eolico con le seguenti prescrizioni:

a)         segnaletica diurna (rif. RCEA Cap. 4, par. 11.3): le pale dovranno essere verniciate con tre bande (rossa, bianca e rossa) ciascuna di 6 metri di lunghezza, in modo da impegnare gli ultimi 18 m  delle stesse;

b)         segnaletica notturna (rif. RCEA Cap. 4, parr. 11.8 e 11.9 e 11.12): devono essere poste, sulla sommità della navicella del rotore, luci intermittenti bianche di alta intensità, installate in coppia in modo da prevedere l’accensione della luce di riserva in caso di malfunzionamento; deve essere altresì prevista a cura e spese del Proprietario una procedura manutentiva che preveda, tra l’altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell’80% della prevista vita utile;

c)         il Proponente deve inviare a ENAC e all’ENAV la comunicazione di inizio lavori con almeno 3 mesi di preavviso;

d)         contestualmente alla comunicazione inizio lavori lo stesso deve comunicare a ENAC e ENAV, per ciascun aerogeneratore, le coordinate WGS84, altezza massima rispetto al piano di posa (torre + raggio pala), quota massima sul livello del mare (altezza massima + quota del terreno), segnalazione ICAO diurna e notturna prescritta e adottata, data di avvenuta attivazione della segnalazione notturna.

e)         Per quanto riguarda la gru mobile, necessaria al montaggio delle torri eoliche, delle navicelle e delle pale – non essendo possibile in questa fase determinare lo sbraccio in altezza – il Proponente deve, qualora le manovre della stessa superassero i 100 m di altezza dal piano di posa: comunicare con congruo anticipo la data inizio impiego della gru, fornendo a ENAC e a ENAV l’altezza rispetto al livello del terreno e la quota sul livello del mare raggiunta dal punto più alto della gru; dotare il braccio mobile della gru della segnalazione diurna (rif. RCEA Cap. 4, par. 11.3) ed abbassarlo ad ogni fine turno; in caso di lavori svolti in notturna (da 30 minuti prima del tramonto a 30 minuti dopo l’alba) dotare la sommità del braccio mobile di segnalazione notturna luminosa (rif. RCEA Cap. 4, parr. 11.8 e 11.9 e 11.12);

-          nota prot. 1537/PE/GEN del 31/01/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “si comunica che allo stato, non si rinvengono interferenze tra il tracciato degli elettrodotti MT/BT, connessi all’impianto in oggetto, e sistemi di pubblico trasporto ad impianti fissi, sia in esercizio che in progetto, ricadenti nella giurisdizione di questo Ufficio. Relativamente alla costruzione dell’impianto in questione, si precisa che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 108, 111, 112 e 120 del R.D. 1775/1933, questo Ufficio, ope legis, si pronuncia, in via preventiva, esclusivamente in merito alla realizzazione, ovvero alle varianti costruttive, di linee elettriche a tensione non inferiore a 5 kV (elettrodotti, cavidotti, ecc.), ma non in merito ad altre opere e/o altri manufatti strumentali e/o complementari all’impianto stesso. Tali ultime opere, se del caso, qualora poste a distanza minore di quelle regolamentari rispetto a sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi, potranno essere autorizzate, ex Titolo III del DPR 11/7/1980, n. 753, smi, dai competenti organi regionali, ovvero da quelli di RFI spa, per i sistemi di trasporto pubblico e le linee di rispettiva competenza”;

-          nota prot. 42524 del 13/02/2013 dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Chieti “parere favorevole alla costruzione e all’esercizio dell’impianto eolico Colledimezzo della potenza complessiva pari a 6 MW da ubicarsi nel Comune di Colledimezzo e connessione nel Comune di Villa Santa Maria”; 

-          nota dell’Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro prot. RA/69448 del 12/03/2013: “parere positivo allo studio di compatibilità idrogeologica, ai sensi dell’art. 16 comma 1 lettera e) delle Norme di Attuazione del PAI, riferito al “Progetto definitivo per la realizzazione del parco eolico Colledimezzo-estensione cavidotto fino alla centrale elettrica Enel nel Comune di Villa Santa Maria (CH)” presentato dalla FERA s.r.l. a condizione che venga verificata l’efficienza degli attuali sistemi  di raccolta e smaltimento delle acque lungo le sedi stradali di intervento o, nel caso di assenza, ne vengano realizzati altri per il medesimo scopo”;

-          nota prot. n. 119136 del 08/05/2013 del Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara –Uffici di Chieti: “Autorizzazione per l’attraversamento del Fiume Sangro in agro del Comune di V.M. (CH) - Foglio di mappa n. 11, a fronte della part.lla n.100, con cavidotto di media tensione” con le seguenti prescrizioni e successiva concessione di proroga prot. n. RA/18021 del 21/01/2014:

-          i lavori devono essere realizzati entro il 31/12/2014;

-          qualora per mutate condizioni locali per variazioni del corso d’acqua l’attraversamento arrechi danno all’alveo, sponde o loro accessori, o produca ostacolo al regolare deflusso delle acque, la ditta concessionaria sarà obbligata a eseguire, a tutto suo carico, quelle modificazioni o difese che, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, fossero ritenute necessarie;

-          la manutenzione continua ed accurata dell’opera di attraversamento, nelle condizioni suesposte, resta a carico della Ditta richiedente la quale non potrà apportare modificazioni alle opere stesse senza il preventivo assenso scritto dell’Autorità competente;

-          la ditta richiedente è tenuta alla perfetta osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti in materia di acque pubbliche, di opere idrauliche e a quelle altre che fossero emanate in sostituzione o a completamento delle norme vigenti, ed al pagamento del canone che verrà stabilito, sempre secondo le norme vigenti, dal Servizio concedente;

-          è fatto espresso divieto di sublocazione o sub concessione dell’opera di attraversamento;

-          l’opera sarà munita di un cartello indicante il nome del concessionario ed il numero del provvedimento di autorizzazione rilasciata dal Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara - Ufficio di Chieti. Lo stesso dovrà essere tenuto fisso, visibile ed inamovibile per tutto il periodo della concessione che, in difetto, sarà ritenuta non operante;

-          nota prot. 4110 del 06/06/2013 della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo: nulla osta a condizione che “tutti i lavori di sbancamento e/o movimentazione terre relativi alla realizzazione dell’opera dovranno essere eseguiti alla presenza di un professionista dalle comprovate capacità che opererà secondo le direttive del personale tecnico dello scrivente Ufficio al fine di evitare danni ad emergenze archeologiche ivi eventualmente presenti e gli atti conseguenti”;

-          nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Abruzzo Molise prot. n. 10940/III/DR del 14/10/2013 che riconferma il parere già reso con prot. n. 1289/III/PG del 31/01/2013: “nulla osta alla costruzione, secondo il progetto presentato, per la realizzazione di un elettrodotto interrato MT di connessione all’impianto eolico in località Piano del Monte, nel Comune di Colledimezzo (CH), subordinandolo all’osservanza delle seguenti condizioni: 1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata; 2) siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismi, avvicinamento), tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia in modo da assicurare l’eliminazione di ogni interferenza elettrica”; inoltre deve “essere contattato il funzionario responsabile del procedimento del Ministero per lo Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni- Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise, al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato degli elettrodotti; qualora tale sopralluogo non possa svolgersi in fase di scavo, sarà necessario inviare foto digitali di cui almeno una di contesto ed una di particolare, che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa delle protezioni adottate; le foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione in cui si attesta che sono veritiere e relative all’impianto in corso di realizzazione”;

-          nota prot. 10313 del 14/03/2013 della Provincia di Chieti – Settore 6 Servizio Concessioni: “istanze autorizzazioni per la realizzazione di cavidotti interrati”;

-          note prott. n. 17219, n. 17221 e n. 17222 del 06/05/2013 della Provincia di Chieti – Settore 5 Servizio Protezione Civile e Difesa del Suolo: invio delle autorizzazioni rispettivamente n°18/2013 “Attraversamento con cavidotto elettrico su ponte esistente  del corso d’acqua denominato Fosso Cefalone ubicato in agro del Comune di Colledimezzo”, n°19/2013 “Attraversamento con cavidotto elettrico su ponte esistente  del corso d’acqua denominato Fosso Sanguinello ubicato in agro dei Comuni di Monteferrante e Villa Santa Maria”, n°20/2013 “Attraversamento con cavidotto elettrico su ponte esistente  del corso d’acqua denominato Fosso Pietra Liscia ubicato in agro del Comune di Villa Santa Maria”, con le seguenti condizioni:

-          durante l’esecuzione dei lavori e per tutta la durata della concessione (pari a 10 anni) deve essere tenuto sgombero l’alveo per assicurare il regolare deflusso delle acque anche nell’evenienza di piene eccezionali. Ove fosse necessario provvedere durante l’esecuzione dei lavori a movimenti di materiali inerti, gli stessi non possono essere assolutamente allontanati dall’alveo. A lavori ultimati la ditta concessionaria ha l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi utilizzando il materiale rimosso per la formazione degli argini o altri tipi di difesa secondo le tecniche di ingegneria naturalistica e comunque sotto le eventuali indicazioni impartite dal Servizio Provinciale Protezione Civile e Difesa del Suolo;

-          qualora per mutate condizioni locali o per variazioni del corso d’acqua, l’occupazione arrechi danno all’alveo o produca ostacoli al regolare deflusso delle acque, la ditta concessionaria è obbligata ad eseguire, integralmente a suo carico, quelle modificazioni o difese che, a giudizio insindacabile dell’amministrazione concedente, fossero ritenute necessarie;

-          la ditta richiedente è tenuta alla perfetta osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti in materia di acque pubbliche, di opere idrauliche e a quelle altre che fossero emanate in sostituzione o a completamento delle norme vigenti, in particolare si fa riferimento alla prescrizione del Servizio del Genio Civile regionale per le distanze minime dal piede degli argini di manufatti in genere, opere idrauliche e loro accessori;

-          in corrispondenza degli attraversamenti e/o occupazione dei corsi d’acqua è fatto obbligo di installare e mantenere in ottime condizioni di visibilità, adeguati cartelli segnaletici;

-          nota dell’Arta Distretto Provinciale di Chieti prot. 4079 del 12/09/2013: parere tecnico favorevole  condizionato alle seguenti prescrizioni:

a)         almeno 90 gg prima dell’inizio dei lavori, il proponente deve presentare all’Autorità Competente il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo redatto in conformità all’allegato 5 del DM 161/2012 per la sua approvazione;

b)         qualora il proponente ravvisasse, sia nella fase di realizzazione che nella fase di gestione dell’impianto, allestire una o più aree di deposito temporaneo dovrà comunicare all’Autorità Competente ed all’Arta tale nuova modalità di gestione dei rifiuti prodotti indicando anche le modalità con cui intende avviare alle operazioni di recupero o smaltimento i rifiuti prodotti ai sensi dell’art. 183 lettera bb) punto 2) del D.Lgs 152/06. Tale mutamento gestionale dovrà essere riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

c)         il vincolo della restrizione del limite di velocità dei mezzi, deve essere mantenuto oltre che da quanto previsto dal proponente, anche nelle successive fasi di gestione del parco eolico;

d)         effettuare la caratterizzazione dell’area del parco eolico in concomitanza e secondo le modalità definite dal DM 161/12; effettuare la caratterizzazione delle aree interessate dalla realizzazione della sottostazione elettrica, al fine di avere un bianco, riferendosi per i parametri (Metalli, Composti Organici Aromatici, Alifatici Clorurati Cancerogeni e Non, Idrocarburi pesanti C>12, Amianto) e per i limiti alla Tabella 1 Colonna A dell’Allegato V alla parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm. ii.. Tale azione deve essere concordata con l’Arta Distretto Provinciale di Chieti;

e)         nel caso di rinvenimento di falde acquifere, caratterizzarle riferendosi ai parametri (Metalli, Composti Organici Aromatici, Alifatici Clorurati Cancerogeni e Non, Idrocarburi Totali) e ai limiti riportati nella tabella 2 dell’allegato V della parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Tale azione deve essere concordata con l’Arta Distretto Provinciale di Chieti;

f)          il piano di monitoraggio e controllo deve essere integrato nelle seguenti parti:

-          atmosfera: indicando tra le azioni correttive per la limitazione delle polveri, anche la copertura dei cumuli con teli e la restrizione del limite di velocità,

-          rifiuti: qualora il proponente decidesse nel corso della realizzazione dell’opera, ovvero in fase gestionale, di avvalersi dell’istituto del deposito temporaneo;

g)         deve essere effettuato un monitoraggio dei livelli sonori post operam presso i ricettori abitativi più esposti alle emissioni dell’impianto eolico, con particolare riferimento al ricettore identificato come R1 nella relazione del tecnico. La durata di ciascun rilievo deve essere almeno settimanale. I rilievi devono essere effettuati in esterno (con contestuale registrazione dei parametri meteorologici di interesse presso il ricettore e presso gli aerogeneratori) e deve essere accertata, tramite rilievi fonometrici contestuali di durata opportuna, effettuati all’interno dell’abitazione (se autorizzati dal proprietario), la differenza caratteristica tra i livelli sonori indoor (sia a finestre aperte che chiuse) e outdoor, al fine di stimare se, per tutta la durata del rilievo, vengano superati i limiti di applicabilità del valore limite differenziale (ai sensi del DPCM 14/11/97 art. 4 comma 2), in particolare nel periodo di riferimento notturno. Le valutazioni devono tenere in debito conto eventuali effetti di direzionalità delle emissioni sonore dell’impianto eolico, in funzione della direzione del vento prevalente;

-          gli esiti del suddetto monitoraggio fonometrico devono essere trasmessi all’Arta distrettuale di competenza, che potrà proporre eventuali ripetizioni, a seconda del livello di criticità riscontrato;

-          qualora venga riscontrato il superamento  della soglia di applicabilità del differenziale, la ditta deve impegnarsi a limitare la funzionalità dell’impianto, per esempio disattivando uno o più generatori al superamento di una determinata soglia di velocità del vento, tenendo conto eventualmente della direzione prevalente del vento;

-          nota dell’Arta Distretto Provinciale di Pescara prot. 7088 del 02/10/2013: parere favorevole sulla valutazione previsionale di impatto elettromagnetico;

-          nota prot. M_D MDPTTA 0041839-05-11-2013 del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale D’Otranto: “si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto eolico e delle relative opere connesse indicati in argomento, come da documentazione acclusa alla nota in riferimento c); si ritiene opportuno, tuttavia, sottolineare l’esigenza che il proponente provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall’Autorità competente – in conformità alla normativa in vigore per l’identificazione degli ostacoli – per la tutela del volo a bassa quota, anche durante l’arco notturno”;

PRESO ATTO che la riunione della conferenza dei servizi del 15/10/2013, si è conclusa con esito favorevole  acquisendo i pareri favorevoli dei soggetti partecipanti e preso atto di quanto riportato nel verbale “Omissis…In merito alla nota prot. 10313 del 14/03/2013 la Provincia di Chieti rilascia il nulla osta di massima per gli attraversamenti delle strade provinciali interrate del’intervento dichiarando che il proponente dovrà munirsi delle necessarie concessioni stradali, in fase esecutiva, le quali conterranno tutte le prescrizioni tecniche alle quali la ditta dovrà attenersi durante l’esecuzione dei lavori stessi.

A seguito delle note sopra richiamate la ditta dichiara che rispetterà tutte le condizioni e le prescrizioni riportate. 

A seguito della nota del Servizio VIA prot. 720/BNVIA del 6/2/2013, la ditta deve comunicare al servizio competente che il procedimento in oggetto riguarda i soli aerogeneratore da ubicarsi nel Comune di Colledimezzo e la connessione alla cabina Enel nel Comune di Villa Santa Maria.

La Provincia di Chieti, a seguito della nota prot. 26682 di avvio del procedimento ai sensi del D.P.R. 327/01 e a seguito della pubblicazione sul Tempo del 3/07/2013 e sugli albi pretori dei Comuni interessati all’esproprio, dichiara che non sono pervenute osservazioni, pertanto esprime parere favorevole sul progetto al fine dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità.

Il Sindaco del Comune di Colledimezzo in qualità di autorità sanitaria locale esprime parere favorevole.

Il Sindaco del Comune di Villa Santa Maria propone la realizzazione da parte della ditta di un’opera compensativa afferente l’ampliamento della sede stradale del tratto tra la SP “Sangritana 119” e la strada “Lungofiume Madonna in Basilica” con allargamento della carreggiata fino a 4 metri. La ditta condivide la proposta, fermo restando la valutazione puntuale a valle di un progetto dettagliato della strada.

Il Comune di Villa Santa Maria esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto in oggetto e al rilascio dell’Autorizzazione Unica, fermo restando la proposta sopra esposta. …Omissis”;

PRESO ATTO della nota della F.E.R.A. srl del 18/10/2013 inviata al Servizio Regionale Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale a cui il proponente dichiara che il progetto del parco eolico di Colledimezzo di cui alla conferenza dei servizi del 15/10/2013, “è parte, insieme al parco eolico di Montazzoli, del progetto “Monte di Mezzo” per il quale è stata da voi rilasciata autorizzazione VIA”;

DATO ATTO che il rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

DATO ATTO che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, l’autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto così come previsto all’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. 26 del 09/05/2007);

CONSIDERATO pertanto, potersi procedere al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/03 per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico di potenza pari a 6 MWe da ubicarsi nel Comune di Colledimezzo (CH) con opere di connessione ricadenti nei Comuni di Monteferrante, Montazzoli, Pietraferrazzana e Villa Santa Maria (CH);

 ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La Società F.E.R.A. s.r.l. con sede legale a Milano in Piazza Cavour 7, di seguito denominata “Proponente” nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 alla costruzione e all’esercizio di un impianto eolico di potenza pari a 6 MWe, da ubicarsi nel Comune di Colledimezzo (CH) con opere di connessione ricadenti nei Comuni di Monteferrante, Montazzoli, Pietraferrazzana e Villa Santa Maria (CH).

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi del 15/10/2013, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA.

Gli impianti e le opere connesse, così come approvati dalla conferenza dei servizi del 15/10/2013, ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti con la conseguenza che, ai sensi del D.P.R. 327/2001 l’adozione del presente provvedimento autorizzatorio equivale all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.

L’autorità competente ai fini espropriativi è l’Amministrazione Provinciale di Chieti.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportare:

a)         Prescrizioni del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale:

1.         il monitoraggio da realizzarsi, così come indicato dalle linee guida (D.G.R. 754/2007 e smi) per due anni dopo l’avvio dell’impianto, deve essere effettuato da figure professionali individuate a cura e spese della ditta. Qualora al termine del monitoraggio sia verificata l’incidenza dell’impianto sulle specie di uccelli e chirotteri dovrà essere interrotto il funzionamento dell’impianto stesso.

2.         deve essere effettuato un monitoraggio periodico dei livelli sonori post-operam presso i ricettori abitativi più esposti alle emissioni dell’impianto con particolare riferimento ai ricettori identificati come R1 e R3. Le modalità di questo monitoraggio dovranno essere concordate con l’Arta distretto di Pescara;

3.         limitare il periodo di cantierizzazione non solo come previsto nei periodi di massima piovosità stagionale, ma anche in previsione dei periodi stagionali di riproduzione e svernamento delle specie più sensibili, ovvero maggio-giugno (specie inserite negli allegati Direttiva Uccelli e Habitat);

4.         il taglio delle piante deve essere concordato con il Corpo Forestale dello Stato;

5.         la realizzazione delle piste di significative dimensioni va condivisa e concordata con il Corpo Forestale dello Stato- Comando Provinciale di Chieti  e, ove non possibile, si prescrive la ricerca di modalità di trasporto alternative.

b)         Prescrizione del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Chieti:

1.         gli interventi forestali di compensazione devono essere eseguiti, compatibilmente con la stagione, contestualmente con i lavori di realizzazione del parco eolico. Per essi si resta in attesa di progetto esecutivo e di garanzia mediante polizza fideiussoria a favore del Comuni interessati;

2.         per la viabilità a servizio dell’aerogeneratore AG1 si deve adottare la soluzione definita n. 2 alla pagina 6 dell’elaborato 1.16 che prevede un parziale smantellamento del rilevato stradale ed un parziale rinterro del tratto nelle sezioni in scavo;

3.         a differenza di quanto riportato nella tavola 2.29 relativa alla tipologia delle opere di ingegneria naturalistica proposte, si deve escludere il ricorso ad opere di sostegno in c.a., cls o muratura;

c)         Prescrizioni dell’Arta:

1.         almeno 90 gg prima dell’inizio dei lavori, il proponente deve presentare all’Autorità Competente il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo redatto in conformità all’allegato 5 del DM 161/2012 per la sua approvazione,

2.         qualora il proponente ravvisasse, sia nella fase di realizzazione che nella fase di gestione dell’impianto, allestire una o più aree di deposito temporaneo dovrà comunicare all’Autorità Competente ed all’Arta tale nuova modalità di gestione dei rifiuti prodotti indicando anche le modalità con cui intende avviare alle operazioni di recupero o smaltimento i rifiuti prodotti ai sensi dell’art. 183 lettera bb) punto 2) del D.Lgs 152/06. Tale mutamento gestionale dovrà essere riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

3.         il vincolo della restrizione del limite di velocità dei mezzi, deve essere mantenuto oltre che da quanto previsto dal proponente, anche nelle successive fasi di gestione del parco eolico;

4.         effettuare la caratterizzazione dell’area del parco eolico in concomitanza e secondo le modalità definite dal DM 161/12; effettuare la caratterizzazione delle aree interessate dalla realizzazione della sottostazione elettrica, al fine di avere un bianco, riferendosi per i parametri (Metalli, Composti Organici Aromatici, Alifatici Clorurati Cancerogeni e Non, Idrocarburi pesanti C>12, Amianto) e per i limiti alla Tabella 1 Colonna A dell’Allegato V alla parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm. ii.. Tale azione deve essere concordata con l’Arta Distretto Provinciale di Chieti;

5.         nel caso di rinvenimento di falde acquifere, caratterizzarle riferendosi ai parametri (Metalli, Composti Organici Aromatici, Alifatici Clorurati Cancerogeni e Non, Idrocarburi Totali) e ai limiti riportati nella tabella 2 dell’allegato V della parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Tale azione deve essere concordata con l’Arta Distretto Provinciale di Chieti;

6.         il piano di monitoraggio e controllo deve essere integrato nelle seguenti parti:

-          atmosfera: indicando tra le azioni correttive per la limitazione delle polveri, anche la copertura dei cumuli con teli e la restrizione del limite di velocità,

-          rifiuti: qualora il proponente decidesse nel corso della realizzazione dell’opera, ovvero in fase gestionale, di avvalersi dell’istituto del deposito temporaneo;

7.         deve essere effettuato un monitoraggio dei livelli sonori post operam presso i ricettori abitativi più esposti alle emissioni dell’impianto eolico, con particolare riferimento al ricettore identificato come R1 nella relazione del tecnico. La durata di ciascun rilievo deve essere almeno settimanale. I rilievi devono essere effettuati in esterno (con contestuale registrazione dei parametri meteorologici di interesse presso il ricettore e presso gli aerogeneratori) e deve essere accertata, tramite rilievi fonometrici contestuali di durata opportuna, effettuati all’interno dell’abitazione (se autorizzati dal proprietario), la differenza caratteristica tra i livelli sonori indoor (sia a finestre aperte che chiuse) e outdoor, al fine di stimare se, per tutta la durata del rilievo, vengano superati i limiti di applicabilità del valore limite differenziale (ai sensi del DPCM 14/11/97 art. 4 comma 2), in particolare nel periodo di riferimento notturno. Le valutazioni devono tenere in debito conto eventuali effetti di direzionalità delle emissioni sonore dell’impianto eolico, in funzione della direzione del vento prevalente;

8.         gli esiti del suddetto monitoraggio fonometrico devono essere trasmessi all’Arta distrettuale di competenza, che potrà proporre eventuali ripetizioni, a seconda del livello di criticità riscontrato;

9.         qualora venga riscontrato il superamento  della soglia di applicabilità del differenziale, la ditta deve impegnarsi a limitare la funzionalità dell’impianto, per esempio disattivando uno o più generatori al superamento di una determinata soglia di velocità del vento, tenendo conto eventualmente della direzione prevalente del vento.

d)         Prescrizioni del Ministero per lo Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni Ispettorato Territoriale Abruzzo Molise: Devono essere rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, avvicinamento), tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l’eliminazione di ogni interferenza elettrica; inoltre essere contattato il funzionario responsabile del procedimento del Ministero per lo Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni- Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise, al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato degli elettrodotti; qualora tale sopralluogo non possa svolgersi in fase di scavo, sarà necessario inviare foto digitali di cui almeno una di contesto ed una di particolare, che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa delle protezioni adottate; le foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione in cui si attesta che sono veritiere e relative all’impianto in corso di realizzazione.

e)         Prescrizioni della Provincia di Chieti - Settore 6  - Servizio Concessioni: in fase esecutiva il proponente deve munirsi delle necessarie concessioni stradali le quali conterranno tutte le prescrizioni tecniche a cui attenersi per l’esecuzione dei lavori.

f)          Prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: tutti i lavori di sbancamento e/o movimentazione terre relativi alla realizzazione dell’opera dovranno essere eseguiti alla presenza di un professionista dalle comprovate capacità che opererà secondo le direttive del personale tecnico della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo al fine di evitare danni ad emergenze archeologiche ivi eventualmente presenti e gli atti conseguenti.

g)         Prescrizioni dell’Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell’Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro: deve essere verificata l’efficienza degli attuali sistemi  di raccolta e smaltimento delle acque lungo le sedi stradali di intervento o, nel caso di assenza, ne devono essere realizzati altri per il medesimo scopo.

h)         Condizioni imposte dall’Aeronautica Militare Comando Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea: in merito alla segnaletica e alla rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, devono essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio 146/394/4422 del 09/08/2000; le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli devono essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi.

i)          Condizioni imposte da ENAC:

1)         In merito alla segnaletica diurna (rif. RCEA Cap. 4, par. 11.3): le pale dovranno essere verniciate con tre bande (rossa, bianca e rossa) ciascuna di 6 metri di lunghezza, in modo da impegnare gli ultimi 18 m  delle stesse;

2)         In merito alla segnaletica notturna (rif. RCEA Cap. 4, parr. 11.8 e 11.9 e 11.12): devono essere poste, sulla sommità della navicella del rotore, luci intermittenti bianche di alta intensità, installate in coppia in modo da prevedere l’accensione della luce di riserva in caso di malfunzionamento; deve essere altresì prevista a cura e spese del Proprietario una procedura manutentiva che preveda, tra l’altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell’80% della prevista vita utile;

3)         Per quanto riguarda la gru mobile, necessaria al montaggio delle torri eoliche, delle navicelle e delle pale – non essendo possibile in questa fase determinare lo sbraccio in altezza – il Proponente deve, qualora le manovre della stessa superassero i 100 m di altezza dal piano di posa: comunicare con congruo anticipo la data inizio impiego della gru, fornendo a ENAC e a ENAV l’altezza rispetto al livello del terreno e la quota sul livello del mare raggiunta dal punto più alto della gru; dotare il braccio mobile della gru della segnalazione diurna (rif. RCEA Cap. 4, par. 11.3) ed abbassarlo ad ogni fine turno; in caso di lavori svolti in notturna (da 30 minuti prima del tramonto a 30 minuti dopo l’alba) dotare la sommità del braccio mobile di segnalazione notturna luminosa (rif. RCEA Cap. 4, parr. 11.8 e 11.9 e 11.12).

j)          Prescrizioni del Servizio del Genio Civile regionale di Pescara –Uffici di Chieti:

1.         i lavori devono essere realizzati entro il 31/12/2014;

2.         qualora per mutate condizioni locali per variazioni del corso d’acqua l’attraversamento arrechi danno all’alveo, sponde o loro accessori, o produca ostacolo al regolare deflusso delle acque, la ditta concessionaria sarà obbligata a eseguire, a tutto suo carico, quelle modificazioni o difese che, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, fossero ritenute necessarie;

3.         la manutenzione continua ed accurata dell’opera di attraversamento, nelle condizioni suesposte, resta a carico della Ditta richiedente la quale non potrà apportare modificazioni alle opere stesse senza il preventivo assenso scritto dell’Autorità competente;

4.         la ditta richiedente è tenuta alla perfetta osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti in materia di acque pubbliche, di opere idrauliche e a quelle altre che fossero emanate in sostituzione o a completamento delle norme vigenti, ed al pagamento del canone che verrà stabilito, sempre secondo le norme vigenti, dal Servizio concedente;

5.         è fatto espresso divieto di sublocazione o sub concessione dell’opera di attraversamento;

6.         l’opera sarà munita di un cartello indicante il nome del concessionario ed il numero del provvedimento di autorizzazione rilasciata dal Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara - Ufficio di Chieti. Lo stesso dovrà essere tenuto fisso, visibile ed inamovibile per tutto il periodo della concessione che, in difetto, sarà ritenuta non operante;

k)         Prescrizioni della Provincia di Chieti – Settore 5 Servizio Protezione Civile e Difesa del Suolo:

1.         durante l’esecuzione dei lavori e per tutta la durata della concessione (pari a 10 anni) deve essere tenuto sgombero l’alveo per assicurare il regolare deflusso delle acque anche nell’evenienza di piene eccezionali. Ove fosse necessario provvedere durante l’esecuzione dei lavori a movimenti di materiali inerti, gli stessi non possono essere assolutamente allontanati dall’alveo. A lavori ultimati la ditta concessionaria ha l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi utilizzando il materiale rimosso per la formazione degli argini o altri tipi di difesa secondo le tecniche di ingegneria naturalistica e comunque sotto le eventuali indicazioni impartite dal Servizio Provinciale Protezione Civile e Difesa del Suolo;

2.         qualora per mutate condizioni locali o per variazioni del corso d’acqua, l’occupazione arrechi danno all’alveo o produca ostacoli al regolare deflusso delle acque, la ditta concessionaria è obbligata ad eseguire, integralmente a suo carico, quelle modificazioni o difese che, a giudizio insindacabile dell’amministrazione concedente, fossero ritenute necessarie;

3.         la ditta richiedente è tenuta alla perfetta osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti in materia di acque pubbliche, di opere idrauliche e a quelle altre che fossero emanate in sostituzione o a completamento delle norme vigenti, in particolare si fa riferimento alla prescrizione del Servizio del Genio Civile regionale per le distanze minime dal piede degli argini di manufatti in genere, opere idrauliche e loro accessori;

4.         in corrispondenza degli attraversamenti e/o occupazione dei corsi d’acqua è fatto obbligo di installare e mantenere in ottime condizioni di visibilità, adeguati cartelli segnaletici.

l)          Il proponente deve tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e dai lavori.

m)        Il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto nonché di procedere, a garanzia di tale adempimento, alla stipula di una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) a la versamento di un apposito deposito cauzionale a favore del Comune di Colledimezzo (CH) pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto da effettuarsi al momento della comunicazione di inizio dei lavori; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario.

n)         La gestione dell’attività deve essere disciplinata dal dettato della normativa ambientale attualmente vigente in materia di acqua, aria, rifiuti, terreno, rumore, campi elettromagnetici, con l’obbligo, per il Proponente, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazione della normativa stessa.

o)         Il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.

Art. 4

L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.

E’ fatto obbligo al Proponente di comunicare all’Autorità Competente, ai Sindaci dei Comuni di Colledimezzo, Monteferrante, Montazzoli, Pietraferrazzana e Villa Santa Maria, all’Arta Distretto Provinciale di Chieti la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Il Proponente deve comunicare la data di inizio dei lavori anche agli uffici della Snam di Gissi.

Alla fine dei lavori per la realizzazione degli elettrodotti, il Proponente deve darne comunicazione al Ministero per lo Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni- Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise, così come previsto dalla nota prot. n. 1289 del 31/01/2013.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il Legale Rappresentate della ditta proponente deve inviare all’Autorità Competente, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato, dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.

Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto ne deve essere data comunicazione  all’Autorità Competente, ai Sindaci dei Comuni di Colledimezzo, Monteferrante, Montazzoli, Pietraferrazzana e Villa Santa Maria, all’Arta Distretto Provinciale di Chieti.

Il Proponente deve inviare a ENAC e a ENAV la comunicazione di inizio lavori con almeno 3 mesi di preavviso; contestualmente alla comunicazione inizio lavori lo stesso deve comunicare a ENAC e ENAV, per ciascun aerogeneratore, le coordinate WGS84, altezza massima rispetto al piano di posa (torre + raggio pala), quota massima sul livello del mare (altezza massima + quota del terreno), segnalazione ICAO diurna e notturna prescritta e adottata, data di avvenuta attivazione della segnalazione notturna.

Art. 5

Il Proponente deve inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento  e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Colledimezzo, all’Autorità Competente e all’ARTA Distretto Provinciale di Chieti, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 44 del D.Lgs 28/11, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto la Società F.E.R.A. s.r.l.  deve consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto salvo richiesta di proroga.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall’amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo. Nel caso di modifica non sostanziale  così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 28/11 di un impianto esistente, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell’art. 6 del già citato D.Lgs. 28/11. Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo,  può aggiornare l’autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all’Autorità competente entro 30 giorni dalla stessa.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010.

a)         Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative srl (F.E.R.A. srl) con sede legale a Milano in Piazza Cavour 7, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

b)         Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti  nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco