LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI:

-          la direttiva 2009/28/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia di fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

-          il D.Lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

-          il DM 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali recante “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

-          il D.Lgs. 03/03/2011 n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che all’art. 6 introduce la Procedura Abilitativa Semplificata per la costruzione l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTO in particolare l’art. 6, comma 9, del suddetto Decreto che prevede che “Le Regioni e le Province  autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse sono assoggettate all’autorizzazione unica di cui all’articolo 5”;

VISTA:

-          la L.R. 9 agosto 2006 n. 27: “Disposizioni in materia ambientale” che all’art. 4 “Autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, rinnovi e/o adeguamenti impianti esistenti” comma 2 lettera e) stabilisce che la Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad “approvare specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di autorizzazione, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessati”;

-          la D.G.R. n. 294 del 02/05/2011: “Attuazione D.Lgs. 03.03.2011 n. 28 – Disposizioni in tema di Autorizzazione generalizzata ai sensi delle DD.GG.RR. n.351 del 12.04.2007 e n. 244 del 22.03.2010.” con la quale, in attuazione dell’art. 6, comma 9, del D.L.gs n. 28/11, la Regione Abruzzo ha esteso la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata di cui al comma 1 del citato art. 6 D.Lgs. n.28/11 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, escludendoli conseguentemente dall’ambito di applicazione della D.G.R. n.244 del 22.03.2010

-          la D.G.R. n. 931 del 28/12/2012 “L.R. 27 del 09/08/2006 art. 4 comma 2 lettera e): Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 03/03/2011 n. 28 – Criteri specifici” con la quale la Regione Abruzzo ha definito la documentazione e i criteri per la procedura abilitativa semplificata (PAS);

PRESO ATTO che al Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA sono stati recentemente manifestati dubbi interpretativi relativi all’ambito di applicazione della procedura abilitativa semplificata, avuto particolare riguardo agli impianti alimentati a biomassa e biogas di cui all’art. 2 comma 1 del D.Lgs 387/03;

CONSTATATO che l’ambito di applicazione della procedura abilitativa semplificata di cui all’art.6 D.Lgs.n.28/11 è individuato in relazione alle “attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell’art.12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.387” (art.6, comma 1) e deve pertanto ritenersi esteso a tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VERIFICATO, altresì, che il comma 9 del citato art. 6 del D.Lgs. n.28/11, nell’attribuire alle Regioni ed alle Province autonome il potere di estendere la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata, individua quale oggetto di intervento normativo (tutti) gli impianti di potenza nominale fino ad un 1 MW elettrico;

DATO ATTO, conseguentemente, che, essendo state adottate in attuazione all’art.6 comma 9 del D.Lgs 28/11, anche le DD.GG.RR. n. 294/2011 e n. 931/2012 non possono che riferire la procedura abilitativa semplificata - PAS - a tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 1 MWe, come del resto confermato anche dalla univoca – e sino ad oggi incontestata-  applicazione che di dette disposizioni ha fatto il Servizio regionale competente;

RITENUTO opportuno chiarire, in termini espliciti, che la Procedura Abilitativa Semplificata di cui all’art.6 del D. Lgs. n. 28/2011 è estesa a tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 1 MWe;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia” ha attestato la legittimità  del presente atto e la sua regolarità sotto il profilo tecnico ed amministrativo apponendo in calce la propria firma;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni illustrate in premessa e che qui vengono integralmente riportate e trascritte:

-          di chiarire che l’ambito applicativo della Procedura Abilitativa Semplificata di cui all’art.6 del D.Lgs. n. 28/2011, disciplinata dalle DD.GG.RR. n. 294/2011 e n. 931/2012, ricomprende tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 1 MWe, ivi compresi agli impianti alimentati a biomassa e biogas di cui all’art. 2 comma 1 del D.Lgs 387/03;

-          di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.