IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come
integrata con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e
del 03 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione
Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della
Regione Abruzzo;
CONSIDERATO
che la predetta Deliberazione individua, quale specificazione della funzione
attribuita al Commissario ad acta, la realizzazione
dell’intervento prioritario inerente la definizione dei contratti con gli
erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa relativi alle prestazioni da
essi erogate;
ATTESO
che, in base all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n°159, convertito in Legge
29.11.2007 n°222, l’incarico
commissariale è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di
Rientro;
CONSIDERATO:
- che occorre procedere in tempo utile
alla definizione dei tetti di spesa programmati per l’acquisto delle
prestazioni sanitarie in residenze sanitarie psicoriabilitative
erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l’anno 2014;
- che la definizione dei summenzionati
tetti di spesa va effettuata per singola struttura;
- che i citati tetti di spesa sono
stabiliti con riferimento all’acquisto delle prestazioni sanitarie in residenze
psicoriabilitative da erogare in favore dei pazienti
residenti nella Regione Abruzzo;
ATTESO
che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di
spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta
individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali finalità;
VISTO
l’art. 17 comma 1 lett. a) del D.L. 6 luglio 2011 n°
98, convertito – con modificazioni – in
Legge 15 luglio 2011 n°11, il quale prevede che le Regioni adottano tutte le
misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio
programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle
prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;
VISTO
il decreto commissariale n. 52/2012 dell’11/10/2012 avente ad oggetto:
“Determinazione del fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale
della Regione Abruzzo per la non autosufficienza, disabilità - riabilitazione,
salute mentale e dipendenze patologiche”, nel quale si precisa che “ Nella
Regione Abruzzo si rileva un elevato numero di posti letto rivolti alla
residenzialità psichiatrica”;
VISTA
la deliberazione commissariale n. 64/2010 del 28 ottobre 2010 con la quale si è
proceduto alla revoca dell’accreditamento provvisorio alla struttura psicoriabilitativa del Gruppo “Villa Pini d’Abruzzo”
denominata “Azienda Agricola” sita nel Comune di Ripa Teatina (CH), in via
Fondo Valle Alento n. 195;
ATTESO
che in relazione a quanto previsto dalle surrichiamate
disposizioni normative afferenti il contenimento della spesa sanitaria e tenuto
conto dell’effettivo fabbisogno regionale di prestazioni di psicoriabilitazione,
di cui al decreto commissariale n.52/2012, il tetto massimo di spesa che la
Regione Abruzzo può sostenere per l’acquisto di prestazioni di assistenza
sanitaria in residenze psicoriabilitative per l’anno
2014 in favore dei pazienti residenti
nella Regione Abruzzo è di Euro 15.935.763,34 (Euro
quindicimilioninovecentotrentacinquemilasettecentosessantatrè/34), analogo a
quello dell’anno 2013 ;
ATTESO
che in relazione alla definizione del suddetto tetto massimo di spesa la
ripartizione dello stesso tra le strutture private è quella di cui all’allegato
1 “Tetti di spesa”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO
inoltre di dover procedere alla definizione di uno schema contrattuale uniforme
da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UUSSLL insistenti
nel territorio regionale e le strutture private provvisoriamente accreditate;
VISTO
l’allegato schema di contratto di cui all’allegato 2 “Schema contrattuale”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina le
modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture psicoriabilitative in favore dei pazienti residenti nella
Regione Abruzzo predisposto ai fini della sottoscrizione degli accordi
contrattuali tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UUSSLL insistenti nel
territorio regionale e le strutture private provvisoriamente accreditate
operanti nella Regione Abruzzo e di seguito elencate:
- Società Villa Serena – Città S. Angelo (PE)
- Società Passaggi – Carsoli (AQ)
- Società il Castello – Anversa degli Abruzzi (AQ)
- Fondazione Padre Alberto Mileno – Vasto (CH)
- Società Quadrifoglio
– Rosello (CH)
- Società Villa Pini d’Abruzzo - Chieti
RICHIAMATO
l’art. 8, comma 4 della L.R. 31.07.2007 n°32 che
stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione
regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;
TENUTO
CONTO CHE il presente provvedimento, unitamente agli allegati 1 e 2 , viene
notificato – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno – a ciascun erogatore
privato entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di adozione fissando,
altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata
entro i successivi 15 (quindici) giorni;
CONSIDERATO
che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dall’erogatore privato
ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale
risultante dallo schema di contratto proposto e dai tetti assegnati e che – in
tal caso – il Commissario ad acta provvederà a
fornire la relativa risposta entro i successivi 15 (quindici) giorni fissando,
entro i successivi 10 (dieci) giorni, la data per la stipula del contratto;
ATTESO
che, in ogni caso, viene fissata la data del 31 marzo 2014 come termine ultimo
per la sottoscrizione di tutti gli accordi contrattuali relativi alle strutture
sanitarie di psicoriabilitazione, anche a seguito di
eventuale fase di interlocuzione;
DATO
ATTO che i contratti, stipulati entro i termini sopra riportati, decorreranno a
partire dal 01.01.2014 fino al
31.12.2014, tenuto conto del tetto di spesa complessivo nonché dei tetti
massimi di corrispettivo stabiliti nel citato allegato 1“Tetti di spesa” per
l’erogazione di prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione
in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;
PRECISATO
che i tetti di cui sopra costituiscono, per ciascuna struttura privata, il
limite massimo di spesa messo a disposizione dalla Regione Abruzzo per la
copertura dei contratti per gli erogatori privati, il cui rispetto è dunque
condizione essenziale per l’esistenza e per la validità dello stesso contratto;
PRECISATO
ALTRESÌ che la Regione Abruzzo, in quanto regione in piano di rientro ed in
regime di commissariamento, non dispone di risorse aggiuntive da destinare al
finanziamento di eventuali prestazioni extrabudget che non possono in alcun
modo essere remunerate e che, pertanto, l’onere relativo a quelle eccedenti il
limite massimo di spesa messo a disposizione dalla Regione Abruzzo possono
essere rese unicamente a carico delle strutture private;
CONSTATATO
che i tetti di spesa fissati fissati nell’allegato 1
del presente provvedimento risultano altresì coerenti con le previsioni del
Programma Operativo 2013- 2015 approvato con Decreto del Commissario ad acta n° 84/2013 del 9 Ottobre
2013, integrato e modificato con Decreto del Commissario ad acta n° 112/2013 del 30
dicembre 2013;
ATTESO
che l’esistenza e la stipula di un contratto coperto di spesa è condizione
essenziale al fine di poter erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario
Regionale;
SPECIFICATO,
con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il
contratto proposto, che non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni
a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del
suddetto accordo e che – contestualmente
– verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge
241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di
sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8 quinquies,
comma 2 quinquies del D. Lsg.
30.12.1992 n° 502 e ss. mm. ii.;
CONSIDERATO
che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il
presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha
decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2014
– ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale
l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle
tariffe stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale n°877 del 03.10.2001,
fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una
diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;
RITENUTO
che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità
di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le
strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto,
il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della
Salute e dell’Economia e delle Finanze;
DECRETA
per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di dare atto che le strutture private
erogatrici di prestazioni nelle residenze sanitarie psicoriabilitative,
con le quali si procede alla negoziazione, sono quelle provvisoriamente
accreditate operanti sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R. 31.07.2007 n° 32, ai sensi
dell’art. 12 della stessa;
2. di stabilire che il tetto massimo di
spesa che la Regione Abruzzo può sostenere per l’acquisto di prestazioni di
assistenza sanitaria in residenze psicoriabilitative
per l’anno 2014 in favore dei pazienti
residenti nella Regione Abruzzo è di Euro 15.935.763,34 (Euro
quindicimilioninovecentotrentacinquemilasettecentosessantatrè/34);
3. di autorizzare il tetto di spesa
complessivo relativo all’annualità 2014 per le prestazioni sanitarie rese nelle
residenze psicoriabilitative in favore dei pazienti
residenti nella Regione Abruzzo nella misura di Euro 15.935.763,34 (Euro
quindicimilioninovecentotrentacinquemilasettecentosessantatrè/34), così come
ripartito tra le strutture private di cui all’allegato 1 “Tetti di spesa”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare lo schema di contratto
negoziale di cui all’allegato 2 ”Schema contrattuale” parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, da sottoporre alla sottoscrizione per
l’acquisto di prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione,
per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014, dalle seguenti strutture private
provvisoriamente accreditate:
- Società Villa Serena – Città S. Angelo (PE)
- Società Passaggi – Carsoli (AQ)
- Società il Castello – Anversa degli
Abruzzi (AQ)
- Fondazione Padre Alberto Mileno – Vasto (CH)
- Società Quadrifoglio
– Rosello (CH)
- Società Villa Pini d’Abruzzo - Chieti
5. di stabilire che il presente
provvedimento, unitamente agli allegati 1 e 2 , viene notificato – a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno – a ciascun erogatore privato entro il
termine di 7 (sette) giorni dalla data di adozione fissando, altresì, la data
di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi
15 (quindici) giorni; il termine di cui sopra può anche essere utilizzato
dall’erogatore privato ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al
Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua
competenza quale risultante dallo schema di contratto proposto e dai tetti
assegnati e che – in tal caso – il Commissario ad acta
provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi 15 (quindici)
giorni fissando, entro i successivi 10 (dieci) giorni, la data per la stipula
del contratto;
6. di fissare la data del 31 marzo 2014
come termine ultimo per la sottoscrizione di tutti gli accordi contrattuali
relativi alle strutture sanitarie di psicoriabilitazione,
anche a seguito di eventuale fase di interlocuzione;
7. di dare atto che, con riferimento agli
erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, non
potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio
Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo e che
verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge
241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di
sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8 quinquies,
comma 2 quinquies del D. Lsg.
30.12.1992 n° 502 e ss. mm. ii.;
8. di dare atto che le prestazioni
eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente
provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha
decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2014
– ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale
l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle
tariffe stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale n°877 del 03.10.2001- nelle more dell’adozione delle nuove
tariffe - fatto salvo il diritto del privato
interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art.
2041 del c.c.;
9. di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze,
siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano
di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento
dell’equilibrio economico, per la relativa validazione;
10. di disporre che il presente provvedimento
venga trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL.;
11. di pubblicare il presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi
Seguono allegati