IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 03 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che la predetta Deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario ad acta, la realizzazione dell’intervento prioritario inerente la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa relativi alle prestazioni da essi erogate;

ATTESO che, in base all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n°159, convertito in Legge 29.11.2007 n°222, l’incarico  commissariale è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;

CONSIDERATO:

-          che occorre procedere in tempo utile alla definizione dei tetti di spesa programmati per l’acquisto delle prestazioni sanitarie in residenze sanitarie psicoriabilitative erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l’anno 2014;

-          che la definizione dei summenzionati tetti di spesa va effettuata per singola struttura;

-          che i citati tetti di spesa sono stabiliti con riferimento all’acquisto delle prestazioni sanitarie in residenze psicoriabilitative da erogare in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

ATTESO che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori  privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali finalità;

VISTO l’art. 17 comma 1 lett. a) del D.L. 6 luglio 2011 98, convertito – con modificazioni –  in Legge 15 luglio 2011 n°11, il quale prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

VISTO il decreto commissariale n. 52/2012 dell’11/10/2012 avente ad oggetto: “Determinazione del fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale della Regione Abruzzo per la non autosufficienza, disabilità - riabilitazione, salute mentale e dipendenze patologiche”, nel quale si precisa che “ Nella Regione Abruzzo si rileva un elevato numero di posti letto rivolti alla residenzialità psichiatrica”;

VISTA la deliberazione commissariale n. 64/2010 del 28 ottobre 2010 con la quale si è proceduto alla revoca dell’accreditamento provvisorio alla struttura psicoriabilitativa del Gruppo “Villa Pini d’Abruzzo” denominata “Azienda Agricola” sita nel Comune di Ripa Teatina (CH), in via Fondo Valle Alento n. 195;

ATTESO che in relazione a quanto previsto dalle surrichiamate disposizioni normative afferenti il contenimento della spesa sanitaria e tenuto conto dell’effettivo fabbisogno regionale di prestazioni di psicoriabilitazione, di cui al decreto commissariale n.52/2012, il tetto massimo di spesa che la Regione Abruzzo può sostenere per l’acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria in residenze psicoriabilitative per l’anno 2014  in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo è di Euro 15.935.763,34 (Euro quindicimilioninovecentotrentacinquemilasettecentosessantatrè/34), analogo a quello dell’anno 2013 ;

ATTESO che in relazione alla definizione del suddetto tetto massimo di spesa la ripartizione dello stesso tra le strutture private è quella di cui all’allegato 1 “Tetti di spesa”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO inoltre di dover procedere alla definizione di uno schema contrattuale uniforme da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UUSSLL insistenti nel territorio regionale e le strutture private provvisoriamente accreditate;

VISTO l’allegato schema di contratto di cui all’allegato 2 “Schema contrattuale”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture psicoriabilitative in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo predisposto ai fini della sottoscrizione degli accordi contrattuali tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UUSSLL insistenti nel territorio regionale e le strutture private provvisoriamente accreditate operanti nella Regione Abruzzo e di seguito elencate:

-          Società Villa Serena  – Città S. Angelo (PE)

-          Società Passaggi  Carsoli (AQ)

-          Società il Castello  – Anversa degli Abruzzi (AQ)

-          Fondazione Padre Alberto Mileno – Vasto (CH)

-          Società  Quadrifoglio  Rosello (CH)

-          Società Villa Pini d’Abruzzo  - Chieti

RICHIAMATO l’art. 8, comma 4 della L.R. 31.07.2007 n°32 che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

TENUTO CONTO CHE il presente provvedimento, unitamente agli allegati 1 e 2 , viene notificato – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno – a ciascun erogatore privato entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di adozione fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi 15 (quindici) giorni;

CONSIDERATO che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dall’erogatore privato ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto proposto e dai tetti assegnati e che – in tal caso – il Commissario ad acta provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi 15 (quindici) giorni fissando, entro i successivi 10 (dieci) giorni, la data per la stipula del contratto;

ATTESO che, in ogni caso, viene fissata la data del 31 marzo 2014 come termine ultimo per la sottoscrizione di tutti gli accordi contrattuali relativi alle strutture sanitarie di psicoriabilitazione, anche a seguito di eventuale fase di interlocuzione;

DATO ATTO che i contratti, stipulati entro i termini sopra riportati, decorreranno a partire dal 01.01.2014  fino al 31.12.2014, tenuto conto del tetto di spesa complessivo nonché dei tetti massimi di corrispettivo stabiliti nel citato allegato 1“Tetti di spesa” per l’erogazione di prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

PRECISATO che i tetti di cui sopra costituiscono, per ciascuna struttura privata, il limite massimo di spesa messo a disposizione dalla Regione Abruzzo per la copertura dei contratti per gli erogatori privati, il cui rispetto è dunque condizione essenziale per l’esistenza e per la validità dello stesso contratto;

PRECISATO ALTRESÌ che la Regione Abruzzo, in quanto regione in piano di rientro ed in regime di commissariamento, non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali prestazioni extrabudget che non possono in alcun modo essere remunerate e che, pertanto, l’onere relativo a quelle eccedenti il limite massimo di spesa messo a disposizione dalla Regione Abruzzo possono essere rese unicamente a carico delle strutture private;

CONSTATATO che i tetti di spesa fissati fissati nell’allegato 1 del presente provvedimento risultano altresì coerenti con le previsioni del Programma Operativo 2013- 2015 approvato con Decreto del Commissario ad acta 84/2013 del 9 Ottobre 2013, integrato e modificato con Decreto del Commissario ad acta  112/2013 del 30 dicembre 2013;

ATTESO che l’esistenza e la stipula di un contratto coperto di spesa è condizione essenziale al fine di poter erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale;

SPECIFICATO, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, che non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo  e che – contestualmente – verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D. Lsg. 30.12.1992 502 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2014  – ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale n°877 del 03.10.2001, fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;

RITENUTO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1.         di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni nelle residenze sanitarie psicoriabilitative, con le quali si procede alla negoziazione, sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R. 31.07.2007 32, ai sensi dell’art. 12 della stessa;

2.         di stabilire che il tetto massimo di spesa che la Regione Abruzzo può sostenere per l’acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria in residenze psicoriabilitative per l’anno 2014  in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo è di Euro 15.935.763,34 (Euro quindicimilioninovecentotrentacinquemilasettecentosessantatrè/34);

3.         di autorizzare il tetto di spesa complessivo relativo all’annualità 2014 per le prestazioni sanitarie rese nelle residenze psicoriabilitative in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo nella misura di Euro 15.935.763,34 (Euro quindicimilioninovecentotrentacinquemilasettecentosessantatrè/34), così come ripartito tra le strutture private di cui all’allegato 1 “Tetti di spesa”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.         di approvare lo schema di contratto negoziale di cui all’allegato 2 ”Schema contrattuale” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoporre alla sottoscrizione per l’acquisto di prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione, per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014, dalle seguenti strutture private provvisoriamente accreditate:

-          Società Villa Serena  – Città S. Angelo (PE)

-          Società Passaggi  Carsoli (AQ)

-          Società il Castello – Anversa degli Abruzzi (AQ)

-          Fondazione Padre Alberto Mileno – Vasto (CH)

-          Società  Quadrifoglio  Rosello (CH)

-          Società Villa Pini d’Abruzzo - Chieti

5.         di stabilire che il presente provvedimento, unitamente agli allegati 1 e 2 , viene notificato – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno – a ciascun erogatore privato entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di adozione fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi 15 (quindici) giorni; il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dall’erogatore privato ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto proposto e dai tetti assegnati e che – in tal caso – il Commissario ad acta provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi 15 (quindici) giorni fissando, entro i successivi 10 (dieci) giorni, la data per la stipula del contratto;

6.         di fissare la data del 31 marzo 2014 come termine ultimo per la sottoscrizione di tutti gli accordi contrattuali relativi alle strutture sanitarie di psicoriabilitazione, anche a seguito di eventuale fase di interlocuzione;

7.         di dare atto che, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo e che verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D. Lsg. 30.12.1992 502 e ss. mm. ii.;

8.         di dare atto che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2014  – ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale n°877 del 03.10.2001-  nelle more dell’adozione delle nuove tariffe  -  fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;

9.         di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, per la relativa validazione;

10.       di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL.;

11.       di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi

 

Seguono allegati

Allegato 1

Allegato 2