IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come
integrata con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e
del 03 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione
Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della
Regione Abruzzo;
CONSIDERATO
CHE la predetta Deliberazione individua, quale specificazione della funzione
attribuita al Commissario ad acta, la realizzazione
dell’intervento prioritario inerente la definizione dei contratti con gli
erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa relativi alle prestazioni da
essi erogate;
ATTESO
CHE, in base all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n°159, convertito in Legge
29.11.2007 n°222, l’incarico
commissariale è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di
Rientro;
CONSIDERATO:
che
occorre procedere in tempo utile alla definizione dei tetti di spesa
programmati per l’acquisto delle prestazioni sanitarie in Residenze
Assistenziali (RA) erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per
l’anno 2014;
che
la definizione dei summenzionati tetti di spesa va effettuata per singola
struttura;
che
i citati tetti di spesa sono stabiliti con riferimento all’acquisto delle
prestazioni sanitarie in Residenze Assistenziali (RA) da erogare in favore dei
pazienti residenti nella Regione Abruzzo;
ATTESO
CHE condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di
spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta
individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali finalità;
VISTO
l’art. 17 comma 1 lett. a) del D.L. 6 luglio 2011 n°98, convertito – con
modificazioni – in Legge 15 luglio 2011
n°11, il quale prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a
garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati,
intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni
sanitarie presso gli operatori privati accreditati;
CONSIDERATO
ALTRESÌ CHE la definizione dei tetti di spesa, in relazione al fabbisogno
regionale accertato di cui al decreto commissariale n. 52 dell’11.10.2012, deve
ragionevolmente essere effettuata sulla base della capacità produttiva massima
di ciascuna struttura, in base ai posti letto provvisoriamente accreditati,
calcolata con le modalità indicate nella L.R.
31.03.2008 n°5 recante “Piano Sanitario Regionale 2008/2010”;
SPECIFICATO
CHE i citati tetti di spesa – di cui nell’allegato 1 “Tetti di spesa”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento – sono stabiliti in base al
criterio corrispondente al tasso di occupazione del 95% dei posti letto
presenti all’interno di ciascuna struttura residenziale definito ex ante sulla
base di parametri valutativi che contemplano, in via generale ed astratta, le
dinamiche relative all’occupazione delle strutture con riferimento al tasso di
occupazione medio delle medesime strutture, coerentemente alle previsioni
contenute nel § 5.2.7.2.6 del menzionato PSR 2008/2010;
RITENUTO
inoltre di dover procedere alla definizione di uno schema contrattuale uniforme
da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UUSSLL insistenti
nel territorio regionale e le strutture provvisoriamente accreditate;
VISTO
l’allegato schema di contratto di cui all’allegato 2 “Schema contrattuale”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – predisposto ai fini
della sottoscrizione degli accordi contrattuali tra la Regione Abruzzo, le
quattro Aziende UUSSLL insistenti nel territorio regionale e le strutture
provvisoriamente accreditate operanti nella Regione Abruzzo – disciplinante le
modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie rese dalle Residenze
Assistenziali (RA) in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;
RICHIAMATO
l’art. 8, comma 4 della L.R. 31.07.2007 n°32 che
stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione
regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;
TENUTO
CONTO CHE il presente provvedimento, unitamente agli allegati 1 “Tetti di
spesa” e 2 “Schema contrattuale” viene notificato – a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno – a ciascun erogatore privato entro il termine di 7 (sette)
giorni dalla data di adozione del presente decreto fissando, altresì, la data
di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi
15 (quindici) giorni;
CONSIDERATO
CHE il citato termine di 15 giorni può
anche essere utilizzato dall’erogatore privato ai fini del deposito di
eventuali osservazioni al Commissario ad acta in
ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto
proposto e dai tetti assegnati e che – in tal caso – il Commissario ad acta provvederà al relativo riscontro entro i successivi 15
(quindici) giorni fissando, in un arco temporale di 10 (dieci) giorni, la data
per la stipula del contratto;
ATTESO
CHE, in ogni caso, viene fissata la data del
25 Marzo 2014 come termine ultimo per la sottoscrizione di tutti
gli accordi contrattuali relativi alle Residenze Assistenziali (RA), anche a
seguito di eventuale fase di interlocuzione;
DATO
ATTO CHE i contratti, stipulati entro i termini sopra riportati, decorreranno a
partire dal 01.01.2014 fino al 31.12.2014, tenuto conto del tetto di spesa
complessivo nonché dei tetti massimi di corrispettivo stabiliti nel citato
allegato 1“Tetti di spesa” per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore
dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;
CONSIDERATO
CHE i tetti fissati nell’allegato 1 del
presente provvedimento costituiscono, per ciascuna struttura privata, il limite
massimo di spesa che la Regione Abruzzo, che attualmente è in piano di rientro
e in regime commissariale, può mettere a disposizione per la copertura dei
contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione
essenziale per l’esistenza e per la validità dello stesso contratto;
PRECISATO
ALTRESÌ CHE la Regione Abruzzo, in quanto in piano di rientro e in regime di
commissariamento, non dispone di risorse aggiuntive da destinare al
finanziamento di eventuali prestazioni extrabudget che non possono in alcun
modo essere remunerate e che, pertanto, l’onere relativo a quelle eccedenti il
limite massimo di spesa messo a disposizione dalla Regione Abruzzo può essere
posto unicamente a carico delle strutture private;
CONSTATATO
che i tetti di spesa fissati nell’allegato 1 del presente provvedimento
risultano altresì coerenti con le
previsioni del Programma Operativo 2013- 2015 approvato con Decreto del
Commissario ad acta n. 84/13 del 9 Ottobre 2013, così
come integrato dal Decreto del Commissario ad acta n.
112 del 30.12.2013;
ATTESO
CHE l’esistenza e la stipula di un contratto coperto di spesa è condizione
essenziale al fine di poter erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario
Regionale;
SPECIFICATO,
con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il
contratto proposto, che non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni
a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del
suddetto accordo contrattuale e che – contestualmente – verrà data formale
comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento
per effetto dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D. Lsg. 30.12.1992 n° 502 e ss. mm. ii.;
CONSIDERATO
CHE le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il
presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal
01.01.2014 – ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale
l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle
tariffe stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale n°662 del 01.08.2002,
fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una
diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;
RILEVATO
che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità
di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le
strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto,
il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della
Salute e dell’Economia e delle Finanze;
DECRETA
per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di dare atto che le strutture private
erogatrici di prestazioni nelle Residenze Assistenziali (RA), con le quali si
procede alla negoziazione, sono quelle provvisoriamente accreditate operanti
sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R.
31.07.2007 n° 32, ai sensi dell’art. 12 della stessa;
2. di autorizzare il tetto di spesa
complessivo relativo all’annualità 2014 per le prestazioni sanitarie rese nelle
Residenze Assistenziali (RA) in favore dei pazienti residenti nella Regione
Abruzzo nella misura di € 14.562.343,00 (Euro quattordici milioni cinquecento
sessantaduemila trecentoquarantatre/00), così come ripartito tra le strutture
private di cui all’allegato 1 “Tetti di spesa”, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
3. di coprire la spesa di ciascun
contratto con i singoli erogatori privati provvisoriamente accreditati – in attuazione dei criteri indicati in
narrativa – nella misura individuata nell’allegato 1 “Tetti di spesa”, in
favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;
4. di approvare lo schema di contratto
negoziale di cui all’allegato 2 “Schema contrattuale”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private
provvisoriamente accreditate;
5. di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze,
siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano
di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento
dell’equilibrio economico ai fini della successiva validazione;
6. di disporre che il presente
provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. e comunicato, secondo le modalità indicate in
narrativa, alle strutture private interessate
provvisoriamente accreditate;
7. di pubblicare il presente provvedimento
nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi
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