IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 03 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO CHE la predetta Deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario ad acta, la realizzazione dell’intervento prioritario inerente la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa relativi alle prestazioni da essi erogate;

ATTESO CHE, in base all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n°159, convertito in Legge 29.11.2007 n°222, l’incarico  commissariale è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;

CONSIDERATO:

-          che occorre procedere in tempo utile alla definizione dei tetti di spesa programmati per l’acquisto delle prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l’anno 2014;

-          che la definizione dei summenzionati tetti di spesa va effettuata per singola struttura;

-          che i citati tetti di spesa sono stabiliti con riferimento all’acquisto delle prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) da erogare in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

ATTESO CHE condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori  privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali finalità;

VISTO l’art. 17 comma 1 lett. a) del D.L. 6 luglio 2011 n°98, convertito – con modificazioni –  in Legge 15 luglio 2011 n°11, il quale prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE la definizione dei tetti di spesa, in relazione al fabbisogno regionale accertato di cui al decreto commissariale n. 52 dell’11.10.2012, deve ragionevolmente essere effettuata sulla base della capacità produttiva massima di ciascuna struttura, in base ai posti letto provvisoriamente accreditati, calcolata con le modalità indicate nella L.R. 31.03.2008 n°5 recante “Piano Sanitario Regionale 2008/2010”;

SPECIFICATO CHE i citati tetti di spesa – di cui nell’allegato 1 “Tetti di spesa”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – sono stabiliti in base al criterio corrispondente al tasso di occupazione del 95% dei posti letto presenti all’interno di ciascuna struttura residenziale definito ex ante sulla base di parametri valutativi che contemplano, in via generale ed astratta, le dinamiche relative all’occupazione delle strutture con riferimento al tasso di occupazione medio delle medesime strutture, coerentemente alle previsioni contenute nel § 5.2.7.2.6 del menzionato PSR 2008/2010;

RITENUTO inoltre di dover procedere alla definizione di uno schema contrattuale uniforme da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UUSSLL insistenti nel territorio regionale e le strutture provvisoriamente accreditate;

VISTO l’allegato schema di contratto di cui all’allegato 2 “Schema contrattuale”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – predisposto ai fini della sottoscrizione degli accordi contrattuali tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UUSSLL insistenti nel territorio regionale e le strutture provvisoriamente accreditate operanti nella Regione Abruzzo – disciplinante le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie rese dalle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

RICHIAMATO l’art. 8, comma 4 della L.R. 31.07.2007 n°32 che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

TENUTO CONTO CHE il presente provvedimento, unitamente agli allegati 1 “Tetti di spesa” e 2 “Schema contrattuale” viene notificato – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno – a ciascun erogatore privato entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di adozione del presente decreto fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi 15 (quindici) giorni;

CONSIDERATO CHE il citato termine di 15 giorni può anche essere utilizzato dall’erogatore privato ai fini del deposito di eventuali osservazioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto proposto e dai tetti assegnati e che – in tal caso – il Commissario ad acta provvederà al relativo riscontro entro i successivi 15 (quindici) giorni fissando, in un arco temporale di 10 (dieci) giorni, la data per la stipula del contratto;

ATTESO CHE, in ogni caso, viene fissata la data del  25 Marzo 2014  come termine ultimo per la sottoscrizione di tutti gli accordi contrattuali relativi alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), anche a seguito di eventuale fase di interlocuzione;

DATO ATTO CHE i contratti, stipulati entro i termini sopra riportati, decorreranno a partire dal 01.01.2014 fino al 31.12.2014, tenuto conto del tetto di spesa complessivo nonché dei tetti massimi di corrispettivo stabiliti nel citato allegato 1) “Tetti di spesa” per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

CONSIDERATO CHE  i tetti fissati nell’allegato 1) del presente provvedimento costituiscono, per ciascuna struttura privata, il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo, che attualmente è in piano di rientro e in regime commissariale può mettere a disposizione per la copertura dei contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione essenziale per l’esistenza e per la validità del contratto;

PRECISATO ALTRESÌ CHE la regione Abruzzo, in quanto in piano di rientro e in regime di commissariamento, non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali prestazioni extrabudget che non possono in alcun modo essere remunerate e che, pertanto, l’onere relativo a quelle eccedenti il limite massimo di spesa messo a disposizione dalla Regione Abruzzo può essere posto unicamente a carico delle strutture private;

CONSTATATO che i tetti di spesa fissati nell’allegato 1 del presente provvedimento risultano altresì coerenti con le previsioni del Programma Operativo 2013- 2015 approvato con Decreto del Commissario ad acta n. 84/13 del 9 Ottobre 2013, così come integrato dal Decreto del Commissario ad acta n. 112 del 30.12.2013;

ATTESO CHE l’esistenza e la stipula di un contratto coperto di spesa è condizione essenziale al fine di poter erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale;

SPECIFICATO, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, che non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo contrattuale e che – contestualmente – verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D. Lsg. 30.12.1992 502 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO CHE le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi  - che ha decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2014 – ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe stabilite, con Deliberazione di Giunta Regionale n°661 del 01.08.2002, fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano          

1.         di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), con le quali si procede alla negoziazione, sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R. 31.07.2007 32, ai sensi dell’art. 12 della stessa;

2.         di autorizzare il tetto di spesa complessivo relativo all’annualità 2014 per le prestazioni sanitarie rese nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo nella misura di € 17.935.436,00 (Euro diciassettemilioni novecentotrentacinquemila quattrocentotrentasei/00), così come ripartito tra le strutture private di cui all’allegato 1 “Tetti di spesa”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.         di coprire la spesa di ciascun contratto con i singoli erogatori privati provvisoriamente accreditati  – in attuazione dei criteri indicati in narrativa – nella misura individuata nell’allegato 1 “Tetti di spesa”, in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

4.         di approvare lo schema di contratto negoziale di cui all’allegato 2 “Schema contrattuale”,  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate;

5.         di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai fini della successiva validazione;

6.         di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate  provvisoriamente accreditate;

7.         di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi

 

Seguono allegati

Allegato 1

Allegato 2