VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTO l’art. 39 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio regionale n. 169/4 del 12.12.2013,

EMANA

il seguente regolamento

Art.1

(Finalità)

1.         La Regione Abruzzo, nel rispetto delle norme statali vigenti ed in particolare della Legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), ed ai sensi della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, disciplina con il presente regolamento la razionalizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione dei costi per locazioni passive con i criteri e le modalità di seguito indicate.

Art. 2

(Piani di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio)

1.         Al fine di provvedere alla progressiva ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate, il parametro di riferimento massimo per l’allocazione dei dipendenti è di 25 metri quadrati lordi per addetto. In caso di ristrutturazione integrale o nuove costruzioni, il parametro limite di cui sopra si riduce a 20 mq lordi per addetto.

2.         Le ottimizzazioni di cui al comma 1, vengono definite mediante piani di razionalizzazione, di durata annuale o pluriennale, volti a garantire il progressivo rientro nei parametri fissati.

3.         Le strutture del Consiglio e della Giunta regionale competenti in materia di patrimonio, provvedono alla predisposizione e gestione dei piani di razionalizzazione, nel rispetto dei macro parametri di cui al comma 1. I piani sono sottoposti all’approvazione della Giunta e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per gli ambiti di rispettiva competenza.

4.         Gli spazi di rappresentanza assegnati alle Presidenze della Giunta e del Consiglio regionale, ai componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti di Commissione ed ai Capigruppo, non rientrano tra le superfici utili al calcolo dei parametri di cui al comma 1. I Consiglieri regionali hanno sede unica in L’Aquila e, limitatamente ai Capigruppo, una rappresentanza nella sede di Pescara con un ufficio di supporto, quest’ultimo nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.

5.         I Componenti la Giunta hanno sede unica in L’Aquila o Pescara; i Componenti con deleghe per materie nella competenza di strutture amministrative con sede in L’Aquila e Pescara indicano la città sede principale dell’ufficio; nell’altra città è possibile localizzare dipendenze per esigenze istituzionali. Complessivamente gli spazi assegnati non dovranno essere superiori a complessivi 120 mq.

6.         Per consentire la predisposizione e gestione dei piani di razionalizzazione le Direzioni regionali e le Strutture Speciali di Supporto nominano un referente e trasmettono, su richiesta delle strutture competenti, e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, le seguenti informazioni:

a)         allocazioni del proprio personale negli spazi assegnati, distinte per immobile, precisando le funzioni apicali (direttori, dirigenti e responsabile), il personale con contratto a tempo e le collaborazioni esterne;

b)         gli spazi destinati al Componente la Giunta, se presente, con la distribuzione del relativo personale;

c)         le variazioni in aumento o in diminuzione delle risorse umane assegnate, anche con riferimento a trasferimenti, pensionamenti e a procedure di mobilità o di selezione del personale in fase di ultimazione;

d)         le superfici assegnate non più necessarie;

e)         gli spazi ad uso archivio resisi liberi a seguito di riorganizzazioni e scarti d’archivio attuati.

I dati dovranno essere inviati con le modalità e nei tempi richiesti, e saranno analizzati al fine di valutare l’esistenza delle condizioni per elaborare un piano di razionalizzazione.

7.         Sarà cura delle singole strutture individuare, all’interno degli spazi assegnati, le postazioni necessarie per il personale derivante da rapporti di collaborazione.

8.         A completamento del processo di razionalizzazione, le Direzioni regionali e le Strutture Speciali di Supporto provvedono entro il 31 dicembre di ogni anno alla progressiva riduzione degli spazi destinati ad archivio mediante le operazioni di scarto e ottimizzazione degli spazi assegnati.

9.         Le Direzioni regionali e le Strutture Speciali di Supporto provvedono altresì, nel rispetto della normativa vigente in materia, al progressivo scarto, anche attraverso dematerializzazione, della documentazione amministrativa introducendo, a regime, un processo virtuoso di riduzione degli spazi destinati alla conservazione della documentazione in forma cartacea.

10.       Le strutture interessate provvedono al progressivo adeguamento degli arredi di ufficio per conformarli ai piani di razionalizzazione.

11.       Il mancato rispetto degli adempimenti di cui ai commi 6 e 8, indispensabili per la predisposizione dei piani di razionalizzazione volti al contenimento della spesa, è oggetto di segnalazione all’OIV e costituisce elemento di valutazione.

12.       Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa derivanti dall’attuazione dei piani di razionalizzazione degli spazi è destinata ad interventi di adeguamento e/o miglioramento degli spazi.

Art. 3

(Parametri per la definizione dei piani di razionalizzazione)

1.         Per superficie "lorda" si intende la superficie calcolata come somma di tutte le superfici coperte comprese entro il profilo esterno ai vari piani, sia fuori terra che in sottosuolo, comprensiva dei muri perimetrali e di quelli interni.

2.         Per "postazione" di lavoro si intende una posizione lavorativa occupata stabilmente da personale.

3.         Gli standard fissati comprendono sia gli spazi complementari (stanze riunioni, magazzini e archivi di piano di uso corrente), sia gli spazi relativi alla distribuzione ambientale funzionale (corridoi, ingressi, scale, ascensori, servizi), con esclusione dei locali tecnici, ad uso pubblico (es. biblioteche, bar, sale convegni) e degli archivi di deposito.

4.         Eventuali deroghe ai parametri fissati sono ammesse solo se riferite a specificità dell’ordinamento regionale, alla distribuzione interna degli edifici o per evitare disaggregazioni di strutture con conseguenti inefficienze funzionali.

5.         Non sono consentite postazioni di lavoro su più sedi nella medesima città, salvo che per le posizioni ad "interim", equiparate a postazioni fisse.

Art. 4

(Riduzione dei costi per locazioni passive)

1.         In attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, e della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, per i contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalla Regione Abruzzo, le strutture della Giunta e del Consiglio regionale competenti in materia di locazioni sospendono, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT previsto dalla normativa vigente.

2.         Le strutture della Giunta e del Consiglio regionale competenti in materia di locazioni provvedono, altresì, alla revisione dei canoni con le seguenti modalità e termini:

a)         i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2015 nella misura del 15 per cento di quanto corrisposto;

b)         la riduzione di cui alla lett. a) si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati prima della data di cui sopra;

c)         analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo;

d)         per i contratti di nuova stipulazione, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi nell’ambito dei piani di razionalizzazione di cui agli artt. 2 e 3.

3.         Gli Uffici tecnici della Giunta regionale e del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, effettuano tutte le valutazioni tecniche e le stime che la legislazione nazionale attribuisce all’Agenzia del Demanio.

4.         Come disposto dall’art. 3, comma 5, del D.L. 95/2012, la riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Le strutture della Giunta e del Consiglio regionale competenti per le rispettive locazioni provvedono a trasmettere alla proprietà apposita proposta di rinegoziazione del canone di locazione ridotto nella misura del 15 per cento; in caso di diniego procedono ad individuare in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose. Ove, nell’ambito dell’indagine, i canoni di locazione congruiti e ridotti nella misura del 15% risultino comunque più onerosi di quello del contratto in corso, le predette strutture valutano la prosecuzione nel contratto, previa autorizzazione con deliberazione della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per le parti di rispettiva competenza.

5.         Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:

a)         disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso quantificabili per il periodo di durata del contratto di locazione, attestata dal competente Servizio Finanziario;

b)         permanenza delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni risultanti dai piani di razionalizzazione di cui all’art. 2.

6.         I provvedimenti della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che autorizzano il rinnovo del rapporto di locazione devono dare atto della coesistenza delle condizioni di cui ai punti a) e b) del comma 5.

7.         In mancanza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 5, i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le strutture della Giunta e del Consiglio regionale competenti per le rispettive locazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e nel rispetto delle predette condizioni.

8.         Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza, è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per le parti di rispettiva competenza.

Art. 5

(Applicazione agli Enti dipendenti dalla Regione)

1.         Gli Enti dipendenti dalla Regione, i Consorzi, le Agenzie e le Aziende regionali, fermo il disposto dell’art. 33 della L.R. 68/2012, applicano le disposizioni del presente provvedimento adeguandole al proprio ordinamento.

2.         Il controllo dell’applicazione è demandata alla Direzione regionale competente per materia sulle attività degli Enti di cui al comma 1.

3.         Prima dell’adozione delle misure conseguenti agli esiti dei piani di razionalizzazione, gli Enti di cui al comma 1 dovranno comunicare alla Struttura regionale competente in materia di patrimonio eventuali disponibilità di spazi derivanti dall’applicazione dei piani di razionalizzazione.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Chiodi