VISTO
l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22
novembre 1999 n. 1;
VISTO
l’art. 39 del vigente Statuto regionale;
VISTO
il verbale del Consiglio regionale n. 169/4 del 12.12.2013,
EMANA
il
seguente regolamento
Art.1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto delle
norme statali vigenti ed in particolare della Legge 7 agosto 2012, n. 135
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini), ed ai sensi della L.R.
28 dicembre 2012, n. 68, disciplina con il presente regolamento la
razionalizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione dei costi per locazioni
passive con i criteri e le modalità di seguito indicate.
Art. 2
(Piani di razionalizzazione degli
spazi ad uso ufficio)
1. Al fine di provvedere alla progressiva
ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio rapportando gli stessi alle effettive
esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate, il parametro
di riferimento massimo per l’allocazione dei dipendenti è di 25 metri quadrati
lordi per addetto. In caso di ristrutturazione integrale o nuove costruzioni,
il parametro limite di cui sopra si riduce a 20 mq lordi per addetto.
2. Le ottimizzazioni di cui al comma 1,
vengono definite mediante piani di razionalizzazione, di durata annuale o
pluriennale, volti a garantire il progressivo rientro nei parametri fissati.
3. Le strutture del Consiglio e della
Giunta regionale competenti in materia di patrimonio, provvedono alla
predisposizione e gestione dei piani di razionalizzazione, nel rispetto dei
macro parametri di cui al comma 1. I piani sono sottoposti all’approvazione
della Giunta e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per gli
ambiti di rispettiva competenza.
4. Gli spazi di rappresentanza assegnati
alle Presidenze della Giunta e del Consiglio regionale, ai componenti
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti di
Commissione ed ai Capigruppo, non rientrano tra le superfici utili al calcolo
dei parametri di cui al comma 1. I Consiglieri regionali hanno sede unica in
L’Aquila e, limitatamente ai Capigruppo, una rappresentanza nella sede di
Pescara con un ufficio di supporto, quest’ultimo nel rispetto dei limiti di cui
al comma 1.
5. I Componenti la Giunta hanno sede
unica in L’Aquila o Pescara; i Componenti con deleghe per materie nella
competenza di strutture amministrative con sede in L’Aquila e Pescara indicano
la città sede principale dell’ufficio; nell’altra città è possibile localizzare
dipendenze per esigenze istituzionali. Complessivamente gli spazi assegnati non
dovranno essere superiori a complessivi 120 mq.
6. Per consentire la predisposizione e
gestione dei piani di razionalizzazione le Direzioni regionali e le Strutture
Speciali di Supporto nominano un referente e trasmettono, su richiesta delle
strutture competenti, e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, le seguenti
informazioni:
a) allocazioni
del proprio personale negli spazi assegnati, distinte per immobile, precisando
le funzioni apicali (direttori, dirigenti e responsabile), il personale con
contratto a tempo e le collaborazioni esterne;
b) gli
spazi destinati al Componente la Giunta, se presente, con la distribuzione del
relativo personale;
c) le
variazioni in aumento o in diminuzione delle risorse umane assegnate, anche con
riferimento a trasferimenti, pensionamenti e a procedure di mobilità o di
selezione del personale in fase di ultimazione;
d) le
superfici assegnate non più necessarie;
e) gli
spazi ad uso archivio resisi liberi a seguito di riorganizzazioni e scarti
d’archivio attuati.
I dati dovranno essere inviati con le modalità e nei
tempi richiesti, e saranno analizzati al fine di valutare l’esistenza delle
condizioni per elaborare un piano di razionalizzazione.
7. Sarà cura delle singole strutture
individuare, all’interno degli spazi assegnati, le postazioni necessarie per il
personale derivante da rapporti di collaborazione.
8. A completamento del processo di
razionalizzazione, le Direzioni regionali e le Strutture Speciali di Supporto
provvedono entro il 31 dicembre di ogni anno alla progressiva riduzione degli
spazi destinati ad archivio mediante le operazioni di scarto e ottimizzazione
degli spazi assegnati.
9. Le Direzioni regionali e le Strutture
Speciali di Supporto provvedono altresì, nel rispetto della normativa vigente
in materia, al progressivo scarto, anche attraverso dematerializzazione,
della documentazione amministrativa introducendo, a regime, un processo
virtuoso di riduzione degli spazi destinati alla conservazione della
documentazione in forma cartacea.
10. Le strutture interessate provvedono al
progressivo adeguamento degli arredi di ufficio per conformarli ai piani di
razionalizzazione.
11. Il mancato rispetto degli adempimenti di
cui ai commi 6 e 8, indispensabili per la predisposizione dei piani di
razionalizzazione volti al contenimento della spesa, è oggetto di segnalazione
all’OIV e costituisce elemento di valutazione.
12. Una quota parte pari al 15 per cento dei
risparmi di spesa derivanti dall’attuazione dei piani di razionalizzazione
degli spazi è destinata ad interventi di adeguamento e/o miglioramento degli
spazi.
Art. 3
(Parametri per la definizione dei
piani di razionalizzazione)
1. Per superficie "lorda" si
intende la superficie calcolata come somma di tutte le superfici coperte
comprese entro il profilo esterno ai vari piani, sia fuori terra che in
sottosuolo, comprensiva dei muri perimetrali e di quelli interni.
2. Per "postazione" di lavoro si
intende una posizione lavorativa occupata stabilmente da personale.
3. Gli standard fissati comprendono sia
gli spazi complementari (stanze riunioni, magazzini e archivi di piano di uso
corrente), sia gli spazi relativi alla distribuzione ambientale funzionale
(corridoi, ingressi, scale, ascensori, servizi), con esclusione dei locali
tecnici, ad uso pubblico (es. biblioteche, bar, sale convegni) e degli archivi
di deposito.
4. Eventuali deroghe ai parametri fissati
sono ammesse solo se riferite a specificità dell’ordinamento regionale, alla
distribuzione interna degli edifici o per evitare disaggregazioni di strutture
con conseguenti inefficienze funzionali.
5. Non sono consentite postazioni di
lavoro su più sedi nella medesima città, salvo che per le posizioni ad
"interim", equiparate a postazioni fisse.
Art. 4
(Riduzione dei costi per locazioni
passive)
1. In attuazione delle disposizioni di cui
al D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, e della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, per i contratti di locazione
passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalla Regione
Abruzzo, le strutture della Giunta e del Consiglio regionale competenti in
materia di locazioni sospendono, per gli anni 2012, 2013 e 2014,
l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT previsto dalla
normativa vigente.
2. Le strutture della Giunta e del
Consiglio regionale competenti in materia di locazioni provvedono, altresì,
alla revisione dei canoni con le seguenti modalità e termini:
a) i
canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2015 nella misura
del 15 per cento di quanto corrisposto;
b) la
riduzione di cui alla lett. a) si applica comunque ai contratti di locazione
scaduti o rinnovati prima della data di cui sopra;
c) analoga
riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo;
d) per
i contratti di nuova stipulazione, si applica la riduzione del 15 per cento sul
canone congruito, ferma restando la permanenza dei
fabbisogni espressi nell’ambito dei piani di razionalizzazione di cui agli
artt. 2 e 3.
3. Gli Uffici tecnici della Giunta
regionale e del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza,
effettuano tutte le valutazioni tecniche e le stime che la legislazione
nazionale attribuisce all’Agenzia del Demanio.
4. Come disposto dall’art. 3, comma 5, del
D.L. 95/2012, la riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente
nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle
eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso
del locatore. Le strutture della Giunta e del Consiglio regionale competenti
per le rispettive locazioni provvedono a trasmettere alla proprietà apposita
proposta di rinegoziazione del canone di locazione ridotto nella misura del 15
per cento; in caso di diniego procedono ad individuare in tempo utile soluzioni
allocative alternative economicamente più vantaggiose. Ove, nell’ambito
dell’indagine, i canoni di locazione congruiti e
ridotti nella misura del 15% risultino comunque più onerosi di quello del
contratto in corso, le predette strutture valutano la prosecuzione nel
contratto, previa autorizzazione con deliberazione della Giunta regionale e
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per le parti di rispettiva
competenza.
5. Il rinnovo del rapporto di locazione è
consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:
a) disponibilità
delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e
dei costi d’uso quantificabili per il periodo di durata del contratto di
locazione, attestata dal competente Servizio Finanziario;
b) permanenza
delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni risultanti dai piani di
razionalizzazione di cui all’art. 2.
6. I provvedimenti della Giunta regionale
e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che autorizzano il rinnovo
del rapporto di locazione devono dare atto della coesistenza delle condizioni
di cui ai punti a) e b) del comma 5.
7. In mancanza delle condizioni di cui
alle lettere a) e b) del comma 5, i relativi contratti di locazione sono
risolti di diritto alla scadenza nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le
strutture della Giunta e del Consiglio regionale competenti per le rispettive
locazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative
economicamente più vantaggiose e nel rispetto delle predette condizioni.
8. Pur in presenza delle risorse
finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi
d’uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza degli immobili
già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di
recesso alla scadenza, è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale e
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per le parti di rispettiva
competenza.
Art. 5
(Applicazione agli Enti dipendenti
dalla Regione)
1. Gli Enti dipendenti dalla Regione, i
Consorzi, le Agenzie e le Aziende regionali, fermo il disposto dell’art. 33
della L.R. 68/2012, applicano le disposizioni del
presente provvedimento adeguandole al proprio ordinamento.
2. Il controllo dell’applicazione è
demandata alla Direzione regionale competente per materia sulle attività degli
Enti di cui al comma 1.
3. Prima dell’adozione delle misure
conseguenti agli esiti dei piani di razionalizzazione, gli Enti di cui al comma
1 dovranno comunicare alla Struttura regionale competente in materia di
patrimonio eventuali disponibilità di spazi derivanti dall’applicazione dei
piani di razionalizzazione.
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi