IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
CHE:
- La sicurezza di tutti gli alimenti e
la certezza di poterli consumare senza rischi per la salute dipende dal
corretto svolgimento di tutte le fasi produttive, denominate “filiera” e,
tenuto conto che i rischi maggiori sono connessi alle condizioni di allevamento
e di salute degli animali, nonché alle modalità di produzione, trasformazione e
distribuzione delle derrate alimentari,
ne deriva che una politica di assoluta tutela della salute deve
inevitabilmente prendere in considerazione l’intera filiera alimentare, “dal
campo alla tavola”;
- Già dall’anno 2000, con l’emanazione
del “Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare”, l’Unione Europea ha fissato
linee strategiche innovative, coordinate ed integrate, basate sul principio del
controllo della intera filiera “dai campi alla tavola”., tenuto anche conto che
a livello europeo interveniva una radicale trasformazione della produzione,
distribuzione e somministrazione degli alimenti che, in definitiva, richiedeva
l’aggiornamento di tutta la normativa inerente la catena alimentare;
- Le nuove politiche comunitarie
individuavano a tal punto i momenti più essenziali per garantire la sicurezza
alimentare ai consumatori finali e, precisamente: l’attribuzione della piena
responsabilità sul processo produttivo
ai produttori ed operatori del settore alimentare, la rintracciabilità delle
filiere produttive, l’analisi del rischio e la istituzione di una Autorità Europea
sulla sicurezza alimentare;
- A seguito delle modifiche
costituzionali, intervenute con legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001 –
titolo V – art. 117, sono state individuate le materie la cui potestà
legislativa, in quanto concorrente, spetta alle regioni e, tra queste, “la
tutela della salute e l’alimentazione”;
- La programmazione e l’attuazione delle
procedure di controllo, audit ed ispezione sulla cd.
filiera spettano alle autorità sanitarie competenti, tra le quali, i Servizi
Veterinari;
- La direttiva 2004/41 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 ha disposto l’abrogazione delle
norme di igiene fino ad allora
esistenti, sostituendole con quelle del cosiddetto “pacchetto igiene”;
VISTO
il Regolamento (CE) 28.01.2002 n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO
il Reg. (CE) n. 882/2004 del 29.04.2004 “Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità
alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e
sul benessere degli animali”;
VISTO
il Reg. CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei
prodotti alimentari;
VISTO
il Reg. CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce
norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale;
VISTO
il Reg. CE n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce
norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di
origine animale destinati al consumo umano;
VISTO
il Reg. CE n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i
requisiti per l’igiene dei mangimi;
VISTI
i Reg. CE n. 2073, 2074, 2075, 2076 del 5.12.2005 e nn.
n. 1662, 1663, 1664, 1665, 1666 del 6.11.2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio;
VISTA
la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 “Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale”;
VISTO
il D. Lgs 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO
il Decreto del Ministro per gli Affari Regionali 22 luglio 2003;
VISTO
l’art. 8, comma 6° della legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTO
il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
VISTO
il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23
ottobre 1992, n. 421”;
VISTO
il D. Lgs. n. 517 del 7 dicembre 1993 “Modificazioni
al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23
ottobre 1992, n. 421”;
VISTO
il D. Lgs. n. 229 del 19 giugno 1999 “Norme per la
razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'articolo 1
della L. 30 novembre 1998, n. 419”;
VISTA
la Legge Regionale 10 marzo 2008, n. 5 “Un sistema di garanzie per la salute –
Piano Sanitario regionale 2008-2010;
VISTI
gli obiettivi per la promozione della salute individuati dal Piano Sanitario
regionale al punto 5.3.7. e in particolare, quelli sulla sicurezza alimentare;
VISTA
la deliberazione di G.R.A. n. 100 dell’11.2.2008 -
”Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sui mangimi,
alimenti, benessere e sanità degli animali 2008-2010 –previsto
Reg. CE n. 882/2004 – ai sensi della Decisione 2007/363/CE del 21.05.2007”;
VISTA
la precedente Determinazione n. DG/21/42 del 30.03.2011 ad oggetto: “IL LIBRO
DELLE REGOLE”, Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità
Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare della regione Abruzzo (P.P.R.I.C.) 2011-2014”;
VISTI
i sottoindicati
Accordi ed intese, sancite in Sede di Conferenza Stato-Regioni e
Province Autonome:
- ACCORDO, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sulle “Linee Guida concernente
i requisiti sanitari minimi per l’impiego delle cellule staminali in medicina
veterinaria”, sancito il giorno 17 ottobre 2013, Rep. Atti n. 147/CSR;
- INTESA, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sullo Schema di Decreto del Ministro della
Salute recante modalità operative di funzionamento dell’anagrafe informatizzata
delle Aziende Avicole” , sancita il giorno 26 settembre 2013, Rep. Atti n.
122/CSR;
- ACCORDO, ai sensi dell’art. 9, comma
2°, lett. c) del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra uil Governo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le
Comunità Montane ion materia di identificazione e
registrazione degli animali d’affezione”, sancito il 24 gennaio 2013, Rep. n.
5/CU;
TENUTO
CONTO che è necessario recepire nell’ordinamento regionale le intese raggiunte
a livello nazionale al fine di assicurare ed accrescere il livello della
sicurezza sanitaria dei prodotti alimentari, aumentando il senso di fiducia dei
cittadini nelle istituzioni, con particolare riferimento a tutte quelle filiere
che sono sviluppate interamente sul territorio regionale abruzzese;
RITENUTA
la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente
provvedimento;
VISTA
la L.R. 14 settembre 1999, n. 77: “Norme in materia
di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed
integrazioni;
DETERMINA
per
le ragioni e le finalità riportate in premessa
1. di recepire ACCORDO, ai sensi dell’art.
4 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sulle “Linee
Guida concernente i requisiti sanitari minimi per l’impiego delle cellule
staminali in medicina veterinaria”, sancito il giorno 17 ottobre 2013, Rep.
Atti n. 147/CSR, , allegato “A” al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di recepire l’INTESA, ai sensi
dell’art. 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sullo Schema di Decreto del Ministro della
Salute recante modalità operative di funzionamento dell’anagrafe informatizzata
delle Aziende Avicole” , sancita il giorno 26 settembre 2013, Rep. Atti n.
122/CSR, allegato “B” al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
3. di recepire l’ ACCORDO, ai sensi
dell’art. 9, comma 2°, lett. c) del D. Lgs. 28 agosto
1997, n. 281, tra uil
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i
Comuni e le Comunità Montane in materia di identificazione e registrazione degli
animali d’affezione”, sancito il 24 gennaio 2013, Rep. n. 5/CU, allegato “C”
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. il presente Provvedimento sostituisce
ed abroga tutti i precedenti provvedimenti regionali in contrasto con il presente;
5. di integrare formalmente con i
documenti recepiti con il presente atto, dalla data della presente
Determinazione, il “IL LIBRO DELLE REGOLE”, Piano Pluriennale Regionale
Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare
della regione Abruzzo (P.P.R.I.C.) 2008-2010”,
approvato con precedente Determinazione n. DG/21/42 del 30.03.2011;
6. di trasmettere, per il seguito di
competenza, copia della presente Determinazione al Ministero della Salute, ai
Direttori Generali ed ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. regionali ed all’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo;
7. di trasmettere copia della presente
determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute,
ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n.
7;
8. di disporre la pubblicazione della
presente Determinazione sul B.U.R.A. (Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli
Segue allegato