LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede
una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche;
VISTO il Reg. (CE) n.
207/2009 del Consiglio “sul marchio comunitario”;
VISTO il Decreto
legislativo n. 30 del 10.02.2005 – codice della proprietà industriale, a norma
dell’art. 15 della L. 12.12.2002, n.
273;
VISTA la L.R. del 13 gennaio 2012 , n° 6
“Interventi a sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni
agricole della Regione Abruzzo”;
CONSIDERATO che con
propria deliberazione n° 879 del 17 dicembre 2012 è
stato approvato il Regolamento d’Uso del
Marchio Collettivo “Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo” e il relativo
“Logo”, al fine di individuare le produzioni agricole che posseggono
caratteristiche qualitative “distinte” più restrittive rispetto a quelle
imposte dalla normativa vigente per prodotti della stessa categoria;
DATO ATTO che, ai sensi
dell’art. 8 della sopracitata Direttiva
98/34/CE, il Regolamento d’Uso del Marchio Collettivo ed il Logo sono
stati sottoposti all’approvazione della Commissione Europea, tramite il
Ministero dello Sviluppo Economico che per l’Italia è l’Unità Centrale di
notifica della Direttiva 98/34/CE;
VISTE le note:
- della Commissione Europea, TRIS/(2013)
01169 (Prot. n. 0075080 del 07.05.2013 Ministero
dello Sviluppo Economico), avente per oggetto: “Richiesta di informazione
supplementare da parte della Commissione”, nella quale viene chiesto di fornire
chiarimenti circa le indicazioni su come le informazioni sull’origine delle
materie prime sino fornite ai consumatori e su come debbano essere definite;
- del Servizio, prot.
RA 123578 del 13.05.2013, con la quale viene comunicato alla Commissione di
aver aggiunto all’art. 6 della regola tecnica, relativamente ai disciplinari
per la concessione del Marchio, la seguente ulteriore specifica: “indicare se e
con quali modalità, conformi e compatibili con la disciplina comunitaria di
settore, il richiedente l’uso del marchio dovrà fornire al consumatore le
informazioni relative all’origine del prodotto o delle materie prime e
dimostrare la correttezza”;
- della Commissione Europea, TRIS/(2013)
01547 (Prot. n. 0100436 del 14.06.2013 Ministero
dello Sviluppo Economico), avente per oggetto: ”Osservazioni della Commissione
formulate ai sensi dell’art. 8.2 della direttiva 98/34/CE”, nella quale si
invitano le autorità italiane a chiarire come nella pratica le aziende agricole
e agroalimentari potrebbero accedere al sistema di controllo istituito per la
gestione del marchio;
- del Servizio, prot.
RA 123578 del 13.05.2013, con la quale viene comunicato alla Commissione:
1. di aver aggiunto, all’art. 6 i seguenti
commi:
f)
indicare la modulistica allegata al disciplinare;
g)
indicare, relativamente ai controlli, la possibilità o meno, per le aziende
interessate di avvalersi di Organismi terzi accreditati a norma EN 45011, per
alcuni o tutti i controlli necessari per ottenere e mantenere la concessione
d’uso del marchio;
2. di aver riformulato, all’art. 10, il
terzo punto nel seguente modo: “i costi, relativi ai controlli, se eseguiti
avvalendosi dell’ufficio audit”;
- della Commissione Europea, TRIS/(2013)
02676 (Prot. n. 0170274 del 17.10.2013 Ministero
dello Sviluppo Economico), avente per oggetto: “Commenti della Commissione alla
risposta dell’Italia alle osservazioni ai sensi dell’art. 8.2 della direttiva
98/34/CE”, con la quale la Commissione ha ritenuto soddisfacente la risposta
dell’Italia alle osservazioni comunicate dalla stessa;
RAVVISATA la necessita
di approvare il Regolamento d’Uso del Marchio Collettivo “Qualità Controllata
dalla Regione Abruzzo” modificato come da indicazioni della Commissione Europea
ai sensi dell’art. 8, punto 2 della Direttiva 98/34/CE, al fine di individuare
le produzioni agricole che posseggono caratteristiche qualitative “distinte”
più restrittive rispetto a quelle imposte dalla normativa vigente per prodotti
della stessa categoria gestiti attraverso specifici disciplinari di produzione;
RITENUTO, pertanto, di:
- approvare il Regolamento d’Uso del
Marchio Collettivo “Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo”, che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, Allegato A), modificato
come da indicazioni della Commissione Europea ai sensi dell’art. 8, punto 2
della Direttiva 98/34/CE;
- trasmettere alla Commissione Europea
il testo definitivo del regola tecnica, successivamente alla pubblicazione sul
BURA della stessa, ai sensi del punto 3, art. 8 della Direttiva n. 98/34/CE;
- autorizzare il Dirigente del Servizio
Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole a provvedere
con propri atti a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali
all’approvazione del presente atto;
PRESO ATTO che il
Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale,
Caccia e Pesca, Emigrazione e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e
Mercato, apponendo la loro firma, hanno espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnico-amministrativa e legittimità del presente
provvedimento;
A VOTI unanimi espressi
nelle forme di legge:
DEIBERA
- di approvare il Regolamento d’Uso del
Marchio Collettivo “Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo”, che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, Allegato A), modificato
come da indicazioni della Commissione Europea ai sensi dell’art. 8, punto 2
della Direttiva 98/34/CE;
- di pubblicare il presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- di trasmettere alla Commissione Europea
il testo definitivo della regola tecnica, successivamente alla pubblicazione
sul BURA della stessa, ai sensi del
punto 3, art. 8 della Direttiva 98/34/CE;
- di autorizzare il Dirigente del
Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole a
provvedere con propri atti a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all’approvazione del presente atto.
Allegati:
1) Allegato A)”, Regolamento d’uso del
marchio collettivo “Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo” composto n° 6 facciate;
2) note della Commissione Europea,
TRIS/(2013) 01169, TRIS/(2013) 01547 e TRIS/(2013) 02676 composte
rispettivamente di n° 3 facciate ciascuna.
3) note del servizio, prot.
RA 123578 del 13.05.2013 composta di n° 2 facciate e prot. RA176193 del 10.07.2013 composta di n° 3 facciate.
Segue allegato