LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

VISTO il Reg. (CE) n. 207/2009 del Consiglio “sul marchio comunitario”;

VISTO il Decreto legislativo n. 30 del 10.02.2005 – codice della proprietà industriale, a norma dell’art. 15  della L. 12.12.2002, n. 273;

VISTA la L.R. del 13 gennaio 2012 , 6 “Interventi a sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo”;

CONSIDERATO che con propria deliberazione 879 del 17 dicembre 2012 è stato approvato  il Regolamento d’Uso del Marchio Collettivo “Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo” e il relativo “Logo”, al fine di individuare le produzioni agricole che posseggono caratteristiche qualitative “distinte” più restrittive rispetto a quelle imposte dalla normativa vigente per prodotti della stessa categoria;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 8 della sopracitata Direttiva  98/34/CE, il Regolamento d’Uso del Marchio Collettivo ed il Logo sono stati sottoposti all’approvazione della Commissione Europea, tramite il Ministero dello Sviluppo Economico che per l’Italia è l’Unità Centrale di notifica della Direttiva 98/34/CE;

VISTE le note:

-          della Commissione Europea, TRIS/(2013) 01169 (Prot. n. 0075080 del 07.05.2013 Ministero dello Sviluppo Economico), avente per oggetto: “Richiesta di informazione supplementare da parte della Commissione”, nella quale viene chiesto di fornire chiarimenti circa le indicazioni su come le informazioni sull’origine delle materie prime sino fornite ai consumatori e su come debbano essere definite;

-          del Servizio, prot. RA 123578 del 13.05.2013, con la quale viene comunicato alla Commissione di aver aggiunto all’art. 6 della regola tecnica, relativamente ai disciplinari per la concessione del Marchio, la seguente ulteriore specifica: “indicare se e con quali modalità, conformi e compatibili con la disciplina comunitaria di settore, il richiedente l’uso del marchio dovrà fornire al consumatore le informazioni relative all’origine del prodotto o delle materie prime e dimostrare la correttezza”;

-          della Commissione Europea, TRIS/(2013) 01547 (Prot. n. 0100436 del 14.06.2013 Ministero dello Sviluppo Economico), avente per oggetto: ”Osservazioni della Commissione formulate ai sensi dell’art. 8.2 della direttiva 98/34/CE”, nella quale si invitano le autorità italiane a chiarire come nella pratica le aziende agricole e agroalimentari potrebbero accedere al sistema di controllo istituito per la gestione del marchio;

-          del Servizio, prot. RA 123578 del 13.05.2013, con la quale viene comunicato alla Commissione:

1.         di aver aggiunto, all’art. 6 i seguenti commi:

f) indicare la modulistica allegata al disciplinare;

g) indicare, relativamente ai controlli, la possibilità o meno, per le aziende interessate di avvalersi di Organismi terzi accreditati a norma EN 45011, per alcuni o tutti i controlli necessari per ottenere e mantenere la concessione d’uso del marchio;

2.         di aver riformulato, all’art. 10, il terzo punto nel seguente modo: “i costi, relativi ai controlli, se eseguiti avvalendosi dell’ufficio audit”;

-          della Commissione Europea, TRIS/(2013) 02676 (Prot. n. 0170274 del 17.10.2013 Ministero dello Sviluppo Economico), avente per oggetto: “Commenti della Commissione alla risposta dell’Italia alle osservazioni ai sensi dell’art. 8.2 della direttiva 98/34/CE”, con la quale la Commissione ha ritenuto soddisfacente la risposta dell’Italia alle osservazioni comunicate dalla stessa;

RAVVISATA la necessita di approvare il Regolamento d’Uso del Marchio Collettivo “Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo” modificato come da indicazioni della Commissione Europea ai sensi dell’art. 8, punto 2 della Direttiva 98/34/CE, al fine di individuare le produzioni agricole che posseggono caratteristiche qualitative “distinte” più restrittive rispetto a quelle imposte dalla normativa vigente per prodotti della stessa categoria gestiti attraverso specifici disciplinari di produzione;

RITENUTO, pertanto, di:

-          approvare il Regolamento d’Uso del Marchio Collettivo “Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, Allegato A), modificato come da indicazioni della Commissione Europea ai sensi dell’art. 8, punto 2 della Direttiva 98/34/CE;

-          trasmettere alla Commissione Europea il testo definitivo del regola tecnica, successivamente alla pubblicazione sul BURA della stessa, ai sensi del punto 3, art. 8 della Direttiva n. 98/34/CE;

-          autorizzare il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole a provvedere con propri atti a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all’approvazione del presente atto;

PRESO ATTO che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, apponendo la loro firma, hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e legittimità del presente provvedimento;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge:

DEIBERA

-          di approvare il Regolamento d’Uso del Marchio Collettivo “Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, Allegato A), modificato come da indicazioni della Commissione Europea ai sensi dell’art. 8, punto 2 della Direttiva 98/34/CE;

-          di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

-          di trasmettere alla Commissione Europea il testo definitivo della regola tecnica, successivamente alla pubblicazione sul BURA della stessa,  ai sensi del punto 3, art. 8 della Direttiva 98/34/CE;

-          di autorizzare il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole a provvedere con propri atti a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all’approvazione del presente atto.

Allegati:

1)         Allegato A)”, Regolamento d’uso del marchio collettivo “Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo” composto 6 facciate;

2)         note della Commissione Europea, TRIS/(2013) 01169, TRIS/(2013) 01547 e TRIS/(2013) 02676 composte rispettivamente di 3 facciate ciascuna.

3)         note del servizio, prot. RA 123578 del 13.05.2013 composta di 2 facciate e prot. RA176193 del 10.07.2013 composta di 3 facciate.

 

Segue allegato

Allegato A