IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che, la Legge 07 dicembre 2000, n.
383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli
articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione,
detta princìpi fondamentali e norme per la
valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono
attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO
che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2
della medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che
svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO
ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n.
11 recante “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, pubblicata
sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da
attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro
regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
CONSIDERATO
- che l’art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l’istituzione del richiamato Registro
Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al
Registro stesso;
- che il comma 3 dell’art. 7 della
menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione
alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le
seguenti articolazioni:
a) socio-sanitaria,
assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
b) solidarietà,
diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
c) ambiente,
cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di Promozione
Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se
dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei
requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura
di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l’iscrizione al Registro
Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge
regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul
volontariato);
- che l’iscrizione è condizione
necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della
stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici;
RILEVATO
che ai sensi dell’art. 9 della L.R.11/12 le
Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a
trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni
anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato
rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione
dal registro regionale;
DATO
ATTO
- che, con determinazione n. DL27/284
del 01 agosto 2012, è stato attivato il Registro Regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono
stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA
D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere
necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
VISTA
l’istanza, acquisita dalla Direzione al protocollo n. RA/205786/DL33a del
30/07/14, presentata dall’Associazione denominata “CLOWNDOC Onlus” di Pescara
concernente la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale, nella Sezione Prima Articolazione a);
DATO
ATTO che il competente ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha
proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza
sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la
sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro regionale,
dell’Associazione in oggetto menzionata;
RITENUTO
pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni
normative, alla iscrizione dell’Associazione “CLOWNDOC Onlus” di Pescara, alla
Sezione Prima, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e
dell’inclusione sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale;
RICHIAMATO
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, Art. 23 comma 1, lett.
a;
VISTA
la L.R. 14.09.99, n. 77 recante “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e, in particolare,
gli artt.5 (Autonomia della funzione dirigenziale), 24 (Competenze del
Dirigente di Servizio) ed art.16, comma 17, della L.R.
10.05.2002 n.7 (finanziaria 2002) inerente “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.09.1999 n.77”;
DETERMINA
per
le motivazioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente
richiamate e trascritte:
- di prendere atto che, con nota acquisita
dalla Direzione al protocollo n. RA/205786/DL33a del 30/07/2014, l’Associazione
denominata “CLOWNDOC Onlus” con sede legale nel Comune di Pescara (PE) c/o Onofrillo - alla Via Raffaello Sanzio,
47, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;
- di dare atto che il competente
Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica
istruttoria della documentazione allegata alle sopra menzionate istanze ed ha
riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti
necessari per l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione de qua alla
Sezione Prima, nell’Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa
e dell’inclusione sociale;
- di iscrivere, ai sensi delle sopra
richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “CLOWNDOC Onlus”
con sede legale nel Comune di Pescara (PE) c/o Onofrillo
- alla Via Raffaello Sanzio, 47, alla Sezione Prima
del Registro Regionale, nella seguente Articolazione a) socio-sanitaria,
assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
- di definire quale elemento integrativo
dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della
cd. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, Art. 23 comma 1, lett. a;
- di disporre la notifica del presente
provvedimento all’associazione interessata;
- di trasmettere copia del presente atto
al Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche
Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;
- di disporre ai sensi del comma 5 art.
8, della L.R.11/2012, la pubblicazione integrale
della presente determinazione sul B.U.R.A.T..
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Germano De Sanctis