IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la legge n.88 del 7 luglio 2009 che, all’art. 40, comma 2, dispone che i laboratori di autocontrollo nel settore alimentare devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011;

PREMESSO che con D.M. del 22 dicembre 2009 “ACCREDIA” è stato designato quale unico organismo nazionale italiano a svolgere attività di accreditamento;

VISTO il Regolamento CE n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari che, all’art. 3, stabilisce che gli operatori del settore alimentare garantiscano che in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati dal regolamento medesimo;

VISTO il Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CE n.339/93;

RICHIAMATO l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 17 giugno 2004 – Repertorio atti n.2028 – recante “Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell’autocontrollo”;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.R. n.335 del 6 aprile 2006 recante: “Approvazione delle Linee Guida vincolanti per il riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari”;

VISTO l’Accordo sancito, ai sensi dell’art. 40, comma 3, della Legge 7 luglio 2009, n.88, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali dei laboratori e modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori ”- Rep. Atti 78/CSR dell’ 8 luglio 2010;

PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale n. DG21/174 del 30 dicembre 2010 il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo ha recepito il suddetto accordo senza abrogare le Linee Guida per il riconoscimento dei laboratori fissate dalla richiamata deliberazione di G.R. n.335/2006, che pertanto rimangono valide ed efficaci;

VISTA la propria precedente determinazione n. DG11/107 del 11.06.2007 ad oggetto “Pubblicazione del registro Regionale concernente l’elenco dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari;

VISTA la propria precedente determinazione n. DG11/42 del 13.03.2008 ad oggetto “Registro Regionale concernente l’elenco dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari – Regione Abruzzo – 1° aggiornamento”;

VISTA la propria precedente determinazione n. DG21/228 del 24.12.2013 ad oggetto “Registro Regionale concernente l’elenco dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari – Regione Abruzzo – aggiornamento”;

VISTA la propria precedente determinazione n. DG21/63 del 26.06.2014 ad oggetto “Aggiornamento del Registro Regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari – Regione Abruzzo. Cancellazione dei Laboratori: Laboratori Chimici Riuniti, Laboratorio Analisi Dr. Bruno Bucciarelli, Neotron SpA;

VISTA la comunicazione del 13/11/2014 effettuata dal laboratorio ASTRA STUDIO CHIMICO ASSOCIATO, già iscritto all’albo in oggetto specificato con nr. 13/012/LAB, con cui ha chiesto in prima istanza l’aggiornamento dell’elenco delle prove accreditate e in seconda istanza la presa d’atto della modifica dell’indirizzo del laboratorio da Via Gammarana a Via Potito Randi n.6;

DATO ATTO che nel sito internet di ACCREDIA (www.accredia.it) sono consultabili gli aggiornamenti delle prove accreditate eseguite dai singoli laboratori iscritti;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’aggiornamento del Registro Regionale concernente l’elenco dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTO l’art.5 della L.R. del 14 settembre 1999 n.77 recante “Norme in materia di organizzazione e

rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per le ragioni riportate in premessa

1.         di prendere atto del rinnovo del Certificato di Accreditamento e della revisione delle prove accreditate del laboratorio ASTRA STUDIO CHIMICO ASSOCIATO riportate nell’allegato B del presente provvedimento;

2.         di prendere contestualmente atto della variazione toponomastica intervenuta per la sede del laboratorio che risulta variata da Via Gammarana a Via Potito Randi n.6;

3.         di aggiornare l’elenco dei laboratori, iscritti nel Registro Regionale, che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari – ALLEGATO A della determinazione dirigenziale n. DG21/63 del 26.06.2014;

4.         di stabilire, conseguentemente, che l’ALLEGATO A al presente provvedimento integra e sostituisce l’ALLEGATO A della determinazione dirigenziale n. DG21/63 del 26.06.2014;

5.         che l’elenco delle prove accreditate di ciascun laboratorio in elenco è consultabile presso il sito istituzionale di Accredia;

6.         di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute e alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;

7.         di trasmettere una copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità ai sensi dell’art.16 della L.R. n.7 del 10/05/2002;

8.         di pubblicare il presente atto sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli

 

Seguono allegati

Allegati A-B