IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTO gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale – V Commissione - n. 1 del 4.12.2014

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1.         Il presente Regolamento disciplina gli indirizzi per il concorso alla spesa della quota di compartecipazione a carico dell’utente e/o del Comune di residenza dello stesso per le prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale, in attuazione dei Decreti del Commissario ad acta per il Piano di rientro sanitario dell’anno 2014, nn. 91, 92, 103, 104, 105 mediante i quali sono state definite le tipologie di prestazioni socio-sanitarie con le relative quote percentuali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dell’utente o del Comune di residenza dello stesso, così come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza).

2.         Il presente Regolamento ha l’obiettivo di assicurare il diritto alla tutela della salute e all’accesso alle prestazioni, garantendo cure gratuite agli indigenti, ai sensi degli articoli 32 e 38 della Costituzione.

Art. 2

(Tipologie di prestazioni socio-sanitarie soggette all’obbligo di compartecipazione)

1.         Le tipologie di prestazioni socio-sanitarie, di cui ai Decreti dell’anno 2014, nn. 91, 92, 103, 104, 105 del Commissario ad acta per il Piano di rientro sanitario, soggette all’obbligo di compartecipazione sono:

a)         prestazioni riabilitative semiresidenziali e residenziali di lungodegenza (mantenimento), in favore di disabili gravi, erogate dalle strutture ex articolo 26 L. 833/78 (Decreto del Commissario ad acta 8 agosto 2014, n. 92, così come modificato dal Decreto del Commissario ad acta 18 settembre 2014, n. 103);

b)         prestazioni residenziali, in favore di disabili, anziani non autosufficienti e pazienti affetti da morbo di Alzheimer/demenze, erogate dalle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) (Decreto Commissario ad acta 18 settembre 2014, n.105);

c)         prestazioni residenziali in favore di persone inabili non curabili a domicilio e anziani non autosufficienti, disabili fisici, psichici, sensoriali, anormali psichici, erogate da strutture riconducibili attualmente alle Residenze Assistenziali (R.A.) (Decreto Commissario ad acta 13 agosto 2014, n. 91, così come modificato dal Decreto Commissario ad acta 18 settembre 2014, n. 104);

d)         prestazioni socio-riabilitative residenziali in favore di persone con problemi psichiatrici, erogati da strutture a più alta/minore intensità assistenziale (Struttura semiprotetta – Casa famiglia di cui alle tipologie degli Allegati B e C della del. giunta reg. 877/2001) (Decreto Commissario ad acta 13 agosto 2014, n. 91, così come modificato dal Decreto Commissario ad acta 18 settembre 2014, n. 104).

Art. 3

(Definizione delle quote sociali a carico del Comune e/o degli utenti)

1.         Il costo delle prestazioni, alla luce dei Decreti di cui all’articolo 2, sono riepilogate nella successiva tabella, che definisce altresì la quota sociale giornaliera che dovrà essere presa a riferimento dai Comuni e dagli utenti.

 Tabella 1 – Tariffario delle prestazioni socio-sanitarie e ripartizione quote

Codice Tipologia prestazione

Target

Quota sociale gg. a carico utente/Comune

Quota sanitaria gg. a carico SSR

Totale

 

A. Prestazioni riabilitative semiresidenziali e residenziali di lungodegenza (mantenimento)

A.1. Prestazioni riabilitative semiresidenziali

Disabile grave

€ 26,30

(30%)

€ 61,37

(70%)

€ 87,67

A.2. Prestazioni riabilitative semiresidenziali

Disabile medio grave

€ 20,23

(30%)

€ 47,21

(70%)

€ 67,44

A.3. Prestazioni riabilitative residenziali

Disabile grave

€ 43,40

(30%)

€ 101,14

(70%)

€ 144,48

A.4. Prestazioni riabilitative residenziali

Disabile medio grave

€ 33,34

(30%)

€ 77,8

(70%)

€ 111,14

A.5. Prestazioni riabilitative residenziali

Disabile grave privo del sostegno familiare

€ 86,69

(60%)

€ 57,79

(40%)

€ 144,48

A.6. Prestazioni riabilitative residenziali

Disabile medio grave privo del sostegno familiare

€ 66,68

(60%)

€ 44,46

(40%)

€ 111,14

 

B. Prestazioni residenziali erogate in R.S.A.

B.1. Prestazioni residenziali in R.S.A.

1° Fascia

Anziani non autosufficienti

€ 38,65

(50%)

€ 38,65

(50%)

€ 77,30

B.2. Prestazioni residenziali in R.S.A.

2° Fascia

Anziani non autosufficienti

€ 43,93

(50%)

€ 43,93

(50%)

€ 87,86

B.3. Prestazioni residenziali in R.S.A.

3° Fascia

Anziani non autosufficienti

€ 52,345

(50%)

€ 52,345

(50%)

€ 104,69

B.4. Prestazioni residenziali in R.S.A.

1° Fascia

Disabili

€ 23,19

(30%)

€ 54,11

(70%)

€ 77,30

B.5. Prestazioni residenziali in R.S.A.

2° Fascia

Disabili

€ 26,36

(30%)

€ 61,50

(70%)

€ 87,86

B.6. Prestazioni residenziali in R.S.A.

3° Fascia

Disabili

€ 31,40

(30%)

€ 73,29

(70%)

€ 104,69

B.7. B.2. Prestazioni residenziali in R.S.A.

1° Fascia

Pazienti affetti da morbo di Alzheimer/demenze

€ 50,11

(50%)

€ 50,11

(50%)

€ 100,22

B.8. Prestazioni residenziali in R.S.A.

2° Fascia

Pazienti affetti da morbo di Alzheimer/demenze

€ 54,09

(50%)

€ 54,09

(50%)

€ 108,18

 

C. Prestazioni residenziali erogate in R.A.

C.1. Prestazioni residenziali in R.A.

Inabili non curabili a domicilio/anziani non autosufficienti

€ 35,375

(50%)

€ 35,375

(50%)

€ 70,75

C.2. Prestazioni residenziali in R.A.

Disabili fisici, psichici, sensoriali privi di sostegno familiare

€ 52,68

(60%)

€ 35,12

(40%)

€ 87,80

 

D. Prestazioni socio-riabilitative residenziali erogate in strutture semiprotette/case famiglia

D.1. Prestazioni socio-riabilitative residenziali a più alta intensità assistenziale

(Allegato B del. giunta reg. 877/2001)

Persone con problemi psichiatrici

€ 48,96

(60%)

€ 32,64

(40%)

€ 81,60

D.2. Prestazioni socio-riabilitative residenziali a minore intensità assistenziale

(Allegato C del. giunta reg. 877/2001)

Persone con problemi psichiatrici

€ 45,55

(60%)

€ 30,37

(40%)

€ 75,92

 

 

 

 

 

 

2.         In applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, le prestazioni riabilitative ex articolo 26 (Codice A) ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali in fase intensiva ed estensiva, e quelle rese nei casi di responsività minimale, restano a carico al 100% al Servizio Sanitario Regionale. Rientrano, pertanto, nel regime di compartecipazione esclusivamente le prestazioni riabilitative semiresidenziali e residenziali in fase di lungo assistenza (mantenimento).

Art. 4

(Disabilità grave)

1.         Per “disabili gravi” si intendono le persone con disabilità in possesso della certificazione di situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 104/1992. Per “persone con disabilità media, grave o non autosufficiente” si intendono, comunque, le persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)). La condizione di “non autosufficienza” è altresì accertabile dall’Unità di valutazione multidimensionale.

2.         Per “disabili privi del sostegno familiare” si intendono i disabili, che abbiano perso il sostegno per decesso o per malattia o per abbandono di tutti i familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del Codice civile, inteso come assenza naturale e giuridica o come ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, previo accertamento di tale condizione da parte del Servizio sociale professionale e/o dell’Unità di valutazione multidimensionale. Per i disabili non rientranti in tale casistica, si applicano le tariffe e le percentuali già stabilite per i disabili a seconda della fascia di appartenenza.

Art. 5

(Compartecipazione alla spesa da parte del Comune e criteri di applicazione dell’ISEE)

1.         In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 5 dicembre 2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e del relativo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 (Supplemento ordinario n. 87) del 17.11.2014 si determina la compartecipazione alla spesa da parte del Comune.

2.         Le soglie ISEE per la compartecipazione alla spesa da parte del Comune della quota sociale giornaliera residenziale e semiresidenziale sono fissate in 3 tipologie:

a)         non superiore a € 13.000,00 per adulti disabili non coniugati e senza figli con reddito ISEE riferito al solo assistito;

b)         non superiore a € 20.000,00 per adulti disabili (coniugati e/o con figli) e anziani non autosufficienti (coniugati e/o con figli) con reddito ISEE riferito al nucleo familiare ristretto (articolo 6, comma 2, d.p.c.m. 159/2013);

c)         non superiore a € 30.000,00 per minori con disabilità con reddito ISEE riferito al nucleo familiare.

3.         Nel caso in cui il nucleo familiare ristretto di cui alla tipologia 2, del successivo comma 5, sia monoreddito, poiché con l’ingresso in struttura residenziale di un suo componente possono insorgere difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge e/o al figlio convivente, privo di redditi sufficienti, di vivere autonomamente, si applica all’assistito una soglia di esenzione incrementata del 50% (€ 30.000,00). Conseguentemente gli scaglioni individuati al successivo comma 5 seguono lo stesso criterio della tipologia 3.

4.         È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 3 del d.p.c.m.159/2013, se più favorevoli per il beneficiario.

5.         Per il calcolo dell’ammontare della compartecipazione dovuta dall’assistito nei casi in cui la valutazione della sua situazione economica sia superiore ai valori sopra determinati, si applica il metodo della progressività lineare sulla base dei scaglioni di ISEE, secondo quanto previsto nelle successive tabelle distinte per tipologia.

Tipologia 1. Adulti disabili non coniugati e senza figli: ISEE solo assistito

N. Scaglione

da ISEE

a ISEE

Percentuale di compartecipazione dell’utente

1

€ 13.001,00

€ 15.500,00

20%

2

€ 15.501,00

€ 18.000,00

40%

3

€ 18.001,00

€ 20.500,00

60%

4

€ 20.501,00

€ 23.000,00

80%

5

€ 23.001,00

---------------

100%

 

Tipologia 2. Adulti disabili e anziani non autosufficienti (coniugati e/o con figli): ISEE nucleo familiare ristretto

N. Scaglione

da ISEE

a ISEE

Percentuale di compartecipazione dell’utente

1

€ 20.001,00

€ 24.000,00

20%

2

€ 24.001,00

€ 28.000,00

40%

3

€ 32.001,00

€ 36.000,00

60%

4

€ 36.001,00

€ 40.000,00

80%

5

€ 40.001,00

---------------

100%

 

Tipologia 3. Minori con disabilità: ISEE del nucleo familiare

N. Scaglione

da ISEE

a ISEE

Percentuale di compartecipazione dell’utente

1

€ 30.001,00

€ 35.000,00

20%

2

€ 35.001,00

€ 40.000,00

40%

3

€ 40.001,00

€ 45.000,00

60%

4

€ 45.001,00

€ 50.000,00

80%

5

€ 50.001,00

---------------

100%

Art. 6

(Definizione delle quote sociali a carico dell’utente e del Comune)

1.         Le quote di compartecipazione alla spesa a carico dell’utente e del Comune sono differenziate a seconda del regime: residenziale e semiresidenziale.

Art. 7

(Prestazioni in regime residenziale)

1.         Le prestazioni e le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite dall’utente per le sue esigenze di assistenza e accompagnamento sono utilizzate per il pagamento della quota di compartecipazione, fatta salva la “quota garantita” del 20% del trattamento minimo pensionistico I.N.P.S., da lasciare in disponibilità all’assistito, dal momento che la prestazione di tipo residenziale prevede una totale presa in carico dello stesso e comunque fino alla concorrenza massima della quota sociale corrispondente. L’utente compartecipa alla spesa attraverso il versamento integrale anche dell’eventuale indennità di accompagnamento e di ogni altra indennità o prestazione di natura previdenziale e assistenziale, percepita per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e assistenza. Laddove l’utilizzo di queste risorse non vada a coprire l’intero costo della quota sociale, la compartecipazione sulla parte residuale è calcolata attraverso l’ISEE con le modalità descritte all’articolo 5.

2.         Nel caso in cui la quota come determinata al comma 1 a carico dell’utente non fosse sufficiente al pagamento della spesa a suo carico, così come stabilita nei Decreti commissariali, la quota residua viene pagata dal Comune di residenza, se il reddito ISEE netto finale risulta inferiore alle soglie fissate per l’intero importo residuo oppure, nel caso di superamento delle soglie, con l’applicazione - sull’importo residuo - degli scaglioni secondo la percentuale di cui alla tabella dell’articolo 5.

3.         Laddove l’utente disabile o non autosufficiente avente diritto all’indennità di accompagnamento o di altro assegno finalizzato all’assistenza non riceva l’assegno mensile o per averlo sospeso o per non aver mai presentato domanda, la struttura accreditata ospitante e i familiari o tutori o amministratori di sostegno dell’assistito devono assistere l’utente per ripristinare o attivare presso l’I.N.P.S. l’erogazione dell’indennità di accompagnamento e/o di altro assegno previsto per il beneficiario, a pena di non riconoscimento della compartecipazione da parte del Comune e del rimborso da parte della Regione su tale quota. Il ritardo o la mancata conferma del diritto all’indennità di accompagnamento da parte dell’I.N.P.S. sarà oggetto di verifica da parte del Comune, dell’Azienda A.S.L. e della Regione sull’effettiva esigibilità della prestazione richiesta.

4.         Nel caso dell’utente minorenne accolto a regime residenziale, qualora il reddito annuale ISEE del nucleo familiare sia inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, il Comune copre la quota di compartecipazione dell’utente per l’intero importo, detratta l’indennità di accompagnamento ed eventuali altri assegni percepiti dal minore, che concorrono al pagamento della compartecipazione, fermo restando il diritto alla quota garantita. Nel caso di superamento della soglia minima, il Comune applicherà gli scaglioni di progressività della compartecipazione per i minori con disabilità, come definiti all’articolo 5. La compartecipazione dell’utente minorenne non si applica nel caso di ricovero disposto dall’Autorità giudiziaria.

Art. 8

(Prestazioni in regime semiresidenziale)

 

1.         La determinazione della quota per il regime semiresidenziale per l’utente adulto va effettuata tenendo conto di quanto previsto per le soglie fissate all’articolo 5. In tal caso la quota ISEE corrispondente si considera come soglia di esenzione totale dalla compartecipazione.

2.         Nel caso dell’utente minorenne accolto in regime semiresidenziale, qualora il reddito annuale ISEE del nucleo familiare sia inferiore alla soglia minima prevista all’articolo 5, il Comune copre la quota di compartecipazione dell’utente per l’intero importo.

Art. 9

(Decorrenza della compartecipazione)

1.         Sulla base di quanto stabilito dai Decreti del Commissario ad acta, la compartecipazione dell’utente e/o del Comune decorre dall’1 ottobre 2014 per le prestazioni riabilitative residenziali e semiresidenziali, per le prestazioni residenziali erogate in R.A., per le prestazioni socio-riabilitative residenziali erogate in strutture semiprotette/case famiglia a bassa intensità assistenziale, e dall’1 novembre 2014 per le prestazioni residenziali in R.S.A.

Art. 10

(Comune di residenza)

1.         Il Comune tenuto alla contribuzione della spesa è il Comune dove l’utente aveva la residenza prima dell’inizio delle prestazioni residenziali o semiresidenziali. Il Comune deve essere preventivamente informato da parte dell’utente e della Struttura accreditata al fine dell’assunzione degli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 4, della L. 328/2000.

Art. 11

(Concorso alla spesa da parte della Regione)

1.         Al fine del concorso regionale alla spesa, la Regione Abruzzo si impegna a garantire il rimborso ai Comuni del 100% della spesa effettivamente sostenuta per la compartecipazione per il periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2014 per le R.A. e per il periodo 1 novembre - 31 dicembre 2014 per le R.S.A.

2.         Il Comune deve inviare il rendiconto alla Direzione Politiche Sociali della Regione Abruzzo entro il 31 gennaio 2015.

Art. 12

(Modalità di richiesta di compartecipazione dell’utente al Comune)

1.         L’utente, assistito dalla Struttura accreditata o da un familiare (nel caso del minore da chi esercita la potestà), al fine di ricevere l’eventuale contributo da parte del Comune, deve richiedere al Comune di residenza, di cui all’articolo 10, il consenso preventivo alla compartecipazione presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica dell’ISEE, al fine di consentire al Comune di stabilire la quota di compartecipazione alla spesa.

2.         L’utente, per il quale è già intervenuta la presa in carico, alla data di decorrenza della compartecipazione di cui all’articolo 11, è comunque tenuto a richiedere il consenso al Comune di residenza presentando la Dichiarazione ISEE, con l’assistenza della Struttura accreditata ospitante e/o della famiglia, al fine di stabilire correttamente la quota di compartecipazione alla spesa.

3.         Il Comune, sulla base della documentazione presentata, accerta l’effettiva sussistenza del diritto alla compartecipazione e procede al calcolo delle relative quote.

Art. 13

(Modalità di fatturazione da parte della Struttura accreditata ospitante)

1.         Nel caso di accertato diritto alla compartecipazione da parte del Comune per gli utenti al di sotto delle soglie e degli scaglioni ISEE previsti, la struttura accreditata ospitante fattura:

a)         la quota di competenza del Servizio Sanitario Regionale alla A.S.L. territorialmente competente, stabilita secondo la percentuale della Tabella 1 dell’articolo 3, comma 1;

b)         la quota sociale percentualmente residua a carico dell’utente/Comune direttamente all’utente per quanto concerne la quota da lui dovuta e come rilevata dal Comune con il calcolo di cui agli articoli 7 e 8;

c)         la quota sociale restante direttamente al Comune.

2.         Nel caso di superamento delle soglie e degli scaglioni ISEE previsti, la struttura accreditata ospitante fattura:

a)         la quota di competenza del Servizio Sanitario Regionale alla A.S.L. territorialmente competente, stabilita secondo la percentuale della Tabella 1, di cui all’articolo 3, comma 1;

b)         la quota sociale a carico dell’utente/Comune direttamente all’utente stesso.

3.         Il Comune verifica con la A.S.L. nella quale è ubicata la struttura accreditata ospitante, se l’utente ha fruito delle prestazioni per le quali è dovuta la contribuzione.

Art. 14

(Disposizioni transitorie riferite all’anno 2014)

1.         Nelle more di attuazione delle presenti Linee Guida, al fine di agevolare il compito dei Comuni per l’accertamento del diritto alla compartecipazione e di garantire la continuità assistenziale degli utenti anche tenendo conto del contemporaneo processo di riconversione delle strutture residenziali, i Comuni, per il periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2014 per le R.A. e per il periodo 1 novembre - 31 dicembre 2014 per le R.S.A., copriranno la quota di compartecipazione per l’intero importo della quota sociale di cui alla Tabella 1, in temporanea deroga all’applicazione dell’ISEE, detratta la “quota alberghiera a carico dell’ospite” già in precedenza versata dall’utente, dai familiari e/o dai Comuni o da altri enti, ai sensi della del. giunta reg. 661/2002 e della del. giunta reg. 662/2002 relativamente alle prestazioni rese dalle Residenze Assistenziali (R.A.) e dalle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.).

2.         In via transitoria, per l’anno 2014, la struttura accreditata fattura la quota di competenza del S.S.R. direttamente alla A.S.L. e la quota sociale restante direttamente al Comune, previa verifica da parte del Comune dell’effettiva condizione che dà origine all’applicazione della quota richiesta dalla Struttura, secondo le tariffe della Tabella 1. Le R.A. e le R.S.A. detraggono dalla quota sociale spettante al Comune la “quota alberghiera a carico dell’ospite”, già sostenuta antecedentemente all’entrata in vigore dei Decreti del Commissario ad acta dell’anno 2014, nn. 91, 92, 103, 104, 105, da parte dei degli utenti (e/o familiari e/o dal Comune e/o da altri Enti) ai sensi della del. giunta reg. 661/2002 e della del. giunta reg. 662/2002, che deve essere fatturata direttamente all’utente.

3.         In ogni caso, già dall’ultimo trimestre dell’anno 2014, le indennità di accompagnamento, se percepite, dovranno essere versate dall’utente o dai familiari alla struttura sanitaria (ivi comprese le strutture ex articolo 26 rientranti nella disciplina della compartecipazione), che procederà alla loro fatturazione direttamente all’utente ricoverato a regime residenziale, detraendole dalla quota sociale a carico del Comune.

Art. 15

(Disposizioni finali)

1.         Il presente Regolamento è uno strumento sperimentale per la gestione transitoria del sistema della compartecipazione alla spesa sociale per le prestazioni socio-sanitarie. A regime, il sistema sarà, infatti, ricondotto alla gestione decentrata da parte dei Comuni e degli ambiti territoriali sociali, all’interno della nuova programmazione.

2.         Il Regolamento si applica per la compartecipazione alla spesa a carico degli utenti residenti in un Comune della Regione Abruzzo individuato ai sensi dell’articolo 10 e ospiti in strutture sanitarie aventi sede sul territorio della Regione Abruzzo.

3.         Per le medesime prestazioni erogate in strutture extra regionali, a favore di cittadini residenti in un Comune della Regione Abruzzo, la Regione concorrerà al pagamento con le modalità di cui al presente Regolamento e comunque nel limite massimo delle tariffe previste dalla disciplina regionale vigente.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso