IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 121 della
Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;
VISTO gli artt. 39 e 44
del vigente Statuto regionale;
VISTO il verbale del
Consiglio Regionale – V Commissione - n. 1 del 4.12.2014
EMANA
il seguente
regolamento:
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente Regolamento disciplina gli
indirizzi per il concorso alla spesa della quota di compartecipazione a carico
dell’utente e/o del Comune di residenza dello stesso per le prestazioni
socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale, in attuazione dei
Decreti del Commissario ad acta per il Piano di
rientro sanitario dell’anno 2014, nn. 91, 92, 103, 104,
105 mediante i quali sono state definite le tipologie di prestazioni
socio-sanitarie con le relative quote percentuali a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, dell’utente o del Comune di residenza dello stesso, così
come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza).
2. Il presente Regolamento ha l’obiettivo
di assicurare il diritto alla tutela della salute e all’accesso alle
prestazioni, garantendo cure gratuite agli indigenti, ai sensi degli articoli
32 e 38 della Costituzione.
Art. 2
(Tipologie di prestazioni
socio-sanitarie soggette all’obbligo di compartecipazione)
1. Le tipologie di prestazioni
socio-sanitarie, di cui ai Decreti dell’anno 2014, nn.
91, 92, 103, 104, 105 del Commissario ad acta per il
Piano di rientro sanitario, soggette all’obbligo di compartecipazione sono:
a) prestazioni riabilitative
semiresidenziali e residenziali di lungodegenza (mantenimento), in favore di
disabili gravi, erogate dalle strutture ex articolo 26 L. 833/78 (Decreto del
Commissario ad acta 8 agosto 2014, n. 92, così come modificato
dal Decreto del Commissario ad acta 18 settembre
2014, n. 103);
b) prestazioni residenziali, in favore di
disabili, anziani non autosufficienti e pazienti affetti da morbo di
Alzheimer/demenze, erogate dalle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) (Decreto Commissario ad acta
18 settembre 2014, n.105);
c) prestazioni residenziali in favore di
persone inabili non curabili a domicilio e anziani non autosufficienti,
disabili fisici, psichici, sensoriali, anormali psichici, erogate da strutture
riconducibili attualmente alle Residenze Assistenziali (R.A.) (Decreto
Commissario ad acta 13 agosto 2014, n. 91, così come
modificato dal Decreto Commissario ad acta 18
settembre 2014, n. 104);
d) prestazioni socio-riabilitative
residenziali in favore di persone con problemi psichiatrici, erogati da
strutture a più alta/minore intensità assistenziale (Struttura semiprotetta –
Casa famiglia di cui alle tipologie degli Allegati B e C della del. giunta reg.
877/2001) (Decreto Commissario ad acta 13 agosto
2014, n. 91, così come modificato dal Decreto Commissario ad acta 18 settembre 2014, n. 104).
Art. 3
(Definizione delle quote sociali a
carico del Comune e/o degli utenti)
1. Il costo delle prestazioni, alla luce
dei Decreti di cui all’articolo 2, sono riepilogate nella successiva tabella,
che definisce altresì la quota sociale giornaliera che dovrà essere presa a
riferimento dai Comuni e dagli utenti.
Tabella 1 – Tariffario delle prestazioni
socio-sanitarie e ripartizione quote
Codice Tipologia prestazione |
Target |
Quota sociale gg. a
carico utente/Comune |
Quota sanitaria gg. a carico SSR |
Totale |
|
||||
A. Prestazioni riabilitative semiresidenziali e
residenziali di lungodegenza (mantenimento) |
||||
A.1. Prestazioni riabilitative semiresidenziali |
Disabile grave |
€ 26,30 (30%) |
€
61,37 (70%) |
€
87,67 |
A.2. Prestazioni riabilitative semiresidenziali |
Disabile medio grave |
€ 20,23 (30%) |
€
47,21 (70%) |
€
67,44 |
A.3. Prestazioni riabilitative residenziali |
Disabile grave |
€ 43,40 (30%) |
€
101,14 (70%) |
€
144,48 |
A.4. Prestazioni riabilitative residenziali |
Disabile medio grave |
€ 33,34 (30%) |
€
77,8 (70%) |
€
111,14 |
A.5. Prestazioni riabilitative residenziali |
Disabile grave privo del
sostegno familiare |
€ 86,69 (60%) |
€
57,79 (40%) |
€
144,48 |
A.6. Prestazioni riabilitative residenziali |
Disabile medio grave privo
del sostegno familiare |
€ 66,68 (60%) |
€
44,46 (40%) |
€
111,14 |
|
||||
B. Prestazioni residenziali erogate in R.S.A. |
||||
B.1. Prestazioni residenziali in R.S.A. 1° Fascia |
Anziani non
autosufficienti |
€ 38,65 (50%) |
€
38,65 (50%) |
€
77,30 |
B.2. Prestazioni residenziali in R.S.A. 2° Fascia |
Anziani non autosufficienti |
€ 43,93 (50%) |
€
43,93 (50%) |
€
87,86 |
B.3. Prestazioni residenziali in R.S.A. 3° Fascia |
Anziani non autosufficienti |
€ 52,345 (50%) |
€
52,345 (50%) |
€
104,69 |
B.4. Prestazioni residenziali in R.S.A. 1° Fascia |
Disabili |
€ 23,19 (30%) |
€
54,11 (70%) |
€
77,30 |
B.5. Prestazioni residenziali in R.S.A. 2° Fascia |
Disabili |
€ 26,36 (30%) |
€
61,50 (70%) |
€ 87,86 |
B.6. Prestazioni residenziali in R.S.A. 3° Fascia |
Disabili |
€ 31,40 (30%) |
€
73,29 (70%) |
€
104,69 |
B.7. B.2. Prestazioni residenziali in R.S.A. 1° Fascia |
Pazienti affetti da morbo
di Alzheimer/demenze |
€ 50,11 (50%) |
€
50,11 (50%) |
€
100,22 |
B.8. Prestazioni residenziali in R.S.A. 2° Fascia |
Pazienti affetti da morbo
di Alzheimer/demenze |
€ 54,09 (50%) |
€
54,09 (50%) |
€
108,18 |
|
||||
C. Prestazioni residenziali erogate in R.A. |
||||
C.1. Prestazioni residenziali in R.A. |
Inabili non curabili a domicilio/anziani
non autosufficienti |
€ 35,375 (50%) |
€
35,375 (50%) |
€
70,75 |
C.2. Prestazioni residenziali in R.A. |
Disabili fisici, psichici,
sensoriali privi di sostegno familiare |
€ 52,68 (60%) |
€
35,12 (40%) |
€
87,80 |
|
||||
D. Prestazioni socio-riabilitative residenziali
erogate in strutture semiprotette/case famiglia |
||||
D.1. Prestazioni socio-riabilitative residenziali a più alta intensità
assistenziale (Allegato B del. giunta reg. 877/2001) |
Persone con problemi
psichiatrici |
€ 48,96 (60%) |
€
32,64 (40%) |
€
81,60 |
D.2. Prestazioni socio-riabilitative residenziali a minore intensità
assistenziale (Allegato C del. giunta reg. 877/2001) |
Persone con problemi
psichiatrici |
€ 45,55 (60%) |
€
30,37 (40%) |
€
75,92 |
|
|
|
|
|
2. In applicazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, le prestazioni
riabilitative ex articolo 26 (Codice A) ambulatoriali, semiresidenziali e
residenziali in fase intensiva ed estensiva, e quelle rese nei casi di
responsività minimale, restano a carico al 100% al Servizio Sanitario
Regionale. Rientrano, pertanto, nel regime di compartecipazione esclusivamente
le prestazioni riabilitative semiresidenziali e residenziali in fase di lungo
assistenza (mantenimento).
Art. 4
(Disabilità grave)
1. Per “disabili gravi” si intendono le
persone con disabilità in possesso della certificazione di situazione di
gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 104/1992. Per “persone con
disabilità media, grave o non autosufficiente” si intendono, comunque, le
persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella
tabella di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 (Regolamento concernente la revisione delle
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE)). La condizione di “non
autosufficienza” è altresì accertabile dall’Unità di valutazione
multidimensionale.
2. Per “disabili privi del sostegno
familiare” si intendono i disabili, che abbiano perso il sostegno per decesso o
per malattia o per abbandono di tutti i familiari tenuti agli alimenti ai sensi
dell’articolo 433 del Codice civile, inteso come assenza naturale e giuridica o
come ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, previo
accertamento di tale condizione da parte del Servizio sociale professionale e/o
dell’Unità di valutazione multidimensionale. Per i disabili non rientranti in
tale casistica, si applicano le tariffe e le percentuali già stabilite per i
disabili a seconda della fascia di appartenenza.
Art. 5
(Compartecipazione alla spesa da
parte del Comune e criteri di applicazione dell’ISEE)
1. In attuazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 5 dicembre 2013 (Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e
del relativo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7
novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 (Supplemento
ordinario n. 87) del 17.11.2014 si determina la compartecipazione alla spesa da
parte del Comune.
2. Le soglie ISEE per la compartecipazione
alla spesa da parte del Comune della quota sociale giornaliera residenziale e
semiresidenziale sono fissate in 3 tipologie:
a) non superiore a € 13.000,00 per adulti
disabili non coniugati e senza figli con reddito ISEE riferito al solo
assistito;
b) non superiore a € 20.000,00 per adulti
disabili (coniugati e/o con figli) e anziani non autosufficienti (coniugati e/o
con figli) con reddito ISEE riferito al nucleo familiare ristretto (articolo 6,
comma 2, d.p.c.m. 159/2013);
c) non superiore a € 30.000,00 per minori
con disabilità con reddito ISEE riferito al nucleo familiare.
3. Nel caso in cui il nucleo familiare
ristretto di cui alla tipologia 2, del successivo comma 5, sia monoreddito,
poiché con l’ingresso in struttura residenziale di un suo componente possono
insorgere difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge e/o al figlio
convivente, privo di redditi sufficienti, di vivere autonomamente, si applica
all’assistito una soglia di esenzione incrementata del 50% (€ 30.000,00).
Conseguentemente gli scaglioni individuati al successivo comma 5 seguono lo
stesso criterio della tipologia 3.
4. È fatta salva, in ogni caso, la
possibilità di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di
cui all’articolo 3 del d.p.c.m.159/2013, se più favorevoli per il beneficiario.
5. Per il calcolo dell’ammontare della
compartecipazione dovuta dall’assistito nei casi in cui la valutazione della
sua situazione economica sia superiore ai valori sopra determinati, si applica
il metodo della progressività lineare sulla base dei scaglioni di ISEE, secondo
quanto previsto nelle successive tabelle distinte per tipologia.
Tipologia 1. Adulti disabili non coniugati e senza
figli: ISEE solo assistito
N. Scaglione |
da ISEE |
a ISEE |
Percentuale di
compartecipazione dell’utente |
1 |
€ 13.001,00 |
€ 15.500,00 |
20% |
2 |
€ 15.501,00 |
€ 18.000,00 |
40% |
3 |
€ 18.001,00 |
€ 20.500,00 |
60% |
4 |
€ 20.501,00 |
€ 23.000,00 |
80% |
5 |
€ 23.001,00 |
--------------- |
100% |
Tipologia 2. Adulti disabili e anziani non
autosufficienti (coniugati e/o con figli): ISEE nucleo familiare ristretto
N. Scaglione |
da ISEE |
a ISEE |
Percentuale di
compartecipazione dell’utente |
1 |
€ 20.001,00 |
€ 24.000,00 |
20% |
2 |
€ 24.001,00 |
€ 28.000,00 |
40% |
3 |
€ 32.001,00 |
€ 36.000,00 |
60% |
4 |
€ 36.001,00 |
€ 40.000,00 |
80% |
5 |
€ 40.001,00 |
--------------- |
100% |
Tipologia 3. Minori con disabilità: ISEE del nucleo
familiare
N. Scaglione |
da ISEE |
a ISEE |
Percentuale di
compartecipazione dell’utente |
1 |
€ 30.001,00 |
€ 35.000,00 |
20% |
2 |
€ 35.001,00 |
€ 40.000,00 |
40% |
3 |
€ 40.001,00 |
€ 45.000,00 |
60% |
4 |
€ 45.001,00 |
€ 50.000,00 |
80% |
5 |
€ 50.001,00 |
--------------- |
100% |
Art. 6
(Definizione delle quote sociali a
carico dell’utente e del Comune)
1. Le quote di compartecipazione alla
spesa a carico dell’utente e del Comune sono differenziate a seconda del
regime: residenziale e semiresidenziale.
Art. 7
(Prestazioni in regime
residenziale)
1. Le prestazioni e le indennità di natura
previdenziale e assistenziale percepite dall’utente per le sue esigenze di
assistenza e accompagnamento sono utilizzate per il pagamento della quota di
compartecipazione, fatta salva la “quota garantita” del 20% del trattamento
minimo pensionistico I.N.P.S., da lasciare in disponibilità all’assistito, dal
momento che la prestazione di tipo residenziale prevede una totale presa in
carico dello stesso e comunque fino alla concorrenza massima della quota
sociale corrispondente. L’utente compartecipa alla spesa attraverso il
versamento integrale anche dell’eventuale indennità di accompagnamento e di
ogni altra indennità o prestazione di natura previdenziale e assistenziale,
percepita per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e
assistenza. Laddove l’utilizzo di queste risorse non vada a coprire l’intero
costo della quota sociale, la compartecipazione sulla parte residuale è
calcolata attraverso l’ISEE con le modalità descritte all’articolo 5.
2. Nel caso in cui la quota come
determinata al comma 1 a carico dell’utente non fosse sufficiente al pagamento
della spesa a suo carico, così come stabilita nei Decreti commissariali, la
quota residua viene pagata dal Comune di residenza, se il reddito ISEE netto
finale risulta inferiore alle soglie fissate per l’intero importo residuo
oppure, nel caso di superamento delle soglie, con l’applicazione - sull’importo
residuo - degli scaglioni secondo la percentuale di cui alla tabella
dell’articolo 5.
3. Laddove l’utente disabile o non
autosufficiente avente diritto all’indennità di accompagnamento o di altro
assegno finalizzato all’assistenza non riceva l’assegno mensile o per averlo
sospeso o per non aver mai presentato domanda, la struttura accreditata
ospitante e i familiari o tutori o amministratori di sostegno dell’assistito
devono assistere l’utente per ripristinare o attivare presso l’I.N.P.S.
l’erogazione dell’indennità di accompagnamento e/o di altro assegno previsto
per il beneficiario, a pena di non riconoscimento della compartecipazione da
parte del Comune e del rimborso da parte della Regione su tale quota. Il
ritardo o la mancata conferma del diritto all’indennità di accompagnamento da
parte dell’I.N.P.S. sarà oggetto di verifica da parte del Comune, dell’Azienda A.S.L. e della Regione sull’effettiva esigibilità della
prestazione richiesta.
4. Nel caso dell’utente minorenne accolto
a regime residenziale, qualora il reddito annuale ISEE del nucleo familiare sia
inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, il Comune copre la quota di
compartecipazione dell’utente per l’intero importo, detratta l’indennità di
accompagnamento ed eventuali altri assegni percepiti dal minore, che concorrono
al pagamento della compartecipazione, fermo restando il diritto alla quota
garantita. Nel caso di superamento della soglia minima, il Comune applicherà
gli scaglioni di progressività della compartecipazione per i minori con
disabilità, come definiti all’articolo 5. La compartecipazione dell’utente
minorenne non si applica nel caso di ricovero disposto dall’Autorità
giudiziaria.
Art. 8
(Prestazioni in regime
semiresidenziale)
1. La determinazione della quota per il
regime semiresidenziale per l’utente adulto va effettuata tenendo conto di
quanto previsto per le soglie fissate all’articolo 5. In tal caso la quota ISEE
corrispondente si considera come soglia di esenzione totale dalla
compartecipazione.
2. Nel caso dell’utente minorenne accolto
in regime semiresidenziale, qualora il reddito annuale ISEE del nucleo
familiare sia inferiore alla soglia minima prevista all’articolo 5, il Comune
copre la quota di compartecipazione dell’utente per l’intero importo.
Art. 9
(Decorrenza della
compartecipazione)
1. Sulla base di quanto stabilito dai
Decreti del Commissario ad acta, la compartecipazione
dell’utente e/o del Comune decorre dall’1 ottobre 2014 per le prestazioni
riabilitative residenziali e semiresidenziali, per le prestazioni residenziali
erogate in R.A., per le prestazioni socio-riabilitative residenziali erogate in
strutture semiprotette/case famiglia a bassa intensità assistenziale, e dall’1
novembre 2014 per le prestazioni residenziali in R.S.A.
Art. 10
(Comune di residenza)
1. Il Comune tenuto alla contribuzione
della spesa è il Comune dove l’utente aveva la residenza prima dell’inizio
delle prestazioni residenziali o semiresidenziali. Il Comune deve essere
preventivamente informato da parte dell’utente e della Struttura accreditata al
fine dell’assunzione degli obblighi connessi all’eventuale integrazione
economica, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 4, della L.
328/2000.
Art. 11
(Concorso alla spesa da parte della
Regione)
1. Al fine del concorso regionale alla
spesa, la Regione Abruzzo si impegna a garantire il rimborso ai Comuni del 100%
della spesa effettivamente sostenuta per la compartecipazione per il periodo 1
ottobre - 31 dicembre 2014 per le R.A. e per il periodo 1 novembre - 31
dicembre 2014 per le R.S.A.
2. Il Comune deve inviare il rendiconto
alla Direzione Politiche Sociali della Regione Abruzzo entro il 31 gennaio
2015.
Art. 12
(Modalità di richiesta di
compartecipazione dell’utente al Comune)
1. L’utente, assistito dalla Struttura
accreditata o da un familiare (nel caso del minore da chi esercita la potestà),
al fine di ricevere l’eventuale contributo da parte del Comune, deve richiedere
al Comune di residenza, di cui all’articolo 10, il consenso preventivo alla compartecipazione
presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica dell’ISEE, al fine di consentire
al Comune di stabilire la quota di compartecipazione alla spesa.
2. L’utente, per il quale è già
intervenuta la presa in carico, alla data di decorrenza della compartecipazione
di cui all’articolo 11, è comunque tenuto a richiedere il consenso al Comune di
residenza presentando la Dichiarazione ISEE, con l’assistenza della Struttura
accreditata ospitante e/o della famiglia, al fine di stabilire correttamente la
quota di compartecipazione alla spesa.
3. Il Comune, sulla base della
documentazione presentata, accerta l’effettiva sussistenza del diritto alla
compartecipazione e procede al calcolo delle relative quote.
Art. 13
(Modalità di fatturazione da parte
della Struttura accreditata ospitante)
1. Nel caso di accertato diritto alla
compartecipazione da parte del Comune per gli utenti al di sotto delle soglie e
degli scaglioni ISEE previsti, la struttura accreditata ospitante fattura:
a) la quota di competenza del Servizio
Sanitario Regionale alla A.S.L. territorialmente
competente, stabilita secondo la percentuale della Tabella 1 dell’articolo 3,
comma 1;
b) la quota sociale percentualmente
residua a carico dell’utente/Comune direttamente all’utente per quanto concerne
la quota da lui dovuta e come rilevata dal Comune con il calcolo di cui agli
articoli 7 e 8;
c) la quota sociale restante direttamente
al Comune.
2. Nel caso di superamento delle soglie e
degli scaglioni ISEE previsti, la struttura accreditata ospitante fattura:
a) la quota di competenza del Servizio
Sanitario Regionale alla A.S.L. territorialmente
competente, stabilita secondo la percentuale della Tabella 1, di cui
all’articolo 3, comma 1;
b) la quota sociale a carico dell’utente/Comune
direttamente all’utente stesso.
3. Il Comune verifica con la A.S.L. nella quale è ubicata la struttura accreditata
ospitante, se l’utente ha fruito delle prestazioni per le quali è dovuta la
contribuzione.
Art. 14
(Disposizioni transitorie riferite
all’anno 2014)
1. Nelle more di attuazione delle presenti
Linee Guida, al fine di agevolare il compito dei Comuni per l’accertamento del
diritto alla compartecipazione e di garantire la continuità assistenziale degli
utenti anche tenendo conto del contemporaneo processo di riconversione delle
strutture residenziali, i Comuni, per il periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2014
per le R.A. e per il periodo 1 novembre - 31 dicembre 2014 per le R.S.A., copriranno la quota di
compartecipazione per l’intero importo della quota sociale di cui alla Tabella
1, in temporanea deroga all’applicazione dell’ISEE, detratta la “quota
alberghiera a carico dell’ospite” già in precedenza versata dall’utente, dai
familiari e/o dai Comuni o da altri enti, ai sensi della del. giunta reg.
661/2002 e della del. giunta reg. 662/2002 relativamente alle prestazioni rese
dalle Residenze Assistenziali (R.A.) e dalle Residenze Sanitarie Assistenziali
(R.S.A.).
2. In via transitoria, per l’anno 2014, la
struttura accreditata fattura la quota di competenza del S.S.R.
direttamente alla A.S.L. e la quota sociale restante
direttamente al Comune, previa verifica da parte del Comune dell’effettiva
condizione che dà origine all’applicazione della quota richiesta dalla
Struttura, secondo le tariffe della Tabella 1. Le R.A. e le R.S.A.
detraggono dalla quota sociale spettante al Comune la “quota alberghiera a
carico dell’ospite”, già sostenuta antecedentemente all’entrata in vigore dei
Decreti del Commissario ad acta dell’anno 2014, nn. 91, 92, 103, 104, 105, da parte dei degli utenti (e/o
familiari e/o dal Comune e/o da altri Enti) ai sensi della del. giunta reg.
661/2002 e della del. giunta reg. 662/2002, che deve essere fatturata
direttamente all’utente.
3. In ogni caso, già dall’ultimo trimestre
dell’anno 2014, le indennità di accompagnamento, se percepite, dovranno essere
versate dall’utente o dai familiari alla struttura sanitaria (ivi comprese le
strutture ex articolo 26 rientranti nella disciplina della compartecipazione),
che procederà alla loro fatturazione direttamente all’utente ricoverato a
regime residenziale, detraendole dalla quota sociale a carico del Comune.
Art. 15
(Disposizioni finali)
1. Il presente Regolamento è uno strumento
sperimentale per la gestione transitoria del sistema della compartecipazione
alla spesa sociale per le prestazioni socio-sanitarie. A regime, il sistema
sarà, infatti, ricondotto alla gestione decentrata da parte dei Comuni e degli
ambiti territoriali sociali, all’interno della nuova programmazione.
2. Il Regolamento si applica per la
compartecipazione alla spesa a carico degli utenti residenti in un Comune della
Regione Abruzzo individuato ai sensi dell’articolo 10 e ospiti in strutture
sanitarie aventi sede sul territorio della Regione Abruzzo.
3. Per le medesime prestazioni erogate in
strutture extra regionali, a favore di cittadini residenti in un Comune della
Regione Abruzzo, la Regione concorrerà al pagamento con le modalità di cui al
presente Regolamento e comunque nel limite massimo delle tariffe previste dalla
disciplina regionale vigente.
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso