IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA
la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente
"Misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO
il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la
diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali" e successive modifiche ed integrazioni che, tra l'altro, affida
le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i
quali, ai sensi dell'articolo 50 lettere g) ed i), devono:
- prescrivere, sul territorio di propria
competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la
distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti
tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa
essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali;
- istituire zone caratterizzate da uno
specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure
fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi,
compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di
detti organismi;
VISTO
il D.M. 7 febbraio 2011 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o
l’eradicazione del cancro batterico dell’actinidia causato da Pseudomonas syringae pv. actinidiae”;
VISTA
la decisione della Commissione 2012/756/UE del 5 dicembre 2012, relativa alle
misure di emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae;
VISTO
il D.M. 20 dicembre 2013 “Misure per impedire l’introduzione e la diffusione di
Pseudomonas syringae pv. actinidiae nel territorio
della Repubblica italiana” che adegua la normativa nazionale in materia a
quanto disposto dalla sopracitata decisione della Commissione 2012/756/UE del 5
dicembre 2012 ed abroga il sopracitato D.M. 7 febbraio 2011;
CONSIDERATO
che il D.M. 20 dicembre 2013:
stabilisce,
agli art.li 5 comma 1 e 6 comma 1, che i Servizi Fitosanitari regionali:
- effettuino, direttamente o tramite
tecnici operanti sotto il loro controllo, indagini ufficiali annuali volte ad
accertare la presenza di PSA nei territori di competenza sui vegetali
specificati e su altri vegetali di Actinidia Lindl;
- istituiscano, nei territori di
competenza, le aree indenni, le aree contaminate, le aree di contenimento e le
relative aree di sicurezza;
e
definisce all’art. 2:
- “vegetali specificati”:il polline vivo
ed i vegetali destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi, di
Actinidia lindl;
- “area indenne”: territorio dove non è
presente PSA o dove lo stesso è stato eradicato
ufficialmente, in conformità allo standard ISPM n. 4 della FAO;
- “area contaminata”: appezzamento
precedentemente indenne in cui è stata accertata la presenza di PSA in una o
più piante;
- “area di contenimento”: il territorio
dove la presenza di PSA è tale da rendere tecnicamente non possibile
l’eradicazione nel breve termine ed è necessario il contenimento dell’organismo
nocivo e l’eliminazione delle fonti d’inoculo;
- “area di sicurezza”: area di raggio di
500 metri intorno all’area contaminata o all’area di contenimento
TENUTO
CONTO delle indagini condotte nel corso del 2014 da Ispettori fitosanitari
attraverso ispezioni visive sui vegetali di Actinidia Lindl
moltiplicati, coltivati o commercializzati sul territorio regionale, che non
hanno rilevato la presenza di sintomi riconducibili a PSA, le cui relazioni e
schede verbale di controllo sono state acquisite agli atti dell’Ufficio
Fitosanitario, Difesa delle Colture, Difesa Integrata e Biologica;
ATTESO
che, ai sensi dell’allegato II del D.M. 20 dicembre 2013, i vegetali di
Actinidia originari del territorio dell’Unione Europea possono essere spostati
all’interno dell’Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante
redatto e rilasciato conformemente a quanto previsto dal D. Lgs
214/2005, Titolo V, e se soddisfano una delle condizioni di cui al punto 2,
nello specifico alla condizione che gli stessi vegetali siano stati coltivati
per tutto il loro ciclo di vita in un’area indenne da PSA definita in
conformità allo Standard I.S.P.M. n.4 della FAO;
RITENUTO,
quindi, ai sensi dell’art. 6 del citato D.M. 20 dicembre 2013 e sulla base
delle indagini condotte sulla presenza di PSA nella regione Abruzzo, di
definire “area indenne” l’intero territorio della regione Abruzzo nei confronti
di Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA);
RICHIAMATA
la L.R. n. 29 dell’11 agosto 2011 “razionalizzazione
e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo”.
CONSIDERATO
che la D.G.R. n. 829 del 12.11.2013, che ha
riformulato l’assetto organizzativo della Direzione Politiche Agricole e di
Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, ha istituito il
nuovo
Servizio Fitosanitario DH43 assegnando allo stesso le competenze in materia
fitosanitaria precedentemente ricomprese nel Servizio produzioni Agricole e
mercato DH27;
DATO
ATTO che all’interno del Servizio Fitosanitario la materia in argomento è
assegnata all’Ufficio Fitosanitario, Difesa delle Colture, Difesa Integrata e
Biologica, il cui responsabile è la Dott.ssa Rita Domenica Di Giovanni,
designata responsabile dei procedimenti dell’Ufficio medesimo;
RICHIAMATA
la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”.
DETERMINA
per
le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate:
1) di definire, avuto riguardo ai
risultati delle indagini condotte ed ai sensi dell’art.6 comma 1 del
sopracitato D.M. 20 dicembre 2013, lo stato fitosanitario dell’intero
territorio della regione Abruzzo nei confronti di Pseudomonas
syringae pv. actinidiae (PSA) quale “area indenne”;
2) di trasmettere integralmente il
presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale presso il ministero delle Politiche
Agricole e Forestali;
3) di pubblicare, a cura del Responsabile
dell’Ufficio Fitosanitario, Difesa delle Colture, Difesa Integrata e Biologica,
integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco