IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Legge Regionale 09.01.2013, n. 1, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni, Fusioni) disposizioni in materia di riassetto degli enti del territorio montano e norme in materia di politiche di sviluppo della montagna abruzzese” ed, in particolare, gli articoli 15 bis e seguenti introdotti dall’articolo 3 della stessa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 15 bis della legge regionale17 dicembre 1997, n. 143 e s.m.i., rubricato “Riassetto di enti del territorio montano” , “La Regione Abruzzo, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della stessa, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, procede al complessivo riassetto degli enti operanti nel territorio montano contestualmente promuovendo la costituzione di unioni tra i Comuni montani”;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 15 ter, comma 1, della predetta L.R. così come modificato dalla L.R. 20.04.2013, n. 10 “(…) i Comuni appartenenti a Comunità Montane trasmettono alla Regione, entro il termine perentorio del 15.09.2013, deliberazioni di identico contenuto, adottate dai Consigli Comunali ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, con le quali costituiscono una o più Unioni di Comuni montani, ovvero Unioni Montane, o ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, con cui hanno stipulato apposite convenzioni, nel rispetto della normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali omogenee e le soglie demografiche minime per l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali”;

RICHIAMATO l’articolo 15 quinquies, comma 1, della Legge Regionale 17 dicembre 1997, n. 143 e s.m.i., secondo cui “Decorso inutilmente il termine perentorio di cui all’articolo 15 ter, comma 1, il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio Decreto la soppressione delle relative Comunità Montane e nomina un Commissario liquidatore per ciascuna di esse”;

RICHIAMATI altresì, i commi 5,6,7,8 e 9 dell’articolo 15 quinquies, della suddetta legge regionale, che dispongono:

-          “5. Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sono disciplinati i compiti e le funzioni del Commissario necessari per la definizione dei rapporti successori, ivi compresi quelli relativi al personale delle Comunità Montane soppresse titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008”.

-          “6. il Commissario, nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti, fa capo alle Direzioni della Giunta regionale competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, seguendone gli indirizzi. Il Commissario relaziona alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di riforme istituzionali e di enti locali”.

-          “7. Entro 60 giorni dall’insediamento, ciascun Commissario liquidatore propone, alle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro, un piano di liquidazione della Comunità Montana soppressa e di ricollocazione del personale di cui al comma 5, secondo le vigenti disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 e in particolare degli articoli 30 e 33 dello stesso, espletando le relative procedure”.

-          “8. Ove il Commissario non adempia nel termine di cui al comma 7, provvede la Giunta regionale per il tramite delle Direzioni regionali ivi indicate”.

-          “9. Il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto su proposta delle Direzioni regionali di cui al comma 6, il piano di liquidazione e di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità Montana soppressa e ne dichiara l’estinzione”;

CONSIDERATO che suddette strutture regionali non hanno ancora completato le attività di competenza;

RICHIAMATO il Decreto n. 74 del 11.11.2013 del Presidente della Giunta Regionale con il quale è stata soppressa la Comunità Montana “Peligna” e nel contempo è stato nominato Commissario liquidatore il dott. Antonio Carrara;

CONSIDERATA la natura fiduciaria dell’incarico conferito al predetto Commissario;

ATTESO che di tale Comunità Montana facevano parte i Comuni di: Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cocullo, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Scanno, Villalago e Vittorito;

RICHIAMATO l’articolo 14, commi 28 bis e 31 del D.L.31.05.2010, n. 78 così come modificato dall’articolo 1, comma 107 della Legge7.04.2014, n. 56, che prevede:

-          “28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni”.

-          “ 31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo e’ fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunita’ montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni gia’ costituite”;

VISTA la nota a firma congiunta del Presidente della Giunta Regionale dott. Luciano D’Alfonso e del Componente la Giunta arch. Mario Mazzocca che, in data 18.11.14 prot. RA/ 306216, hanno comunicato il venir meno del rapporto fiduciario con il Commissario della Comunità Montana “Peligna” dott. Antonio Carrara ed hanno indicato il dott. Mimmo Di Benedetto quale nuovo Commissario della predetta Comunità Montana;

PRECISATO che il nominando Commissario è incaricato di portare a compimento tutte le attività previste dal citato art. 15 quinquies della L.R. 1/2013 facendo capo alle Strutture regionali competenti di cui allo stesso articolo, predisponendo ed attivando tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi degli enti subentranti ed assicurando la massima collaborazione con le stesse Strutture regionali competenti a svolgere e completare il procedimento di perfezionamento del piano di liquidazione;

ATTESO che in tale attività il Commissario avrà quale obiettivo prioritario quello di favorire la costituzione di Unioni Montane fra i Comuni alla stessa appartenuti;

CONFERMATO che il Commissario assicura l’adozione di tutti gli atti necessari a garantire la regolare continuità amministrativa fino all’adozione del decreto di estinzione della Comunità Montana “Peligna” soppressa con DPGR n. 74 dell’11.11.2013;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive ed il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport, hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

Articolo1

Revoca Commissario e nuova nomina

L’incarico di Commissario conferito al dott. Antonio Carrara con decreto P.G.R n. 74 del 11.11.2013 è revocato.

Al fine di pervenire alla definizione dei rapporti successori tra la Comunità Montana “Peligna” ed i Comuni facenti parte della medesima o Unioni di comuni costituiti fra gli stessi ed al fine di pervenire al perfezionamento del piano di liquidazione, è nominato Commissario, a decorrere dalla data di notifica del presente decreto, il dott. Mimmo Di Benedetto che ha all’uopo provveduto a rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 7, comma 2 D.Lgs. 235/2012 (legge Severino) circa l’assenza di cause ostative alla nomina.

Dalla data di assunzione dell’incarico da parte del Commissario nominato con il presente decreto, cessa l’incarico conferito al Commissario con il Decreto n. 74 dell’11.11.2013.

Per l’incarico di Commissario non viene attribuito alcun compenso e sono riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l’espletamento dello stesso che faranno carico sul bilancio della liquidazione.

Articolo 2

Competenze del Commissario

Il nominando Commissario è incaricato di portare a compimento tutte le attività necessarie per la definizione dei rapporti successori, predisponendo ed attivando tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi degli enti subentranti ed assicurando la massima collaborazione con le Strutture regionali competenti, ai sensi dell’art. 15 quinquies della L.R. 1/2013, a svolgere e completare il procedimento di perfezionamento del piano di liquidazione.

In tale attività il Commissario avrà quale obiettivo prioritario quello di favorire la costituzione di Unioni Montane fra i Comuni alla stessa appartenuti.

Il Commissario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale del personale della soppressa predetta Comunità Montana.

Articolo 3

Estinzione

Il Presidente della Giunta Regionale, con successivo decreto, approva, su proposta delle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro, il piano di liquidazione e di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Comunità Montana soppressa e ne dichiara l’estinzione.

Articolo 4

Notifica

Il presente Decreto è notificato, a cura del Servizio “Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport” della Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive”, al dott. Antonio Carrara, al dott. Mimmo Di Benedetto ed ai legali rappresentanti di tutti gli enti interessati dal medesimo.

Lo stesso Decreto è altresì comunicato, a cura del Servizio “Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport”, della Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive”, alle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro e alla Struttura Speciale di Supporto Avvocatura Regionale.

Articolo 5

Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a cura della Direzione Affari della Presidenza.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso