LA GIUNTA REGIONALE

 

RICHIAMATE

-          la Deliberazione di Giunta Regionale n. 235 del 16/04/2012, inerente le disposizioni regionali in materia di offerta formativa pubblica nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi del D.Lgs.vo 14 settembre 2011, n. 167;

-          la Deliberazione di Giunta Regionale n. 896 del 02/12/2013, recante “Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 163 - art. 4 (Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere). PO FSE 2007-2013 - Avviso pubblico per il finanziamento della formazione trasversale e di base esterna degli apprendisti - Anno 2013.”;

CONSIDERATO

-          che l’Allegato 1 alla predetta D.G.R. n. 235/2012, prevede, in particolare, al paragrafo che disciplina la formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali, che, per fruire del finanziamento pubblico, le aule si compongano di un numero minimo di 10 allievi, sino ad un massimo di 20;

-          che la suddetta indicazione numerica è altresì riportata all’art. 6 del menzionato Avviso pubblico;

PRESO ATTO che gli Organismi formativi accreditati, incaricati dalle imprese di realizzare la formazione esterna finanziata a norma del bando in argomento, hanno più volte esplicitato, in considerazione della natura delle aziende richiedenti che occupano in media due/tre dipendenti e della rilevante mobilità che caratterizza attualmente il mercato del lavoro, l’oggettiva difficoltà a raggiungere il numero minimo di 10 apprendisti per classe;

CONSIDERATO

-          che la formazione trasversale e di base degli apprendisti è finanziata in termini di ore/uomo, con attribuzione del voucher al singolo apprendista e, pertanto, nulla incide o rileva la composizione numerica minimna della classe al fine della quantificazione delle risorse da attribuire a ciascun OdF;

-          che la realizzazione di classi con un numero di apprendisti inferiore a 10:

          non incide sulla qualità dell’offerta formativa;

          non determina alcun danno a carico dell’erario di questo Ente, trattandosi di voucher individuali per singolo discente;

RITENUTO, pertanto di considerare:

-          il numero minimo di 10 apprendisti per classe, meramente indicativo;

-          il numero massimo di 20 allievi per classe, quale parametro inderogabile, al fine di garantire e preservare la qualità dell’offerta formativa;

PRESO ATTO del parere espresso dal Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti ed approvati:

1)         di fornire, in riferimento alla composizione numerica delle classi di apprendisti, relativamente all’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, ai sensi del D.Lgs.vo 14 settembre 2011, n. 167, la seguente interpretazione autentica:

-          il numero minimo di 10 apprendisti per classe, è un parametro meramente indicativo, in quanto la formazione è finanziata in termini di ore/uomo, con attribuzione del voucher al singolo apprendista e, pertanto, nulla incide o rileva la composizione numerica minimna della classe al fine della quantificazione delle risorse da attribuire a ciascun OdF;

-          il numero massimo di 20 allievi per classe, è un parametro inderogabile, atto a garantire e preservare la qualità dell’offerta formativa.

2)         di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT, nonché l’inserimento del medesimo sul sito web della Regione Abruzzo.