LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATE
- la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 235 del 16/04/2012, inerente le disposizioni regionali in materia di offerta
formativa pubblica nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante
o contratto di mestiere, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e
trasversali, ai sensi del D.Lgs.vo 14 settembre 2011,
n. 167;
- la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 896 del 02/12/2013, recante “Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 163 -
art. 4 (Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere). PO FSE
2007-2013 - Avviso pubblico per il finanziamento della formazione trasversale e
di base esterna degli apprendisti - Anno 2013.”;
CONSIDERATO
- che l’Allegato 1 alla predetta D.G.R. n. 235/2012, prevede, in particolare, al paragrafo
che disciplina la formazione per l’acquisizione delle competenze di base e
trasversali, che, per fruire del finanziamento pubblico, le aule si compongano
di un numero minimo di 10 allievi, sino ad un massimo di 20;
- che la suddetta indicazione numerica è
altresì riportata all’art. 6 del menzionato Avviso pubblico;
PRESO
ATTO che gli Organismi formativi accreditati, incaricati dalle imprese di
realizzare la formazione esterna finanziata a norma del bando in argomento,
hanno più volte esplicitato, in considerazione della natura delle aziende
richiedenti che occupano in media due/tre dipendenti e della rilevante mobilità
che caratterizza attualmente il mercato del lavoro, l’oggettiva difficoltà a
raggiungere il numero minimo di 10 apprendisti per classe;
CONSIDERATO
- che la formazione trasversale e di
base degli apprendisti è finanziata in termini di ore/uomo, con attribuzione
del voucher al singolo apprendista e, pertanto, nulla incide o rileva la composizione
numerica minimna della classe al fine della
quantificazione delle risorse da attribuire a ciascun OdF;
- che la realizzazione di classi con un
numero di apprendisti inferiore a 10:
• non
incide sulla qualità dell’offerta formativa;
• non
determina alcun danno a carico dell’erario di questo Ente, trattandosi di
voucher individuali per singolo discente;
RITENUTO,
pertanto di considerare:
- il numero minimo di 10 apprendisti per
classe, meramente indicativo;
- il numero massimo di 20 allievi per
classe, quale parametro inderogabile, al fine di garantire e preservare la
qualità dell’offerta formativa;
PRESO
ATTO del parere espresso dal Direttore della Direzione “Politiche Attive del
Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”, in ordine alla
legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente
provvedimento;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per
i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti ed
approvati:
1) di fornire, in riferimento alla
composizione numerica delle classi di apprendisti, relativamente all’offerta
formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e
trasversali nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere, ai sensi del D.Lgs.vo 14
settembre 2011, n. 167, la seguente interpretazione autentica:
- il
numero minimo di 10 apprendisti per classe, è un parametro meramente
indicativo, in quanto la formazione è finanziata in termini di ore/uomo, con
attribuzione del voucher al singolo apprendista e, pertanto, nulla incide o
rileva la composizione numerica minimna della classe
al fine della quantificazione delle risorse da attribuire a ciascun OdF;
- il
numero massimo di 20 allievi per classe, è un parametro inderogabile, atto a
garantire e preservare la qualità dell’offerta formativa.
2) di disporre la pubblicazione del
presente provvedimento sul BURAT, nonché l’inserimento del medesimo sul sito
web della Regione Abruzzo.