IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ATTO DI PROMULGAZIONE
VISTO
l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22
novembre 1999 n. 1;
VISTI
gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;
VISTO
il verbale del Consiglio Regionale n. 12/4 del 2.12.2014
PROMULGA
LEGGE
REGIONALE 18 DICEMBRE 2014, N. 44
Disposizioni
per assicurare il rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di stato nella concessione di
aiuti regionali ad hoc destinati a sostenere lo spettacolo dal vivo e
l’istruzione pubblica in campo culturale, disposizioni relative alla L.R. 15/2000 (Disciplina per la promozione delle attività
musicali nella Regione Abruzzo), rifinanziamento della L.R.
94/1995 (Premio Internazionale Ignazio Silone) e modifiche alla L.R. 5/1999 (Norme organiche sul teatro di prosa) e alla L.R. 41/2011 (Disposizioni per l'adeguamento delle
infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella
città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere)
Art. 1
(Finalità ed oggetto)
1. Nelle more dell’adeguamento delle
normative regionali in materia di spettacolo dal vivo, da attuarsi attraverso
la legge europea regionale 2014, la presente legge disciplina la concessione di
finanziamenti ad hoc in materia culturale nel rispetto del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
2. La presente legge, inoltre, nel
rispetto della normativa europea, definisce, ai fini del sostegno finanziario
delle attività di istruzione pubblica in campo culturale, la tipologia dei
finanziamenti che non costituiscono aiuti di Stato.
Art. 2
(Sostegno all’Ente Teatrale
Regionale Teatro Stabile Abruzzese)
1. Nelle more dell’adeguamento delle
normative regionali in materia di cultura e nel rispetto del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del TFUE, è concesso un contributo all’Ente Teatrale
Regionale Teatro Stabile Abruzzese per l’importo massimo di € 300.000,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 è
destinato a supportare il normale svolgimento delle attività del 2014, ivi
comprese le iniziative volte a salvaguardare l’equilibrio del bilancio, ed è
quantificato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 53 del reg. (UE)
n. 651/2014.
3. Il contributo previsto dalla presente
legge è cumulabile con quelli previsti e disciplinati da altre leggi regionali
per le medesime finalità ed attività.
4. Il Servizio competente in materia di
cultura verifica, in caso di cumulo con altri aiuti di Stato in relazione agli
stessi costi ammissibili, il non superamento dell'intensità di aiuto più
elevata concedibile, corrispondente a quanto necessario per coprire la perdita
di esercizio.
5. La comunicazione alla Commissione
europea prevista dall’articolo 11, paragrafo 1, lett. a), del reg. (UE) n.
651/2014 è effettuata entro venti giorni lavorativi dall’adozione del
provvedimento di concessione del contributo.
Art. 3
(Clausola di invarianza della spesa
e oneri finanziari)
1. La copertura finanziaria della spesa
prevista dall’articolo 2 è assicurata dallo stanziamento di competenza e di
cassa del capitolo di spesa di nuova istituzione 10.01.005 - 61655, denominato
"Intervento a favore del TSA" di importo pari ad € 300.000,00;
2. Al bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di
competenza e di cassa:
a) lo
stanziamento del capitolo di spesa 10.02.009 - 62434, denominato
"Contributo all’Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d’Abruzzo - L.R. 11.9.1996, n. 88 e L.R.
21.9.1999, n. 85" è ridotto di € 300.000,00;
b) lo
stanziamento del capitolo di spesa 10.01.005 - 61655, denominato
"Intervento a favore del TSA" è incrementato di € 300.000,00.
Art. 4
(Modifica alla L.R.
5/1999)
1. Al comma 5 bis dell'articolo 12 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 5 (Norme organiche sul teatro di
prosa) le parole "con uno stanziamento continuativo annuale di €
35.000,00", sono sostituite con le parole "per l'annualità 2014 con
uno stanziamento di € 20.000,00".
2. La copertura finanziaria del
finanziamento di cui al comma 1 è assicurata dagli stanziamenti di competenza e
di cassa del capitolo 62436 - UPB 10.02.009 denominato "Interventi a
favore del Teatro di Prosa - L.R. 5/1999";
3. Al bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di
competenza e di cassa:
a) lo
stanziamento del capitolo di spesa 10.02.009 - 62436 denominato
"Interventi a favore del Teatro di Prosa - L.R.
5/1999" è aumentato di € 19.999,50;
b) lo
stanziamento del capitolo di spesa 10.01.005 - 61664 denominato
"Contributo a favore della fondazione Centro Sperimentale di
cinematografia - Scuola Nazionale di cinema L.R.
28.12.2012, n. 72" è aumentato di € 0,50 (cinquanta centesimi di euro);
c) lo
stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 - 37204 denominato "Entrate
derivanti da contributi a carico del personale per assicurare il trattamento
previdenziale e assistenziale" è aumentato di € 20.000,00.
Art. 5
(Finanziamenti regionali per
attività di istruzione pubblica in campo culturale)
1. Ai sensi della legislazione e della
giurisprudenza europea, al sostegno finanziario regionale delle attività
didattiche degli Istituti e degli Enti inseriti nel sistema scolastico
nazionale, finanziati e controllati dallo Stato o da amministrazioni pubbliche,
non si applicano le disposizioni e gli adempimenti previsti dalla normativa
sugli aiuti di Stato, se gli stessi assolvono i propri compiti in campo
culturale ed educativo, nel contesto dell’istruzione pubblica.
Art. 6
(Disposizioni relative alla L.R. 15/2000)
1. Per l’annualità 2014 sono sospesi gli
effetti dei seguenti articoli della L.R. 22 febbraio
2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione
Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni:
a) art.
10 - Attività lirica-progetti;
b) art.
11 - Norme di finanziamento;
c) art.
12 - Progetti;
d) art.
13 - Norme di finanziamento;
e) art.
14 – Finalità;
f) art.
15 - Norme di finanziamento;
g) art.
19 - Accesso di altri soggetti.
2. Per l’annualità 2014, ai soggetti di
cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 della previsione originaria della L.R. 15/2000, i contributi sono assegnati nei limiti dello
stanziamento iscritto nella UPB 10.02.009 capitolo 62424 denominato
"Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione
Abruzzo - L.R. 22.2.2000, n. 15", del bilancio
2014 e sono proporzionalmente ridotti qualora non trovino ivi capienza.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono
applicate anche ai soggetti che in precedenza, e fino al 2013, hanno
beneficiato dei contributi previsti dalla L.R.
15/2000.
4. I contributi di cui al presente
articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli Aiuti di
Stato.
5. La Giunta regionale, anche tramite i
Servizi regionali competenti, procede all’attuazione dei dettati del presente
articolo, disponendo la revoca dei provvedimenti già adottati in contrasto con
le suddette disposizioni, fatti salvi i provvedimenti che hanno già disposto il
pagamento della spesa.
Art. 7
(Rifinanziamento della L.R. 94/1995)
1. Per l’anno 2014, al fine di dare
continuità alle iniziative previste nella L.R. 2
maggio 1995, n. 94 (Premio internazionale Ignazio Silone) la stessa viene
rifinanziata. Il capitolo di spesa 61626 denominato "Premio internazionale
Ignazio Silone - L.R. 2.5.1995, n. 94 e L.R. 9.8.1999, n. 47" è incrementato di € 60.000,00.
2. Al bilancio di previsione 2014 è
apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
a) in
aumento: U.P.B. 03.05.002 capitolo di entrata 35045
denominato "Entrate relative al gettito derivante dalla lotta all’evasione
ex articolo 9 del D.Lgs. 68/2011" per €
60.000,00;
b) in
aumento: U.P.B. 10.01.004, capitolo di spesa 61626
denominato "Premio internazionale Ignazio Silone - L.R.
2.5.1995, n. 94 e L.R. 9.8.1999, n. 47" per €
60.000,00.
3. Per le annualità successive al 2014,
gli oneri derivanti dall’attuazione della L.R.
94/1995 trovano copertura finanziaria nell’ambito dell’apposito stanziamento
dell’U.P.B. 10.01.004 del bilancio di previsione
della Regione Abruzzo annualmente determinato ed iscritto secondo le modalità
previste dall’articolo 8 della L.R. 25 marzo 2002, n.
3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell’articolo 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità
regionale).
Art. 8
(Modifica dell’art. 2 della L.R. 41/2011)
1. Al comma 5 dell’articolo 2 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento
delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale
nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere), il secondo periodo
"Gli interventi sono conclusi dall'Azienda entro trentasei mesi dalla data
di comunicazione della concessione del sostegno finanziario regionale." è
sostituito dal seguente: "Gli interventi sono conclusi dall'Azienda entro
il 31 dicembre 2017".
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 18 Dicembre 2014
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
****************
TESTI
DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO
1999, N. 5
"Norme organiche sul teatro di prosa"
DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE
2011, N. 41
"Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture
sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di
L'Aquila e degli altri Comuni del cratere"
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI
MODIFICA 18 DICEMBRE 2014, N. 44"Disposizioni per assicurare il rispetto
della normativa europea in materia di
aiuti di stato nella concessione di aiuti regionali ad hoc destinati a
sostenere lo spettacolo dal vivo e l’istruzione pubblica in campo culturale,
disposizioni relative alla L.R. 15/2000 (Disciplina
per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo),
rifinanziamento della L.R. 94/1995 (Premio
Internazionale Ignazio Silone) e modifiche alla L.R.
5/1999 (Norme organiche sul teatro di prosa) e alla L.R.
41/2011 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative
e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri
Comuni del cratere)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE
REGIONALE 11 FEBBRAIO 1999, N. 5
Norme
organiche sul teatro di prosa.
Art. 12
(Definizione e finalità)
1. Al fine di incentivare la presenza
teatrale sul territorio e di favorire la massima diffusione della cultura
teatrale, la Regione, sulla base di programmi redatti con scadenza triennale
dai Comuni interessati e con concorso delle Province di riferimento, definisce
il sistema delle residenze teatrali sulla base delle risorse disponibili. Esso
consiste nella permanenza triennale di una compagnia nell'ambito di un teatro
municipale sulla base di un progetto che prevede un numero predefinito di
rappresentazioni ed un periodo minimo di apertura della sede teatrale.
2. La permanenza di cui al comma 1 su
proposta del Comune interessato, può essere rinnovata nella medesima sede, in
presenza di risultati di sicuro valore culturale del progetto proposto, per un
periodo complessivo non superiore a nove anni.
3. La Regione, nella localizzazione delle
residenze tiene conto, oltre che degli apporti finanziari dei Comuni proponenti
e delle Province interessate, delle esigenze di presenza teatrale nei
comprensori di riferimento, con finalità di equilibrio dell'offerta teatrale,
nonché della particolare valenza culturale dei progetti presentati dalle
compagnie.
4. La Regione può promuovere e sostenere
una residenza teatrale per Provincia ed in Comuni che garantiscano un proprio
apporto all'iniziativa, nella misura previamente definita, con propria
deliberazione.
5. Allo scopo di avviare concretamente,
nell'ambito regionale, un organico sistema di residenze, la Regione concorre
con i Comuni e le Province interessate, a sostenere, a titolo sperimentale e
per un triennio, le attività in tal senso eventualmente svolte, sulla base di
progetti culturalmente rilevanti, presso i Teatri Comunali di Atri e di Popoli.
5-bis.
La Regione Abruzzo riconosce il Drammateatro di
Popoli quale residenza teatrale storica e contribuisce al finanziamento della
sua attività per l'annualità 2014 con uno stanziamento di € 20.000,00, a valere
sul capitolo di spesa 62436 - UPB 10.02.009 denominato "Interventi a
favore del Teatro di Prosa - L.R. 5/1999".
LEGGE
REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 41
Disposizioni
per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione
sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere.
Art. 2
(Interventi in favore della
popolazione studentesca)
1. Per l'attuazione di quanto previsto
all'articolo 1, la Regione sostiene specifici progetti ed azioni posti in essere
dall'Azienda regionale per il diritto agli studi universitari di L'Aquila, di
seguito denominata "Azienda", che favoriscano la permanenza e la vita
sociale della popolazione studentesca iscritta all'Università degli Studi di
L'Aquila fra i quali, prioritariamente, l'istituzione di una specifica tessera
per il sostegno dei consumi di beni e servizi che gli studenti effettuano.
2. L'Azienda, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione regionale
competente in materia di diritto allo studio universitario, il dettaglio degli
interventi da realizzare o in corso di realizzazione formulati d'intesa con
l'Università degli Studi di L'Aquila.
3. Sono ammissibili anche interventi di
adeguamento strutturale purché gli stessi, come tutti gli interventi, siano
finalizzati a facilitare la residenzialità e l'aggregazione sociale degli
studenti universitari.
4. La Direzione regionale competente in
materia di diritto allo studio universitario provvede, nei successivi sessanta
giorni, alla verifica dell'attinenza degli interventi rispetto alle finalità
della presente legge ed ammette a finanziamento gli interventi ritenuti
meritevoli di sostegno per l'importo complessivo di euro 1.500.000,00.
5. Le risorse di cui al comma 4 sono trasferite
all'Azienda in unica soluzione con vincolo di destinazione alla realizzazione
degli interventi ammessi a finanziamento. Gli interventi sono conclusi
dall'Azienda entro il 31 dicembre 2017. Al termine di ciascun anno solare,
l'Azienda provvede alla parziale rendicontazione delle risorse utilizzate,
sottoscritta dal collegio dei revisori dei conti, ed alla illustrazione dello
stato di attuazione dei singoli interventi in itinere. Al completamento di ogni
singolo intervento provvede, altresì, all'invio della rendicontazione finale,
sottoscritta dal collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una relazione
su quanto realizzato e sugli effetti prodotti.
6. Il mancato rispetto dei termini di cui
al comma 5 comporta la revoca del finanziamento, fatti salvi gli interventi
totali o parziali già realizzati.
****************
Riferimenti
normativi
Il
testo dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme
sulla contabilità regionale), vigente alla data della presente pubblicazione, è
il seguente:
Art. 10
(Leggi di spesa a carattere
continuativo e ricorrente)
Le
leggi regionali che prevedono attività o interventi, rispettivamente, a
carattere continuativo o ricorrente determinano soltanto, per quanto attiene
alla loro disciplina sostanziale, gli obiettivi da raggiungere e le procedure
da seguire, facendo espresso rinvio alle leggi di bilancio per la
determinazione delle entità della spesa relativa. Tra gli atti delle procedure
non rientrano quelli dai quali sorga comunque per l’amministrazione l’obbligo
di assumere impegni a termini del successivo art. 51.
Nei
casi contemplati dal comma precedente gli adempimenti procedimentali richiesti
dalla legge possono essere iniziati anche prima che sia determinata l’entità
della spesa da operare.
Il
testo degli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 della legge regionale
22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali
nella Regione Abruzzo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il
seguente:
Art. 5
(Enti e associazioni)
La
Regione Abruzzo, in conformità con gli orientamenti normativi dello Stato in
materia di programmazione musicale, ed in eventuale concorso con i comuni e le
province, sostiene le istituzioni di seguito elencate riconoscendo loro il
compito di produrre e diffondere la cultura musicale:
a) Associazione musicale I Solisti
Aquilani;
b) Camerata musicale sulmonese;
c) Ente manifestazioni pescaresi;
d) Ente musicale Società Aquilana dei
concerti “B. Barattelli” - L'Aquila;
e) Società del teatro e della musica “L.
Barbara” - Pescara;
f) Società dei concerti “P. Riccitelli” - Teramo;
g) Associazione musicale “Il Fabbro
Armonioso” - Avezzano;
h) Associazione orchestrale da camera “B.
Marcello” - Teramo;
i) Cooperativa cast lirica - Avezzano;
j) Ecamlab Soc.
Coop. - Pescara;
k) Istituzione deputazione teatrale
“Teatro Marrucino” - Chieti;
l) Officina musicale - L'Aquila;
m) Associazione officina musicale altipiano
delle Rocche - Rocca di Mezzo (AQ);
n) Associazione musicale “A. Pacini” - Atri (TE);
o) Associazione Playing
Brass School - Ortona (CH);
p) Società cooperativa “Anxanum” - Lanciano;
q) Associazione jazz on - Avezzano;
r) Associazione culturale spazio 3 -
Teramo;
s) Associazione musicale “F.J. Haydn”;
t) Società italiana della musica e del
teatro - Chieti;
u) Associazione culturale Lightship - Vasto;
v) Associazione jazz image
and bleus - Teramo;
y) Associazione Musicale Complesso
Bandistico di Ancarano (TE);
z) Gruppo Ricerca Canti Folk Pineto di
Pineto (TE);
z-bis)
Associazione Culturale ELLEDIENNE - Avezzano;
z-ter)
Associazione Culturale Harmonia Novissima - Avezzano;
z-quater)
E-motion Gruppo Phoenix - Associazione culturale di
produzione danza (attività coreutiche).
Art. 7
(Enti e associazioni)
La
Regione Abruzzo, consapevole dell'importanza dell'azione didattica per una
qualificata formazione professionale utile al necessario avviamento al lavoro,
sostiene gli Enti e le associazioni di seguito elencate, che hanno assicurato
negli anni la crescita della cultura musicale e della qualità esecutiva e
interpretativa di innumerevoli giovani musicisti, concretizzando una elevata
qualità didattica ed educativa a complemento degli studi compiuti nelle scuole
statali di musica:
a) Accademia musicale pescarese;
b) A.R.P.E.M. - Fontecchio (AQ);
c) Ateneo internazionale della lirica-Sulmona;
d) Associazione amici della musica e corsi
musicali estivi “F. Fenaroli” - Lanciano;
e) Associazione musica per la pace (AQ);
f) Associazione chitarristica aquilana
(AQ);
g) Associazione musicale accademia;
h) Orchestra giovanile “I Sinfonici” Mosciano S. Angelo (TE);
i) Associazione settembrata
abruzzese (PE);
l) Associazione fisarmonicisti aquilana
(AQ);
m) Associazione culturale amici del
festival di mezzaestate di Tagliacozzo
(AQ);
n) Scuola Civica Musicale di Vasto.
Art. 8
(Orchestra giovanile abruzzese)
La
Regione Abruzzo, allo scopo di offrire ai giovani musicisti l'opportunità di
prepararsi alla carriera musicale nelle forme più efficaci e facilitarne
l'inserimento nella vita professionale, sostiene l'attività dell'Orchestra
giovanile abruzzese (O.G.A.) che riunisce ogni anno
allievi provenienti dai Conservatori di musica di L'Aquila e Pescara e dal
liceo musicale di Teramo per realizzare la formazione di figure professionali
tecnicamente e culturalmente elevate.
L'Orchestra
giovanile abruzzese, opererà per la parte organizzativa della propria attività
stagionale, in concorso con una o più istituzioni elencate nella presente
legge, tramite convenzione biennale rinnovabile ed in accordo con i
Conservatori di musica ed il liceo musicale indicati al comma precedente.
Art. 9
(Istituti e centri di studio)
La
Regione Abruzzo affida alle strutture sotto elencate il compito di studio e
ricerca per lo sviluppo delle discipline di cui al comma 4 del precedente art.
1:
a) Centro studi musicali “N. Carloni” - L'Aquila;
b) Istituto Gramma
- L'Aquila;
c) Istituto nazionale Tostiano
- Ortona;
d) Istituto abruzzese di storia musicale.
Art. 10
(L'attività lirica – Progetti)
La
Regione Abruzzo, consapevole della crescente richiesta di iniziative
operistiche, promuove e sostiene finanziariamente ogni anno, un progetto di
produzione e relativa distribuzione di opere del repertorio lirico coordinato
tra Enti e associazioni musicali elencati nella presente legge, i quali
concorrono a tale produzione secondo le proprie competenze e finalità
istituzionali.
I
soggetti di cui al comma 1, sulla base delle rispettive specificità, elaborano
il progetto ed individuano un capofila il quale presenta la relativa proposta
alla Giunta regionale - Servizio promozione culturale entro il 31 marzo dell'anno
di riferimento e si impegna alla sua realizzazione.
Art. 11
(Norme di finanziamento)
I
progetti di cui al precedente articolo sono finanziati annualmente fino al 10%
dello stanziamento previsto per il finanziamento della presente legge.
Entro
il 30 aprile di ogni anno, il Servizio promozione culturale provvede
all'assegnazione del finanziamento, liquidando a titolo di anticipazione l'80%
della somma assegnata.
Il
residuo 20% del finanziamento è corrisposto dopo presentazione, entro tre mesi
dal termine dell'attività, di dichiarazione attestante l'avvenuta realizzazione
del progetto, unitamente al consuntivo del beneficiario e ad una dettagliata
relazione artistica.
Per
i soggetti beneficiari, il contributo regionale non può superare il 60% del
bilancio dell'anno precedente a quello di esercizio.
Art. 12
(Progetti)
La
Regione Abruzzo incentiva la progettualità di organismi associativi costituiti
con atto pubblico tra giovani musicisti e operatori musicali che propongono
iniziative di particolare pregio, creatività e interesse artistico, oltre che
di originale innovazione, anche per assicurare la diffusione della cultura
musicale in località e ambiti non serviti solitamente dai tradizionali circuiti
regionali.
I
soggetti di cui al comma precedente inoltrano alla Giunta regionale - Servizio
promozione culturale, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno di riferimento,
un dettagliato progetto artistico e finanziario con l'indicazione di altre
fonti di finanziamento pubbliche c/o private nonché di una dichiarazione
attestante l'impegno del rispetto delle vigenti norme in materia fiscale,
previdenziale e assistenziale.
I
progetti di cui al comma 2 sono istruiti dalle competenti strutture regionali
che determinano i relativi finanziamenti previo esame tecnico-comparativo
effettuato da esperti di nomina del Componente la Giunta preposto al ramo.
Art. 13
(Norme di finanziamento)
Per
i progetti di cui al presente capo, l'importo disponibile è commisurato fino al
10% del finanziamento complessivo annuale stabilito per la presente legge.
Entro
il 30 aprile di ogni anno, il Servizio promozione culturale provvede
all'assegnazione di un contributo dell'entità massima del 50% della spesa
ammessa, liquidando a titolo di anticipazione il 50% della somma assegnata.
Il
residuo 50% del contributo è corrisposto dopo presentazione, entro tre mesi dal
termine dell'attività, di dichiarazione attestante l'avvenuta realizzazione del
progetto, unitamente al consuntivo del beneficiario e ad una dettagliata
relazione artistica.
Qualora
i fondi di cui al presente articolo non fossero utilizzati, gli stessi saranno
comunque investiti per le attività previste dalla presente legge.
Art. 14
(Finalità)
Al
fine di incentivare la diffusione della cultura musicale sul territorio, la
Regione, sulla base delle risorse disponibili, sostiene le attività delle
residenze svolte sulla base di progetti triennali che determinano, per ogni
anno del triennio, il numero di rappresentazioni ed esecuzioni e il periodo di
apertura della sede o delle sedi di spettacolo, comunque non inferiore a mesi
cinque.
I
progetti di cui al comma precedente sono redatti dai comuni interessati con il
concorso finanziario delle province di riferimento.
Gli
esecutori dei progetti delle residenze possono stipulare convenzioni triennali
con Enti musicali di produzione e/o distribuzione e con altri soggetti
organizzati con carattere di continuità, operanti nel campo musicale.
Art. 15
(Norme di finanziamento)
La
Giunta regionale può concorrere finanziariamente, con gli Enti locali del
territorio di riferimento, alla realizzazione di una residenza musicale per
Provincia, tenuto conto della valenza progettuale, del concorso finanziario
degli altri Enti, per un importo massimo del 25% dello stanziamento previsto
per la residenza dalla presente legge.
Per
i progetti di cui al presente titolo, l'importo disponibile è commisurato fino
al 10% del finanziamento complessivo annuale stabilito per la presente legge.
Qualora
i fondi di cui al presente articolo non fossero utilizzati, gli stessi saranno
comunque investiti per le attività previste dalla presente legge.
Art. 19
(Accesso di altri soggetti)
1. La Regione, consapevole del crescente
sviluppo delle attività legate alla cultura musicale in Abruzzo, prevede la
possibilità di accedere ai benefici di cui agli artt. 5, 7 e 9 della presente
legge per le istituzioni e gli organismi che siano divenuti in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2 o che siano beneficiari del contributo derivante
dal Fondo Unico per lo Spettacolo.
2. Per l'anno 2006, le istituzioni e gli
organismi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 che in precedenza hanno
beneficiato dei contributi previsti dalla presente legge possono subire, in
eguale misura per tutti, una variazione in meno, rispetto all'anno precedente
della sovvenzione di non oltre il 20%.
3. Per l'anno 2006, le istituzioni e gli
organismi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 che in precedenza non
hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente legge, potranno essere
finanziati, in eguale misura per tutti, con un contributo massimo di €
10.000,00.
Il
testo dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art. 8
Legge finanziaria.
1. Unitamente al bilancio annuale e
pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto
di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con
gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'art. 5 ed in connessione con
lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di
riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e
provvede, per il medesimo periodo:
a) alle
variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla
determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di
norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
b) al
rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio
pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) alla
riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di
autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla
determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere
permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni
considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese
correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di
sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa
corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge
finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle
spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento
di cui all'art. 5.
4. La legge finanziaria è approvata nella
stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando,
nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.