IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 12/4 del 2.12.2014

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2014, N. 44

Disposizioni per assicurare il rispetto della  normativa europea in materia di aiuti di stato nella concessione di aiuti regionali ad hoc destinati a sostenere lo spettacolo dal vivo e l’istruzione pubblica in campo culturale, disposizioni relative alla L.R. 15/2000 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo), rifinanziamento della L.R. 94/1995 (Premio Internazionale Ignazio Silone) e modifiche alla L.R. 5/1999 (Norme organiche sul teatro di prosa) e alla L.R. 41/2011 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere)

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1.         Nelle more dell’adeguamento delle normative regionali in materia di spettacolo dal vivo, da attuarsi attraverso la legge europea regionale 2014, la presente legge disciplina la concessione di finanziamenti ad hoc in materia culturale nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2.         La presente legge, inoltre, nel rispetto della normativa europea, definisce, ai fini del sostegno finanziario delle attività di istruzione pubblica in campo culturale, la tipologia dei finanziamenti che non costituiscono aiuti di Stato.

Art. 2

(Sostegno all’Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile Abruzzese)

1.         Nelle more dell’adeguamento delle normative regionali in materia di cultura e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, è concesso un contributo all’Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile Abruzzese per l’importo massimo di € 300.000,00.

2.         Il contributo di cui al comma 1 è destinato a supportare il normale svolgimento delle attività del 2014, ivi comprese le iniziative volte a salvaguardare l’equilibrio del bilancio, ed è quantificato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 53 del reg. (UE) n. 651/2014.

3.         Il contributo previsto dalla presente legge è cumulabile con quelli previsti e disciplinati da altre leggi regionali per le medesime finalità ed attività.

4.         Il Servizio competente in materia di cultura verifica, in caso di cumulo con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, il non superamento dell'intensità di aiuto più elevata concedibile, corrispondente a quanto necessario per coprire la perdita di esercizio.

5.         La comunicazione alla Commissione europea prevista dall’articolo 11, paragrafo 1, lett. a), del reg. (UE) n. 651/2014 è effettuata entro venti giorni lavorativi dall’adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Art. 3

(Clausola di invarianza della spesa e oneri finanziari)

1.         La copertura finanziaria della spesa prevista dall’articolo 2 è assicurata dallo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa di nuova istituzione 10.01.005 - 61655, denominato "Intervento a favore del TSA" di importo pari ad € 300.000,00;

2.         Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a)         lo stanziamento del capitolo di spesa 10.02.009 - 62434, denominato "Contributo all’Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d’Abruzzo - L.R. 11.9.1996, n. 88 e L.R. 21.9.1999, n. 85" è ridotto di € 300.000,00;

b)         lo stanziamento del capitolo di spesa 10.01.005 - 61655, denominato "Intervento a favore del TSA" è incrementato di € 300.000,00.

Art. 4

(Modifica alla L.R. 5/1999)

1.         Al comma 5 bis dell'articolo 12 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 5 (Norme organiche sul teatro di prosa) le parole "con uno stanziamento continuativo annuale di € 35.000,00", sono sostituite con le parole "per l'annualità 2014 con uno stanziamento di € 20.000,00".

2.         La copertura finanziaria del finanziamento di cui al comma 1 è assicurata dagli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 62436 - UPB 10.02.009 denominato "Interventi a favore del Teatro di Prosa - L.R. 5/1999";

3.         Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a)         lo stanziamento del capitolo di spesa 10.02.009 - 62436 denominato "Interventi a favore del Teatro di Prosa - L.R. 5/1999" è aumentato di € 19.999,50;

b)         lo stanziamento del capitolo di spesa 10.01.005 - 61664 denominato "Contributo a favore della fondazione Centro Sperimentale di cinematografia - Scuola Nazionale di cinema L.R. 28.12.2012, n. 72" è aumentato di € 0,50 (cinquanta centesimi di euro);

c)         lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 - 37204 denominato "Entrate derivanti da contributi a carico del personale per assicurare il trattamento previdenziale e assistenziale" è aumentato di € 20.000,00.

Art. 5

(Finanziamenti regionali per attività di istruzione pubblica in campo culturale)

1.         Ai sensi della legislazione e della giurisprudenza europea, al sostegno finanziario regionale delle attività didattiche degli Istituti e degli Enti inseriti nel sistema scolastico nazionale, finanziati e controllati dallo Stato o da amministrazioni pubbliche, non si applicano le disposizioni e gli adempimenti previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato, se gli stessi assolvono i propri compiti in campo culturale ed educativo, nel contesto dell’istruzione pubblica.

Art. 6

(Disposizioni relative alla L.R. 15/2000)

1.         Per l’annualità 2014 sono sospesi gli effetti dei seguenti articoli della L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni:

a)         art. 10 - Attività lirica-progetti;

b)         art. 11 - Norme di finanziamento;

c)         art. 12 - Progetti;

d)         art. 13 - Norme di finanziamento;

e)         art. 14 – Finalità;

f)          art. 15 - Norme di finanziamento;

g)         art. 19 - Accesso di altri soggetti.

2.         Per l’annualità 2014, ai soggetti di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 della previsione originaria della L.R. 15/2000, i contributi sono assegnati nei limiti dello stanziamento iscritto nella UPB 10.02.009 capitolo 62424 denominato "Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo - L.R. 22.2.2000, n. 15", del bilancio 2014 e sono proporzionalmente ridotti qualora non trovino ivi capienza.

3.         Le disposizioni di cui al comma 2 sono applicate anche ai soggetti che in precedenza, e fino al 2013, hanno beneficiato dei contributi previsti dalla L.R. 15/2000.

4.         I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli Aiuti di Stato.

5.         La Giunta regionale, anche tramite i Servizi regionali competenti, procede all’attuazione dei dettati del presente articolo, disponendo la revoca dei provvedimenti già adottati in contrasto con le suddette disposizioni, fatti salvi i provvedimenti che hanno già disposto il pagamento della spesa.

Art. 7

(Rifinanziamento della L.R. 94/1995)

1.         Per l’anno 2014, al fine di dare continuità alle iniziative previste nella L.R. 2 maggio 1995, n. 94 (Premio internazionale Ignazio Silone) la stessa viene rifinanziata. Il capitolo di spesa 61626 denominato "Premio internazionale Ignazio Silone - L.R. 2.5.1995, n. 94 e L.R. 9.8.1999, n. 47" è incrementato di € 60.000,00.

2.         Al bilancio di previsione 2014 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a)         in aumento: U.P.B. 03.05.002 capitolo di entrata 35045 denominato "Entrate relative al gettito derivante dalla lotta all’evasione ex articolo 9 del D.Lgs. 68/2011" per € 60.000,00;

b)         in aumento: U.P.B. 10.01.004, capitolo di spesa 61626 denominato "Premio internazionale Ignazio Silone - L.R. 2.5.1995, n. 94 e L.R. 9.8.1999, n. 47" per € 60.000,00.

3.         Per le annualità successive al 2014, gli oneri derivanti dall’attuazione della L.R. 94/1995 trovano copertura finanziaria nell’ambito dell’apposito stanziamento dell’U.P.B. 10.01.004 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo annualmente determinato ed iscritto secondo le modalità previste dall’articolo 8 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell’articolo 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).

Art. 8

(Modifica dell’art. 2 della L.R. 41/2011)

1.         Al comma 5 dell’articolo 2 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere), il secondo periodo "Gli interventi sono conclusi dall'Azienda entro trentasei mesi dalla data di comunicazione della concessione del sostegno finanziario regionale." è sostituito dal seguente: "Gli interventi sono conclusi dall'Azienda entro il 31 dicembre 2017".

Art. 9

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 18 Dicembre 2014

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

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TESTI

DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1999, N. 5

"Norme organiche sul teatro di prosa"

DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 41

"Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 18 DICEMBRE 2014, N. 44"Disposizioni per assicurare il rispetto della  normativa europea in materia di aiuti di stato nella concessione di aiuti regionali ad hoc destinati a sostenere lo spettacolo dal vivo e l’istruzione pubblica in campo culturale, disposizioni relative alla L.R. 15/2000 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo), rifinanziamento della L.R. 94/1995 (Premio Internazionale Ignazio Silone) e modifiche alla L.R. 5/1999 (Norme organiche sul teatro di prosa) e alla L.R. 41/2011 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1999, N. 5

Norme organiche sul teatro di prosa.

Art. 12

(Definizione e finalità)

1.         Al fine di incentivare la presenza teatrale sul territorio e di favorire la massima diffusione della cultura teatrale, la Regione, sulla base di programmi redatti con scadenza triennale dai Comuni interessati e con concorso delle Province di riferimento, definisce il sistema delle residenze teatrali sulla base delle risorse disponibili. Esso consiste nella permanenza triennale di una compagnia nell'ambito di un teatro municipale sulla base di un progetto che prevede un numero predefinito di rappresentazioni ed un periodo minimo di apertura della sede teatrale.

2.         La permanenza di cui al comma 1 su proposta del Comune interessato, può essere rinnovata nella medesima sede, in presenza di risultati di sicuro valore culturale del progetto proposto, per un periodo complessivo non superiore a nove anni.

3.         La Regione, nella localizzazione delle residenze tiene conto, oltre che degli apporti finanziari dei Comuni proponenti e delle Province interessate, delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento, con finalità di equilibrio dell'offerta teatrale, nonché della particolare valenza culturale dei progetti presentati dalle compagnie.

4.         La Regione può promuovere e sostenere una residenza teatrale per Provincia ed in Comuni che garantiscano un proprio apporto all'iniziativa, nella misura previamente definita, con propria deliberazione.

5.         Allo scopo di avviare concretamente, nell'ambito regionale, un organico sistema di residenze, la Regione concorre con i Comuni e le Province interessate, a sostenere, a titolo sperimentale e per un triennio, le attività in tal senso eventualmente svolte, sulla base di progetti culturalmente rilevanti, presso i Teatri Comunali di Atri e di Popoli.

5-bis. La Regione Abruzzo riconosce il Drammateatro di Popoli quale residenza teatrale storica e contribuisce al finanziamento della sua attività per l'annualità 2014 con uno stanziamento di € 20.000,00, a valere sul capitolo di spesa 62436 - UPB 10.02.009 denominato "Interventi a favore del Teatro di Prosa - L.R. 5/1999".

LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 41

Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere.

Art. 2

(Interventi in favore della popolazione studentesca)

1.         Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, la Regione sostiene specifici progetti ed azioni posti in essere dall'Azienda regionale per il diritto agli studi universitari di L'Aquila, di seguito denominata "Azienda", che favoriscano la permanenza e la vita sociale della popolazione studentesca iscritta all'Università degli Studi di L'Aquila fra i quali, prioritariamente, l'istituzione di una specifica tessera per il sostegno dei consumi di beni e servizi che gli studenti effettuano.

2.         L'Azienda, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione regionale competente in materia di diritto allo studio universitario, il dettaglio degli interventi da realizzare o in corso di realizzazione formulati d'intesa con l'Università degli Studi di L'Aquila.

3.         Sono ammissibili anche interventi di adeguamento strutturale purché gli stessi, come tutti gli interventi, siano finalizzati a facilitare la residenzialità e l'aggregazione sociale degli studenti universitari.

4.         La Direzione regionale competente in materia di diritto allo studio universitario provvede, nei successivi sessanta giorni, alla verifica dell'attinenza degli interventi rispetto alle finalità della presente legge ed ammette a finanziamento gli interventi ritenuti meritevoli di sostegno per l'importo complessivo di euro 1.500.000,00.

5.         Le risorse di cui al comma 4 sono trasferite all'Azienda in unica soluzione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. Gli interventi sono conclusi dall'Azienda entro il 31 dicembre 2017. Al termine di ciascun anno solare, l'Azienda provvede alla parziale rendicontazione delle risorse utilizzate, sottoscritta dal collegio dei revisori dei conti, ed alla illustrazione dello stato di attuazione dei singoli interventi in itinere. Al completamento di ogni singolo intervento provvede, altresì, all'invio della rendicontazione finale, sottoscritta dal collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una relazione su quanto realizzato e sugli effetti prodotti.

6.         Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 comporta la revoca del finanziamento, fatti salvi gli interventi totali o parziali già realizzati.

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 10

(Leggi di spesa a carattere continuativo e ricorrente)

Le leggi regionali che prevedono attività o interventi, rispettivamente, a carattere continuativo o ricorrente determinano soltanto, per quanto attiene alla loro disciplina sostanziale, gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, facendo espresso rinvio alle leggi di bilancio per la determinazione delle entità della spesa relativa. Tra gli atti delle procedure non rientrano quelli dai quali sorga comunque per l’amministrazione l’obbligo di assumere impegni a termini del successivo art. 51.

Nei casi contemplati dal comma precedente gli adempimenti procedimentali richiesti dalla legge possono essere iniziati anche prima che sia determinata l’entità della spesa da operare.

Il testo degli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 5

(Enti e associazioni)

La Regione Abruzzo, in conformità con gli orientamenti normativi dello Stato in materia di programmazione musicale, ed in eventuale concorso con i comuni e le province, sostiene le istituzioni di seguito elencate riconoscendo loro il compito di produrre e diffondere la cultura musicale:

a)         Associazione musicale I Solisti Aquilani;

b)         Camerata musicale sulmonese;

c)         Ente manifestazioni pescaresi;

d)         Ente musicale Società Aquilana dei concerti “B. Barattelli” - L'Aquila;

e)         Società del teatro e della musica “L. Barbara” - Pescara;

f)          Società dei concerti “P. Riccitelli” - Teramo;

g)         Associazione musicale “Il Fabbro Armonioso” - Avezzano;

h)         Associazione orchestrale da camera “B. Marcello” - Teramo;

i)          Cooperativa cast lirica - Avezzano;

j)          Ecamlab Soc. Coop. - Pescara;

k)         Istituzione deputazione teatrale “Teatro Marrucino” - Chieti;

l)          Officina musicale - L'Aquila;

m)        Associazione officina musicale altipiano delle Rocche - Rocca di Mezzo (AQ);

n)         Associazione musicale “A. Pacini” - Atri (TE);

o)         Associazione Playing Brass School - Ortona (CH);

p)         Società cooperativa “Anxanum” - Lanciano;

q)         Associazione jazz on - Avezzano;

r)         Associazione culturale spazio 3 - Teramo;

s)         Associazione musicale “F.J. Haydn”;

t)          Società italiana della musica e del teatro - Chieti;

u)         Associazione culturale Lightship - Vasto;

v)         Associazione jazz image and bleus - Teramo;

y)         Associazione Musicale Complesso Bandistico di Ancarano (TE);

z)         Gruppo Ricerca Canti Folk Pineto di Pineto (TE);

z-bis) Associazione Culturale ELLEDIENNE - Avezzano;

z-ter) Associazione Culturale Harmonia Novissima - Avezzano;

z-quater) E-motion Gruppo Phoenix - Associazione culturale di produzione danza (attività coreutiche).

Art. 7

(Enti e associazioni)

La Regione Abruzzo, consapevole dell'importanza dell'azione didattica per una qualificata formazione professionale utile al necessario avviamento al lavoro, sostiene gli Enti e le associazioni di seguito elencate, che hanno assicurato negli anni la crescita della cultura musicale e della qualità esecutiva e interpretativa di innumerevoli giovani musicisti, concretizzando una elevata qualità didattica ed educativa a complemento degli studi compiuti nelle scuole statali di musica:

a)         Accademia musicale pescarese;

b)         A.R.P.E.M. - Fontecchio (AQ);

c)         Ateneo internazionale della lirica-Sulmona;

d)         Associazione amici della musica e corsi musicali estivi “F. Fenaroli” - Lanciano;

e)         Associazione musica per la pace (AQ);

f)          Associazione chitarristica aquilana (AQ);

g)         Associazione musicale accademia;

h)         Orchestra giovanile “I Sinfonici” Mosciano S. Angelo (TE);

i)          Associazione settembrata abruzzese (PE);

l)          Associazione fisarmonicisti aquilana (AQ);

m)        Associazione culturale amici del festival di mezzaestate di Tagliacozzo (AQ);

n)         Scuola Civica Musicale di Vasto.

Art. 8

(Orchestra giovanile abruzzese)

La Regione Abruzzo, allo scopo di offrire ai giovani musicisti l'opportunità di prepararsi alla carriera musicale nelle forme più efficaci e facilitarne l'inserimento nella vita professionale, sostiene l'attività dell'Orchestra giovanile abruzzese (O.G.A.) che riunisce ogni anno allievi provenienti dai Conservatori di musica di L'Aquila e Pescara e dal liceo musicale di Teramo per realizzare la formazione di figure professionali tecnicamente e culturalmente elevate.

L'Orchestra giovanile abruzzese, opererà per la parte organizzativa della propria attività stagionale, in concorso con una o più istituzioni elencate nella presente legge, tramite convenzione biennale rinnovabile ed in accordo con i Conservatori di musica ed il liceo musicale indicati al comma precedente.

Art. 9

(Istituti e centri di studio)

La Regione Abruzzo affida alle strutture sotto elencate il compito di studio e ricerca per lo sviluppo delle discipline di cui al comma 4 del precedente art. 1:

a)         Centro studi musicali “N. Carloni” - L'Aquila;

b)         Istituto Gramma - L'Aquila;

c)         Istituto nazionale Tostiano - Ortona;

d)         Istituto abruzzese di storia musicale.

Art. 10

(L'attività lirica – Progetti)

La Regione Abruzzo, consapevole della crescente richiesta di iniziative operistiche, promuove e sostiene finanziariamente ogni anno, un progetto di produzione e relativa distribuzione di opere del repertorio lirico coordinato tra Enti e associazioni musicali elencati nella presente legge, i quali concorrono a tale produzione secondo le proprie competenze e finalità istituzionali.

I soggetti di cui al comma 1, sulla base delle rispettive specificità, elaborano il progetto ed individuano un capofila il quale presenta la relativa proposta alla Giunta regionale - Servizio promozione culturale entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e si impegna alla sua realizzazione.

Art. 11

(Norme di finanziamento)

I progetti di cui al precedente articolo sono finanziati annualmente fino al 10% dello stanziamento previsto per il finanziamento della presente legge.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Servizio promozione culturale provvede all'assegnazione del finanziamento, liquidando a titolo di anticipazione l'80% della somma assegnata.

Il residuo 20% del finanziamento è corrisposto dopo presentazione, entro tre mesi dal termine dell'attività, di dichiarazione attestante l'avvenuta realizzazione del progetto, unitamente al consuntivo del beneficiario e ad una dettagliata relazione artistica.

Per i soggetti beneficiari, il contributo regionale non può superare il 60% del bilancio dell'anno precedente a quello di esercizio.

Art. 12

(Progetti)

La Regione Abruzzo incentiva la progettualità di organismi associativi costituiti con atto pubblico tra giovani musicisti e operatori musicali che propongono iniziative di particolare pregio, creatività e interesse artistico, oltre che di originale innovazione, anche per assicurare la diffusione della cultura musicale in località e ambiti non serviti solitamente dai tradizionali circuiti regionali.

I soggetti di cui al comma precedente inoltrano alla Giunta regionale - Servizio promozione culturale, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un dettagliato progetto artistico e finanziario con l'indicazione di altre fonti di finanziamento pubbliche c/o private nonché di una dichiarazione attestante l'impegno del rispetto delle vigenti norme in materia fiscale, previdenziale e assistenziale.

I progetti di cui al comma 2 sono istruiti dalle competenti strutture regionali che determinano i relativi finanziamenti previo esame tecnico-comparativo effettuato da esperti di nomina del Componente la Giunta preposto al ramo.

Art. 13

(Norme di finanziamento)

Per i progetti di cui al presente capo, l'importo disponibile è commisurato fino al 10% del finanziamento complessivo annuale stabilito per la presente legge.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Servizio promozione culturale provvede all'assegnazione di un contributo dell'entità massima del 50% della spesa ammessa, liquidando a titolo di anticipazione il 50% della somma assegnata.

Il residuo 50% del contributo è corrisposto dopo presentazione, entro tre mesi dal termine dell'attività, di dichiarazione attestante l'avvenuta realizzazione del progetto, unitamente al consuntivo del beneficiario e ad una dettagliata relazione artistica.

Qualora i fondi di cui al presente articolo non fossero utilizzati, gli stessi saranno comunque investiti per le attività previste dalla presente legge.

Art. 14

(Finalità)

Al fine di incentivare la diffusione della cultura musicale sul territorio, la Regione, sulla base delle risorse disponibili, sostiene le attività delle residenze svolte sulla base di progetti triennali che determinano, per ogni anno del triennio, il numero di rappresentazioni ed esecuzioni e il periodo di apertura della sede o delle sedi di spettacolo, comunque non inferiore a mesi cinque.

I progetti di cui al comma precedente sono redatti dai comuni interessati con il concorso finanziario delle province di riferimento.

Gli esecutori dei progetti delle residenze possono stipulare convenzioni triennali con Enti musicali di produzione e/o distribuzione e con altri soggetti organizzati con carattere di continuità, operanti nel campo musicale.

Art. 15

(Norme di finanziamento)

La Giunta regionale può concorrere finanziariamente, con gli Enti locali del territorio di riferimento, alla realizzazione di una residenza musicale per Provincia, tenuto conto della valenza progettuale, del concorso finanziario degli altri Enti, per un importo massimo del 25% dello stanziamento previsto per la residenza dalla presente legge.

Per i progetti di cui al presente titolo, l'importo disponibile è commisurato fino al 10% del finanziamento complessivo annuale stabilito per la presente legge.

Qualora i fondi di cui al presente articolo non fossero utilizzati, gli stessi saranno comunque investiti per le attività previste dalla presente legge.

Art. 19

(Accesso di altri soggetti)

1.         La Regione, consapevole del crescente sviluppo delle attività legate alla cultura musicale in Abruzzo, prevede la possibilità di accedere ai benefici di cui agli artt. 5, 7 e 9 della presente legge per le istituzioni e gli organismi che siano divenuti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 o che siano beneficiari del contributo derivante dal Fondo Unico per lo Spettacolo.

2.         Per l'anno 2006, le istituzioni e gli organismi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 che in precedenza hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente legge possono subire, in eguale misura per tutti, una variazione in meno, rispetto all'anno precedente della sovvenzione di non oltre il 20%.

3.         Per l'anno 2006, le istituzioni e gli organismi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 che in precedenza non hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente legge, potranno essere finanziati, in eguale misura per tutti, con un contributo massimo di € 10.000,00.

Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 8

Legge finanziaria.

1.         Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2.         La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'art. 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a)         alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b)         al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c)         alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d)         alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3.         La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'art. 5.

4.         La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.