IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente "Misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche ed integrazioni che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50 lettere g) ed i), devono:

-          prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

-          istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTO il D.M. 28 luglio 2009, recante “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della Vaiolatura delle drupacee (Sharka)”;

CONSIDERATO che il D.M. 28 luglio 2009:

stabilisce, tra l’altro, che i Servizi Fitosanitari Regionali:

-          eseguano annualmente monitoraggi ufficiali al fine di verificare la presenza di infezioni dovute al virus PPV (Sharka) sulle piante di drupacee suscettibili e sui frutti, allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio;

-          definiscano lo stato fitosanitario del territorio di competenza relativamente al virus PPV (Sharka) delimitando le zone indenni, le aree contaminate, le zone d’insediamento e le zone tampone in conformità agli standard internazionali FAO;

-          adottino tutte le azioni di controllo e la regolamentazione delle attività di prelievo e produzione di materiale di moltiplicazione vegetale in funzione dello stato fitosanitario del territorio e secondo le modalità stabilite dallo stesso Decreto ministeriale;

e definisce:

-          “zona indenne” il territorio dove non è stato riscontrato il virus PPV o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;

-          “area contaminata” campo di produzione o vivaio in cui è stata accertata ufficialmente con analisi di laboratorio la presenza del virus PPV;

-          “zona di insediamento” il territorio dove il virus PPV è in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione è tale da rendere tecnicamente non più possibile l’eradicazione;

-          “zona tampone”zona di almeno 1 Km di larghezza, di separazione fra una zona indenne e un’area contaminata o fra una zona indenne e una zona d’insediamento;

CONSIDERATO che con determina dirigenziale del Servizio Produzioni Agricole e Mercato n. DH27/69 del 27 marzo 2014 la ditta AGREA s.r.l. con sede in San Giovanni Lupatoto (VR) è stata nominata vincitrice ed aggiudicataria della gara d’appalto di cui alla determina dirigenziale DH27/293 del 12 dicembre 2013 per la realizzazione delle attività di monitoraggio fitosanitario di patogeni e parassiti da quarantena regolamentati da appositi decreti di lotta obbligatoria, in particolare PPV (Sharka), Clavibacter michiganensis, Ralstonia solanacea rum, Erwinia amylovora, Anoplophora chinensis, Pepino mosaic virus nella Regione Abruzzo per l’anno 2014;

CONSIDERATO che in data 08 agosto 2014 è stato sottoscritto apposito contratto per l’affidamento del piano di monitoraggio fitosanitario degli organismi nocivi da quarantena di cui al punto precedente, tra la Regione Abruzzo e AGREA s.r.l.;

PRESO ATTO:

-          dell’attività di monitoraggio effettuata da AGREA s.r.l., San Giovanni Lupatoto (VR) sotto la direzione tecnica del Servizio Fitosanitario Ufficio Fitosanitario, Difesa delle Colture, Difesa Integrata e Biologica, per accertare la presenza del virus PPV (Sharka) nel territorio regionale nel corso del 2014 nonchè dei risultati dei monitoraggi effettuati negli anni precedenti;

-          dei risultati delle analisi di laboratorio, eseguite con test immuno-enzimatico (ELISA) presso il laboratorio del Servizio Fitosanitario, che hanno confermato, anche per l’anno 2014, la presenza del virus in questione nell’areale della Valle del Trigno comuni di San Salvo e Cupello provincia di Chieti;

-          della “Relazione tecnica sullo stato di diffusione del virus della Sharka Plum Pox Virus (PPV) nell’areale del Trigno”, di data 17.11.2014, allegato n. 1 alla presente determinazione, che costituisce proposta a dichiarare “Zona d’insediamento” il territorio dei comuni di Cupello e San Salvo in provincia di Chieti relativamente al virus PPV (Sharka) in quanto la sua diffusione è ormai tale da renderne tecnicamente non più possibile l’eradicazione;

RITENUTO quindi di dover definire lo Status Fitosanitario del territorio della Regione Abruzzo relativamente al virus PPV (Sharka), ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale del 28 luglio 2009, e di dover adottare specifiche misure fitosanitarie;

RICHIAMATA la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

RICHIAMATA la L.R. n. 29 dell’11 agosto 2011 “razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo”;

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 829 del 12.11.2013, che ha riformulato l’assetto organizzativo della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, ha istituito il nuovo Servizio Fitosanitario DH43 assegnando allo stesso le competenze in materia fitosanitaria precedentemente ricomprese nel Servizio produzioni Agricole e Mercato DH27;

DATO ATTO che all’interno del Servizio Fitosanitario la materia in argomento è assegnata all’Ufficio Fitosanitario, Difesa delle Colture, Difesa Integrata e Biologica, il cui responsabile è la Dott.ssa Rita Domenica Di Giovanni, designata responsabile dei procedimenti dell’Ufficio medesimo;

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa che si intendono integralmente richiamate:

1)         di definire, avuto riguardo ai dati tecnici ed ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 28 luglio 2009 lo Status Fitosanitario del territorio della Regione Abruzzo come di seguito:

-          “zona d’insediamento” l’intero territorio dei comuni di San Salvo e Cupello provincia di Chieti;

-          “zona tampone” l’area di 1 km di larghezza di separazione tra la zona d’insediamento e l’area indenne comprendente parte dei territori dei comuni di Vasto, Monteodorisio, Gissi, Lentella, Fresagrandinaria, Furci, e parte del territorio della regione contermine del Molise;

-          “zona indenne” la restante parte del territorio regionale;

così come indicato nella cartografia, allegato n. 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2)         di stabilire che nella “zona d’insediamento” e nella “zona tampone” individuate al punto 1), ai sensi dell’art.7 comma3, dell’art.8 comma 3 e dell’art. 9 del D. M. 28 luglio 2009, è vietato l’esercizio dell’attività vivaistica per la produzione di piante e il prelievo di materiale di moltiplicazione di specie suscettibili al virus PPV elencate nell’art. 2 comma 1 lettera a) del suddetto decreto ministeriale, fatto salvo quanto previsto dall’art.9 comma 3 del medesimo decreto ministeriale;

3)         di stabilire che i nuovi campi di produzione vivaistica nelle “zone indenni”, ai sensi dell’art.9 comma 2 del citato decreto ministeriale, devono essere distanti almeno 300 metri da frutteti di piante di drupacee suscettibili; tale distanza, su richiesta dell’interessato, è ridotta fino a 20 metri con provvedimento del Servizio Fitosanitario Regionale, quando l’assenza del virus PPV nell’area sia confermata da uno specifico controllo definito dal Servizio Fitosanitario ed effettuato con oneri a carico del produttore su tutte le piante di drupacee suscettibili poste nel raggio di 300 metri;

4)         di stabilire che per quanto non espressamente previsto nella presente determinazione, si fa riferimento al Decreto Ministeriale 28 luglio 2009 ed al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e ss. mm. e ii.;

5)         di trasmettere integralmente il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed al Servizio Fitosanitario della regione Molise;

6)         di dare atto che, fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del codice penale, l’inosservanza delle prescrizioni sopra impartite è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell’art.54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n.214;

7)         di pubblicare, a cura del Responsabile dell’Ufficio Fitosanitario, Difesa delle Colture, Difesa integrata e Biologica, integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo al fine di garantire la più ampia diffusione. Le misure fitosanitarie in essa prescritte entrano in vigore dal momento di pubblicazione sul BURAT.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

 

Seguono allegati

Allegato n. 1

Allegato n .2