IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1) di approvare, ai sensi dell’art. 208
del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell’art. 45 della Legge Regionale 19.12.2007 n.
45 e s.m.i., il progetto presentato dalla Ditta
PULINOVA SERVICE S.r.l. – C.da Saletti,
10 – 66020 PAGLIETA (CH). P.I. n. 01639010691 per la realizzazione e gestione
di un impianto per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi e speciali
pericolosi, da ubicare in Paglietaa (CH), C.da Saletti, foglio catastale n. 16 del Comune di Paglieta, p.lle nn. 4115 e 4095 (superficie catastale complessiva pari a
mq. 2.200 circa), fasi gestionali di cui all’allegato C della parte IV del T.U.A. R3/R4/R12/R13/D13/D15;
2) di autorizzare la Ditta di cui sopra
alla realizzazione ed alla gestione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e
dell’art. 45 e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. nonché ai sensi delle vigenti dispoizioni
in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera, dell’impianto di cui al
precedente punto 1), presso il quale possono essere avviati i CER indicati
nell’allegato parte integrante e sostanziale “A”, alle condizioni e
prescrizioni in esso contenute, per una capacità annua complessiva pari a 9.540
tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi e di 100 tonnellate di rifiuti
pericolosi, per una capacità istantanea di 1.007 tonnellate di rifiuti speciali
non pericolosi e di 15 tonnellate di rifiuti pericolosi;
3) di stabilire che l’autorizzazione
indicata al precedente punto 2) è condizionata al rispetto delle condizioni
stabilite negli elaborati progettuali esaminati nel corso del procedimento
istruttorio, sopra indicati, e alle condizioni e prescrizioni riportate nel
predetto allegato “A” ed alle segunti condizioni:
3.1
adempimenti previsti dal D.M. 11.04.2011, n. 82, avente per oggetto:
“Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi
dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale”,
(G.U. 8 giugno 2011, n. 131) che, in attuazione dell'articolo 228 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., detta
tempi e modalità concrete di funzionamento del nuovo sistema di gestione dei
pneumatici;
3.2
adempimenti previsti dal la norma UNI CEN/TS 14243 dell’aprile 2010 avente per
oggetto: “Materiali prodotti da pneumatici fuori uso – Specifiche delle
categorie basate sulle dimensioni e impurità e metodi per la determinazione
delle loro dimensioni e impurità”, con le quali si definiscono tutte le fasi
del processo di trattamento degli PFU e le specifiche tecniche dei materiali
che esitano dalle stesse;
3.3
adempimenti di cui al D.M. 09.01.2003, “Esclusione dei pneumatici ricostruibili
dall’elenco dei rifiuti non pericolosi” (G.U. 18.01.2003, n. 14);
3.4
adempimenti previsti dalla normativa in materia di gestione di pile ed
accumulatori di cui al D. Lgs. 20.11.2008, n. 188 e
al D.M. 24.01.2011, n. 20;
3.5 adempimenti
previsti dall’art. 216-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 e s.m.i., con il quale si dettano disposizioni
in ordine alla gestione di rifiuti costituiti da oli usati;
3.6
adempimenti previsti dal D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151
“Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti” e
s.m.i., e il successivo D.Lgs.
14.03.2014, n. 49 che ha introddotto nuove
disposizioni in materia;
3.7
adempimenti previsti dai DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a
recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e 12 giugno 2002, n. 161, recante
norme per il l’avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il
ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;
4) di stabilire che l’autorizzazione di
cui al precedente punto 2), è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla
data di notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente
SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione
dell’impianto;
5) di precisare che l’autorizzazione di
cui al precedente punto 2), è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza
motivata da parte della Ditta interessata;
6) di stabilire che l’esercizio
dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente
documentazione:
- documentazione
attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto
stabilito nel seguente punto 13);
- comunicazione
alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori
contenente:
• l’ultimazione
delle opere in conformità al progetto approvato;
• l’avvenuta
effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
• il
nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee
e documentate conoscenze tecniche;
- data
di avvio dell’impianto;
- documentazione
comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n.
380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente
ai sensi delel vigenti normative in materia;
- copia
della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.
in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione cosi come
richiesti dalla medesima normativa;
- copia
della istanza di cancellazione dal RIP Provinciale, indirizzata alla Provincia
di Chieti;
7) di disporre che entro 180 giorni
(centottanta) dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga
accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti
il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra
l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
- la
conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- la
funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e
recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
- l’idoneità
delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i
rispettivi risultati funzionali;
- il
regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di
massima potenzialità;
- l’idoneità
dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli
prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- la
predisposizione e l’attuazione delle attività di monitoraggio, di controllo
previste nell’allegato parere ARTA Abruzzo;
8) di prescrivere che nell’impianto
oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre
attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione
deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
9) di precisare che la presente
autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve
essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere
e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve
essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni
rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo,
nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono
essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado
dell’ambiente e del paesaggio;
- devono
essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza,
sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie
prime ed energia;
10) di richiamare la Ditta interessata al
rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189
(Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla
trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di CHIETI ed all’ARTA -
Distretto Provinciale di CHIETI di una comunicazione concernente la quantità
dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo
quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le
disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del
11.10.2010;
11) di richiamare la Ditta all’osservanza
degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti normative che
regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come disciplinato dalla L. 27 febbraio 2014,
n. 15 e s.m.i., di conversione del D.L. n. 150/2013;
12) di dare atto che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16)
della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
13) di obbligare la Ditta beneficiaria del
presente provvedimento, a prestare prima dell’avvio dell’impianto adeguate
garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n.
790/2007 e s.m.i.; per tutta la durata delle
operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione dell’impianto, la Ditta
sia munita di adeguata polizza assicurativa a tutela di terzi, per eventuali
danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di quanto altro ad esse
connesso;
14) di stabilire che, in relazione al vigente
quadro normativo concernente la disciplina dell’utilizzazione delle terre e
rocce da scavo, in particolare gli artt.li 184-bis,
185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
e il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, art. 5, nel caso in cui, nella fase di
realizzazione dell’impianto, siano previsti movimenti di terra ancorché di
modesta entità e che i predetti materiali da scavo derivanti dalla
realizzazione dell’opera siano utilizzati nel corso dello stesso o di un
successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o
di terzi, almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori, la Ditta è tenuta
e presentare il “Piano di utilizzo” previsto all’art. 5 del citato D.M. n.
161/2012, redatto conformemente all’Allegato 5 dello stesso;
15) di fare salve eventuali e ulteriori
autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia;
si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei
limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che,
gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da
emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o
acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti
salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
16) di fare salvi altresì i successivi
accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine
alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R.
29.11.2007, n. 1227 e dell’esito della verifica della comunicazione antimafia
ai sensi del D.Lgs 159/2011 s.m.i.;
17) di prescrivere che il titolare e/o
gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo
di effettuare i seguenti adempimenti:
a) accertare
che il conferitore sia munito di regolare iscrizione
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
b) in
caso di conferimenti effettuati da parte di privari
cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle
frequenze direttemante connesse alla normale attività
domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune
ove ha sede l’impianto;
c) i
conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista
dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie
riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.
Nei
casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove vengano
accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di
carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del
produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del
soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del
rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato
trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore
dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalere le
predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;
18) di redigere il presente provvedimento in
n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge, presso
la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;
19) di trasmettere copia del presente
provvedimento al Comune di Paglieta (CH),
all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A.
– Sede Centrale di PESCARA ed all’A.R.T.A. -
Distretto Provinciale di Chieti;
20) di trasmettere altresì, ai sensi dell’art.
208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
21) di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini
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