IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate, la ditta Di Fazio S.r.l. con sede legale in Perano
(CH) viale Duca degli Abruzzi n. 120, è autorizzata al sub ingresso e al
rinnovo dell’autorizzazione per la coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Vaccareccia”
nel Comune di Fossacesia (CH) individuata in catasto
al foglio n. 32, particelle n. 99 e 138 alle seguenti condizioni:
1. la ditta è obbligata ad osservare le
norme contenute nel disciplinare approvato con Delibera della Giunta Regionale
n. 204 del 23/01/1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla
Conferenza dei servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento
del Servizio Risorse del Territorio.
2. la zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben
infissi e visibili sul terreno e disposti sui vertici dall’area assegnata.
3. l’autorizzazione è valida fino al
termine fissato per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del presente
provvedimento, mentre la denuncia di inizio lavori , completa di idonea
documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.vo n. 624/96,
deve essere presentata al Servizio Risorse del Territorio della Regione Abruzzo
entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Per
giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori 90 giorni di
proroga.
La
presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta al
predetto Servizio la denuncia di esercizio di inizio lavori entro i termini
suddetti.
4. il deposito cauzionale a garanzia dei
lavori di ripristino ambientale nella misura di euro 50.000,00
(cinquantamila/00) è stato costituito con polizza fideiussoria n. 255A2184
stipulata in data 19/12/2013 con la Compagnia di assicurazioni Zurich Insurance PLC, agenzia di Lanciano.
5. la ditta deve fornire al Pubblico
Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo, i mezzi necessari per
visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali
prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.
6. la ditta deve altresì attenersi alle
disposizioni di Legge in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:
1. L’area
sottoposta all’attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante
apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi , nonché idonea chiusura
delle vie di accesso e posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i
riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;
2. Il
recupero ambientale deve avvenire conformemente al progetto originario
approvato e provvedendo al riporto di terreno idoneo sul fronte con caduta
dall’alto , tale da ottenere un unico piano inclinato con pendenza di circa 30°
e quindi alla stesa di uno strato di circa 50 cm del terreno vegetale
precedentemente accantonato , integrato con terreno fertile e concimato sia
sulle superfici di scavo pianeggianti sia sul piano inclinato ottenuto.
Infine si procederà alla sagomatura del piano di
campagna finale e al recupero dell’agricoltura mediante la semina manuale di
essenze seminative semplici.
3. Il
materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellacio esistente deve essere integralmente accumulato
all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattive riutilizzato
per la costituzione dello strato superficiale di terreno e del profilo finale
di abbandono.
4. Deve
essere evitato in ogni momento dell’attività di recupero ambientale
l’impaludamento dell’area sottoposta ad attività estrattiva.
5. La
ditta qualora non abbia ottenuto, da questo Servizio, il certificato di
collaudo finale entro il termine stabilito dalla presente Determinazione, deve
confermare almeno un mese prima della scadenza , la validità temporale della
polizza fideiussoria fino all’accertamento finale di avvenuto ripristino .
In
mancanza si procederà all’escussione dell’importo assicurato presso la
compagnia Zurich Insurance PLC ai sensi dell’art. 29
della L.R. 54/1983
7. la ditta ha l’obbligo di fornire
periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà
necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
8. la quantità media estraibile
annualmente è di mc. 17220 e complessivamente di mc. 86100 per l’intera durata dell’attività.
9. la ditta deve attenersi alle modalità
di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza
dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi
meccanici omologati a norma di Legge ed in perfetto stato di efficienza e
manutenzione.
10. circa le modalità della sistemazione
ambientale, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato
dal responsabile del procedimento .
11. la presente Determinazione deve essere
pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo,
notificata alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge e trasmessa:
a) al
Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Chieti;
b) al
Comune di Fossacesia (CH);
c) alla
compagnia di Assicurazione Zurich Insurance PLC.
12. avverso il presente provvedimento, nei
termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971).
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta