IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, la ditta Di Fazio S.r.l. con sede legale in Perano (CH) viale Duca degli Abruzzi n. 120, è autorizzata al sub ingresso e al rinnovo dell’autorizzazione per la coltivazione di una  cava di ghiaia sita  in località “Vaccareccia” nel Comune di Fossacesia (CH) individuata in catasto al foglio n. 32, particelle n. 99 e 138 alle seguenti condizioni:

1.         la ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23/01/1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.

2.         la zona interessata dagli scavi  deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti sui vertici dall’area assegnata.

3.         l’autorizzazione è valida fino al termine fissato per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del presente provvedimento, mentre la denuncia di inizio lavori , completa di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.vo n. 624/96, deve essere presentata al Servizio Risorse del Territorio della Regione Abruzzo entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori 90 giorni di proroga.

La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta al predetto Servizio la denuncia di esercizio di inizio lavori entro i termini suddetti.

4.         il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) è stato costituito con polizza fideiussoria n. 255A2184 stipulata in data 19/12/2013 con la Compagnia di assicurazioni Zurich Insurance PLC, agenzia di Lanciano.

5.         la ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

6.         la ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

1.         L’area sottoposta all’attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi , nonché idonea chiusura delle vie di accesso e posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

2.         Il recupero ambientale deve avvenire conformemente al progetto originario approvato e provvedendo al riporto di terreno idoneo sul fronte con caduta dall’alto , tale da ottenere un unico piano inclinato con pendenza di circa 30° e quindi alla stesa di uno strato di circa 50 cm del terreno vegetale precedentemente accantonato , integrato con terreno fertile e concimato sia sulle superfici di scavo pianeggianti sia sul piano inclinato ottenuto.

Infine si procederà alla sagomatura del piano di campagna finale e al recupero dell’agricoltura mediante la semina manuale di essenze seminative semplici.

3.         Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellacio esistente deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattive riutilizzato per la costituzione dello strato superficiale di terreno e del profilo finale di abbandono.

4.         Deve essere evitato in ogni momento dell’attività di recupero ambientale l’impaludamento dell’area sottoposta ad attività estrattiva.

5.         La ditta qualora non abbia ottenuto, da questo Servizio, il certificato di collaudo finale entro il termine stabilito dalla presente Determinazione, deve confermare almeno un mese prima della scadenza , la validità temporale della polizza fideiussoria fino all’accertamento finale di avvenuto ripristino .

In mancanza si procederà all’escussione dell’importo assicurato presso la compagnia Zurich Insurance PLC ai sensi dell’art. 29 della L.R. 54/1983

7.         la ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

8.         la quantità media estraibile annualmente è di mc. 17220 e complessivamente di mc. 86100 per l’intera durata dell’attività.

9.         la ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge ed in perfetto stato di efficienza e manutenzione.

10.       circa le modalità della sistemazione ambientale, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal responsabile del procedimento .

11.       la presente Determinazione deve essere pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, notificata alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge e trasmessa:

a)         al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Chieti;

b)         al Comune di Fossacesia (CH);

c)         alla compagnia di Assicurazione Zurich Insurance PLC.

12.       avverso il presente provvedimento, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica   (D.P.R. n. 1199/1971).

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta