IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
il Decreto Ministeriale 18-09-1975 “Norme tecniche di sicurezza per la
costruzione e l’esercizio delle scale mobili in servizio pubblico”, in
particolare l’art. 2.
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della,
delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n°382” (GU n.234 del
29-8-1977 - Suppl. Ordinario);
VISTA
la norma EN 115-1:2010;
VISTA
la Direttiva Macchine 2006/42/CE;
VISTA
la L.R. 8 marzo 2005 n°24 “Testo Unico in materia di
sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da
sci ed infrastrutture accessorie”;
VISTO
che il D.P.R. 753/80 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di
trasporto":
- all'art.1, comma 3, estende
l'applicazione delle norme riguardanti le ferrovie in concessione a tutti i
servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza dello Stato e,
se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, anche a quelle di
competenza regionale;
- all'art.3 dispone che la realizzazione
di una ferrovia in concessione, e quindi anche di un impianto in servizio
pubblico in quanto sistema di trasporto collettivo terrestre, è soggetto a
concessione previa approvazione dei progetti da parte della Regione e rilascio
del nulla osta ai fini della sicurezza della M.C.T.C.
(oggi S.I.I.T.)
competente per territorio;
VISTO
che il D.M. 02.01.1985 n°23 "Norme regolamentari in materia di varianti
costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di
pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri"
che all'art.3, punto 3.1, lett. d), classifica le scale mobili come impianti di
categoria C, unitamente alle sciovie, e ascensori ed impianti assimilabili, e
ne fissa in 30 anni la durata della vita tecnica;
VISTA
la Circolare Ministeriale D.G. n°018 del 05-02-1985;
VISTO
il D.M. 29-09-2003 individuazione delle funzioni e compiti degli Uffici
speciali per i trasporti ad impianti fissi (USTIF) in particolare art. 1 comma
1 lettera a), ove si esclude la competenza degli uffici USTIF competenti
territorialmente per i servizi pubblici di trasporto svolti su rete in
concessione R.F.I. s.p.a.;
VISTO
che gli impianti in questione, scale mobili, riguardano servizi su rete di
proprietà ed in gestione, con apertura al pubblico, a R.F.I. s.p.a.;
VISTO
Il Nulla Osta dell’Ufficio USTIF-RFI D.T.P. Ancona,
ai sensi dell’art. 102 del D.P.R. 753/80, RFI-DPR-DTP_AN\A0018\P\2013\0003530
DEL 28-11-2013 relativo agli impianti con matricola di seguito elencati:
1. AN-PC-SM-01;
2. AN-PC-SM-02
VISTI
i regolamenti di esercizio controfirmati dal responsabile di esercizio Renato
Ciminiera;
VISTO
che gli impianti elevatori in questione riguardano servizi su rete di proprietà
ed in gestione, con apertura al pubblico,
a R.F.I. s.p.a.;
VISTA
la nota R.F.I. D.T.P.
Direzione Ancona
RFI-DPR-DTP_AN\A0018\P\2013\0003695 del 11/12/2013 acquisita al prot. n°317186 del 17-12-2013 con la quale si invita a
partecipare alla visita di ricognizione art. 5 DPR 753/80 per l’immissione al
pubblico esercizio delle scale mobili ubicate presso la stazione di Pescara
denominati con la sigla AN-PC-SM-01 (G) e AN-PC-SM-02 (F1);
VISTI
i verbali e gli esiti delle verifiche e prove degli impianti (G) e (F1)
effettuate nei giorni 19 e 20 dicembre 2013
che si allegano alla presente determinazione relativi agli impianti
denominati:
1. AN-PC-SM-01;
2. AN-PC-SM-02;
VISTA
la determinazione DE9 n°115 del 09-10-2013 di approvazione del progetto delle
due scale mobili;
VISTA
la determinazione DE9 n°130 del 22-11-2013 di approvazione della nomina
sostituto direttore di esercizio del Sig. Renato CIMINIERA;
VISTA
la richiesta di apertura al pubblico esercizio delle due scale mobili pervenuta in data 16-01-2014 ed acquisita al prot. n°15257 del 16-01-2014 dalla Direzione Territoriale
Produzione di Ancona;
VISTO
il D.P.R. 753/80;
VISTO
il D.M. 18-09-1975
VISTO
il D.M. n°23 del 02-01-1985;
VISTA
la L.R. 8 marzo 2005 n°24;
VISTO
il D.M. 29-09-2003;
VISTO
il D. Lgs. 112/98;
VISTO
il D.P.C.M. del 16/11/2000;
VISTO
l’Art. 5 della L.R. 14/09/1999 n°
77 “Autonomia della funzione dirigenziale”;
VISTI
gli atti di cui sopra;
DETERMINA
per
quanto sopra esposto
1. di approvare in linea
tecnico-amministrativa i regolamenti di esercizio delle 2 scale mobili
AN-PC-SM-01 e AN-PC-SM-02 ai sensi dell’art. 102 D.P.R. 753/80;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 753/80, art. 8 D.M. 11-01-2010, l’esito delle prove e delle verifiche
funzionali effettuate alla presenza del Direttore di esercizio, progettista e D.LL., Ditta fornitrice e USTIF R.F.I.
di Ancona relativi alle scale mobili
denominati nel progetto con sigla AN-PC-SM-01 e AN-PC-SM-02 installate presso
la Stazione Centrale di Pescara;
3. di autorizzare l’apertura degli stessi
impianti con sigla AN-PC-SM-01 e AN-PC-SM-02 al pubblico esercizio ai sensi e
per gli effetti dell’art. 4 del D.P.R. 753/80;
4. di considerare la presente
Determinazione Dirigenziale valida ed immediatamente esecutiva ad ogni effetto
di legge;
5. di inviare la presente determinazione
per gli opportuni adempimenti a R.F.I. D.T.P. di Ancona con sede in via G. Marconi, 44 – 60125
ANCONA;
6. e di parteciparla, inoltre per
conoscenza:
a) all’Ufficio
USTIF–RFI Direzione Territoriale Produzione Ancona
con sede in via G. Marconi, 44 – 60125 ANCONA;
b) all’Ufficio
Periferico DPI Terminale e Servizi di PESCARA con sede in via Ferrari, 1 –
65100 PESCARA;
c) al
Servizio B.U.R.A. della Regione Abruzzo per la
pubblicazione e la diffusione a livello regionale;
d) Al
Componente la Giunta regionale SEDE;
e) Al
Direttore della Direzione Trasporti, Infrastrutture Mobilità e logistica SEDE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti