LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli, (Regolamento OCM Unica) come
modificato dal Regolamento (CE)
n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio
2009;
VISTO
il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio,
relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai
programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo
e ai controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO
il Decreto Ministeriale n. 2553 dell’8
agosto 2008 con il quale, in applicazione dell’articolo 11 del regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio UE e degli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (CE)
n. 555/2008 della Commissione UE, vengono stabilite le modalità e le condizioni
per applicare la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti
inserita nel Programma Nazionale di Sostegno alla viticoltura per le campagne
vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013;
VISTO
il Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura relativo alla
programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2013;
VISTO
il Decreto Ministeriale 26 luglio 2000, relativo ai termini e alle modalità per
la dichiarazione delle superfici vitate, in particolare il paragrafo 6 che
definisce la superficie vitata;
PRESO
ATTO del Decreto in corso di pubblicazione con il quale, il Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali prevede le “Disposizioni nazionali in
attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della
Commissione per quanto riguarda
l’applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei
vigneti”;
CONSIDERATO,
in particolare, che l’art. 8 del Decreto in corso di pubblicazione ha
modificato il comma 5 dell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 2553/2008
prevedendo, a decorrere dalla campagna 2013/2014, che il sostegno alla
ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato nelle seguenti
forme ed entità:
- per la compensazione delle perdite di
reddito fino ad un importo massimo di
3000,00 Euro per ettaro;
- il contributo, relativo ai costi di
ristrutturazione, riconversione e miglioramento delle tecniche di gestione dei
vigneti, sulla base dei prezziari regionali e comunque con riferimento ad un
importo medio ammissibile per ettaro, fissato forfettariamente, sulla base di
analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500,00 Euro;
CONSIDERATO,
inoltre, che lo stesso art. 8 del
Decreto in corso di pubblicazione ha previsto che, al fine di sostenere la
viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, le Regioni
possono, impegnando i beneficiari ad eseguire eventuali modifiche del paesaggio
in modo meno invasivo, elevare l’aiuto di cui al comma precedente fino a
22.000,00 euro ad ettaro, individuando tali zone viticole in base ad alcuni
criteri tra cui: la pendenza del terreno superiore al 30%, l’altitudine
superiore a 500 metri s.l.m. ad esclusione degli altopiani, le sistemazioni
degli impianti su terrazze e gradoni, la viticoltura delle piccole isole;
RITENUTO
necessario, al fine di non penalizzare le aziende vitivinicole abruzzesi, dare al più presto attuazione alle
disposizioni Comunitarie e Nazionali per quanto riguarda la misura della
ristrutturazione e riconversione dei vigneti, tenuto conto delle linee guida
adottate dalla Commissione Europea;
PRESO
ATTO che nella Regione Abruzzo sono presenti non solo viticolture eroiche,
nelle Valli Subequana e Roveto, ma anche viticolture
ad altitudini superiori ai 500 metri s.l.m. nelle zone pedemontane di tutte le
Province abruzzesi;
PRESO
ATTO che nella Regione Abruzzo si sono verificati eventi calamitosi che hanno
causato danno alle strutture dei vigneti ed in particolare a quelli ubicati in
zone particolarmente vocate e che la perdita di detti
vigneti rappresenta un grave danno al mantenimento di un paesaggio viticolo di
particolare pregio ambientale, ma soprattutto alla produzione di vini di
qualità;
RITENUTO,
inoltre, di prevedere che per la Regione
Abruzzo, ai sensi dell’articolo 8 del
Decreto in corso di pubblicazione, l’importo del sostegno ammissibile che si
intende concedere in modo forfettario per ettaro, non sarà superiore a:
- 3000,00 Euro di importo massimo per
ettaro e per un solo anno per la compensazione delle perdite di reddito;
- 13.500,00 Euro per i costi di
ristrutturazione, riconversione e di miglioramento delle tecniche di gestione
dei vigneti;
- 22.000,00 euro ad ettaro, per zone
viticole la cui altitudine sia superiore a 500 metri s.l.m. ad esclusione degli
altopiani;
RITENUTO,
pertanto, per la Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del Decreto
in corso di pubblicazione, necessario:
- adottare, attese le considerazioni
sopra esposte, il “Piano Regionale di applicazione del regime di sostegno
comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione dei
regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e
n. 555/2008 della Commissione per la Campagna vitivinicola 2013/2014”
(di seguito “Piano Regionale”), contenuto nell’Allegato A composto da n.
20 pagine;
- compilare le schede Allegato I
(Decisioni regionali in merito alle scelte sulle specifiche tecniche e al
pagamento degli aiuti) e Allegato II (Elenco delle operazioni finanziate
sull’OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e riconversione vigneti
per la realizzazione o modifica di impianti viticoli) che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, composti
rispettivamente da n. 4 e n.
3 pagine;
- prevedere il Prezziario regionale
nell’Allegato III (A-B-C-D) composto da n. 4 pagine, nel quale sono riportate
le tabelle esemplificative relative ai costi minimi necessari per la
realizzazione degli interventi per impianti viticoli realizzati secondo le
specifiche tecniche per forma di allevamento previste nel “Piano Regionale“ di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
CONSIDERATO
che il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è
erogato dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualità di Organismo
Pagatore (OP) per la Regione Abruzzo;
PRESO
ATTO che, per la campagna vitivinicola 2013/2014, il Decreto n. 3525 del
21.05.2013 relativo al “Programma di sostegno al settore vitivinicolo –
Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all’anno 2014” prevede per la
Regione Abruzzo una assegnazione di finanziamenti, da destinare alla Misura
Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, un importo pari ad € 5.728.594,00;
RITENUTO
che, in via prioritaria, dovranno essere comunque liquidate tutte le domande
ammissibili e finanziabili per la misura R.R.V. nella
campagna 2012/2013 che per carenza di fondi non sono state finanziate;
PRESO
ATTO della Circolare ISTRUZIONI
OPERATIVE n. 27 di AGEA Organismo Pagatore Ufficio Monocratico Prot. n. UMU.2013.2410 del 19/12/2013 relativa alle “OCM
Unica Reg. (CE) 1234/07 e s.m.i. art. 103 octodecies
“Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso
all’aiuto comunitario per la Riconversione e Ristrutturazione Vigneti” per la
campagna 2013/2014;
PRESO
ATTO che, a seguito della Circolare AGEA n. 27/2013, le domande per beneficiare
dell’aiuto sono presentate all’OP AGEA secondo le modalità stabilite dal
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in corso
di pubblicazione e dalla Istruzioni di AGEA Prot. n.
UMU.2013.2410 del 19/12/2013 con la seguente tempistica, salvo eventuali
proroghe:
- termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali e
di modifica per la campagna 2013/2014 è fissato al 28 febbraio 2014;
- termine ultimo per la presentazione
della suddetta documentazione alla Regione o PA competente per l’istruttoria è
fissato entro il termine massimo di 7 giorni dal termine di presentazione ovvero entro il 07 marzo 2014;
RITENUTO
di dover incaricare il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Regionale Agricoltura a definire
d’intesa con AGEA Coordinamento e AGEA Organismo Pagatore le modalità
applicative del “Piano Regionale”, ivi comprese quelle per la presentazione
delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle
informazioni;
DATO
ATTO che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole
e Mercato apponendo la propria firma in
calce al presente provvedimento ne hanno attestato, ciascuno per le proprie
competenze, la regolarità e legittimità;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per
i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:
1. di recepire per la Regione Abruzzo
le “Disposizioni nazionali in attuazione
dei Regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della
Commissione per quanto riguarda
l’applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei
vigneti”, emanate con Decreto Ministeriale in corso di pubblicazione e quelle
contenute nella Circolare AGEA Istruzioni Operative n. 27 - Prot. n.
UMU.2013.2410 del 19/12/2013;
2. di ritenere, necessario, al fine di non
penalizzare le aziende vitivinicole abruzzesi:
- dare
attuazione al più presto alle disposizioni Comunitarie e Nazionali per quanto
riguarda la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, tenuto
conto delle linee guida adottate dalla Commissione Europea;
- prendere
atto che nella Regione Abruzzo sono presenti non solo viticolture eroiche,
nelle Valli Subequana e Roveto, ma anche viticolture
ad altitudini superiori ai 500 metri s.l.m. nelle zone pedemontane di tutte le
Province abruzzesi;
- prendere
atto che nella Regione Abruzzo si sono verificati eventi calamitosi che hanno
causato danno alle strutture dei vigneti ed in particolare a quelli ubicati in
zone particolarmente vocate e che la perdita di detti
vigneti rappresenta un grave danno al mantenimento di un paesaggio viticolo di
particolare pregio ambientale, ma soprattutto alla produzione di vini di
qualità;
3. di
prevedere che per la Regione Abruzzo, ai sensi del Decreto in corso di
pubblicazione, articolo 8, l’importo medio del sostegno ammissibile che si
intende concedere in modo forfettario
per ettaro non sarà superiore a :
- 3.000,00
Euro di importo massimo per ettaro e per un solo anno per la compensazione
delle perdite di reddito;
- 13.500,00
Euro per i costi di ristrutturazione, riconversione e miglioramento delle
tecniche di gestione dei vigneti;
- 22.000,00
euro ad ettaro, per zone viticole la cui altitudine sia superiore a 500 metri
s.l.m. ad esclusione degli altopiani;
4. di adottare, ai sensi dell’articolo 1
comma 2 del Decreto in corso di pubblicazione, il “Piano Regionale di
applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione
dei vigneti in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
e n. 555/2008 della Commissione per la
Campagna vitivinicola 2013/2014” (di seguito “Piano Regionale”), contenuto
nell’Allegato A composto da n. 20
pagine, unitamente alle schede Allegato I (Decisioni regionali in merito
alle scelte sulle specifiche tecniche e al pagamento degli aiuti) e Allegato II
(Elenco delle operazioni finanziate sull’OCM vitivinicola – misura della
ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di
impianti viticolo) che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, composti rispettivamente da n. 4
e n.34 pagine;
5. di adottare altresì il Prezziario
regionale contenuto nell’Allegato III (A-B-C-D) composto da n. 4 pagine, nel
quale sono riportate le tabelle esemplificative relative ai costi minimi
necessari per la realizzazione degli interventi per impianti viticoli
realizzati, secondo le specifiche tecniche per forma di allevamento previste
nel “Piano Regionale“ di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
6. di prendere atto che, per la campagna
vitivinicola 2013/2014, il Decreto n. 3525
del 21.05 2013 relativo al “Programma di sostegno al settore
vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all’anno 2014”
prevede per la Regione Abruzzo una assegnazione di finanziamenti, da destinare
alla Misura degli Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, un importo pari ad
€ 5.728.594,00;
7. di stabilire che, in via prioritaria,
dovranno essere comunque liquidate tutte le domande ammissibili e finanziabili
per la misura R.R.V. nella campagna 2012/2013 che per
carenza di fondi non sono state finanziate;
8. di prevedere la possibilità, qualora
non fosse possibile soddisfare tutte le richieste presentate, di assegnare
ulteriori fondi supplementari alla misura, al fine di finanziare
prioritariamente le domande con richiesta di pagamento a collaudo, sia
attraverso trascinamento di finanziamenti provenienti da altre misure non
attivate o resi disponibili da economie di fondi assegnati alla Regione Abruzzo
con il sopraccitato Decreto n. 3525 del
21.05 2013, sia ulteriormente assegnati dal Ministero a seguito di
rimodulazione finanziaria;
9. di stabilire che, a seguito della
Circolare AGEA n. 27/2013, le domande per beneficiare dell’aiuto devono essere
presentate all’OP AGEA, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in corso di pubblicazione e
dalle Istruzioni di AGEA Prot. n. UMU.2013.2410 del
19/12/2013, salvo eventuali proroghe, con la seguente tempistica:
- termine
ultimo per la presentazione delle domande iniziali e di modifica per la campagna 2013/2014 è fissato al 28 febbraio
2014;
- termine
ultimo per la presentazione della suddetta documentazione alla Regione o PA competente per l’istruttoria è fissato entro
il termine massimo di 7 giorni dal termine di presentazione
ovvero entro il 07 marzo 2014;
10. di stabilire che la documentazione dovrà
essere presentata, secondo la tempistica di cui al punto precedente, presso gli
Uffici del Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali siti in
Villanova di Cepagatti (ex ARSSA) Via Nazionale, 38;
11. di incaricare il Servizio Produzioni Agricole
e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale,
Caccia e Pesca, Emigrazione, a emanare, anche d’intesa con AGEA Coordinamento e
AGEA in qualità di Organismo Pagatore le modalità applicative del “Piano
Regionale” ivi comprese quelle per la
presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso
delle informazioni;
12. di affidare al Servizio Produzioni
Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura l’adozione di tutti i successivi
provvedimenti necessari all’attuazione del presente atto ivi compresi quelli
relativi alla completa utilizzazione delle risorse e all’adeguamento dello
stesso alla normativa comunitaria e nazionale emanata in materia, nonché quelli
necessari in relazione ad eventuali osservazioni che il Ministero dovesse
avanzare;
13. di trasmettere, come previsto all’art. 1
comma 2 del Decreto Ministeriale in corso di pubblicazione, il presente atto completo del “Piano
Regionale“ e delle schede allegate I e
II al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione
Generale delle Politiche Internazionali dell’Unione Europea – Ex PIUE VIII
Settore Vitivinicolo ed a AGEA Coordinamento;
14. di precisare che, per quanto non
disciplinato dal presente provvedimento, valgono le disposizioni di cui al
Decreto del MIPAAF in corso di pubblicazione e della Circolare AGEA Istruzioni Operative n. 27
- Prot. n.
UMU.2013.2410 del 19/12/2013;
15. di disporre la pubblicazione integrale
della presente deliberazione, dell’Allegato A al “ Piano Regionale” e degli “Allegato I, II e III”
sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
,
16. di stabilire che la pubblicazione del
presente atto sul sito internet della Regione
Abruzzo : http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura , abbia per tutti
i soggetti interessati:
- valore
di notifica;
- valore
ai fini della presentazione delle domande;
17. di prendere atto che il presente
provvedimento non comporta nessun onere a carico del bilancio regionale in
quanto interamente finanziato con fondi Comunitari assegnati alla Regione
Abruzzo con Decreto n. 3525 del
21.05.2013 e finalizzati agli aiuti per i beneficiari delle misure dell’OCM Vino ai sensi del Reg. (CE)
n. 1234/07 e s. m. e i..
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