LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, (Regolamento OCM Unica) come  modificato dal  Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio  2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Decreto Ministeriale  n. 2553 dell’8 agosto 2008 con il quale, in applicazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio UE e degli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione UE, vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma Nazionale di Sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013;

VISTO il Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2013;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 2000, relativo ai termini e alle modalità per la dichiarazione delle superfici vitate, in particolare il paragrafo 6 che definisce la superficie vitata;

PRESO ATTO del Decreto in corso di pubblicazione con il quale, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prevede le “Disposizioni nazionali in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione  per quanto riguarda l’applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;

CONSIDERATO, in particolare, che l’art. 8 del Decreto in corso di pubblicazione ha modificato il comma 5 dell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 2553/2008 prevedendo, a decorrere dalla campagna 2013/2014, che il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato nelle seguenti forme ed entità:

-          per la compensazione delle perdite di reddito fino ad un importo massimo di  3000,00 Euro per ettaro;

-          il contributo, relativo ai costi di ristrutturazione, riconversione e miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, sulla base dei prezziari regionali e comunque con riferimento ad un importo medio ammissibile per ettaro, fissato forfettariamente, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in  13.500,00 Euro;

CONSIDERATO, inoltre,  che lo stesso art. 8 del Decreto in corso di pubblicazione ha previsto che, al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, le Regioni possono, impegnando i beneficiari ad eseguire eventuali modifiche del paesaggio in modo meno invasivo, elevare l’aiuto di cui al comma precedente fino a 22.000,00 euro ad ettaro, individuando tali zone viticole in base ad alcuni criteri tra cui: la pendenza del terreno superiore al 30%, l’altitudine superiore a 500 metri s.l.m. ad esclusione degli altopiani, le sistemazioni degli impianti su terrazze e gradoni, la viticoltura delle piccole isole;

RITENUTO necessario, al fine di non penalizzare le aziende vitivinicole abruzzesi,  dare al più presto attuazione alle disposizioni Comunitarie e Nazionali per quanto riguarda la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, tenuto conto delle linee guida adottate dalla Commissione Europea;

PRESO ATTO che nella Regione Abruzzo sono presenti non solo viticolture eroiche, nelle Valli Subequana e Roveto, ma anche viticolture ad altitudini superiori ai 500 metri s.l.m. nelle zone pedemontane di tutte le Province abruzzesi;

PRESO ATTO che nella Regione Abruzzo si sono verificati eventi calamitosi che hanno causato danno alle strutture dei vigneti ed in particolare a quelli ubicati in zone particolarmente vocate e che la perdita di detti vigneti rappresenta un grave danno al mantenimento di un paesaggio viticolo di particolare pregio ambientale, ma soprattutto alla produzione di vini di qualità;

RITENUTO, inoltre, di  prevedere che per la Regione Abruzzo, ai sensi  dell’articolo 8 del Decreto in corso di pubblicazione, l’importo del sostegno ammissibile che si intende concedere in modo forfettario per ettaro, non sarà superiore a:

-          3000,00 Euro di importo massimo per ettaro e per un solo anno per la compensazione delle perdite di reddito;

-          13.500,00 Euro per i costi di ristrutturazione, riconversione e di miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti;

-          22.000,00 euro ad ettaro, per zone viticole la cui altitudine sia superiore a 500 metri s.l.m. ad esclusione degli altopiani;

RITENUTO, pertanto, per la Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del Decreto in corso di pubblicazione, necessario:

-          adottare, attese le considerazioni sopra esposte, il “Piano Regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e  n. 555/2008 della Commissione per la Campagna vitivinicola 2013/2014” (di seguito “Piano Regionale”), contenuto nell’Allegato A composto da n. 20  pagine;

-          compilare le schede Allegato I (Decisioni regionali in merito alle scelte sulle specifiche tecniche e al pagamento degli aiuti) e Allegato II (Elenco delle operazioni finanziate sull’OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composti rispettivamente  da n. 4  e  n. 3  pagine;

-          prevedere il Prezziario regionale nell’Allegato III (A-B-C-D) composto da n. 4 pagine, nel quale sono riportate le tabelle esemplificative relative ai costi minimi necessari per la realizzazione degli interventi per impianti viticoli realizzati secondo le specifiche tecniche per forma di allevamento previste nel “Piano Regionale“ di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

CONSIDERATO che il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualità di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che, per la campagna vitivinicola 2013/2014, il Decreto n. 3525 del 21.05.2013 relativo al “Programma di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all’anno 2014” prevede per la Regione Abruzzo una assegnazione di finanziamenti, da destinare alla Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, un importo pari ad €  5.728.594,00;

RITENUTO che, in via prioritaria, dovranno essere comunque liquidate tutte le domande ammissibili e finanziabili per la misura R.R.V. nella campagna 2012/2013 che per carenza di fondi non sono state finanziate;

PRESO ATTO della Circolare  ISTRUZIONI OPERATIVE n. 27 di AGEA Organismo Pagatore Ufficio Monocratico Prot. n. UMU.2013.2410 del 19/12/2013 relativa alle “OCM Unica Reg. (CE) 1234/07 e s.m.i. art. 103 octodecies  “Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e Ristrutturazione Vigneti” per la campagna 2013/2014;

PRESO ATTO che, a seguito della Circolare AGEA n. 27/2013, le domande per beneficiare dell’aiuto sono presentate all’OP AGEA secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in corso di pubblicazione e dalla Istruzioni di AGEA Prot. n. UMU.2013.2410 del 19/12/2013 con la seguente tempistica, salvo eventuali proroghe:

-          termine ultimo  per la presentazione delle domande iniziali e di modifica per la campagna 2013/2014 è fissato al 28 febbraio 2014;

-          termine ultimo per la presentazione della suddetta documentazione alla Regione o PA competente per l’istruttoria è fissato entro il termine massimo di 7 giorni dal termine di presentazione  ovvero entro il 07 marzo  2014;

RITENUTO di dover incaricare il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della  Direzione Regionale Agricoltura a definire d’intesa con AGEA Coordinamento e AGEA Organismo Pagatore le modalità applicative del “Piano Regionale”, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni;

DATO ATTO che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato  apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ne hanno attestato, ciascuno per le proprie competenze, la regolarità e legittimità;

A voti   unanimi  espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:

1.         di recepire per la Regione Abruzzo le  “Disposizioni nazionali in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione  per quanto riguarda l’applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti”, emanate con Decreto Ministeriale in corso di pubblicazione e quelle contenute nella Circolare AGEA Istruzioni Operative n. 27 -  Prot. n. UMU.2013.2410 del 19/12/2013;

2.         di ritenere, necessario, al fine di non penalizzare le aziende vitivinicole abruzzesi:

-          dare attuazione al più presto alle disposizioni Comunitarie e Nazionali per quanto riguarda la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, tenuto conto delle linee guida adottate dalla Commissione Europea;

-          prendere atto che nella Regione Abruzzo sono presenti non solo viticolture eroiche, nelle Valli Subequana e Roveto, ma anche viticolture ad altitudini superiori ai 500 metri s.l.m. nelle zone pedemontane di tutte le Province abruzzesi;

-          prendere atto che nella Regione Abruzzo si sono verificati eventi calamitosi che hanno causato danno alle strutture dei vigneti ed in particolare a quelli ubicati in zone particolarmente vocate e che la perdita di detti vigneti rappresenta un grave danno al mantenimento di un paesaggio viticolo di particolare pregio ambientale, ma soprattutto alla produzione di vini di qualità;

3.         di  prevedere che per la Regione Abruzzo, ai sensi del Decreto in corso di pubblicazione, articolo 8, l’importo medio del sostegno ammissibile che si intende concedere in modo      forfettario per ettaro non sarà superiore a :

-          3.000,00 Euro di importo massimo per ettaro e per un solo anno per la compensazione delle perdite di reddito;

-          13.500,00 Euro per i costi di ristrutturazione, riconversione e miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti;

-          22.000,00 euro ad ettaro, per zone viticole la cui altitudine sia superiore a 500 metri s.l.m. ad esclusione degli altopiani;

4.         di adottare, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del Decreto in corso di pubblicazione, il “Piano Regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e  n. 555/2008 della Commissione per la Campagna vitivinicola 2013/2014” (di seguito “Piano Regionale”), contenuto nell’Allegato A composto da n. 20  pagine, unitamente alle schede Allegato I (Decisioni regionali in merito alle scelte sulle specifiche tecniche e al pagamento degli aiuti) e Allegato II (Elenco delle operazioni finanziate sull’OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticolo) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composti rispettivamente  da n. 4  e  n.34  pagine;

5.         di adottare altresì il Prezziario regionale contenuto nell’Allegato III (A-B-C-D) composto da n. 4 pagine, nel quale sono riportate le tabelle esemplificative relative ai costi minimi necessari per la realizzazione degli interventi per impianti viticoli realizzati, secondo le specifiche tecniche per forma di allevamento previste nel “Piano Regionale“ di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

6.         di prendere atto che, per la campagna vitivinicola 2013/2014, il Decreto n. 3525  del 21.05 2013 relativo al “Programma di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all’anno 2014” prevede per la Regione Abruzzo una assegnazione di finanziamenti, da destinare alla Misura degli Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, un importo pari ad €  5.728.594,00;

7.         di stabilire che, in via prioritaria, dovranno essere comunque liquidate tutte le domande ammissibili e finanziabili per la misura R.R.V. nella campagna 2012/2013 che per carenza di fondi non sono state finanziate;

8.         di prevedere la possibilità, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi supplementari alla misura, al fine di finanziare prioritariamente le domande con richiesta di pagamento a collaudo, sia attraverso trascinamento di finanziamenti provenienti da altre misure non attivate o resi disponibili da economie di fondi assegnati alla Regione Abruzzo con il sopraccitato Decreto n. 3525  del 21.05 2013, sia ulteriormente assegnati dal Ministero a seguito di rimodulazione finanziaria;

9.         di stabilire che, a seguito della Circolare AGEA n. 27/2013, le domande per beneficiare dell’aiuto devono essere presentate all’OP AGEA, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in corso di pubblicazione e dalle Istruzioni di AGEA Prot. n. UMU.2013.2410 del 19/12/2013, salvo eventuali proroghe, con la seguente tempistica:

-          termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali e di modifica per la  campagna 2013/2014 è fissato al 28 febbraio 2014;

-          termine ultimo per la presentazione della suddetta documentazione alla Regione o PA  competente per l’istruttoria è fissato entro il termine massimo di 7 giorni dal termine di  presentazione  ovvero entro il 07 marzo  2014;

10.       di stabilire che la documentazione dovrà essere presentata, secondo la tempistica di cui al punto precedente, presso gli Uffici del Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali siti in Villanova di Cepagatti (ex ARSSA) Via Nazionale, 38;

11.       di incaricare il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, a emanare, anche d’intesa con AGEA Coordinamento e AGEA in qualità di Organismo Pagatore le modalità applicative del “Piano Regionale”  ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni;

12.       di affidare al Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura l’adozione di tutti i successivi provvedimenti necessari all’attuazione del presente atto ivi compresi quelli relativi alla completa utilizzazione delle risorse e all’adeguamento dello stesso alla normativa comunitaria e nazionale emanata in materia, nonché quelli necessari in relazione ad eventuali osservazioni che il Ministero dovesse avanzare;

13.       di trasmettere, come previsto all’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale in corso di pubblicazione,  il presente atto completo del “Piano Regionale“ e delle schede  allegate I e II al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale delle Politiche Internazionali dell’Unione Europea – Ex PIUE VIII Settore Vitivinicolo ed a AGEA Coordinamento;

14.       di precisare che, per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, valgono le disposizioni di cui al Decreto del MIPAAF in corso di pubblicazione e della  Circolare AGEA Istruzioni Operative n. 27 -  Prot. n. UMU.2013.2410 del 19/12/2013;

15.       di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, dell’Allegato A al “ Piano Regionale” e  degli “Allegato I, II e  III”   sul  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura ,

16.       di stabilire che la pubblicazione del presente atto sul sito internet della Regione  Abruzzo : http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura , abbia per tutti i soggetti  interessati:

-          valore di notifica;

-          valore ai fini della presentazione delle domande;

17.       di prendere atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere a carico del bilancio regionale in quanto interamente finanziato con fondi Comunitari assegnati alla Regione Abruzzo con Decreto n. 3525  del 21.05.2013  e finalizzati  agli aiuti per i beneficiari delle  misure dell’OCM Vino ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/07 e s. m. e i..

 

Segue allegato

Piano Regionale