IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche,
concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;
VISTO
il Capo I del medesimo decreto legislativo n.102/04, che disciplina gli aiuti
per il pagamento dei premi assicurativi ed, in particolare, l’articolo 4 che
stabilisce, sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica, procedure,
modalità e termini per l’adozione del piano assicurativo agricolo annuale;
VISTO
l’articolo 68, del Regolamento (CE) n. 73 del Consiglio del 19 gennaio 2009,
che prevede, tra l’altro, l’erogazione di un contributo pubblico sulla spesa
assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da
avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici,
da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni
vegetali, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione
media annua;
VISTO
l’articolo 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui
all’articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa
dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n.
102/2004 e successive modifiche;
VISTO
il piano nazionale di sostegno dell’OCM vino trasmesso alla commissione
europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche
e, in particolare, la previsione della misura relativa all’assicurazione del
raccolto di uva da vino;
VISTO
il decreto 13 ottobre 2008, del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2008, registro 4,
foglio 108, con il quale, in attuazione dell’articolo 2 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, sono stabilite le procedure e
modalità di calcolo della soglia di danno del 30 per cento per l’ammissibilità
a contributo delle polizze assicurative con soglia di danno e sono state,
altresì individuate le cause di morte degli animali per l’ammissibilità a
contributo delle polizze che prevedono la copertura dei costi per lo
smaltimento delle carcasse;
VISTI
i D.M n. 8809 del 20/04/2011 e n. 26540 del
13/12/2011 con i quali sono stati stabiliti i termini, le modalità e le
procedure per l’erogazione del contributo statale sui premi assicurativi delle
polizze agevolate alla luce dei nuovi canali di finanziamento comunitari;
VISTA
la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078 e i propri decreti 20 aprile
2011, 9 novembre 2011 con i quali sono state stabilite le nuove procedure e
modalità per la fornitura dei dati assicurativi e la concessione degli incentivi
pubblici sulla spesa premi per la copertura assicurativa agevolata dei rischi
agricoli;
VISTI
gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e
forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il punto V. concernente
la gestione dei rischi e delle crisi;
VISTO
il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ed in
particolare l’art. 12, concernente aiuti per il pagamento dei premi
assicurativi;
VISTO,
il Decreto Ministeriale n. 1934 del 31.01.2013 relativo al Piano Assicurativo
per l’anno 2013 ai sensi del D. Lgs. n. 102/2004
concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;
VISTO,
in particolare, l’art. 3 comma 12 del Decreto Ministeriale n. 1934 che
stabilisce che i valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere
contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del
Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 16 dicembre 2006, art. 11,
comma 2, lettera b);
PRESO
ATTO che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine
dell’applicazione dell’art. 3 comma 12 dello stesso Decreto, individuano le
produzioni unitarie medie annuali per prodotto/tipologia colturale di cui
all’allegato 1 che rappresentano le quantità unitarie massime assicurabili;
PRESO
ATTO, inoltre che in alternativa, le singole imprese possono utilizzare la
propria produzione media unitaria triennale per prodotto/tipologia colturale di
cui all’allegato 1 se in possesso di idonea documentazione contabile aziendale
anche mediante autocertificazione;
RITENUTO,
altresì, opportuno stabilire per le produzioni soggette a disciplinari di produzione (Dop,
Igp, Stg) che le rese di
riferimento devono essere contenute nel limite delle rese massime previste
dagli stessi disciplinari;
PRESO
ATTO che nella Regione Abruzzo non sono presenti valori approvati delle
produzioni unitarie medie regionali annuali per prodotto/tipologia colturale di
cui all’allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1934/2013;
VISTA
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 07 aprile 2014 avente ad
oggetto “Approvazione delle tabelle con le rese medie dei prodotti agricoli da
prendere a riferimento per la stipula delle polizze assicurative agevolate
nella Regione Abruzzo ai sensi del D. Lgs. n. 102/2004
e relativo al “Piano Assicurativo Nazionale”;
PRESO
ATTO che la DGR n. 421/2014 prevedeva, tra l’altro:
- di stabilire che i valori del
“Allegato A” sono validi per la Regione Abruzzo a partire dalla data di
approvazione del presente atto e fino a modifica dello stesso con successivo
provvedimento;
- di autorizzare il Dirigente del
Servizio Produzioni Agricole e Mercato ad apportare modifiche tecniche
nell’ambito dei valori stabiliti, su segnalazioni delle OO.PP., al presente
atto;
PRESO
ATTO della nota, trasmessa via e-mail, dal “Consorzio di Difesa delle
Produzioni Agricole d’Abruzzo (Condifesa Abruzzo)”,
pervenuta in data 12.09.2014 con la quale si segnalavano alcune inesattezze nei
valori delle rese medie delle produzioni agricole della Regione Abruzzo
pubblicati e si richiedevano nuovi inserimenti di prodotti;
PRESO
ATTO della richiesta trasmessa dal Servizio Produzioni Agricole e Mercato con
la quale si chiedeva alle OO.PP. se tale osservazione da parte del “Consorzio
di Difesa delle Produzioni Agricole d’Abruzzo” fosse condivisibile al fine di
una loro correzione;
PRESO
ATTO del parere favorevole espresso da parte delle Organizzazioni Professionali
Agricoli Regionali sia in modo esplicito che per mancata opposizione;
RITENUTO,
pertanto, per quanto suddetto che i dati presenti nella tabella 2014 possono
essere modificati nel modo indicato nella nota del Consorzio di Difesa delle
Produzioni Agricole d’Abruzzo;
VISTA
la tabella “Allegato A” contenente modifiche e integrazioni delle rese medie
dei prodotti agricoli abruzzesi assicurabili ai fini della stipula di polizze
assicurabili ai sensi del D. Lgs. n. 102/2004,
redatta sulla base delle indicazioni fornite dalle OO.PP. e dal Servizio
Produzioni Agricole e Mercato;
VISTA
la L.R. n. 77 del 14/09/1999 e s.m.;
DETERMINA
per
i motivi indicati in premessa che fanno parte integrante del presente
dispositivo:
1. di prendere atto della nota, trasmessa
via e-mail, dal “Consorzio di Difesa delle Produzioni Agricole d’Abruzzo (Condifesa Abruzzo)”, pervenuta in data 12.09.2014 con la
quale si segnalavano alcune inesattezze nei valori delle rese medie delle
produzioni agricole della Regione Abruzzo pubblicati e si richiedevano nuovi
inserimenti di prodotti;
2. di approvare la tabella “Allegato A”,
contenenti modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n.
421/2014 delle rese medie dei prodotti agricoli abruzzesi assicurabili ai fini
della stipula di polizze assicurabili ai sensi del D. Lgs.
n. 102/2004;
3. di ritenere, pertanto, la tabella
“Allegato A” redatto dal Servizio Produzioni Agricole e Mercato quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento composto da n. 2 (due)
facciate;
4. di stabilire che i valori dell’
“Allegato A” sono validi per la Regione Abruzzo per la l’annualità 2014 e
successive, e comunque fino a modifica dello stesso atto con successivo
provvedimento;
5. di stabilire, per la copertura dei
rischi agricoli nella Regione Abruzzo, che:
- in
alternativa le singole imprese possono utilizzare la propria produzione media
unitaria triennale per prodotto/tipologia colturale se sono in grado di
attestarla con la opportuna documentazione contabile aziendale;
- per
le produzioni soggette a disciplinari (Dop, Igp, Stg) le rese di riferimento
sono contenute nel limite delle rese massime unitarie previste dagli stessi;
6. di trasmettere il presente atto al
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali , Dipartimento delle
Politiche Europee ed Internazionali e dello Sviluppo Rurale, Direzione Generale
dello Sviluppo Rurale, e al Soc. Coop. “Consorzio di Difesa Produzioni Agricole
d’Abruzzo”;
7. di disporre la pubblicazione della
presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);
8. di stabilire che la pubblicazione del
presente atto sul sito internet della Regione Abruzzo : http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
, abbia valore di notifica per tutti i soggetti interessati;
9. di considerare quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento le note trasmesse via e-mail dalle
OO.PP. Agricole Abruzzesi in data 22.10.2014 ed assunte al protocollo n. RA
276993 e RA 276998, con le quali si esprime parere favorevole ad alcune
inesattezze nei valori delle rese medie delle produzioni agricole della Regione
Abruzzo pubblicati e segnalate dal “Consorzio di Difesa Produzioni Agricole
d’Abruzzo”.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giorgio Fausto Chiarini
Segue allegato