IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)         di volturare la titolarità delle autorizzazioni di cui alla Determina n. DF3/59 del 7 luglio 2003 avente ad oggetto: “D.Lgs 27.01.1992, n. 99 avente ad oggetto: Attuazione della direttiva 86/278(CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Autorizzazione regionale alla utilizzazione dei fanghi in agricoltura . Ditta D’Aurioa S.p.a. – Frazione Caldari Ortona /CH)” già prorogata con Determina Dirigenziale n. DN3/220 del 07.07.2008 avente per oggetto: ”Ditta Distilleria D’Auria S.p.A. - Frazioni Caldari 66026 Ortona (CH) – Proroga autorizzazione regionale, DF3/59 del 07 Luglio 2003 ai sensi del Decreto Legislativo 27-1-1992 n. 99, per l’operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura, di fanghi di depurazione derivanti esclusivamente dalla propria attività, nei terreni agricoli situati nei Comuni di Ortona (CH) e Comune di Crecchio (CH)” da “DISTILLERIA D’AURIA Spa” a “D’AURIA DISTILLERIE & ENERGIA Srl” con sede legale in Ortona (CH) CAP 66026 Contrada Caldari Stazione, 48;

2)         di prorogare le autorizzazioni di cui al punto 1) per un periodo di cinque anni alla Società “D’AURIA DISTILLERIE & ENERGIA Srl – Frazione di Caldari - 66026 Ortona, ai sensi del D.Lgs. n. 99/92, per l’utilizzazione dei fanghi provenienti esclusivamente dal proprio insediamento derivanti dal processo di trasformazione (distillazione) di sostanze agro-alimentari, nel pieno rispetto degli elaborati progettuali ed alle condizioni stabilite dal competente Distretto provinciale dell’ARTA;

3)         di autorizzare la suddetta Ditta ad effettuare le operazioni di cui al precedente punto 2) esclusivamente nei sottoindicati terreni:

-          Comune di Crecchio: foglio n. 15 – p.lle 317, 318, 319, 4071 per Ha 3.00.05 di proprietà della Az. Agricola SARCHESE Dora;

-          Comune di Ortona: foglio n. 54 – p.lle 322, 324, 325, 326, 328, 534, 330, 230, 514, 343, 512, 513, 516, 517, 559, 347, 560, 348, 344/p, 515/p, pari a Ha 3.50.00, di proprietà della Az. Agricola SARCHESE Dora;

-          Comune di Crecchio: foglio n. 15 – p.lle 13, 322, 323, 324, 301, per Ha 3.15.50 di proprietà della Distilleria D’Auria SpA;

-          Comune di Ortona: foglio n. 56 – p.lle 157, 162, 152, per Ha 0.51.60 di proprietà della Distilleria D’Auria SpA;

4)         di prescrivere il rispetto delle prescrizioni indicate nella nota prot. n. 6116 del 05.12.2013 dell’ARTA Distretto Provinciale di Chieti, citate in premessa e di seguito riportate:

-          dovrà essere rispettato quanto dettato nei punti 1),2),3),4), e 5) del disposto autorizzatorio n. DF3/59 del 07.07.2003;

-          le analisi dei terreni dovranno essere ripetute alla fine di ogni periodo di spargimento;

-          le analisi dei fanghi, qualora siano stoccati, dovranno essere ripetute prima della loro utilizzazione;

-          copia dei risultati dovranno essere trasmessi al Distretto Provinciale dell’ARTA di Chieti al fine di verifica del rispetto dei limiti fissati dal D.Lgs. n. 99/92;

5)         di stabilire che la proroga dell’autorizzazione DN3/220 del 07.07.2008 è concessa per un periodo pari ad anni cinque dalla data di scadenza (07.07.2018), salvo richiesta di proroga motivata da inoltrare, entro il penultimo semestre precedente alla scadenza dell’autorizzazione, alla Direzione Regionale Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie Programmazione Parchi Territorio Ambiente Energia Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 – Pescara;

6)         di prescrivere, altresì, che l’esercizio delle attività autorizzate con il presente provvedimento avvenga nel pieno e scrupoloso rispetto di tutti gli ulteriori obblighi e prescrizioni richiamati dal D.Lgs. n. 99/92 e dal verbale del Consiglio Regionale n. 61/5 del 28.05.1997;

7)         di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

a.         deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b.         deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c.         devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d.         le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione;

8)         di prescrivere alla Ditta D’AURIA DISTILLERIE & ENERGIA Srl, soggetto autorizzato, la regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall’art. 190 del D.Lgs 3 aprile n. 152 (Norme in materia ambientale), prescrivendo, altresì, la regolare tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 15 del D.Lgs. 99/92 (Registri di utilizzazione - Allegato III B), delle schede di accompagnamento di cui all’ex art. 13 del D.Lgs. 99/92 e dei formulari di identificazione di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

9)         di prescrivere alla Ditta in oggetto, l’obbligo di effettuare la comunicazione, resa ai sensi della D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006, alla Amministrazione Provinciale di Chieti ed all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la loro provenienza e destinazione;

10)       di confermare integralmente il contenuto dei provvedimenti in oggetto indicati;

11)       di fare salvi i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 e del D.Lgs 159/2011 s.m.i., in tema di comunicazioni antimafia;

12)       di obbligare la ditta “D’AURIA DISTILLERIE & ENERGIA Srl”, beneficiaria della presente autorizzazione, a provvedere a volturare le garanzie finanziarie già prodotte dalla DISTILLERIA D’AURIA Spa”, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 790/07 s.m.i. della Regione Abruzzo trasmettendo una appendice integrativa della polizza fideiussoria con indicazione dei riferimenti relativi alla presente autorizzazione, adeguando la durata della polizza a tutto il periodo di validità della presente autorizzazione, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento ed a comunicare al Servizio Gestione Rifiuti l’eventuale disdetta del contratto di affitto effettuata da una delle parti. In mancanza si procederà all’adozione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

13)       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

14)       di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, oltre che eventuali diritti di terzi;

15)       di trasmettere copia del presente provvedimento Comune di Ortona (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila ed al Servizio B.U.R.A. della Giunta Regionale - L’Aquila;

16)       di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta “D’AURIA DISTILLERIE & ENERGIA Srl” con sede legale in Ortona (CH) CAP 66026 Contrada Caldari Stazione, 48;

17)       di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini