IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1) di volturare la titolarità delle
autorizzazioni di cui alla Determina n. DF3/59 del 7 luglio 2003 avente ad
oggetto: “D.Lgs 27.01.1992, n. 99 avente ad oggetto:
Attuazione della direttiva 86/278(CEE concernente la protezione dell’ambiente,
in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in
agricoltura. Autorizzazione regionale alla utilizzazione dei fanghi in
agricoltura . Ditta D’Aurioa S.p.a.
– Frazione Caldari Ortona /CH)” già prorogata con
Determina Dirigenziale n. DN3/220 del 07.07.2008 avente per oggetto: ”Ditta
Distilleria D’Auria S.p.A. - Frazioni Caldari 66026 Ortona (CH) – Proroga autorizzazione
regionale, DF3/59 del 07 Luglio 2003 ai sensi del Decreto Legislativo 27-1-1992
n. 99, per l’operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura,
di fanghi di depurazione derivanti esclusivamente dalla propria attività, nei
terreni agricoli situati nei Comuni di Ortona (CH) e Comune di Crecchio (CH)” da “DISTILLERIA D’AURIA Spa” a “D’AURIA DISTILLERIE & ENERGIA Srl” con sede legale in
Ortona (CH) CAP 66026 Contrada Caldari Stazione, 48;
2) di prorogare le autorizzazioni di cui
al punto 1) per un periodo di cinque anni alla Società “D’AURIA
DISTILLERIE & ENERGIA Srl – Frazione di Caldari -
66026 Ortona, ai sensi del D.Lgs. n. 99/92, per
l’utilizzazione dei fanghi provenienti esclusivamente dal proprio insediamento
derivanti dal processo di trasformazione (distillazione) di sostanze
agro-alimentari, nel pieno rispetto degli elaborati progettuali ed alle
condizioni stabilite dal competente Distretto provinciale dell’ARTA;
3) di autorizzare la suddetta Ditta ad
effettuare le operazioni di cui al precedente punto 2) esclusivamente nei sottoindicati terreni:
- Comune
di Crecchio: foglio n. 15 – p.lle
317, 318, 319, 4071 per Ha 3.00.05 di proprietà della Az. Agricola SARCHESE
Dora;
- Comune
di Ortona: foglio n. 54 – p.lle 322, 324, 325, 326,
328, 534, 330, 230, 514, 343, 512, 513, 516, 517, 559, 347, 560, 348, 344/p,
515/p, pari a Ha 3.50.00, di proprietà della Az. Agricola SARCHESE Dora;
- Comune
di Crecchio: foglio n. 15 – p.lle
13, 322, 323, 324, 301, per Ha 3.15.50 di proprietà della Distilleria D’Auria SpA;
- Comune
di Ortona: foglio n. 56 – p.lle 157, 162, 152, per Ha
0.51.60 di proprietà della Distilleria D’Auria SpA;
4) di prescrivere il rispetto delle
prescrizioni indicate nella nota prot. n. 6116 del
05.12.2013 dell’ARTA Distretto Provinciale di Chieti, citate in premessa e di
seguito riportate:
- dovrà
essere rispettato quanto dettato nei punti 1),2),3),4), e 5) del disposto autorizzatorio n. DF3/59 del 07.07.2003;
- le
analisi dei terreni dovranno essere ripetute alla fine di ogni periodo di
spargimento;
- le
analisi dei fanghi, qualora siano stoccati, dovranno essere ripetute prima
della loro utilizzazione;
- copia
dei risultati dovranno essere trasmessi al Distretto Provinciale dell’ARTA di
Chieti al fine di verifica del rispetto dei limiti fissati dal D.Lgs. n. 99/92;
5) di stabilire che la proroga
dell’autorizzazione DN3/220 del 07.07.2008 è concessa per un periodo pari ad
anni cinque dalla data di scadenza (07.07.2018), salvo richiesta di proroga
motivata da inoltrare, entro il penultimo semestre precedente alla scadenza
dell’autorizzazione, alla Direzione Regionale Affari della Presidenza Politiche
Legislative e Comunitarie Programmazione Parchi Territorio Ambiente Energia
Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 –
Pescara;
6) di prescrivere, altresì, che
l’esercizio delle attività autorizzate con il presente provvedimento avvenga
nel pieno e scrupoloso rispetto di tutti gli ulteriori obblighi e prescrizioni
richiamati dal D.Lgs. n. 99/92 e dal verbale del
Consiglio Regionale n. 61/5 del 28.05.1997;
7) di precisare che la presente
autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
a. deve
essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere
e la sicurezza della collettività e dei singoli;
b. deve
essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni
rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo,
nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c. devono
essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado
dell’ambiente e del paesaggio;
d. le
attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai
requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono
impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste
dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed
adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione;
8) di prescrivere alla Ditta D’AURIA
DISTILLERIE & ENERGIA Srl, soggetto autorizzato, la regolare tenuta dei
registri di carico e scarico previsti dall’art. 190 del D.Lgs
3 aprile n. 152 (Norme in materia ambientale), prescrivendo, altresì, la
regolare tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 15 del D.Lgs. 99/92 (Registri di utilizzazione - Allegato III B),
delle schede di accompagnamento di cui all’ex art. 13 del D.Lgs.
99/92 e dei formulari di identificazione di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
9) di prescrivere alla Ditta in oggetto,
l’obbligo di effettuare la comunicazione, resa ai sensi della D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006, alla Amministrazione
Provinciale di Chieti ed all’A.R.T.A. - Distretto
Provinciale di Chieti, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la loro
provenienza e destinazione;
10) di confermare integralmente il contenuto
dei provvedimenti in oggetto indicati;
11) di fare salvi i successivi accertamenti
che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza
dei predetti requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R.
29.11.2007, n. 1227 e del D.Lgs 159/2011 s.m.i., in tema di comunicazioni antimafia;
12) di obbligare la ditta “D’AURIA DISTILLERIE & ENERGIA Srl”, beneficiaria della
presente autorizzazione, a provvedere a volturare le garanzie finanziarie già
prodotte dalla DISTILLERIA D’AURIA Spa”, secondo le modalità e gli importi
stabiliti dalla D.G.R. n. 790/07 s.m.i.
della Regione Abruzzo trasmettendo una appendice integrativa della polizza
fideiussoria con indicazione dei riferimenti relativi alla presente
autorizzazione, adeguando la durata della polizza a tutto il periodo di
validità della presente autorizzazione, entro il termine di trenta giorni dalla
notifica del presente provvedimento ed a comunicare al Servizio Gestione
Rifiuti l’eventuale disdetta del contratto di affitto effettuata da una delle
parti. In mancanza si procederà all’adozione dei provvedimenti ai sensi
dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
13) di dare atto che il presente
provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità
o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di
normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la
eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208,
comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007,
n. 45 e s.m.i.;
14) di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella
materia, oltre che eventuali diritti di terzi;
15) di trasmettere copia del presente
provvedimento Comune di Ortona (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti,
all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara, all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di L’Aquila ed al Servizio B.U.R.A.
della Giunta Regionale - L’Aquila;
16) di redigere il presente provvedimento in
numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla
Ditta “D’AURIA DISTILLERIE & ENERGIA Srl” con
sede legale in Ortona (CH) CAP 66026 Contrada Caldari
Stazione, 48;
17) di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, limitatamente
all’oggetto ed al dispositivo.
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini