IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1.         di fare proprie le valutazioni e le conclusioni delle conferenze dei servizi tenutesi in data 15.04.2014 e 10.07.2014;

2.         di autorizzare, ai sensi dell’art. 208, 124, 269 del D.Lgs. 03.04.2006 152 e s.m.i., dell’art. 45 della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. e del D.Lgs 209/203 e s.m.i., la Società S.I.C.A.V. Srl – Carboni Attivi, Zona Industriale, GISSI (CH) - C.F. 00621710698, alla realizzazione e gestione di una variante sostanziale per l’esercizio di un impianto esistente, destinato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, consistenti in carbone attivo esausto, già autorizzato con D.D. n. DF3/23/30.03.2004 e s.m.i., ubicato nel Comune di Gissi (CH), foglio n. 4, particella n. 187 del P.R.G. del Comune di Gissi (CH), per complesivi mq 13.081, per le operazioni R13 – R7 dell’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3.         di prendere atto del contenuto della D.D. n. DF2/42 del 12.03.2004, rilasciata da Servizio regionale Politica Energetica, Qualità dell’Aria, nonché della Convenzione per l’immissione delle acque reflue urbane, acque reflue domestiche e acque reflue industriali nella rete fognante e negli impianti consortili, sottoscritta in data 02.07.2007 con il Consorzio Industriale del Vastese;

4.         approvare gli elaborati progettuali di seguito elencati e trasmessi dalla ditta SICAV Srl di Gissi (CH):

1.         Relazione tecnica – 08.11.2013 – ed. 1 – rev. 0 – n. pag. 58;

2.         Relazione tecnica sulle emissioni in atmosfera – 11.11.2013 – n. pag. 37;

3.         Relazione tecnica sulle emissioni in atmosfera. Risposta a richiesta di chiarimenti ed integrazioni ARTA (prot. n. 587 del 14.04.2014) – 21.05.2014 – n. pag. 58;

4.         Lay-out aziendale - installazioni produttive – scala 1:500 – tav. XXIV; (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento- allegato n. 1);

5.         Lay-out aziendale – punti di emissione – scala 1:500 – tav. XXII; (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – allegato n. 2)

6.         Tabella CER e potenzialità dell’impianto; (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – allegato n. 3)

7.         Nuovo quadro riassuntivo delle emissioni – 11.07.2014; (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – allegato n. 4)

5.         di disporre che nell’impianto posso essere gestiti i rifiuti indicati nella tabella richiamata al precedente punto 4.6, ove sono riportate le potenzialità e le relative operazioni gestionali di cui all’all. C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

6.         di stabilire, secondo quanto ritenuto da ARTA Abruzzo nel corso della conferenza dei servizi tenutasi in data 10.07.2014, che la Societa in oggetto ottemperi alla seguente prescrizione: “ stabilito che il periodo di marcia controllata sia fissato in n. 10 giorni, con due campinamenti nei punti E1, E2 e E3, solo per i punti E1 e E3 sia effettuato un monitoraggio dell’ossigeno per un periodo di sei mesi, i cui dettagli saranno concordati con il Distretto Sub Provinciale di San Salvo/Vasto, dell’ARTA. La periodicità dei controlli successivi, riferiti si punti di emissione E1, E2 e E3, viene stabilita con scadenza semestrale.”;

7.         di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 1), è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione dell’impianto;

8.         di precisare che l’autorizzazione di cui al precedente punto 1), è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

9.         di stabilire che l’esercizio dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:

-          documentazione attestante la prestazione e l’aggiornamento delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al successivo punto 16);

-          comunicazione alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:

          l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

          l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

          il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

-          data di avvio dell’impianto;

-          documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n. 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente ai sensi delel vigenti normative in materia;

-          copia della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione cosi come richiesti dalla medesima normativa;

10.       di disporre che entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

-          la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

-          la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

-          l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

-          il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

-          l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

-          la predisposizione e l’attuazione delle attività di monitoraggio, di controllo e di caratterizzazione previste nel parere dell’ARTA Abruzzo;

11.       di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

12.       di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-          deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-          deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-          devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-          devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

13.       di richiamare la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia dell’Aquila ed all’ARTA - Distretto Provinciale dell’Aquila di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

14.       di richiamare la Ditta all’osservanza degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come da ultimo disciplinato dal D.L. n. 91/2014, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 116;

15.       di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

16.       di obbligare la Ditta beneficiaria del presente provvedimento, a prestare prima dell’avvio dell’impianto adeguate garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.; per tutta la durata delle operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione dell’impianto, la Ditta sia munita di adeguata polizza assicurativa a tutela di terzi, per eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di quanto altro ad esse connesso;

17.       di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

18.       di fare salvi altresì i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 e dell’esito della verifica della comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011 s.m.i.;

19.       di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;

20.       di disporre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Comune di Gissi (CH), all’A.R.T.A. - Sede Centrale, all’A.R.T.A. - Distretto Sub Provinciale di San Salvo/Vasto, alla Provincia di Chieti, nonché, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

21.       di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), a cura dello scrivente Servizio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini