IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.         di prendere atto delle risultanze dei lavori della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 17.11.2011;

2.         di approvare gli elaborati progettuali di seguito elencati:

2.1       Relazione tecnica di n. 24 pagine “PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO DELLA POTENZIALITA’ DI TRATTAMENTO FINO A 15.000 t/ANNO ED ADEGUAMENTO CODICI CER TRATTATI”;

2.2       Verifica preliminare di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 16.01.2008, n. 4 – all. IV punto 7 lett. Z.b, n. 63 pagine;

2.3       layout zone deposito e lavorazione – disegno n. NPRS – AUP 001 A – scala 1:500;

2.4       impianti raccolta-trattamemnto acque di prima/seconda pioggia e reflui civili – disegno9 n. NPRS – AUP 002 – scala 1:500;

2.5       relazione tecnica integrativa composta da n. 10 pagine più allegati;

2.6       planimetria generale dell’area (1:500);

3.         di autorizzare, la realizzazione e la gestione del progetto per l’aumento della potenzialità di trattamento e variazione dei CER, (capacità complessiva annua di trattamento pari8 a T. 15.000 e capacità istantanea complessiva pari a T. 3.028), descritto in premessa e riportato negli elaborati indicati al precedente punto 2), per l’impianto già autorizzato con provvedimento dirigenziale n. DN3/80 del 08.10.2008, foglio catastale del Comune di Avezzano n. 61, p.lla n. 1098, perazioni R5 – R13 e D15 degli allegati C e B alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

4.         di disporre che nell’impianto possono essere avviati alla gestione i rifiuti riportati nell’allegato n.1, richiamato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5.         di prescrivere il rispetto delle seguenti condizioni:

5.1       E’ necessario prevedere la raccolta e il trattamento di tutte le acque meteoriche che entrano in contatto con i rifiuti e, vista la presenza di una falda superficiale, è necessario prevedere la ricostruzione piezometrica e il monitoraggio e la realizzazione, ove non presenti, di un piezometro a monte e a valle idrogeologica dell’impianto” (prescrizione contenuta nel Giudizio n. 1888 del 01.12.2011 con il quale il CCR-VIA ha espresso parere favorevole all’esclusione dalla procedura di V.I.A. della variante presentata dalla Ditta Nuova Presafer s.r.l.);

5.2       modalità di smaltimento delle acque reflue domestiche, industriali e di prima pioggia dei piazzali: attenersi scrupolosamente a quanto previsto in merito dall’art. 107 del D. Lgs. n. 152/06 in modo da assicurare la tutela del corpo idrico recettore; in ogni caso devono essere rispettati costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione allo scarico in fognatura, fissati dalla tabella 3 – scarico in rete fognaria – dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati; le modalità individuate per il trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere autorizzate dall’Autorità competente ai sensi della L.R. n. 31/2010;

-          deve essere eseguito con periodicità annuale l’autocontrollo, da parte di un tecnico abilitato, dei reflui industriali scaricati in rete fognaria;

-          deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento della falda; a tale scopo dovrà essere realizzato un programma di monitoraggio della falda superficiale i cui risultati dovranno essere a disposizione dell’organo di vigilanza;

-          le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-          ad impianti attivati e nella fase di piena operatività degli stessi, il proponente deve effettuare un monitoraggio fonometrico che verifichi la rispondenza ai limiti di legge dei livelli di rumore immessi negli ambienti limitrofi (ambienti abitativi e aree esterne utilizzate da persone e comunità), le cui risultanze dovranno essere tempestivamente trasmesse a questo Dipartimento;

-          la Ditta deve valutare il rischio dell’attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

(condizioni e prescrizioni impartite dal Dipartimento di Prevenzione della A. USL n. 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA, con nota prot. n. 232 del 08.05.2012);

5.3       la Ditta, considerate le attività di trascinamento di rottami e movimento di mezzi pesanti che gravano sul piazzale, deve costantemente ispezionarlo con attenzione e ripristinare periodicamente le aree deteriorate garantendo una sufficiente tenuta dell’impermeabilizzazione;

-          i cumuli di rifiuti devono essere depositati, come riportato in pianta, a distanza dai cordoli di contenimento;

-          devono essere liberate le aree immediatamente circostanti i pozzetti di raccolta delle acque piovane, laddove sovrastati dai rifiuti, in maniera da grantire lo scorrimento con conseguente captazione delle stesse acque, nonché le obbligatorie operazioni periodiche di pulizia di caditoie e griglie;

-          deve essere individuata in pianta l’area di scarico dei rifiuti in ingresso all’impianto;

-          considerata la prescrizione imposta dal Comitato VIA, con giudizio n. 1888del 01.12.2011, in conseguenza della presenza di una falda superficiale, relativa alla realizzazione di due piezometri, uno a monte ed uno a valle idrogeologica dell’impianto, ferme restando le indicazioni che vorrà dare il Comitato suddetto, la Ditta dovrà inviare analisi delle acque sotterranee dei due piezometri con la determinazione di almeno dei parametri previsti nei punti 1, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28 e 90 della tab. 2 di cui all’allegato 5, Titolo V, parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Le analisi dovranno essere effettuate, per i primi 3 anni dall’autorizzazione, almeno con cadenza semestrale: dopo tale periodo, se non saranno stati rilevati superamenti dei limiti, le analisi potranno essere svolte con cadenza almeno annuale;

-          inoltre: dal momento che risulta, dalla documentazione tecnica inviata, cheb la Ditta ha individuato un’area, all’interno del perimetro aziandale, da destinare a stoccaggio di “rifiuti non conformi” rinvenuti tra quelli in entrata all’impianto, considerato che il deposito di rifiuti può avvenire solo su aree adeguatamente impermeabilizzate e servite dalla rete di raccolta delle acque meteoriche, rilevato, per quanto visibile nell’elaborato grafico “planimetria generale dell’area 1:500”, che la zona individuata non è ricompresa all’interno del perimetro servito dalla rete di intercettazione delle acque, si ritiene che l’unica modalità di stoccaggio dei rifiuti non conformi su tale zona sia rappresentata dal deposito dei mesimi all’interno di containers a tenuta coperti;(condizioni e prescrizioni impartite da ARTA Abruzzo con nota prot. n. 7670 del 29.10.2012 e Provincia dell’Aquila con nota del 24.10.2012, prot. n. 75233);

5.4       relativamente ai veicoli a due o tre ruote, le attività di gestione degli stessi avvenga nei limiti delle potenzialità annue e istantanee assentite al codice 160106 ( veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi ne altre componenti pericolose ); inoltre, in ordine alle modalità di gestione di rifiuti non conformi in in ingresso all’impianto di che trattasi, la Ditta interessata applicherà quanto previsto dal modello interno aziendale PR09 - PROCEDURA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’, indicato nella Relazione Tecnica Integrativa del 19.01.2012, nonché la predispsosizione di un controllo radiometrico dei carichi in ingresso all’impianto, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i;

6.         di revocare il provvedimento autorizzativo concesso con Determinazione Dirigenziale di questo Servizio n. DN3/280 del 08.10.2008, precisando tuttavia che detto provvedimento ha determinato l’approvazione del Piano di Adeguamento ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 209/2003 e s.m.i., per la sezione di impianto relativa al centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso, le cui operazioni di trattamento, ai sensi all'art. 3, comma 1, lett.f) del D. Lgs. 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D. Lgs. n°152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I del D. Lgs.209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a)         effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. 209/03 e s.m.i.;

b)         effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c)         rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D.Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d)         rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e)         eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

7.         di stabilire che la presente autorizzazione ha validità temporale fissata in anni dieci dalla data di notifica da parte del SUAP competente; entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, può essere avanzata istanza di proroga e/o di rinnovo;

8.         di stabilire che l’esercizio dell’impianto in oggetto, nella nuova conformazione approvata con il presente provvedimento, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:

-          documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel successivo punto 15);

-          comunicazione alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:

          l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato ed in conformità alle prescrizioni riportate al precedente punto 5);

          l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

          il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

-          data di avvio dell’impianto;

-          ove necessaria, documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n. 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente ai sensi delel vigenti normative in materia;

-          copia della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione, cosi come richiesti dalla medesima normativa;

9.         di disporre che entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

-          la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

-          la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

-          l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

-          il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

-          l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

10.       di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

11.       di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a)         accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

b)         in caso di conferimenti effettuati da parte di privari cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttemante connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;

c)         i conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove vengano accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

12.       di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-          deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-          deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-          devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-          devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

13.       di richiamare la Ditta interessata al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia dell’Aquila ed all’ARTA - Distretto Provinciale di L’Aquila di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

14.       di richiamare la Ditta all’osservanza degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), di cui alla Legge 30.10.2013, n. 125 recante: “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” e alla Legge 27.02.2014, n. 15 recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproproghe)”;

15.       di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

16.       di obbligare la Ditta beneficiaria del presente provvedimento a presentare, in occasione della comunicazione di avvio dell’impianto nella nuova configurazione approvata con il presente provvedimento, adeguate garanzie finanziarie, ai sensi delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.; a tale proposito si precisa che il contratto di garanzia di cui alla polizza n. GE 0614886, emesso in data 29.06.2011, con validità dal 21.07.2011 al 20.07.2016, già acquisito agli atti del Servizio Gestione Rifiuti, a garanzia delle attività precedentemente autorizzate con D.D. n. DN3/280/2008 deve pertanto essere conformate, prima della predetta comunicazione di avvio, alle nuove caratteristiche dell’ impianto;

17.       di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

18.       di fare salvi altresì i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 e dell’esito della verifica della comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011 s.m.i.;

19.       di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;

20.       di disporre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Comune di Avezzano (AQ), all’A.R.T.A. - Sede Centrale, all’A.R.T.A. - Distretto provinciale dell’Aquila, alla Provincia dell’Aquila, nonché, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

21.       di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini