IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1. di prendere atto delle risultanze dei
lavori della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 17.11.2011;
2. di approvare gli elaborati progettuali
di seguito elencati:
2.1 Relazione
tecnica di n. 24 pagine “PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO DELLA POTENZIALITA’ DI TRATTAMENTO FINO A 15.000 t/ANNO ED ADEGUAMENTO CODICI
CER TRATTATI”;
2.2 Verifica
preliminare di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 16.01.2008, n. 4 – all. IV punto 7 lett. Z.b, n. 63 pagine;
2.3 layout
zone deposito e lavorazione – disegno n. NPRS – AUP 001 A – scala 1:500;
2.4 impianti
raccolta-trattamemnto acque di prima/seconda pioggia
e reflui civili – disegno9 n. NPRS – AUP 002 – scala 1:500;
2.5 relazione
tecnica integrativa composta da n. 10 pagine più allegati;
2.6 planimetria
generale dell’area (1:500);
3. di autorizzare, la realizzazione e la
gestione del progetto per l’aumento della potenzialità di trattamento e
variazione dei CER, (capacità complessiva annua di trattamento pari8 a T.
15.000 e capacità istantanea complessiva pari a T. 3.028), descritto in
premessa e riportato negli elaborati indicati al precedente punto 2), per
l’impianto già autorizzato con provvedimento dirigenziale n. DN3/80 del
08.10.2008, foglio catastale del Comune di Avezzano n. 61, p.lla
n. 1098, perazioni R5 – R13 e D15 degli allegati C e
B alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
4. di disporre che nell’impianto possono
essere avviati alla gestione i rifiuti riportati nell’allegato n.1, richiamato
in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di prescrivere il rispetto delle
seguenti condizioni:
5.1 E’
necessario prevedere la raccolta e il trattamento di tutte le acque meteoriche
che entrano in contatto con i rifiuti e, vista la presenza di una falda
superficiale, è necessario prevedere la ricostruzione piezometrica e il
monitoraggio e la realizzazione, ove non presenti, di un piezometro a monte e a
valle idrogeologica dell’impianto” (prescrizione contenuta nel Giudizio n. 1888
del 01.12.2011 con il quale il CCR-VIA ha espresso parere favorevole
all’esclusione dalla procedura di V.I.A. della
variante presentata dalla Ditta Nuova Presafer
s.r.l.);
5.2 modalità
di smaltimento delle acque reflue domestiche, industriali e di prima pioggia
dei piazzali: attenersi scrupolosamente a quanto previsto in merito dall’art.
107 del D. Lgs. n. 152/06 in modo da assicurare la
tutela del corpo idrico recettore; in ogni caso devono essere rispettati
costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione allo
scarico in fognatura, fissati dalla tabella 3 – scarico in rete fognaria –
dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n.
152/06 per tutti i parametri ivi elencati; le modalità individuate per il
trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere autorizzate
dall’Autorità competente ai sensi della L.R. n.
31/2010;
- deve
essere eseguito con periodicità annuale l’autocontrollo, da parte di un tecnico
abilitato, dei reflui industriali scaricati in rete fognaria;
- deve
essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni
rischio di inquinamento della falda; a tale scopo dovrà essere realizzato un
programma di monitoraggio della falda superficiale i cui risultati dovranno
essere a disposizione dell’organo di vigilanza;
- le
fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare
spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità
degli addetti e della popolazione, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
- ad
impianti attivati e nella fase di piena operatività degli stessi, il proponente
deve effettuare un monitoraggio fonometrico che verifichi la rispondenza ai
limiti di legge dei livelli di rumore immessi negli ambienti limitrofi
(ambienti abitativi e aree esterne utilizzate da persone e comunità), le cui
risultanze dovranno essere tempestivamente trasmesse a questo Dipartimento;
- la
Ditta deve valutare il rischio dell’attività e prevedere gli accorgimenti
necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
(condizioni e prescrizioni impartite dal
Dipartimento di Prevenzione della A. USL n. 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA, con
nota prot. n. 232 del 08.05.2012);
5.3 la
Ditta, considerate le attività di trascinamento di rottami e movimento di mezzi
pesanti che gravano sul piazzale, deve costantemente ispezionarlo con
attenzione e ripristinare periodicamente le aree deteriorate garantendo una
sufficiente tenuta dell’impermeabilizzazione;
- i
cumuli di rifiuti devono essere depositati, come riportato in pianta, a
distanza dai cordoli di contenimento;
- devono
essere liberate le aree immediatamente circostanti i pozzetti di raccolta delle
acque piovane, laddove sovrastati dai rifiuti, in maniera da grantire lo scorrimento con conseguente captazione delle
stesse acque, nonché le obbligatorie operazioni periodiche di pulizia di
caditoie e griglie;
- deve
essere individuata in pianta l’area di scarico dei rifiuti in ingresso
all’impianto;
- considerata
la prescrizione imposta dal Comitato VIA, con giudizio n. 1888del 01.12.2011,
in conseguenza della presenza di una falda superficiale, relativa alla
realizzazione di due piezometri, uno a monte ed uno a valle idrogeologica
dell’impianto, ferme restando le indicazioni che vorrà dare il Comitato
suddetto, la Ditta dovrà inviare analisi delle acque sotterranee dei due
piezometri con la determinazione di almeno dei parametri previsti nei punti 1,
6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28 e 90 della tab. 2 di cui all’allegato
5, Titolo V, parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Le analisi dovranno essere effettuate, per i primi 3
anni dall’autorizzazione, almeno con cadenza semestrale: dopo tale periodo, se
non saranno stati rilevati superamenti dei limiti, le analisi potranno essere
svolte con cadenza almeno annuale;
- inoltre:
dal momento che risulta, dalla documentazione tecnica inviata, cheb la Ditta ha individuato un’area, all’interno del
perimetro aziandale, da destinare a stoccaggio di
“rifiuti non conformi” rinvenuti tra quelli in entrata all’impianto,
considerato che il deposito di rifiuti può avvenire solo su aree adeguatamente
impermeabilizzate e servite dalla rete di raccolta delle acque meteoriche,
rilevato, per quanto visibile nell’elaborato grafico “planimetria generale
dell’area 1:500”, che la zona individuata non è ricompresa all’interno del
perimetro servito dalla rete di intercettazione delle acque, si ritiene che
l’unica modalità di stoccaggio dei rifiuti non conformi su tale zona sia
rappresentata dal deposito dei mesimi all’interno di containers a tenuta coperti;(condizioni e prescrizioni
impartite da ARTA Abruzzo con nota prot. n. 7670 del
29.10.2012 e Provincia dell’Aquila con nota del 24.10.2012, prot.
n. 75233);
5.4 relativamente
ai veicoli a due o tre ruote, le attività di gestione degli stessi avvenga nei
limiti delle potenzialità annue e istantanee assentite al codice 160106 (
veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi ne altre componenti pericolose );
inoltre, in ordine alle modalità di gestione di rifiuti non conformi in in ingresso all’impianto di che trattasi, la Ditta
interessata applicherà quanto previsto dal modello interno aziendale PR09 -
PROCEDURA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’, indicato nella Relazione Tecnica
Integrativa del 19.01.2012, nonché la predispsosizione
di un controllo radiometrico dei carichi in ingresso all’impianto,
conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 17 marzo
1995, n. 230 e s.m.i;
6. di revocare il provvedimento autorizzativo concesso con Determinazione Dirigenziale di
questo Servizio n. DN3/280 del 08.10.2008, precisando tuttavia che detto
provvedimento ha determinato l’approvazione del Piano di Adeguamento ai sensi
dell’art. 15 del D. Lgs. n. 209/2003 e s.m.i., per la sezione di impianto relativa al centro di
raccolta e trattamento di veicoli fuori uso, le cui operazioni di trattamento,
ai sensi all'art. 3, comma 1, lett.f) del D. Lgs. 209/03 e s.m.i., siano
svolte in conformità ai principi generali previsti dal D. Lgs.
n°152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I del D. Lgs.209/03 e s.m.i., nonché nel
rispetto dei seguenti obblighi:
a) effettuare
al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di
cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;
b) effettuare
le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di
procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre
equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
c) rimuovere
preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti
ed i materiali di cui all'allegato II del D.Lgs.209/03
e s.m.i., etichettati o resi in altro modo
identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d) rimuovere
e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i
successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e) eseguire
le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non
comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
7. di stabilire che la presente
autorizzazione ha validità temporale fissata in anni dieci dalla data di
notifica da parte del SUAP competente; entro i termini e con le modalità
stabilite dalla legge, può essere avanzata istanza di proroga e/o di rinnovo;
8. di stabilire che l’esercizio
dell’impianto in oggetto, nella nuova conformazione approvata con il presente
provvedimento, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente
documentazione:
- documentazione
attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto
stabilito nel successivo punto 15);
- comunicazione
alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori
contenente:
• l’ultimazione
delle opere in conformità al progetto approvato ed in conformità alle
prescrizioni riportate al precedente punto 5);
• l’avvenuta
effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
• il
nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee
e documentate conoscenze tecniche;
- data
di avvio dell’impianto;
- ove
necessaria, documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure
di cui al D.P.R. n. 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità
Competente ai sensi delel vigenti normative in
materia;
- copia
della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.
in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione, cosi come
richiesti dalla medesima normativa;
9. di disporre che entro 180 giorni dalla
comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata
istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di
collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in
funzione anche della tipologia di impianto:
- la
conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- la
funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e
recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
- l’idoneità
delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i
rispettivi risultati funzionali;
- il
regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di
massima potenzialità;
- l’idoneità
dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli
prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
10. di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività
afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti
norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve
essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
11. di prescrivere che il titolare e/o
gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo
di effettuare i seguenti adempimenti:
a) accertare
che il conferitore sia munito di regolare iscrizione
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
b) in
caso di conferimenti effettuati da parte di privari
cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle
frequenze direttemante connesse alla normale attività
domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune
ove ha sede l’impianto;
c) i
conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista
dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie
riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.
Nei
casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove vengano
accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di
carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del
produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del
soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del
rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato
trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore
dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli
Organi di Controllo competenti per territorio;
12. di precisare che la presente
autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve
essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere
e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve
essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni
rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo,
nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono
essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado
dell’ambiente e del paesaggio;
- devono
essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza,
sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie
prime ed energia;
13. di richiamare la Ditta interessata al
rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e
dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza
semestrale, alla Provincia dell’Aquila ed all’ARTA - Distretto Provinciale di
L’Aquila di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati,
la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla
Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;
14. di richiamare la Ditta all’osservanza
degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti normative che
regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), di cui alla Legge 30.10.2013, n. 125
recante: “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” e alla Legge 27.02.2014, n.
15 recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproproghe)”;
15. di dare atto che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16)
della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
16. di obbligare la Ditta beneficiaria del
presente provvedimento a presentare, in occasione della comunicazione di avvio
dell’impianto nella nuova configurazione approvata con il presente
provvedimento, adeguate garanzie finanziarie, ai sensi delle disposizioni
contenute nella D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.; a tale proposito si precisa che il contratto di
garanzia di cui alla polizza n. GE 0614886, emesso in data 29.06.2011, con
validità dal 21.07.2011 al 20.07.2016, già acquisito agli atti del Servizio
Gestione Rifiuti, a garanzia delle attività precedentemente autorizzate con D.D. n. DN3/280/2008 deve pertanto essere conformate, prima
della predetta comunicazione di avvio, alle nuove caratteristiche dell’
impianto;
17. di fare salve eventuali e ulteriori
autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti
e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si
precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti
di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli
ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da
parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti
successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi,
infine, eventuali diritti di terzi;
18. di fare salvi altresì i successivi
accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine
alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R.
29.11.2007, n. 1227 e dell’esito della verifica della comunicazione antimafia
ai sensi del D.Lgs 159/2011 s.m.i.;
19. di redigere il presente provvedimento in
n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge, presso
la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;
20. di disporre che copia del presente
provvedimento sia trasmesso al Comune di Avezzano (AQ), all’A.R.T.A.
- Sede Centrale, all’A.R.T.A. - Distretto provinciale
dell’Aquila, alla Provincia dell’Aquila, nonché, ai sensi dell’art. 208, comma
18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
21. di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).
Avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini