IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;
VISTA
la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: “legge quadro in materia di affezione
e prevenzione del randagismo”;
DATO
ATTO che la legge n. 281/91 stabilisce che le regioni devono organizzare “corsi
di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali
e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge
nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie
locali e con gli altri enti locali”, (art. 3, comma 4, lett. b. L. 281/91);
VISTO
l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da
compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall’Italia;
VISTO
il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della
Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a
fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;
VISTA
la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli
animali”;
VISTO
il provvedimento 18 marzo 1999, ovvero l’accordo tra Governo, Regioni,
Province, Comuni e Comunità Montane relativo ai “Criteri informativi per il
coordinamento delle attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle
Comunità Montane in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”;
VISTA
la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della
Legge 14.8.1991, n. 281”;
VISTA
l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
3.3.2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei
cani;
VISTO
il Reg. CE/388/2010, recante disposizioni applicative del Reg. CE n. 998/2003
relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a
carattere non commerciale di animali da compagnia ed il numero massimo
movimentabile;
VISTA
la Decisione n. 2003/803/CE che stabilisce il modello di passaporto per i
movimenti intracomunitari di cani gatti e furetti;
VISTO
il Reg. CE n. 1/2005 sul benessere e sulla protezione degli animali durante il
trasporto e le operazioni correlate;
VISTA
l’Ordinanza Ministeriale 22 luglio 201° che proroga di 24 mesi l’O.M. 6 agosto
2008 per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina;
VISTA
la Decisione 2005/91/CE sulla vaccinazione antirabbica;
VISTA
la legge 20 luglio 2004, n. 189;
DATO
ATTO che Il comma 2 dell’articolo 6 (Vigilanza) della legge 189/04 recita: “La
vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla
protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di
affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi
di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle
guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile
riconosciute”;
VISTA
la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante: “Norme sul controllo del
randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione” ed in
particolare l’art. 25 che disciplina l’esercizio delle funzioni di tutela e
vigilanza sull’osservanza della legge stessa, demandandone le funzioni anche
alle guardie zoofile;
VISTA
la Deliberazione di G.R.A. n. 213 del 28 marzo 2011
ad oggetto: “Approvazione ai sensi dell’art. 2 della L.R.
21 settembre 1999, n. 86 del Programma di Prevenzione del Randagismo della
Regione Abruzzo 2011-2013”;
DATO
ATTO che sul territorio regionale della Regione Abruzzo possono esercitare
l’attività di Guardia Zoofila, nell’ambito del territorio provinciale di
appartenenza, solo ed esclusivamente i soggetti formati e riconosciuti ai sensi
del richiamato art. 25 della L.R. n. 47/2013 che
siano inoltre in possesso di un tesserino con fotografia, rilasciato dagli
organi della Regione Abruzzo;
ATTESO
che, ottenuta la nomina a Guardia Zoofila da parte della Regione Abruzzo,
l’art. 6 della Legge n. 189/04, consente alle associazioni riconosciute di
chiedere la nomina delle Guardie Zoofile a Guardie Particolari Giurate,
nominate con apposito decreto rilasciato dal Prefetto, addette alla vigilanza
sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali;
DATO
ATTO che l’art. 133 e segg. del T.U.L.P.S. (Testo
Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) consente infatti al Prefetto, nel caso di
specie, di nominare G.P.G. da destinare agli
specifici compiti di vigilanza, i soggetti formati ai sensi dell’art.25 della L.R. n.47/2013, limitatamente alle competenze (vigilanza
sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali) e al
territorio provinciale di pertinenza, ai sensi dell’art. 25, comma 5 della L.R. n. 47/2013, per quanto concerne il territorio della
Regione Abruzzo;
ATTESO
che sul territorio regionale è necessario poter disporre, attraverso specifica
formazione, di personale idoneo al controllo degli animali d’affezione in grado
di coadiuvare gli organi preposti;
POSTO
che è opportuno disciplinare, al fine di renderla più omogenea,
l’organizzazione dei corsi finalizzati alla formazione del suddetto personale;
RITENUTO
pertanto di dover procedere alla regolamentazione del procedimento relativo
all’autorizzazione per lo svolgimento dei corsi di formazione per guardie
zoofile volontarie, alla nomina delle stesse e alla loro iscrizione nello
specifico Albo regionale;
RITENUTA
la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente
provvedimento;
VISTA
la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue
successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
per
le ragioni e le finalità espresse in narrativa
1) di approvare il Disciplinare per la
formazione e la nomina delle guardie zoofile volontarie allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2) di stabilire che l’autorizzazione
regionale allo svolgimento dei Corsi formativi per l’ottenimento della
qualifica di Guardia Zoofila Volontaria sul territorio della Regione Abruzzo,
sarà rilasciata previa verifica del rispetto, da parte dei richiedenti, del
disciplinare allegato;
3) di notificare, per posta elettronica,
copia della presente determina alle AA.SS.LL.
regionali, alle Associazioni Protezionistiche iscritte nell’Albo Regionale e
alle Prefetture della Regione;
4) di pubblicare il presente provvedimento
sul B.U.R.A.;
5) di pubblicare il presente provvedimento
sul sito della Regione Abruzzo;
6) di trasmettere copia della presente
determinazione al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi
dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli
Segue allegato