IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;

VISTA la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: “legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo”;

DATO ATTO che la legge n. 281/91 stabilisce che le regioni devono organizzare “corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli altri enti locali”, (art. 3, comma 4, lett. b. L. 281/91);

VISTO l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall’Italia;

VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;

VISTA la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”;

VISTO il provvedimento 18 marzo 1999, ovvero l’accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane relativo ai “Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”;

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281”;

VISTA l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3.3.2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;

VISTO il Reg. CE/388/2010, recante disposizioni applicative del Reg. CE n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ed il numero massimo movimentabile;

VISTA la Decisione n. 2003/803/CE che stabilisce il modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani gatti e furetti;

VISTO il Reg. CE n. 1/2005 sul benessere e sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 22 luglio 201° che proroga di 24 mesi l’O.M. 6 agosto 2008 per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina;

VISTA la Decisione 2005/91/CE sulla vaccinazione antirabbica;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189;

DATO ATTO che Il comma 2 dell’articolo 6 (Vigilanza) della legge 189/04 recita: “La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”;

VISTA la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione” ed in particolare l’art. 25 che disciplina l’esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sull’osservanza della legge stessa, demandandone le funzioni anche alle guardie zoofile;

VISTA la Deliberazione di G.R.A. n. 213 del 28 marzo 2011 ad oggetto: “Approvazione ai sensi dell’art. 2 della L.R. 21 settembre 1999, n. 86 del Programma di Prevenzione del Randagismo della Regione Abruzzo 2011-2013”;

DATO ATTO che sul territorio regionale della Regione Abruzzo possono esercitare l’attività di Guardia Zoofila, nell’ambito del territorio provinciale di appartenenza, solo ed esclusivamente i soggetti formati e riconosciuti ai sensi del richiamato art. 25 della L.R. n. 47/2013 che siano inoltre in possesso di un tesserino con fotografia, rilasciato dagli organi della Regione Abruzzo;

ATTESO che, ottenuta la nomina a Guardia Zoofila da parte della Regione Abruzzo, l’art. 6 della Legge n. 189/04, consente alle associazioni riconosciute di chiedere la nomina delle Guardie Zoofile a Guardie Particolari Giurate, nominate con apposito decreto rilasciato dal Prefetto, addette alla vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali;

DATO ATTO che l’art. 133 e segg. del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) consente infatti al Prefetto, nel caso di specie, di nominare G.P.G. da destinare agli specifici compiti di vigilanza, i soggetti formati ai sensi dell’art.25 della L.R. n.47/2013, limitatamente alle competenze (vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali) e al territorio provinciale di pertinenza, ai sensi dell’art. 25, comma 5 della L.R. n. 47/2013, per quanto concerne il territorio della Regione Abruzzo;

ATTESO che sul territorio regionale è necessario poter disporre, attraverso specifica formazione, di personale idoneo al controllo degli animali d’affezione in grado di coadiuvare gli organi preposti;

POSTO che è opportuno disciplinare, al fine di renderla più omogenea, l’organizzazione dei corsi finalizzati alla formazione del suddetto personale;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla regolamentazione del procedimento relativo all’autorizzazione per lo svolgimento dei corsi di formazione per guardie zoofile volontarie, alla nomina delle stesse e alla loro iscrizione nello specifico Albo regionale;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

1)         di approvare il Disciplinare per la formazione e la nomina delle guardie zoofile volontarie allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2)         di stabilire che l’autorizzazione regionale allo svolgimento dei Corsi formativi per l’ottenimento della qualifica di Guardia Zoofila Volontaria sul territorio della Regione Abruzzo, sarà rilasciata previa verifica del rispetto, da parte dei richiedenti, del disciplinare allegato;

3)         di notificare, per posta elettronica, copia della presente determina alle AA.SS.LL. regionali, alle Associazioni Protezionistiche iscritte nell’Albo Regionale e alle Prefetture della Regione;

4)         di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.;

5)         di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Regione Abruzzo;

6)         di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli

 

Segue allegato

Allegato - Disciplinare