LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni;
CONSIDERATO
che l’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 118/2011, “Per garantire
trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa
relativi al finanziamento del fabbisogno regionale standard” prevede per le
regioni:
- l’istituzione di conti di tesoreria
unica appositamente istituiti per il finanziamento del Servizio Sanitario
nazionale nei quali far confluire le risorse destinate al finanziamento del
fabbisogno regionale standard;
- l’istituzione di appositi conti
correnti intestati alla sanità presso i tesorieri delle regioni ove far
affluire le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale;
- l’identificazione di distinti
codici-ente ai fini della rilevazione SIOPE, riguardanti la gestione non
sanitaria e la gestione sanitaria;
VISTA
la propria deliberazione 30 gennaio 2012, n. 52, con la quale sono stati
istituiti, nell’ambito delle partite di giro, i capitoli di entrata e di spesa
finalizzati a consentire il trasferimento di giacenze tra i conti di tesoreria
ordinario e sanità;
PRESO
ATTO di quanto contenuto nella nota n. 126833 del 23.12.2011, con la quale il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato, tra l’altro,
le modalità di gestione dei conti di tesoreria regionali precisando che:
- “l’esigenza di separare la gestione
sanitaria da quella ordinaria non costituisce un vincolo alla gestione della
liquidità delle Regioni, che possono disporre l’utilizzo temporaneo delle
giacenze depositate nei conti intestati alla sanità per fronteggiare pagamenti
della gestione ordinaria e viceversa (a condizione che tutte le movimentazioni
siano adeguatamente monitorate e rilevate in contabilità tra le partite di
giro)”;
- che in sede di gestione dei conti di
tesoreria è esclusa la possibilità “che un conto incassi o paghi direttamente
per transazioni che non sono sue proprie” e che le Regioni “dovranno impartire
ai propri tesorieri le direttive necessarie, al fine di evitare l’utilizzo
dell’anticipazione di tesoreria nei casi in cui la Regione abbia disponibilità
liquide nei propri conti bancari o nella tesoreria statale”;
VISTA
la propria deliberazione 30 gennaio 2012, n. 52, con la quale sono stati
istituiti, nell’ambito delle partite di giro, i capitoli di entrata e di spesa
finalizzati a consentire il trasferimento di giacenze dal conto di tesoreria
ordinario al conto di tesoreria sanità;
VISTA
la nota RA/280140/SQ del 24 ottobre 2014, allegata come parte integrante e
sostanziale al presente atto, con la quale il Presidente e l’Assessore
regionale preposto al Bilancio, riscontrando precorsa corrispondenza intercorsa
con gli uffici finanziari in merito alla carenza di liquidità del conto
ordinario di tesoreria regionale, prendono atto: “… che l’entità dei pagamenti
divenuti ormai urgenti e indifferibili risultano alla data odierna pari a circa
110 mln di euro - di cui 81 mln
di euro per mobilità e trasporto pubblico locale - e stante la necessità di
risolvere in tempi strettissimi le criticità esistenti …”, invitano “… a
procedere secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato
con l’utilizzo temporaneo delle giacenze depositate nel conto di tesoreria
sanità della Regione, nei limiti dell’importo massimo di 110 milioni di euro,
con obbligo di ripristinare la giacenza medesima con le risorse che l’Unione
Europea rimborserà alla Regione per le anticipazioni già erogate dall’Ente per
la realizzazione dei programmi comunitari del PO FSE”;
CONSTATATO
che risulta possibile procedere ad utilizzare temporaneamente parte della
giacenza di liquidità disponibile sul conto di tesoreria regionale sanità
mediante prelievo dal capitolo di spesa 99.04.104 – 441215.1, denominato
“Trasferimento a titolo temporaneo di risorse dal conto corrente sanità al
conto corrente ordinario di tesoreria regionale”, e commutazione in quietanza
di entrata al capitolo di 06.00.104 – 61215.1, denominato “Movimentazione
temporanea di risorse dal conto corrente sanità al conto corrente ordinario di
tesoreria regionale” per l’importo di Euro 110 mln;
VISTO
l’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile
della Regione Abruzzo) che autorizza la Giunta regionale a disporre con
provvedimento amministrativo variazioni di bilancio per l’iscrizione di entrate
recanti vincolo di destinazione di spesa;
VISTO
l’articolo 23 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8, recante “Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014 – Bilancio pluriennale 2014-2016”
in base al quale la “Giunta regionale è autorizzata ad introdurre, nello stato
di previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale, variazioni relative alle contabilità speciali, strettamente connesse
tra loro per disposizioni di leggi statali”;
RITENUTO:
- di dover autorizzare il trasferimento
temporaneo di giacenze dal conto di tesoreria sanità al conto di tesoreria
ordinario per l’importo di Euro 110 mln stante la
necessità, evidenziata nella citata nota RA/280140/SQ del 24 ottobre 2014, di
scongiurare “… danni erariali a carico della finanza regionale per ritardati
pagamenti e per conteziosi, danni dal rischio di
potenziale disimpegno di risorse a valere sulla programmazione comunitaria e
danni d’immagine a carico della Regione …”;
- di dover procedere alla variazione di
bilancio finalizzata a consentire la registrazione dell’utilizzo temporaneo
della giacenza di liquidità mediante prelievo dal conto di tesoreria regionale
sanità al conto di tesoreria regionale ordinario di cui al capitolo di spesa
99.04.104 – 441215.1, denominato “Trasferimento a titolo temporaneo di risorse
dal conto corrente sanità al conto corrente ordinario di tesoreria regionale” e
al correlato capitolo di entrata 06.00.104 – 61215.1, denominato
“Movimentazione temporanea di risorse dal conto corrente sanità al conto
corrente ordinario di tesoreria regionale”;
- di dover procedere alla variazione di
bilancio finalizzata a consentire la registrazione della restituzione della
liquidità temporaneamente utilizzata mediante prelievo dal conto di tesoreria
regionale ordinario al conto di tesoreria regionale sanità di cui al capitolo
di spesa 99.04.104 – 441210.1, denominato “Trasferimento a titolo temporaneo di
risorse dal conto corrente ordinario di tesoreria regionale al conto corrente
sanità” e al correlato capitolo di entrata 06.00.104 – 61210.1, denominato
“Movimentazione temporanea di risorse dal conto corrente ordinario di tesoreria
regionale al conto corrente sanità”;
VISTO
lo schema di variazione al bilancio di previsione corrente, predisposto dal
Servizio Bilancio e allegato come parte integrante e sostanziale del presente
atto, recante la variazione di stanziamento dei capitoli correlati di entrata e
di spesa impiegati per la contabilizzazione dei trasferimenti temporanei di
giacenze dal conto di tesoreria sanità al conto di tesoreria ordinario e per il
successivo ripristino delle somme;
DATO
ATTO che il Direttore della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio,
Attività Sportive, e il Dirigente del Servizio Bilancio hanno espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla
legittimità del presente provvedimento;
A
voti unanimi, resi nelle forme di legge.
DELIBERA
1. di autorizzare il trasferimento
temporaneo di giacenze dal conto di tesoreria sanità al conto di tesoreria
ordinario per l’importo di Euro 110 mln stante la
necessità, evidenziata nella citata nota RA/280140/SQ del 24 ottobre 2014, di
scongiurare danni erariali a carico della finanza regionale per ritardati
pagamenti e per conteziosi, danni dal rischio di
potenziale disimpegno di risorse a valere sulla programmazione comunitaria e
danni d’immagine a carico della Regione;
2. di approvare la variazione al bilancio,
per competenza e per cassa, come da “Prospetto di variazione al bilancio di
previsione”, allegato come parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 118/2011;
3. di reintegrare la liquidità
temporaneamente prelevata dal conto di tesoreria regionale sanità con le
risorse che affluiranno sul conto di tesoreria ordinario a seguito dei rimborsi
operati dall’Unione Europea rispetto alle anticipazioni di spesa erogate dalla
Regione per la realizzazione dei programmi comunitari del PO FSE;
4. di dare mandato al Servizio Bilancio
della Direzione Riforme istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività
sportive, a porre in essere i provvedimenti necessari a dare esecuzione a quanto
disposto dal presente provvedimento e a trasmettere lo stesso al Commissario ad
acta per la realizzazione del Piano di rientro dai
deficit sanitari e alla Direzione Politiche della Salute, nonché al Servizio
Ragioneria Generale e al Servizio Risorse Finanziarie;
5. di incaricare il Servizio Bilancio di
trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Bilancio del Consiglio
regionale, al Servizio Affari della Giunta per la pubblicazione sul B.U.R.A.T. e al Tesoriere regionale.
Seguono allegati