LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni;

CONSIDERATO che l’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 118/2011, “Per garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno regionale standard” prevede per le regioni:

-          l’istituzione di conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del Servizio Sanitario nazionale nei quali far confluire le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno regionale standard;

-          l’istituzione di appositi conti correnti intestati alla sanità presso i tesorieri delle regioni ove far affluire le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

-          l’identificazione di distinti codici-ente ai fini della rilevazione SIOPE, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria;

VISTA la propria deliberazione 30 gennaio 2012, n. 52, con la quale sono stati istituiti, nell’ambito delle partite di giro, i capitoli di entrata e di spesa finalizzati a consentire il trasferimento di giacenze tra i conti di tesoreria ordinario e sanità;

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota n. 126833 del 23.12.2011, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato, tra l’altro, le modalità di gestione dei conti di tesoreria regionali precisando che:

-          “l’esigenza di separare la gestione sanitaria da quella ordinaria non costituisce un vincolo alla gestione della liquidità delle Regioni, che possono disporre l’utilizzo temporaneo delle giacenze depositate nei conti intestati alla sanità per fronteggiare pagamenti della gestione ordinaria e viceversa (a condizione che tutte le movimentazioni siano adeguatamente monitorate e rilevate in contabilità tra le partite di giro)”;

-          che in sede di gestione dei conti di tesoreria è esclusa la possibilità “che un conto incassi o paghi direttamente per transazioni che non sono sue proprie” e che le Regioni “dovranno impartire ai propri tesorieri le direttive necessarie, al fine di evitare l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria nei casi in cui la Regione abbia disponibilità liquide nei propri conti bancari o nella tesoreria statale”;

VISTA la propria deliberazione 30 gennaio 2012, n. 52, con la quale sono stati istituiti, nell’ambito delle partite di giro, i capitoli di entrata e di spesa finalizzati a consentire il trasferimento di giacenze dal conto di tesoreria ordinario al conto di tesoreria sanità;

VISTA la nota RA/280140/SQ del 24 ottobre 2014, allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto, con la quale il Presidente e l’Assessore regionale preposto al Bilancio, riscontrando precorsa corrispondenza intercorsa con gli uffici finanziari in merito alla carenza di liquidità del conto ordinario di tesoreria regionale, prendono atto: “… che l’entità dei pagamenti divenuti ormai urgenti e indifferibili risultano alla data odierna pari a circa 110 mln di euro - di cui 81 mln di euro per mobilità e trasporto pubblico locale - e stante la necessità di risolvere in tempi strettissimi le criticità esistenti …”, invitano “… a procedere secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con l’utilizzo temporaneo delle giacenze depositate nel conto di tesoreria sanità della Regione, nei limiti dell’importo massimo di 110 milioni di euro, con obbligo di ripristinare la giacenza medesima con le risorse che l’Unione Europea rimborserà alla Regione per le anticipazioni già erogate dall’Ente per la realizzazione dei programmi comunitari del PO FSE”;

CONSTATATO che risulta possibile procedere ad utilizzare temporaneamente parte della giacenza di liquidità disponibile sul conto di tesoreria regionale sanità mediante prelievo dal capitolo di spesa 99.04.104 – 441215.1, denominato “Trasferimento a titolo temporaneo di risorse dal conto corrente sanità al conto corrente ordinario di tesoreria regionale”, e commutazione in quietanza di entrata al capitolo di 06.00.104 – 61215.1, denominato “Movimentazione temporanea di risorse dal conto corrente sanità al conto corrente ordinario di tesoreria regionale” per l’importo di Euro 110 mln;

VISTO l’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) che autorizza la Giunta regionale a disporre con provvedimento amministrativo variazioni di bilancio per l’iscrizione di entrate recanti vincolo di destinazione di spesa;

VISTO l’articolo 23 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8, recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 – Bilancio pluriennale 2014-2016” in base al quale la “Giunta regionale è autorizzata ad introdurre, nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, variazioni relative alle contabilità speciali, strettamente connesse tra loro per disposizioni di leggi statali”;

RITENUTO:

-          di dover autorizzare il trasferimento temporaneo di giacenze dal conto di tesoreria sanità al conto di tesoreria ordinario per l’importo di Euro 110 mln stante la necessità, evidenziata nella citata nota RA/280140/SQ del 24 ottobre 2014, di scongiurare “… danni erariali a carico della finanza regionale per ritardati pagamenti e per conteziosi, danni dal rischio di potenziale disimpegno di risorse a valere sulla programmazione comunitaria e danni d’immagine a carico della Regione …”;

-          di dover procedere alla variazione di bilancio finalizzata a consentire la registrazione dell’utilizzo temporaneo della giacenza di liquidità mediante prelievo dal conto di tesoreria regionale sanità al conto di tesoreria regionale ordinario di cui al capitolo di spesa 99.04.104 – 441215.1, denominato “Trasferimento a titolo temporaneo di risorse dal conto corrente sanità al conto corrente ordinario di tesoreria regionale” e al correlato capitolo di entrata 06.00.104 – 61215.1, denominato “Movimentazione temporanea di risorse dal conto corrente sanità al conto corrente ordinario di tesoreria regionale”;

-          di dover procedere alla variazione di bilancio finalizzata a consentire la registrazione della restituzione della liquidità temporaneamente utilizzata mediante prelievo dal conto di tesoreria regionale ordinario al conto di tesoreria regionale sanità di cui al capitolo di spesa 99.04.104 – 441210.1, denominato “Trasferimento a titolo temporaneo di risorse dal conto corrente ordinario di tesoreria regionale al conto corrente sanità” e al correlato capitolo di entrata 06.00.104 – 61210.1, denominato “Movimentazione temporanea di risorse dal conto corrente ordinario di tesoreria regionale al conto corrente sanità”;

VISTO lo schema di variazione al bilancio di previsione corrente, predisposto dal Servizio Bilancio e allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto, recante la variazione di stanziamento dei capitoli correlati di entrata e di spesa impiegati per la contabilizzazione dei trasferimenti temporanei di giacenze dal conto di tesoreria sanità al conto di tesoreria ordinario e per il successivo ripristino delle somme;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, e il Dirigente del Servizio Bilancio hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

1.         di autorizzare il trasferimento temporaneo di giacenze dal conto di tesoreria sanità al conto di tesoreria ordinario per l’importo di Euro 110 mln stante la necessità, evidenziata nella citata nota RA/280140/SQ del 24 ottobre 2014, di scongiurare danni erariali a carico della finanza regionale per ritardati pagamenti e per conteziosi, danni dal rischio di potenziale disimpegno di risorse a valere sulla programmazione comunitaria e danni d’immagine a carico della Regione;

2.         di approvare la variazione al bilancio, per competenza e per cassa, come da “Prospetto di variazione al bilancio di previsione”, allegato come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 118/2011;

3.         di reintegrare la liquidità temporaneamente prelevata dal conto di tesoreria regionale sanità con le risorse che affluiranno sul conto di tesoreria ordinario a seguito dei rimborsi operati dall’Unione Europea rispetto alle anticipazioni di spesa erogate dalla Regione per la realizzazione dei programmi comunitari del PO FSE;

4.         di dare mandato al Servizio Bilancio della Direzione Riforme istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, a porre in essere i provvedimenti necessari a dare esecuzione a quanto disposto dal presente provvedimento e a trasmettere lo stesso al Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai deficit sanitari e alla Direzione Politiche della Salute, nonché al Servizio Ragioneria Generale e al Servizio Risorse Finanziarie;

5.         di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale, al Servizio Affari della Giunta per la pubblicazione sul B.U.R.A.T. e al Tesoriere regionale.

 

Seguono allegati

Allegati alla D.G.R. n. 685