IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la
seguente legge :
Art. 1
Finalità
1. La presente legge, in applicazione del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 (Riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’art. 1, comma 1,
lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i.
e del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione
degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’art. 2 della legge
4 novembre 2010, n. 183), disciplina le modalità gestionali, organizzative e di
funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (di seguito
denominato "Istituto") nonché l’esercizio delle funzioni regionali di
sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sul medesimo.
Art. 2
Natura e funzioni
1. L’Istituto è un Ente sanitario dotato
di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, nel rispetto dei
principi di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. L’Istituto svolge i compiti e le
funzioni di cui all’articolo 3, in osservanza della legislazione statale e
regionale, nonché secondo il proprio statuto ed i regolamenti interni che ne
disciplinano l’attività.
3. L’Istituto opera nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale come strumento tecnico-scientifico delle Regioni
Abruzzo e Molise (di seguito denominate "Regioni") e assicura agli
Enti cogerenti e ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie
locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie
all’espletamento delle funzioni in materia di igiene zootecnica, sanità
pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e, comunque, tutte quelle ad esso
demandate dalle leggi.
4. L’Istituto rappresenta uno strumento
tecnico-scientifico d’eccellenza nazionale di cui si avvalgono il Ministero
della Salute e le Regioni, per le attività internazionali di assistenza
tecnica, cooperazione e alta formazione nei settori della sanità e benessere
animale, sanità pubblica veterinaria, igiene zootecnica, sicurezza alimentare e
per un corretto equilibrio del rapporto uomo-animale-ambiente.
A tal fine è tenuto a garantire il mantenimento dei requisiti e degli standard
qualitativi indicati nell’apposito Protocollo di Intesa stipulato tra il
Ministero della Salute e le Regioni di riferimento in data 11 dicembre 2009.
5. Nell’Istituto operano i Centri di
Referenza Nazionale e i Laboratori Nazionali di Riferimento istituiti dal
Ministero della Salute come strumenti operativi di elevata e provata competenza
nei settori della sanità pubblica veterinaria e sanità animale, dell’igiene
degli alimenti e dell’igiene zootecnica. I Centri di Referenza Nazionale e
Laboratori Nazionali di Riferimento svolgono il proprio mandato sotto il
coordinamento del Ministero della Salute all’interno del Servizio Sanitario
Nazionale collaborando altresì con le più importanti Istituzioni Europee e
Organizzazioni Internazionali e promuovendo l’approccio ormai universalmente
riconosciuto della Medicina Unica (One Health).
Art. 3
Compiti
1. L’Istituto assicura, in via ordinaria:
a) la
ricerca sperimentale sull’eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie
infettive e diffusive degli animali, comprese le zoonosi;
b) la
ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e
il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria
e di miglioramento delle produzioni animali;
c) la
ricerca in materia di sicurezza alimentare e benessere animale, nonché lo
studio e la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo
sulla salubrità degli alimenti per l’uomo e per gli animali;
d) la
sorveglianza epidemiologica e l'analisi del rischio nei settori della sanità e
benessere animale, sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e tutela
dell'ambiente;
e) l’elaborazione
e applicazione di metodi alternativi all’impiego di modelli animali nella
sperimentazione scientifica;
f) il
servizio diagnostico per le malattie animali e le zoonosi;
g) gli
accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo
necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di
profilassi, risanamento ed eradicazione;
h) l’esecuzione
degli esami e analisi necessari all’attività di controllo sugli alimenti per
l’uomo e per gli animali;
i) l’attività
di controllo ufficiale e la ricerca in materia di analisi chimiche,
microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale, in coerenza
con gli indirizzi regionali riguardanti l'organizzazione e la programmazione di
tali attività;
j) il
supporto tecnico, scientifico e operativo all’azione di farmaco-vigilanza
veterinaria;
k) la
formazione di personale specializzato negli ambiti delle competenze
istituzionali, anche in istituzioni e laboratori di altri Paesi e la
realizzazione di azioni di sviluppo delle risorse umane, attraverso iniziative
di formazione regionali, nazionali e internazionali rivolte al personale delle
Autorità Competenti e di altri operatori pubblici e privati;
l) la
ricerca negli ambiti di competenza, secondo programmi o convenzioni con
Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta del
Ministero, delle Regioni e di enti pubblici e privati;
m) la
cooperazione tecnico-scientifica con istituzioni e enti anche esteri, previe
opportune intese con il Ministero della Salute;
n) l'informazione,
il supporto e l'assistenza agli allevatori per lo sviluppo ed il miglioramento
igienico delle produzioni animali, nonché il supporto e l’assistenza agli
operatori del settore alimentare per il miglioramento dei parametri e degli
standard di sicurezza alimentare;
o) l'informazione
e l'educazione alla salute dei cittadini per l'adozione di comportamenti
corretti per la tutela della salute pubblica e nella relazione uomo/animale.
2. L’Istituto assolve altresì tutti i
compiti e funzioni consequenziali al richiamato ruolo di strumento
tecnico-scientifico d’eccellenza nazionale, nonché alle attività legate alla
realizzazione di progetti e alla erogazione di servizi, anche al di fuori del
territorio nazionale, coerenti con le proprie finalità impiegando le proprie
risorse umane e strumentali.
3. L’Istituto svolge infine ogni ulteriore
compito, servizio o prestazione ad esso demandato dal Ministero della Salute e
dalle Regioni, singolarmente o congiuntamente, compatibilmente con le risorse
disponibili, fermo restando l’espletamento dei compiti di cui al comma 1.
4. Ai fini di un migliore coordinamento
delle attività e della risoluzione delle problematiche di interesse, possono
essere istituiti appositi tavoli di lavoro e concertazione con la
partecipazione del Ministero della Salute e delle Regioni interessate.
Art. 4
Produzione di medicinali e presidi
immunizzanti
1. L'Istituto, sulla base delle norme
vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione e alla
distribuzione dei medicinali e dei prodotti necessari alla lotta contro le
malattie degli animali e all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica
veterinaria.
2. L’Istituto, d’intesa con le Regioni,
può associarsi con altri Istituti Zooprofilattici
Sperimentali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in
commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle
attività di sanità animale e sanità pubblica veterinaria.
3. L’Istituto, nell’ambito delle proprie
competenze, può stipulare convenzioni e contratti di consulenza per la
fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a enti, associazioni,
organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte
salve le competenze delle Aziende Unità Sanitarie Locali. Le prestazioni
fornite alle Aziende Unità Sanitarie Locali sono gratuite.
4. Le attività di produzione,
commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione
per quelli non destinati all'immissione sul mercato, sono svolte in appositi
reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e
separati dagli altri reparti dell'Istituto.
Art. 5
Prestazioni nell’interesse di terzi
1. L’Istituto può stipulare convenzioni o
contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di
prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, fatte
salve le competenze delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
2. L’Istituto può, mediante le convenzioni
di cui al comma 1, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico nei corsi
di laurea in medicina veterinaria e in altre discipline di ambito
tecnico-scientifico, nelle scuole di specializzazione, nei dottorati di
ricerca, nei corsi di perfezionamento e nei master universitari di primo e di
secondo livello, anche attraverso la definizione di percorsi di studio e
ricerca da svolgersi nelle proprie strutture.
3. Le prestazioni di cui al comma 1
possono essere rese esclusivamente in subordine ai compiti istituzionali ed al
loro completo assolvimento.
4. Le prestazioni erogate dall’Istituto
per le quali è previsto il pagamento di un corrispettivo ed i criteri per la
determinazione delle relative tariffe sono stabiliti con decreto del Ministro
della Salute non avente carattere regolamentare, d’intesa con la Conferenza
Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.
Art. 6
Organizzazione
1. L’Istituto ha la sede legale e centrale
a Teramo ed è articolato sul territorio delle due Regioni in strutture
operative territoriali. L’istituzione di nuove strutture operative territoriali
o l’eventuale soppressione di quelle esistenti sono soggette a formale atto di
approvazione della Giunta della Regione nel cui territorio l’istituzione o la
soppressione è proposta.
2. L’organizzazione interna e il
funzionamento dell’Istituto sono stabiliti dal regolamento per l’ordinamento
interno dei servizi, di cui all’articolo 18, secondo i principi di autonomia
organizzativa dell’Istituto e le indicazioni delle Regioni, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) semplificazione
e snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa in
ottemperanza ai principi di efficacia, efficienza e buon andamento
dell’attività amministrativa;
b) razionalizzazione
ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa
riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento
dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'Istituto ai sensi di
tutto quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 106/2012, da effettuare tenuto conto delle attività
svolte dall’Ente nell’ambito di specifici programmi e progetti appositamente finanziati.
Art. 7
Organi
1. Sono organi dell’Istituto:
a) il
Consiglio di Amministrazione
b) il
Direttore Generale;
c) il
Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 8
Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione, che
dura in carica quattro anni, è composto da tre membri, muniti di diploma di
laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed
esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli
alimenti, di cui uno designato dal Ministro della Salute, uno dalla Regione
Abruzzo ed uno dalla Regione Molise. Il Consiglio di Amministrazione è nominato
con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, a seguito della
designazione del Ministro della Salute e delle nomine dei consigli regionali, di
concerto con la Regione Molise.
2. I componenti del CdA
non possono essere confermati più di una volta. Le condizioni di
incompatibilità ed inconferibilità all'incarico sono
stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia. I membri del
Consiglio di Amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:
a) scioglimento
del Consiglio;
b) dimissioni
volontarie;
c) incompatibilità
non rimossa entro trenta giorni dalla nomina o dal verificarsi della relativa
causa;
d) condanna
con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la
decadenza dalla carica di amministratore pubblico;
e) decadenza
dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del Consiglio di
Amministrazione.
3. Il Direttore Generale dell’Istituto, al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, ne informa tempestivamente i
Presidenti delle Giunte regionali dell’Abruzzo e del Molise.
4. In caso di cessazione anticipata di un
componente del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale dell’Abruzzo
provvede alla relativa sostituzione, su designazione dell’Ente competente. I
nuovi membri nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al
Consiglio, fino alla scadenza del mandato.
5. Il Consiglio di Amministrazione è
convocato dal suo Presidente.
6. Ai componenti del Consiglio di
Amministrazione spettano, con oneri a carico del bilancio dell’Istituto, le
seguenti indennità annue al lordo delle ritenute di legge:
a) al
presidente un’indennità mensile pari al 20 per cento di quella del Direttore
Generale;
b) agli
altri componenti un’indennità mensile pari al 10 per cento di quella del
Direttore Generale.
7. Alle indennità di cui al comma 6 si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
Art. 9
Compiti del Consiglio di
Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione ha
compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell’attività dell’Istituto.
Sulla base del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni di
gestione amministrativa al Consiglio di Amministrazione competono
l’individuazione delle linee di indirizzo e di controllo sulla effettiva
conformazione alle stesse, operando su un piano diverso e distinto
dall’attività gestionale. Il termine di verifica è riferito conseguentemente
alla conformità delle attività dell’Istituto agli indirizzi generali impartiti
dal Consiglio di Amministrazione.
2. Nel rispetto delle competenze assegnate
dalla normativa di riferimento, il Consiglio di Amministrazione, in
particolare:
a) predispone
lo statuto dell’Ente e le relative, eventuali revisioni e le sottopone alle
Regioni competenti per la relativa approvazione secondo quanto prescritto
dall’articolo 12 del D.Lgs. 106/2012;
b) adotta,
su proposta del Direttore Generale, il regolamento per l’ordinamento interno
dei servizi dell’Istituto e la relativa dotazione organica secondo quanto
prescritto dall’articolo 12 del D.Lgs. 106/2012;
c) definisce,
sulla base della programmazione nazionale e regionale, gli indirizzi generali
per la programmazione pluriennale dell’Istituto;
d) adotta
il piano triennale di attività e il bilancio pluriennale di previsione
predisposti dal Direttore Generale;
e) adotta
il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale
predisposti dal Direttore Generale;
f) adotta
il bilancio di esercizio predisposto dal Direttore Generale.
3. Gli atti di cui al comma 2, lettere b),
d), e) ed f) sono trasmessi per l’approvazione alle Regioni per l’esercizio
delle funzioni di vigilanza e controllo ai sensi dell’articolo 23.
Art. 10
Scioglimento del Consiglio di
Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione, anche
su proposta del Ministro della Salute, può essere sciolto dai Presidenti delle
Regioni Abruzzo e Molise d'intesa con il Ministro della Salute e con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze qualora:
a) risultino
gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi e reiterate violazioni
delle disposizioni di legge o statutarie;
b) il
conto economico chiuda con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio
per due esercizi consecutivi;
c) vi
sia impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.
2. Con il provvedimento di scioglimento
decade il Direttore Generale. I Presidenti delle Giunte delle Regioni Abruzzo e
Molise, d'intesa con il Ministro della Salute, nominano un Commissario
straordinario, determinandone l’indennità in coerenza con il vigente quadro
normativo, con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione
di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di
amministrazione.
Art. 11
Presidente del Consiglio di
Amministrazione
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di
Amministrazione nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il Presidente dura in carica quanto il
Consiglio che lo ha eletto; esercita tutte le attribuzioni affidategli dalla
legge, dallo statuto e dal regolamento.
Art. 12
Direttore Generale
1. Il Direttore Generale è nominato dal
Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, di concerto con il Presidente
della Giunta della Regione Molise, sentito il Ministro della Salute.
2. Il Direttore Generale è scelto, tramite
apposita procedura selettiva ad evidenza pubblica, tra soggetti muniti di
diploma di laurea magistrale o equivalente e di comprovata esperienza
nell’ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e
della sicurezza degli alimenti.
3. L'avviso pubblico di cui al comma 2,
finalizzato alla formazione dell'elenco degli aspiranti idonei all'incarico di
Direttore Generale, è indetto dalla Regione Abruzzo di concerto con la Regione
Molise. L'accertamento dei requisiti per la nomina a Direttore Generale è
effettuato da una commissione di esperti, la cui composizione è definita con
atto amministrativo della Regione Abruzzo, d’intesa con la Regione Molise, ai
sensi dell'articolo 3-bis, comma 3 del D.Lgs.
502/1992.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore
Generale è esclusivo e regolato da un contratto di diritto privato di durata
non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta e non può comunque
protrarsi oltre il settantesimo anno di età. Le caratteristiche e i contenuti
del relativo contratto sono quelli previsti dal D.Lgs.
502/1992 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio
1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale,
del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere) e s.m.i..
5. Il Direttore Generale, se professore o
ricercatore universitario o dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, è
collocato in aspettativa, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell'articolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonché sperimentazione organizzativa e didattica) e successive modificazioni.
Il contratto del Direttore Generale è stipulato dal Presidente della Giunta
della Regione Abruzzo. Il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore
Sanitario medico veterinario e dal Direttore Amministrativo. In caso di vacanza
dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le
relative funzioni sono svolte dal Direttore Sanitario o, in caso di relativa
assenza o impedimento, dal Direttore Amministrativo. Il trattamento economico
del Direttore Generale è determinato dalla Regione Abruzzo, d'intesa con la
Regione Molise, ed è regolato dalle disposizioni di cui al d.p.c.m. 502/1995.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio
dell'Istituto. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti
una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o dei
principi di buon andamento o imparzialità dell’azione amministrativa, il
Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, di concerto con il Presidente
della Giunta della Regione Molise, risolve il contratto e provvede alla
sostituzione del Direttore Generale. Per quanto non espressamente previsto si
applicano le norme del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i..
Art. 13
Compiti del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale ha la
rappresentanza legale dell’Istituto, lo gestisce e ne dirige l’attività
scientifica. Nell’ambito delle proprie competenze, il Direttore Generale, in
particolare:
a) sovrintende
al funzionamento dell’Istituto, nel rispetto dei principi di legalità,
imparzialità, trasparenza, nonché dei criteri di efficacia ed efficienza,
verificando la corretta ed economica gestione delle risorse;
b) nomina
il Collegio dei Revisori dei Conti;
c) nomina
il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo;
d) predispone
il piano triennale di attività e il bilancio pluriennale di previsione, per la
relativa adozione da parte del Consiglio di Amministrazione;
e) predispone
il piano annuale di attività e il bilancio preventivo economico annuale e li
sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
f) assume
tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale
secondo le modalità previste dal regolamento;
g) stipula
i contratti e le convenzioni e assume le spese nell’ambito degli stanziamenti
di bilancio;
h) propone
il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto, le relative
dotazioni organiche ed eventuali variazioni al Consiglio di Amministrazione;
i) predispone
il bilancio d'esercizio, per la relativa adozione da parte del Consiglio di
Amministrazione;
j) assume
la responsabilità del budget generale dell'Istituto ed assegna gli obiettivi ai
centri di responsabilità verificandone il raggiungimento;
k) predispone
la relazione gestionale annuale sull’attività svolta e la propone per la
valutazione al Consiglio di Amministrazione;
l) partecipa
al Comitato di supporto strategico di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 106/2012;
m) sicurezza
ed anticorruzione.
Art. 14
Valutazione del Direttore Generale
1. All’atto della nomina, il Presidente
della Giunta della Regione Abruzzo, d’intesa con il Presidente della Giunta
della Regione Molise, assegna al Direttore Generale gli obiettivi da
raggiungere, sulla base dei criteri di efficacia, efficienza e funzionalità dei
servizi.
2. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina
del Direttore Generale, la Regione Abruzzo, d'intesa con la Regione Molise,
verifica, anche sulla base della relazione gestionale dell'Istituto, i
risultati conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi assegnati e procede o
meno alla conferma, entro i tre mesi successivi. La Regione Abruzzo, d'intesa
con la Regione Molise, definisce preventivamente i criteri di valutazione
dell'attività del Direttore Generale e procede alla valutazione annuale sulla
base del raggiungimento degli obiettivi.
Art. 15
Direttore Sanitario
1. Il Direttore Sanitario è un medico
veterinario che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età al momento
del conferimento dell’incarico, in possesso di documentate competenze ed
esperienze anche internazionali nei settori della sanità e benessere animale,
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e che abbia svolto per
almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in
enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.
2. Il Direttore Sanitario è nominato con
provvedimento motivato del Direttore Generale.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore
Sanitario è esclusivo, a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato
di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile e che non può comunque
protrarsi oltre il settantesimo anno di età.
4. Il contratto di cui al comma 3 è
stipulato dal Direttore Generale sulla base di uno schema conforme ai contenuti
fissati dal d.p.c.m. 502/1995 e s.m.i.
5. Il Direttore Sanitario dirige i servizi
sanitari coordinando in particolare le funzioni relative alla ricerca
scientifica, alla sorveglianza epidemiologica ed alla valutazione del rischio
in materia di sanità e benessere animale, sanità pubblica veterinaria,
sicurezza alimentare; fornisce parere al Direttore Generale sugli atti relativi
alle materie di competenza.
Art. 16
Direttore Amministrativo
1. Il Direttore Amministrativo è un
laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una
qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture
sanitarie pubbliche o private, di media o grande dimensione.
2. Il Direttore Amministrativo è nominato
con provvedimento motivato del Direttore Generale.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore
Amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di
durata non superiore a cinque anni, rinnovabile e che non può comunque
protrarsi oltre il settantesimo anno di età.
4. Il contratto di cui al comma 3 è
stipulato dal Direttore Generale sulla base di uno schema conforme ai contenuti
fissati dal d.p.c.m. 502/1995 e s.m.i.
5. Il Direttore Amministrativo dirige i servizi
amministrativi dell’Istituto.
Art. 17
Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti
svolge i compiti previsti dall’articolo 20 del D.Lgs.
30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e
contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) ed è nominato dal
Direttore Generale dell’Istituto. È composto da tre membri, di cui uno
designato dalla Regione Abruzzo, uno dalla Regione Molise - entrambi scelti tra
gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE) - ed uno designato dal Ministro dell’Economia e delle
Finanze.
2. Il Direttore Generale convoca il
collegio per la prima seduta entro dieci giorni dal provvedimento di nomina.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura
in carica tre anni. All’atto dell’insediamento elegge il Presidente tra i suoi
componenti. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un'indennità secondo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 13 del D.Lgs.
502/1992 con riferimento agli emolumenti del Direttore Generale dell’Istituto.
Art. 18
Statuto
1. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore delle leggi regionali, il Consiglio di Amministrazione
provvede alla revisione dello statuto dell’Istituto uniformandolo alle
disposizioni ivi riportate.
2. Lo statuto è approvato con atto della
Giunta della Regione Abruzzo, su conforme parere della Giunta della Regione
Molise.
3. La Regione Molise rimette il proprio
parere alla Regione Abruzzo entro e non oltre trenta giorni dalla data della
richiesta, decorsi i quali il parere si intende espresso favorevolmente.
4. Entro il termine di cui al comma 1, il
Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, adotta il
regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e le relative
dotazioni organiche.
5. Qualora il Consiglio di Amministrazione
non provveda entro il termine previsto per l’adempimento di cui al comma 1, il
Presidente della Giunta della Regione Abruzzo assegna un congruo termine, non
inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, sentito l’Istituto,
nomina un apposito commissario che provvede all’adozione degli atti entro
quarantacinque giorni dalla nomina.
Art. 19
Ripartizione quote di finanziamento
1. Il finanziamento dell’Istituto è
assicurato:
a) dallo
Stato e dal Ministero della Salute secondo quanto previsto dal vigente quadro
normativo;
b) dalle
Regioni e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, per le prestazioni poste a
carico delle stesse;
c) dalle
Aziende Unità Sanitarie Locali con le quote degli introiti derivanti dai
contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.
2. Il
finanziamento dell’Istituto è inoltre assicurato:
a) da
eventuali finanziamenti regionali per interventi e azioni stabiliti dalla
programmazione regionale;
b) da
finanziamenti statali e regionali per l’erogazione di servizi e compiti
aggiuntivi a quelli menzionati all’articolo 3;
c) da
contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni e associazioni
interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento
e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
d) dai
redditi del proprio patrimonio;
e) dagli
utili derivanti dalle attività di produzione;
f) dagli
introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a
pagamento;
g) dagli
introiti per la fornitura di servizi e prestazioni acquisiti sulla base di
esiti di procedure di evidenza pubblica bandite dalle Istituzioni Europee,
dalle Organizzazioni Internazionali di riferimento, dalle Autorità Nazionali
Competenti di Paesi europei e terzi, dalle Regioni, dalle Aziende Unità
Sanitarie Locali e da altri soggetti pubblici e privati, nonché sulla base di
convenzioni, contratti di consulenza e assistenza stipulati con soggetti
pubblici e privati, nazionali e internazionali;
h) da
ogni ulteriore entrata legittimamente percepita.
Art. 20
Personale
1. Al personale dell’Istituto si applicano
le disposizioni ed i principi contenuti nei decreti legislativi 270/1993,
106/2012, 502/1992 e 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i.,
nonché nei Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del Servizio
Sanitario Nazionale.
2. Ai concorsi per l’assunzione in
Istituto si applicano le vigenti previsioni normative e regolamentari previste
per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e da specifiche norme di
legge riferite agli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali e, limitatamente al personale addetto alla ricerca, il d.p.c.m. 7
giugno 2011 (Recepimento dell’Accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2010 recante la disciplina
concorsuale per il personale addetto alla ricerca degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali).
Art. 21
Gestione contabile e patrimoniale
1. L’Istituto applica le disposizioni
contenute nel D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.
e, ove compatibili, quelle di cui al D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 22
Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Istituto è
costituito dai beni in proprietà al momento dell’entrata in vigore della
presente legge e da quelli che successivamente pervengano all’Istituto per
donazione o altro titolo.
2. In caso di scioglimento dell’Istituto
il patrimonio è devoluto alla Regione nel cui territorio insistono i beni
stessi.
Art. 23
Vigilanza e controllo sugli atti
1. Le funzioni di vigilanza e di controllo
sugli atti dell’Istituto sono esercitate, in conformità all’articolo 4, comma
8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza
pubblica) dalle Regioni Abruzzo e Molise con le modalità di cui ai commi 2, 3,
4, 5, 6 e 7.
2. Le Regioni Abruzzo e Molise esercitano
le funzioni di vigilanza di cui agli articoli 10, comma 1, 11, commi 3 e 4 e
12, comma 2, del D.Lgs. 106/2012 e possono disporre
ispezioni e indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto stesso.
3. Sono sottoposte al controllo di
legittimità della Giunta regionale d’Abruzzo le deliberazioni dell’Ente
concernenti le materie individuate dall’articolo 4, comma 8, della legge
412/1991.
4. Le deliberazioni di cui al comma 3
decadono ove non siano trasmesse al Servizio competente della Direzione
Politiche della Salute della Regione Abruzzo, entro quaranta giorni
dall’adozione; le deliberazioni sono altresì contemporaneamente trasmesse alla
Giunta della Regione Molise che, entro quindici giorni dalla ricezione, può
prospettare rilievi o osservazioni alla Giunta regionale d’Abruzzo ai fini
della decisione di controllo.
5. Il competente servizio della Direzione
Politiche della Salute esercita le funzioni istruttorie delle deliberazioni
trasmesse al controllo, predisponendo le relative proposte alla Giunta
regionale.
6. La Giunta regionale si esprime, anche
sotto forma di silenzio-assenso, entro e non oltre quaranta giorni dalla
ricezione delle deliberazioni al protocollo della Direzione. Il termine è
interrotto qualora la Giunta regionale d’Abruzzo chieda all’Istituto chiarimenti
e/o elementi integrativi di giudizio; la richiesta interrompe i termini per una
sola volta fino alla ricezione dei chiarimenti e/o elementi integrativi di
giudizio. Dalla stessa data la Giunta regionale d’Abruzzo esprime
definitivamente il proprio assenso entro quaranta giorni. L’Istituto trasmette
i chiarimenti entro quaranta giorni dal ricevimento della richiesta, a pena di
decadenza dell’atto sottoposto al controllo. Le decisioni della Giunta
regionale d’Abruzzo sulle deliberazioni sottoposte a controllo sono comunicate
anche alla Giunta regionale della Regione Molise.
7. Qualora l’Istituto ometta o ritardi
l’adozione di uno degli atti di cui al presente articolo, la Giunta regionale
d’Abruzzo, previa diffida ad adempiere in un termine di trenta giorni, può
nominare ed inviare un "Commissario ad acta".
Art. 24
Abrogazioni
1. Le disposizioni dettate dalla presente
legge assumono efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due
leggi regionali di approvazione delle stesse.
2. Dalla stessa data è abrogata la legge
regionale 8 maggio 2012, n. 19 (Riordino del Governo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise
"G. Caporale" di Teramo) della Regione Abruzzo.
3. Ogni modifica alle disposizioni dettate
dalla presente legge assume efficacia dalla data di entrata in vigore
dell'ultima delle due leggi regionali di approvazione della stessa.
Art. 25
Norme finali e transitorie
1. Per tutto quanto non previsto dalla
presente legge si fa rinvio al D.Lgs. 270/1993 per la
parte non incompatibile con la normativa sopravvenuta, al D.Lgs.
106/2012, al D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.
e al D.Lgs. 165/2001 e alle ulteriori disposizioni
normative vigenti, in quanto applicabili.
2. Il Consiglio di Amministrazione in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad
espletare le proprie funzioni ordinarie fino all’insediamento del nuovo
Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale insediato al momento
dell’entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla naturale
scadenza del vigente contratto di lavoro.
Art. 26
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 21 Novembre 2014
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso