IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la
seguente legge :
Art. 1
(Sostituzione dell’art. 2 della L.R. 26/2014)
1. L’art. 2 della L.R.
28 aprile 2014, n. 26 "Disposizioni regionali per il coordinamento della
pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione" è
sostituito dal seguente:
"Art.
2
Procedura
per il coordinamento della funzione di coordinamento della pianificazione
paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione
1. Nel procedimento di conformazione e di
adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano Regionale Paesistico,
di seguito P.R.P., le Amministrazioni locali si fanno
carico di una accurata trasposizione grafica delle previsioni di P.R.P. alle scale del Piano, riproponendo, altresì, una
cartografia dello stesso P.R.P. aggiornata.
2. In sede di conformazione ed adeguamento
degli strumenti urbanistici al P.R.P., le
Amministrazioni comunali assicurano la partecipazione degli Organi periferici
del Ministero per i Beni e le Attività culturali in seno alla Conferenza di
Servizi, al cui interno detti Organi esprimono il proprio parere per i profili
di competenza. Ai fini dell’acquisizione del parere, si applicano le
disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui alla Legge 7 agosto
1990, n. 241 e ss.mm.ii..
3. Se le previsioni proposte negli
strumenti di pianificazione locali si limitano ad un mero recepimento del P.R.P., l'Amministrazione locale, all'esito della
Conferenza di Servizi di cui al comma 2, allega alla deliberazione
dell'avvenuta approvazione del proprio strumento urbanistico la dichiarazione
di conformità delle previsioni proposte agli usi consentiti dal P.R.P. e la trasmette per conoscenza alla Direzione
regionale competente.
4. Nel caso in cui la proposta comunale si
configuri come proposta di variante al P.R.P., il
parere espresso, in seno alla Conferenza di Servizi di cui al comma 2, dai
competenti organi del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del
Turismo è vincolante. All’esito della Conferenza di Servizi, la proposta,
unitamente al parere espresso dal Ministero viene trasmessa, per il tramite
della Direzione regionale competente, al Consiglio regionale che si esprime con
apposito atto deliberativo.
5. Il provvedimento di cui al comma 4,
pubblicato sul BURA, costituisce variante al P.R.P.
ed è condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante
proposta.".
Art. 2
(Integrazione alla L.R. 96/1996)
1. Alla fine dell’art. 14 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 "Norme per l’assegnazione
e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la
determinazione dei relativi canoni di locazione" è inserito il seguente
comma:
"Nell’elenco
delle disponibilità di cui al comma 2 del precedente art. 13, possono essere
ricompresi anche gli alloggi che necessitano di interventi in quanto privi
delle certificazioni di conformità ovvero di altri requisiti essenziali per la
funzione abitativa. In tal caso, fermo restando che la relativa assegnazione è
comunque subordinata all’attuazione degli interventi necessari, è consentito
che a tali interventi provveda lo stesso assegnatario a proprie cure e spese,
fino a un importo massimo corrispondente a dieci anni di canone minimo, nonché
secondo i limiti dei costi e dei tempi standard preventivamente fissati
dall’Ente proprietario o gestore. Per la spesa sostenuta è ammessa la compensazione
sui canoni dovuti per un periodo comunque non eccedente i dieci anni per le
assegnazioni definitive ovvero corrispondente alla durata della assegnazione
provvisoria. Nella fase di esecuzione degli interventi, il concorrente che
esercita l’opzione predetta assume la funzione di custode dell’alloggio fino
all’assegnazione. Il mancato esercizio della stessa opzione equivale a rinuncia
giustificata con salvezza dei diritti di cui al precedente comma 7.".
Art. 3
(Incentivi per la locazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica)
1. Al fine di incentivare il mercato delle
locazioni relativo al patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica in
regime di canone concordato, i canoni determinati in applicazione della vigente
normativa, superiori a 250,00 euro mensili, fruiscono di una riduzione
percentuale pari al cinquanta per cento sull’importo eccedente detto limite. La
presente norma si applica alle locazioni a canone concordato con contratto non
ancora stipulato alla data del 30 settembre 2014.
Art. 4
(Integrazione alla L.R. 2/2008)
1. Alla L.R. 10
marzo 2008, n. 2 "Provvedimenti urgenti a tutela del territorio
regionale", dopo l’articolo 1, è inserito il seguente articolo:
"Art.
1.1
1. Sulle opere per le quali è stata negata
l’intesa, la soluzione per la quale è stata data la negazione sarà valutata e
comparata entro sei mesi, di concerto con gli organi statali competenti e in
ottemperanza al principio di leale collaborazione, con le soluzioni alternative
elaborate dalla Regione al fine di scegliere la proposta che accolga nel modo
più completo possibile le ragioni alla base della negazione e che abbia minore
impatto ambientale e il più basso impatto sismico.".
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. L’attuazione della presente legge non
comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 12 Novembre 2014
IL PRESIDENTE
Luciano D’Alfonso
****************
TESTO
DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE
1996, N. 96
"Norme per l'assegnazione e la gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi
canoni di locazione"
COORDINATO
CON LA LEGGE REGIONALE DI
MODIFICA 12.11.2014, n. 40
"Modifiche ed integrazioni all’art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26, all’art. 14 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, alla L.R.
10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale
pubblica"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca
dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE
REGIONALE 25 OTTOBRE 1996, N. 96
Norme
per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.
Art. 14
(Scelta e consegna degli alloggi)
Il
Sindaco comunica l’assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata,
fissando il giorno per la scelta dell’alloggio, presso il cantiere o presso il
Comune di competenza.
La
scelta degli alloggi, nell’ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli
assegnatari secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel
rispetto di quanto previsto al precedente articolo.
La
scelta dell’alloggio deve essere effettuata dall’assegnatario o da persona
all’uopo delegata mediante atto con sottoscrizione autenticata ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
In
caso di ingiustificata mancata presentazione l’assegnatario decade dal diritto
di scelta.
I
concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all’alloggio
ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte
del Comune competente all’assegnazione.
In
caso di rinuncia non adeguatamente giustificata il Comune, con motivata
deliberazione dell’organo competente, provvede alla dichiarazione di decadenza
dall’assegnazione, previa diffida all’interessato ad accettare l’alloggio
propostogli.
In
caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l’interessato non perde il
diritto all’assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente
ultimati o, comunque, si rendano disponibili.
L’ente
gestore, sulla base del provvedimento emanato dal Sindaco, provvede alla
convocazione, con lettera raccomandata, dell’assegnatario per la stipulazione
del contratto e per la successiva consegna dell’alloggio.
L’alloggio
dev’essere stabilmente occupato dall’assegnatario
entro 30 giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all’estero, entro 60
giorni dalla data di consegna salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito
di motivata istanza.
L’inosservanza
dell’onere di cui sopra comporta la decadenza dall’assegnazione. La
dichiarazione di decadenza, previa comunicazione all’assegnatario, mediante
lettera raccomandata, del fatto che può giustificarla, con la fissazione di un
termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni, per la
presentazione di deduzioni scritte e di documenti, è pronunciata dal Sindaco
del Comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di
diritto del contratto.
I
termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati
all’estero.
Al
provvedimento del Sindaco si applicano i commi dodicesimo e seguenti dell’art.
11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.
Nell’elenco
delle disponibilità di cui al comma 2 del precedente art. 13, possono essere
ricompresi anche gli alloggi che necessitano di interventi in quanto privi
delle certificazioni di conformità ovvero di altri requisiti essenziali per la
funzione abitativa. In tal caso, fermo restando che la relativa assegnazione è
comunque subordinata all’attuazione degli interventi necessari, è consentito
che a tali interventi provveda lo stesso assegnatario a proprie cure e spese,
fino a un importo massimo corrispondente a dieci anni di canone minimo, nonché
secondo i limiti dei costi e dei tempi standard preventivamente fissati
dall’Ente proprietario o gestore. Per la spesa sostenuta è ammessa la
compensazione sui canoni dovuti per un periodo comunque non eccedente i dieci
anni per le assegnazioni definitive ovvero corrispondente alla durata della
assegnazione provvisoria. Nella fase di esecuzione degli interventi, il
concorrente che esercita l’opzione predetta assume la funzione di custode
dell’alloggio fino all’assegnazione. Il mancato esercizio della stessa opzione
equivale a rinuncia giustificata con salvezza dei diritti di cui al precedente
comma 7.