IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge :

Art. 1

(Sostituzione dell’art. 2 della L.R. 26/2014)

1.         L’art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26 "Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione" è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Procedura per il coordinamento della funzione di coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione

1.         Nel procedimento di conformazione e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano Regionale Paesistico, di seguito P.R.P., le Amministrazioni locali si fanno carico di una accurata trasposizione grafica delle previsioni di P.R.P. alle scale del Piano, riproponendo, altresì, una cartografia dello stesso P.R.P. aggiornata.

2.         In sede di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici al P.R.P., le Amministrazioni comunali assicurano la partecipazione degli Organi periferici del Ministero per i Beni e le Attività culturali in seno alla Conferenza di Servizi, al cui interno detti Organi esprimono il proprio parere per i profili di competenza. Ai fini dell’acquisizione del parere, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

3.         Se le previsioni proposte negli strumenti di pianificazione locali si limitano ad un mero recepimento del P.R.P., l'Amministrazione locale, all'esito della Conferenza di Servizi di cui al comma 2, allega alla deliberazione dell'avvenuta approvazione del proprio strumento urbanistico la dichiarazione di conformità delle previsioni proposte agli usi consentiti dal P.R.P. e la trasmette per conoscenza alla Direzione regionale competente.

4.         Nel caso in cui la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P., il parere espresso, in seno alla Conferenza di Servizi di cui al comma 2, dai competenti organi del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo è vincolante. All’esito della Conferenza di Servizi, la proposta, unitamente al parere espresso dal Ministero viene trasmessa, per il tramite della Direzione regionale competente, al Consiglio regionale che si esprime con apposito atto deliberativo.

5.         Il provvedimento di cui al comma 4, pubblicato sul BURA, costituisce variante al P.R.P. ed è condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante proposta.".

 

Art. 2

(Integrazione alla L.R. 96/1996)

1.         Alla fine dell’art. 14 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 "Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione" è inserito il seguente comma:

"Nell’elenco delle disponibilità di cui al comma 2 del precedente art. 13, possono essere ricompresi anche gli alloggi che necessitano di interventi in quanto privi delle certificazioni di conformità ovvero di altri requisiti essenziali per la funzione abitativa. In tal caso, fermo restando che la relativa assegnazione è comunque subordinata all’attuazione degli interventi necessari, è consentito che a tali interventi provveda lo stesso assegnatario a proprie cure e spese, fino a un importo massimo corrispondente a dieci anni di canone minimo, nonché secondo i limiti dei costi e dei tempi standard preventivamente fissati dall’Ente proprietario o gestore. Per la spesa sostenuta è ammessa la compensazione sui canoni dovuti per un periodo comunque non eccedente i dieci anni per le assegnazioni definitive ovvero corrispondente alla durata della assegnazione provvisoria. Nella fase di esecuzione degli interventi, il concorrente che esercita l’opzione predetta assume la funzione di custode dell’alloggio fino all’assegnazione. Il mancato esercizio della stessa opzione equivale a rinuncia giustificata con salvezza dei diritti di cui al precedente comma 7.".

Art. 3

(Incentivi per la locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1.         Al fine di incentivare il mercato delle locazioni relativo al patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica in regime di canone concordato, i canoni determinati in applicazione della vigente normativa, superiori a 250,00 euro mensili, fruiscono di una riduzione percentuale pari al cinquanta per cento sull’importo eccedente detto limite. La presente norma si applica alle locazioni a canone concordato con contratto non ancora stipulato alla data del 30 settembre 2014.

Art. 4

(Integrazione alla L.R. 2/2008)

1.         Alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 "Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale", dopo l’articolo 1, è inserito il seguente articolo:

"Art. 1.1

1.         Sulle opere per le quali è stata negata l’intesa, la soluzione per la quale è stata data la negazione sarà valutata e comparata entro sei mesi, di concerto con gli organi statali competenti e in ottemperanza al principio di leale collaborazione, con le soluzioni alternative elaborate dalla Regione al fine di scegliere la proposta che accolga nel modo più completo possibile le ragioni alla base della negazione e che abbia minore impatto ambientale e il più basso impatto sismico.".

Art. 5

(Norma finanziaria)

1.         L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 12 Novembre 2014

 

IL PRESIDENTE

Luciano D’Alfonso

 

****************

TESTO

DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1996, N. 96

"Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione"

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 12.11.2014, n. 40

"Modifiche ed integrazioni all’art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26, all’art. 14 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

****************

 

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

****************

 

LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1996, N. 96

Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.

Art. 14

(Scelta e consegna degli alloggi)

Il Sindaco comunica l’assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno per la scelta dell’alloggio, presso il cantiere o presso il Comune di competenza.

La scelta degli alloggi, nell’ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo.

La scelta dell’alloggio deve essere effettuata dall’assegnatario o da persona all’uopo delegata mediante atto con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di ingiustificata mancata presentazione l’assegnatario decade dal diritto di scelta.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all’alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all’assegnazione.

In caso di rinuncia non adeguatamente giustificata il Comune, con motivata deliberazione dell’organo competente, provvede alla dichiarazione di decadenza dall’assegnazione, previa diffida all’interessato ad accettare l’alloggio propostogli.

In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l’interessato non perde il diritto all’assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o, comunque, si rendano disponibili.

L’ente gestore, sulla base del provvedimento emanato dal Sindaco, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, dell’assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell’alloggio.

L’alloggio dev’essere stabilmente occupato dall’assegnatario entro 30 giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all’estero, entro 60 giorni dalla data di consegna salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza.

L’inosservanza dell’onere di cui sopra comporta la decadenza dall’assegnazione. La dichiarazione di decadenza, previa comunicazione all’assegnatario, mediante lettera raccomandata, del fatto che può giustificarla, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni, per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, è pronunciata dal Sindaco del Comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all’estero.

Al provvedimento del Sindaco si applicano i commi dodicesimo e seguenti dell’art. 11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

Nell’elenco delle disponibilità di cui al comma 2 del precedente art. 13, possono essere ricompresi anche gli alloggi che necessitano di interventi in quanto privi delle certificazioni di conformità ovvero di altri requisiti essenziali per la funzione abitativa. In tal caso, fermo restando che la relativa assegnazione è comunque subordinata all’attuazione degli interventi necessari, è consentito che a tali interventi provveda lo stesso assegnatario a proprie cure e spese, fino a un importo massimo corrispondente a dieci anni di canone minimo, nonché secondo i limiti dei costi e dei tempi standard preventivamente fissati dall’Ente proprietario o gestore. Per la spesa sostenuta è ammessa la compensazione sui canoni dovuti per un periodo comunque non eccedente i dieci anni per le assegnazioni definitive ovvero corrispondente alla durata della assegnazione provvisoria. Nella fase di esecuzione degli interventi, il concorrente che esercita l’opzione predetta assume la funzione di custode dell’alloggio fino all’assegnazione. Il mancato esercizio della stessa opzione equivale a rinuncia giustificata con salvezza dei diritti di cui al precedente comma 7.