IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la Legge Regionale 09.01.2013, n. 1, recante “Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino
territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e
delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni, Fusioni) disposizioni
in materia di riassetto degli enti del territorio montano e norme in materia di
politiche di sviluppo della montagna abruzzese” ed, in particolare, gli
articoli 15 bis e seguenti introdotti dall’articolo 3 della stessa;
CONSIDERATO
che, ai sensi dell'art. 15 bis della legge regionale17 dicembre 1997, n. 143 e s.m.i., rubricato “Riassetto di enti del territorio
montano”, “La Regione Abruzzo, al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della stessa, il
contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento
delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, procede al complessivo
riassetto degli enti operanti nel territorio montano contestualmente
promuovendo la costituzione di unioni tra i Comuni montani”;
TENUTO
CONTO che, ai sensi dell’articolo 15 ter, comma 1,
della predetta L.R. così come modificato dalla L.R. 20.04.2013, n. 10 “(…) i Comuni appartenenti a
Comunità Montane trasmettono alla Regione, entro il termine perentorio del
15.09.2013, deliberazioni di identico contenuto, adottate dai Consigli Comunali
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, con le
quali costituiscono una o più Unioni di Comuni montani, ovvero Unioni Montane,
o ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, con
cui hanno stipulato apposite convenzioni, nel rispetto della normativa statale
e regionale che disciplina le dimensioni territoriali omogenee e le soglie
demografiche minime per l’esercizio in forma associata delle funzioni
fondamentali”;
RICHIAMATO
l’articolo 15 quinquies, comma 1, della Legge
Regionale 17 dicembre 1997, n. 143 e s.m.i., secondo
cui “Decorso inutilmente il termine perentorio di cui all’articolo 15 ter, comma 1, il Presidente della Giunta regionale dispone
con proprio Decreto la soppressione delle relative Comunità Montane e nomina un
Commissario liquidatore per ciascuna di esse”;
RICHIAMATI
altresì, i commi 5,6,7,8 e 9 dell’articolo 15 quinquies,
della suddetta legge regionale, che dispongono:
- “5. Con il Decreto del Presidente
della Giunta Regionale, sono disciplinati i compiti e le funzioni del
Commissario necessari per la definizione dei rapporti successori, ivi compresi
quelli relativi al personale delle Comunità Montane soppresse titolare di
rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008”.
- “6. il Commissario, nello svolgimento
delle proprie funzioni e dei propri compiti, fa capo alle Direzioni della
Giunta regionale competenti in materia di risorse umane e strumentali e in
materia di politiche del lavoro, seguendone gli indirizzi. Il Commissario
relaziona alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di
riforme istituzionali e di enti locali”.
- “7. Entro 60 giorni dall’insediamento,
ciascun Commissario liquidatore propone, alle Direzioni regionali competenti in
materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro, un piano di
liquidazione della Comunità Montana soppressa e di ricollocazione del personale
di cui al comma 5, secondo le vigenti disposizioni del decreto legislativo 30
marzo 2001, n 165 e in particolare degli articoli 30 e 33 dello stesso,
espletando le relative procedure”.
- “8. Ove il Commissario non adempia nel
termine di cui al comma 7, provvede la Giunta regionale per il tramite delle
Direzioni regionali ivi indicate”.
- “9. Il Presidente della Giunta
regionale approva con proprio decreto su proposta delle Direzioni regionali di
cui al comma 6, il piano di liquidazione e di successione nella titolarità del
patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a
ciascuna Comunità Montana soppressa e ne dichiara l’estinzione”;
CONSIDERATO
che suddette strutture regionali non hanno ancora completato le attività di
competenza;
RICHIAMATO
il Decreto n. 73 del 11.11.2013 del Presidente della Giunta Regionale con il
quale è stata soppressa la Comunità Montana “Montagna Sangro
Vastese” e nel contempo è stato nominato Commissario liquidatore il dott.
Armando Di Luca;
CONSIDERATA
la natura fiduciaria dell’incarico conferito al predetto Commissario;
ATTESO
che di tale Comunità Montana facevano parte i Comuni di: Borrello, Castelguidone, Castiglione Messer
Marino, Civitaluparella, Fallo, Fraine,
Gamberale, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Pennadomo, Pizzoferrato, Quadri, Roccaspinalveti,
Roio del Sangro, Rosello, Schiavi d’Abruzzo e Torrebruna;
RICHIAMATO
l’articolo 14, commi 28 bis e 31 del D.L.31.05.2010, n. 78 così come modificato
dall’articolo 1, comma 107 della Legge7.04.2014, n. 56, che prevede:
- “28-bis. Per le unioni di cui al comma
28 si applica l’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni”.
- “31. Il limite demografico minimo
delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo e’ fissato in
10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono
appartenuti a comunita’ montane, fermo restando che,
in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il
diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari
condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica
alle unioni di comuni gia’ costituite”;
VISTA
la nota a firma congiunta del Presidente della Giunta Regionale dott. Luciano
D’Alfonso e del Componente la Giunta arch. Mario Mazzocca
che, in data 22.10.14 prot. RA/ 277568, hanno
comunicato il venir meno del rapporto fiduciario con il Commissario della
Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” dott. Armando
Di Luca ed hanno indicato il rag. Arturo Scopino quale nuovo Commissario della
predetta Comunità Montana;
PRECISATO
che il nominando Commissario è incaricato di portare a compimento tutte le
attività previste dal citato art. 15 quinquies della L.R. 1/2013 facendo capo alle Strutture regionali
competenti di cui allo stesso articolo, predisponendo ed attivando tutte le
modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi
degli enti subentranti ed assicurando la massima collaborazione con le stesse
Strutture regionali competenti a svolgere e completare il procedimento di
perfezionamento del piano di liquidazione;
ATTESO
che in tale attività il Commissario avrà quale obiettivo prioritario quello di
favorire la costituzione di Unioni Montane fra i Comuni alla stessa
appartenuti;
CONFERMATO
che il Commissario assicura l’adozione di tutti gli atti necessari a garantire
la regolare continuità amministrativa fino all’adozione del decreto di
estinzione della Comunità Montana “Montagna Sangro
Vastese” soppressa con DPGR n. 73 dell’11.11.2013;
DATO
ATTO che il Direttore della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio,
Attività Sportive ed il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione
dello Sviluppo Montano - Sport, hanno espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente
provvedimento;
DECRETA
Articolo1
Revoca Commissario e nuova nomina
L’incarico
di Commissario conferito al dott. Armando Di Luca con decreto P.G.R n. 73 del 11.11.2013 è revocato.
Al
fine di pervenire alla definizione dei rapporti successori tra la Comunità
Montana “Montagna Sangro Vastese” ed i Comuni facenti
parte della medesima o Unioni di comuni costituiti fra gli stessi ed al fine di
pervenire al perfezionamento del piano di liquidazione, è nominato Commissario,
a decorrere dalla data di notifica del presente decreto, il rag. Arturo Scopino
che ha all’uopo provveduto a rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 7,
comma 2 D.Lgs. 235/2012 (legge Severino) circa
l’assenza di cause ostative alla nomina.
Dalla
data di assunzione dell’incarico da parte del Commissario nominato con il
presente decreto, cessa l’incarico conferito al Commissario con il Decreto n.
73 dell’11.11.2013.
Per
l’incarico di Commissario non viene attribuito alcun compenso e sono
riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l’espletamento
dello stesso che faranno carico sul bilancio della liquidazione.
Articolo 2
Competenze del Commissario
Il
nominando Commissario è incaricato di portare a compimento tutte le attività
necessarie per la definizione dei rapporti successori, predisponendo ed
attivando tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida
successione negli stessi degli enti subentranti ed assicurando la massima
collaborazione con le Strutture regionali competenti, ai sensi dell’art. 15 quinquies della L.R. 1/2013, a
svolgere e completare il procedimento di perfezionamento del piano di
liquidazione.
In
tale attività il Commissario avrà quale obiettivo prioritario quello di
favorire la costituzione di Unioni Montane fra i Comuni alla stessa
appartenuti.
Il
Commissario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale del personale
della soppressa predetta Comunità Montana.
Articolo 3
Estinzione
Il
Presidente della Giunta Regionale, con successivo decreto, approva, su proposta
delle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali
e di politiche del lavoro, il piano di liquidazione e di successione nella
titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti
capo alla Comunità Montana soppressa e ne dichiara l’estinzione.
Articolo 4
Notifica
Il
presente Decreto è notificato, a cura del Servizio “Sistemi Locali e
Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport” della Direzione “Riforme
Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive”, al dott. Armando Di
Luca, al rag. Arturo Scopino ed ai legali rappresentanti di tutti gli enti
interessati dal medesimo.
Lo
stesso Decreto è altresì comunicato, a cura del Servizio “Sistemi Locali e
Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport”, della Direzione “Riforme
Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive”, alle Direzioni
regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche
del lavoro e alla Struttura Speciale di Supporto Avvocatura Regionale.
Articolo 5
Pubblicazione
Il
presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo a cura della Direzione Affari della Presidenza.
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso