IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la
seguente legge :
Art. 1
(Finalità)
1.
2.
Art. 2
(Rapporti Consiglio - Giunta regionale)
1. Il Consiglio regionale indirizza in
ogni tempo l'attività della Giunta regionale in materia europea, attraverso
atti di contenuto specifico o generale, anche su proposta della Giunta.
2. In conformità al comma 4 dell'articolo
44 dello Statuto, il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque
ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra
3. In attuazione dell’articolo 68, comma
2, dello Statuto, il Presidente della Giunta informa il Consiglio sugli esiti
delle sessioni europee della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 22
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea).
4. Entro due mesi dalla decisione della
Commissione europea di approvazione,
5. Il Presidente della Giunta regionale,
annualmente, entro il mese di novembre, presenta al Consiglio regionale una
relazione sullo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 4.
6. Nell’ambito della Sezione
"Amministrazione trasparente" del sito internet della Giunta
regionale è agevolata la ricerca dei provvedimenti amministrativi di attuazione
e promozione delle politiche europee della Regione.
7. Ai fini dell’attuazione del comma 6, il
Servizio competente della Giunta regionale provvede entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
(Partecipazione della Regione alle
decisioni relative alla formazione degli atti europei)
1.
2. Nelle materie di competenza della
Regione, il Consiglio regionale ricevuti i progetti e gli atti di cui
all’articolo 24, comma 1, della L. 234/2012, adotta e trasmette, nei termini
previsti dal comma 3 del predetto articolo, le osservazioni della Regione,
utili alla formazione della posizione italiana, al Presidente del Consiglio dei
Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione
alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle
province autonome.
3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono
proposte dalla Giunta e da ciascun Consigliere e sono discusse ed approvate con
risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche
europee secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del
Consiglio regionale.
4. Il Presidente del Consiglio regionale,
contestualmente all’assegnazione alle Commissioni consiliari, trasmette i
progetti e gli atti di cui al comma 2 al Presidente della Giunta.
5. Il Presidente della Commissione
consiliare competente in materia di politiche europee, per consentire il
rispetto dei tempi di cui all’articolo 24, comma 3, della L. 234/2012 tenuto
conto del calendario dei lavori consiliari, stabilisce il termine ultimo per la
presentazione delle proposte di cui al comma 2 alla Commissione stessa decorso
il quale
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e
5 trovano applicazione anche nei casi di partecipazione della Regione alle
consultazioni indette dalla Commissione europea.
7. Il Presidente della Giunta individua
tra i Direttori e i Dirigenti i referenti tecnici di cui agli articoli 19,
comma 5, e 24, comma 7, della L. 234/2012.
Art. 4
(Verifica del rispetto del principio di
sussidiarietà)
1. Il Consiglio regionale, anche in
raccordo con
2. Gli esiti della verifica di cui al
comma 1 sono approvati con risoluzione della Commissione consiliare competente
in materia di politiche europee secondo le disposizioni del regolamento interno
per i lavori del Consiglio regionale.
3. Il Presidente del Consiglio regionale,
se reputa necessario il raccordo con
4. Le osservazioni di cui al comma 1
possono essere proposte da ciascun consigliere e, nei casi di cui al comma 3,
dalla Giunta regionale.
5. Il Presidente della Commissione
consiliare competente in materia di politiche europee, per consentire il
rispetto dei termini previsti per le verifiche di cui al comma 1 tenuto conto
del calendario dei lavori consiliari, stabilisce il termine ultimo per la
presentazione delle proposte alla Commissione stessa decorso il quale
6. Gli esiti di cui al comma 2 sono
trasmessi alla Giunta regionale, alle Camere del Parlamento e al Comitato delle
Regioni nonché alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle
Regioni e delle Province autonome.
Art. 5
(Partecipazione della Regione al dialogo
politico tra le Camere e le Istituzioni europee)
1.
2. La partecipazione di cui al comma 1
avviene con le medesime modalità di cui all’articolo 3, comma 3, 4 e 5.
Art. 6
(Indirizzi in materia europea)
1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il
Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal regolamento interno, si
riunisce per l'esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea,
ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all'articolo 3.
2. Il Presidente del Consiglio regionale
dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell'avvio dell'esame del
programma di cui al comma 1.
3. L'esame del programma di cui al comma 1
è contestuale all'esame della relazione sullo stato di conformità
dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, relativo all’annualità
precedente, presentata dalla Giunta regionale; la relazione tiene conto anche
degli atti normativi europei individuati con l’accordo previsto all’articolo
40, comma 5, della L. 234/2012.
4. Il Consiglio regionale, a conclusione
dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 3, approva l'atto d'indirizzo per la
partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione dell'ordinamento
europeo.
5. La relazione di cui al comma 3 riporta
anche gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell’Unione
europea e trasmessi alla Regione ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della L.
234/2012.
6. La relazione di cui al comma 3 è
trasmessa dalla Giunta, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, ai sensi dell'articolo
29 della L. 234/2012.
Art. 7
(Riserva di esame)
1.
2. L'atto di richiesta della Giunta
regionale è trasmesso agli organi competenti ai sensi dell’articolo 24, comma
5, della L. 234/2012 e comunicato alla Commissione consiliare competente per le
politiche europee.
3. In caso di richiesta da parte del
Consiglio regionale, la richiesta stessa è effettuata con apposita risoluzione
della Commissione competente per le politiche europee, secondo le modalità
stabilite dal regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
Art. 8
(Attuazione degli obblighi europei - Legge
europea regionale)
1.
2. Il progetto di legge europea regionale
è presentato al Consiglio regionale dalla Giunta regionale entro il 31 maggio
di ogni anno.
3. Il Consiglio regionale, per
l'approvazione del progetto di legge europea regionale, si riunisce in sessione
europea, secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del
Consiglio regionale.
4. La legge europea regionale è la legge
con cui
5. La legge europea regionale reca nel
titolo l’intestazione "Legge europea regionale" con l'indicazione
dell'anno di riferimento ed i numeri identificativi delle direttive recepite ed
è immediatamente trasmessa dalla Giunta alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento Politiche Europee ai sensi e con le modalità di cui
all’articolo 40 della L. 234/2012.
6. La legge europea regionale:
a) recepisce
gli atti normativi emanati dall’Unione europea nelle materie di competenza regionale,
attua le direttive europee e dispone quanto necessario per completare
l’attuazione dei regolamenti europei, ovvero per prevenire o per porre fine a
procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia che comportano
obblighi di adeguamento in capo alla Regione;
b) stabilisce
disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia
dell’Unione europea e di altri provvedimenti, anche di rango amministrativo,
della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per
c) dispone
modifiche o abrogazioni di leggi vigenti necessarie all'attuazione o
applicazione degli atti europei di cui alle lettere a) e b);
d) nelle
materie di cui all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, determina le
sanzioni amministrative necessarie per assicurare l’osservanza delle
disposizioni di attuazione dell’ordinamento europeo;
e) dispone per
f) autorizza
g) prevede
disposizioni necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati
dall'Unione europea.
7. Entro un anno dall'entrata in vigore
della legge europea regionale, il Presidente della Giunta, ovvero l’Assessore
competente per le politiche europee, previa deliberazione della Giunta
regionale, presenta alla Commissione consiliare competente per le politiche
europee una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima nonché
degli indirizzi di cui all’articolo 6, comma 4.
Art. 9
(Attuazione in via regolamentare)
1. La legge europea regionale può
autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e
attuazione, nonché nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge,
mediante regolamenti di delegificazione.
2. I regolamenti di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da
attuare:
a) individuano
la responsabilità e le funzioni attuative delle amministrazioni interessate,
nel rispetto del principio di sussidiarietà;
b) prevedono
l'esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia,
efficienza, sicurezza e celerità;
c) stabiliscono
termini e procedure secondo i principi di semplificazione.
3. Le disposizioni della legge europea
regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione
prevedono le norme generali o i criteri ai quali deve essere conforme
l'esercizio del potere regolamentare ed abrogano espressamente le disposizioni
legislative vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti stessi.
I regolamenti sono proposti dalla Giunta ed adottati dalla Commissione
consiliare competente per materia secondo le disposizioni del regolamento
interno per i lavori del Consiglio regionale, previo parere vincolante della
Commissione consiliare competente per le politiche europee, che esprime il
parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
Art. 10
(Misure urgenti e attuazione di atti di
esecuzione dell’Unione europea)
1. Qualora prima dell'entrata in vigore
della legge regionale europea relativa all'anno in corso si renda necessario
adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle
sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea ovvero per prevenire o
per porre fine a procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che
comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione,
2. Se l’adeguamento di cui al comma 1 deve
avvenire in via amministrativa,
3. Gli atti di esecuzione non
autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla
Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o
già efficaci nell'ordinamento regionale, possono essere attuati in via
amministrativa secondo i criteri stabiliti dalla legge europea regionale.
Art. 11
(Attuazione di singoli atti normativi
dell’Unione europea)
1. In casi di particolare importanza
politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti di
indirizzo del Consiglio regionale,
2. I progetti di legge di cui al comma 1 non
possono contenere disposizioni che non siano in diretta correlazione con
l'attuazione o l'applicazione dell'atto normativo in recepimento, salvo che la
natura o la complessità della normativa le rendano indispensabili.
Art. 12
(Notifica delle discipline per le attività
di servizi)
1.
2. I progetti di legge e di regolamento di
cui al comma 1, di iniziativa della Giunta regionale, sono notificati a seguito
della loro approvazione da parte della Giunta stessa.
3. I progetti di legge e di regolamento,
d'iniziativa consiliare, nonché i progetti di legge di iniziativa popolare, dei
Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle
Autonomie Locali, di cui al comma 1, sono notificati, dopo l'approvazione in
sede referente da parte della Commissione competente per materia e previo
parere della Commissione competente per le politiche europee.
4. Le notifiche sono effettuate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee -
secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale di attuazione della
direttiva 2006/123/CE, attraverso il sistema di informazione del mercato
interno (IMI).
5. Le notifiche dei progetti di legge e di
regolamento di cui al comma 2 sono effettuate dal Dipartimento della Presidenza
della Giunta regionale, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le
Strutture regionali competenti per materia.
6. Le notifiche dei progetti di legge e di
regolamento di cui al comma 3 sono effettuate dalla Direzione Affari della
Presidenza e legislativi del Consiglio regionale attraverso il competente
Servizio e in raccordo con il Servizio di supporto alle attività delle
Commissioni consiliari.
7.
8. Le osservazioni di cui al comma 7 sono
proposte dalla Giunta e da ciascun Consigliere e sono discusse ed approvate con
risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche
europee secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del
Consiglio regionale.
9. Alle fattispecie disciplinate dai commi
7 e 8 trova applicazione la disposizione di cui al all’articolo 3, comma 5.
10. La trasmissione delle osservazioni
regionali di cui al comma 7 è effettuata, secondo le modalità di cui al comma 4
del presente articolo, dalla Direzione Affari della Presidenza e legislativi
del Consiglio regionale attraverso il competente Servizio e in raccordo con il
Servizio di supporto alle attività delle Commissioni consiliari.
Art. 13
(Principi)
1.
Art. 14
(Aiuti di Stato)
1.
2. I progetti di legge regionale nonché
gli schemi di atti amministrativi, compresi quelli di competenza dirigenziale,
che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica,
sono pre-notificati alla Commissione europea, prima
della loro adozione.
3. I progetti di legge di iniziativa della
Giunta regionale sono approvati in osservanza degli esiti della pre-notifica, che è posta a completamento dell'istruttoria;
è soggetta a notifica alla Commissione europea la legge promulgata dal
Presidente della Giunta regionale.
4. I progetti di legge d'iniziativa
consiliare, popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità
montane e del Consiglio delle Autonomie Locali che istituiscono o modificano
misure di aiuto, soggetti all'obbligo di notifica, sono comunicati, ai fini
della pre-notifica, dal Presidente del Consiglio
regionale al Presidente della Giunta, a seguito dell'esame, previo parere della
Commissione competente per le politiche europee, della Commissione competente
per materia e prima che la stessa li approvi definitivamente;
5. I provvedimenti amministrativi di
competenza della Giunta regionale e quelli di competenza dirigenziale, che
istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica,
sono adottati in osservanza degli esiti della pre-notifica
che è posta a completamento dell'istruttoria; è soggetta a notifica alla
Commissione europea la deliberazione approvata dall'Esecutivo regionale o il
provvedimento di competenza dirigenziale formalmente adottato.
6. Alle misure di aiuto soggette a
notifica non può essere data esecuzione prima dell'adozione dell'autorizzazione
dell'aiuto da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti
contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla decisione di
autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.
7. Le decisioni di autorizzazione degli
aiuti da parte della Commissione europea sono pubblicate sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo unitamente o successivamente ai provvedimenti
che istituiscono o modificano misure di aiuto.
8. Gli atti che istituiscono misure di
aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea nel
rispetto della normativa europea di riferimento e sono pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
9. I provvedimenti che istituiscono o
modificano, nel rispetto della normativa europea di riferimento, misure di
aiuto in "de minimis", sono pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, senza preventiva notifica o
comunicazione alla Commissione europea.
10. Le pre-notifiche,
le notifiche e le comunicazioni delle misure di aiuto alla Commissione europea sono
effettuate dal Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, attraverso
il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per
materia, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni europee di
riferimento e dagli atti di organizzazione.
11. Il Servizio di cui al comma 10 cura, in
raccordo con le strutture regionali, il censimento annuale degli aiuti di Stato
nel rispetto dei vigenti regolamenti europei, ad eccezione degli aiuti di Stato
in agricoltura per i quali provvede il Dipartimento competente per materia.
12. Le strutture regionali che concedono
misure di aiuto adempiono agli obblighi imposti dalla normativa europea dandone
esplicito riferimento nei relativi atti.
13. Nel rispetto dei regolamenti europei, i
provvedimenti amministrativi di concessione di aiuti recano l’indicazione
dell’atto europeo di riferimento e della pubblicazione dello stesso sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Art. 15
(Registrazione misure di aiuto)
1. Nel rispetto dell’articolo 52, comma 1,
della L. 234/2012 e per la verifica del rispetto del divieto di cumulo di cui
all’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in
materia di apertura e regolazione dei mercati), entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge,
2. Per le finalità previste al comma 1, il
Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale assicura il necessario
coordinamento tra le strutture regionali che concedono aiuti.
3. I dipartimenti regionali della Giunta
regionale e le direzioni regionali del Consiglio regionale, che concedono
misure d'aiuto, e gli enti, compresi gli organismi intermedi, che gestiscono
per conto della Regione aiuti di Stato, inseriscono nella banca dati nazionale
le informazioni e i dati dalla stessa previsti.
Art. 16
(Verifiche e controlli)
1. Ai fini del rispetto del divieto di cui
all’articolo 46 della L. 234/2012, le strutture regionali che concedono aiuti
di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno
ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato
aiuti che devono essere recuperati in esecuzione di una decisione di cui
all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo
1999.
2. Le strutture regionali forniscono, ove
richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di
cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.
3. Qualora la verifica di cui al comma 1
sia svolta mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le strutture regionali concedenti
svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
medesime.
Art. 17
(Procedure di recupero)
1. A seguito della notifica di una
decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999
del Consiglio del 22 marzo 1999, il Presidente della Giunta regionale, ove
necessario, con proprio decreto, da adottare entro due mesi dalla notifica
della decisione allo Stato, individua i soggetti tenuti alla restituzione
dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del
pagamento. Il decreto del Presidente della Giunta regionale costituisce titolo
esecutivo nei confronti degli obbligati.
2.
3. Le informazioni richieste dalla
Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono
fornite dalla Regione secondo le modalità di cui all’articolo 48, comma 4,
della L. 234/2012.
Art. 18
(Ricorso innanzi alla Corte di Giustizia
europea)
1. Nelle materie di competenza legislativa
regionale, informando preventivamente il Consiglio regionale,
2. Con apposito atto di indirizzo, il
Consiglio regionale può invitare
3. Resta salva la possibilità del
Consiglio regionale di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo
giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di
cooperazione interistituzionale di cui fa parte.
Art. 19
(Norme organizzative)
1. Con deliberazioni della Giunta e
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, assunte d'intesa, sono
disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e al Consiglio che
consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione,
nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo.
2. I dirigenti dei Servizi della Giunta e
del Consiglio regionale competenti per il coordinamento dei processi di
partecipazione ed attuazione del diritto europeo sono i referenti tecnici della
Giunta e del Consiglio regionale per le fasi ascendente e discendente.
Art. 20
(Modifiche al Regolamento interno per i
lavori del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale adegua il
regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale alle prescrizioni
contenute nella presente legge.
Art. 21
(Disposizioni finanziarie)
1. All’attuazione della presente legge si
provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste
e disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 22
(Abrogazioni)
1. Gli articoli 35, 36 e 37 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 "Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e
2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della
concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta
di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)"
sono abrogati.
2.
Art. 23
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 10 Novembre 2014
IL PRESIDENTE
Luciano D’Alfonso
****************
TESTO
DEGLI ARTICOLI 35, 36 E 37 DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE
2013, N. 55
"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della
Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per
l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo,
e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di
contributi (Legge europea regionale 2013)"
COORDINATO
CON
"Disposizioni sulla partecipazione della Regione
Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure
d'esecuzione degli obblighi europei"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi
coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del
Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della
legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE
REGIONALE 18 DICEMBRE 2013, N. 55
Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive
2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della
tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per
l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge
europea regionale 2013).
Art. 35
(Istituzione del Registro regionale de minimis)
[1. Nelle more dell'implementazione del
registro nazionale e per il monitoraggio delle misure di aiuto di importanza
minore (di seguito aiuti in de minimis), concesse in
esenzione da notifica ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del TFUE, nonché
per agevolare le verifiche di cui agli obblighi di controllo attribuiti agli
Stati membri ai sensi del vigente regolamento europeo per la concessione di
tale categoria di aiuti di Stato, è istituito, presso
2. Dal presente articolo non devono
derivare maggiori oneri per la finanza regionale.]
Art. 36
(Modalità di trattamento dei dati e delle
informazioni)
[1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge,
2. Le direzioni regionali della Giunta
regionale e del Consiglio regionale, che concedono misure d'aiuto, e gli enti,
compresi gli organismi intermedi, che gestiscono per conto della Regione aiuti
in de minimis, sono tenuti a raccogliere e a inserire
nel Registro regionale de minimis le informazioni
riguardanti le agevolazioni concesse, nel rispetto delle modalità di cui al
comma 1.
3. Dal presente articolo non devono
derivare maggiori oneri per la finanza regionale.]
Art. 37
(Ambito d'applicazione)
[1. Fermi restando gli obblighi di
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), le direzioni regionali
e gli enti di cui al comma 2 dell'articolo 36 inseriscono, in particolare, nel
Registro regionale de minimis i dati riguardanti:
a) le
agevolazioni concesse ai sensi del vigente regolamento europeo sugli aiuti in
de minimis;
b) i soggetti
giuridici, pubblici o privati, beneficiari di aiuti in de minimis,
che esercitano un'attività economica secondo le definizioni contenute nella
normativa e nella giurisprudenza europea;
c) le
agevolazioni de minimis concesse in attuazione di
programmi operativi, di leggi regionali, di regolamenti, di atti amministrativi
generali e di provvedimenti amministrativi di competenza dirigenziale.
2. Nel rispetto del vigente regolamento europeo,
i provvedimenti amministrativi di concessione di aiuti in de minimis recano esplicito riferimento al relativo
regolamento e alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea.
3. Dal presente articolo non devono
derivare maggiori oneri per la finanza regionale.]
****************
Riferimenti
normativi
Il
testo dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana, vigente
alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 117
La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica
estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra
d) difesa e
Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta,
tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi
dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;
g) ordinamento
e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine
pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza,
stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione
e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme
generali sull'istruzione;
o) previdenza
sociale;
p) legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane;
q) dogane,
protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure
e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali
e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e
sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende
di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a
carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato.
Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La
potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La
legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle
materie di sua competenza
Il
testo dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia
di apertura e regolazione dei mercati), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art. 14
(Misure
per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al
decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi alle imprese e di
finanziamento delle iniziative dell'IPI)
1. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO
2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134]
2. Per la verifica del rispetto del
divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e
comunitaria il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche tramite
apposite comunicazioni all'ufficio del registro delle imprese.
3. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO
2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134]
Il
testo dell'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3), vigente alla data della presente pubblicazione, è il
seguente:
Art. 5
(Attuazione dell'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia
comunitaria)
1. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza
legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'àmbito delle delegazioni del Governo, alle attività del
Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della
Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza
Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e,
comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione
italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni
del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un
Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo
sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di
cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale
stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale
accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del
presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Nelle materie di competenza legislativa
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può
proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso
gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una
delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale
ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza
assoluta delle Regioni e delle Province autonome.
Il
testo degli articoli 9, 19, 22, 24,, 29, 30, 32, 40, 46, 48, 52, 53 della legge
24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione
europea), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 9
(Partecipazione delle Camere al dialogo
politico con le istituzioni dell'Unione europea)
1. Fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 7 e 8, sui progetti di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi
alle Camere in base al Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali
nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce
2. I documenti tengono conto di eventuali
osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai
consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25.
Art. 19
(Comitato tecnico di valutazione degli atti
dell'Unione europea)
1. Per la preparazione delle proprie
riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico di valutazione degli atti
dell'Unione europea, di seguito denominato «Comitato tecnico di valutazione»,
istituito presso
2. Il Comitato tecnico di valutazione
coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della
posizione italiana nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione
europea. A tal fine, il Comitato tecnico di valutazione svolge le seguenti
funzioni:
a) raccoglie le
istanze provenienti dalle diverse amministrazioni sulle questioni in
discussione presso l'Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che
saranno espresse dall'Italia in sede di Unione europea, previa, quando
necessario, deliberazione del CIAE;
b) trasmette le
proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di
presentarle in tutte le diverse istanze dell'Unione europea;
c) verifica l'esecuzione
delle decisioni prese nel CIAE.
3. Ogni Ministro designa un proprio
rappresentante quale membro del Comitato tecnico di valutazione abilitato a
esprimere la posizione dell'amministrazione.
4. Nell'ambito del Comitato tecnico di
valutazione sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i
lavori del medesimo Comitato con riguardo a specifiche tematiche. I gruppi di
lavoro sono presieduti dal direttore della Segreteria del CIAE di cui
all'articolo 2, comma 9, o da un suo delegato. La composizione dei gruppi di
lavoro riflette quella del Comitato tecnico di valutazione.
5. Qualora siano trattate materie che
interessano le regioni e le province autonome, il Comitato tecnico di
valutazione è integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia
autonoma indicato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza
degli enti locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM.
Le riunioni del Comitato tecnico di valutazione integrato sono convocate dal responsabile
della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9, d'intesa con il
direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il
direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso
6. Alle riunioni del Comitato tecnico di
valutazione partecipano, in qualità di osservatori, funzionari del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati designati dalle rispettive
amministrazioni. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, al Comitato tecnico di valutazione
partecipano, in qualità di osservatori, rappresentanti della Conferenza dei
presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
7. Alle riunioni del Comitato tecnico di
valutazione possono essere invitati, quando si trattano questioni che rientrano
nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorità di regolamentazione
o vigilanza.
8. L'organizzazione e il funzionamento del
Comitato tecnico di valutazione sono disciplinati con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari
europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentita
9. Non si applica l'articolo 29, comma 2,
lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art. 22
(Sessione europea della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano)
1. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle regioni e delle
province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione
europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee
della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione
europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome,
nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa
tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.
2.
a) sugli
indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti
dell'Unione europea che riguardano le competenze delle regioni e delle province
autonome;
b) sui criteri
e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni delle regioni e
delle province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui
all'articolo 1;
c) sugli schemi
dei disegni di legge di cui all'articolo 29 della presente legge, sulla base di
quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce al Comitato
interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza
di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Art. 24
(Partecipazione delle regioni e delle
province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi
dell'Unione europea)
1. I progetti e gli atti di cui
all'articolo 6, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro
ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle
province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e
delle province autonome.
2. In relazione a progetti di atti
legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle
regioni e delle province autonome,
3. Ai fini della formazione della
posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente
articolo, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza,
possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento
degli atti di cui all'articolo 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei
Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione
alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle
province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo
dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa
delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome
ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
da lui delegato convoca
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo
richieda
6. Salvo il caso di cui al comma 4,
qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano
pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei
progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in
sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette
alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.
7. Nelle materie di competenza delle
regioni e delle province autonome,
8. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le
regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e
delle province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle
regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno
delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.
9. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento delle riunioni
del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione
europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle
province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la
posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su
richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio
dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle
proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome
che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il
Governo intende assumere.
10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
o il Ministro per gli affari europei informa le regioni e le province autonome,
per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle
risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione
europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici
giorni dallo svolgimento delle stesse.
11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Art. 29
(Legge di delegazione europea e legge
europea)
1. Lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza
legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi
derivanti dal diritto dell'Unione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
o il Ministro per gli affari europei informa con tempestività le Camere e, per
il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle
province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di
indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.
3. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per gli affari europei verifica, con la collaborazione
delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento
interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui
al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni
quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare
tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee
legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di
ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le
province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in
relazione ai suddetti atti e trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le
risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da
intraprendere.
4. All'esito della verifica e tenuto conto
delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri
o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno
presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un
disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato
dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di
riferimento, e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 2.
5. Con riferimento ai contenuti di cui
all'articolo 30, comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno
di legge recante il titolo: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato
dall'indicazione: «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento.
6. All'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) esprimere
parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di
delegazione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del
parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di
tale parere".
7. Il disegno di legge di delegazione
europea è corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre
dell'anno precedente, in cui il Governo:
a) dà conto
delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive
dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo
all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di
recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
b) riferisce
sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea
e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in
particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea
relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica
italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;
c) fornisce
l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via
amministrativa;
d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso
inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è
già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di
riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega
legislativa;
e) fornisce
l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi
dell'articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali
regolamenti di recepimento già adottati;
f) fornisce
l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province
autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle
materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di
recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome.
L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome
e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni
anno.
8. Nel caso di ulteriori esigenze di
adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle
Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, un ulteriore disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione
europea» seguita dall'anno di riferimento e dalla dicitura: «secondo semestre»,
e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 2. Per il disegno di legge
di cui al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al
comma 7.
Art. 30
(Contenuti della legge di delegazione
europea e della legge europea)
1. La legge di delegazione europea e la
legge europea, di cui all'articolo 29, assicurano il periodico adeguamento
dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.
2. La legge di delegazione europea, al
fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca:
a) disposizioni
per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente
all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire
nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione
legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti
legislativi europei;
b) disposizioni
per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o
abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile
per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati
indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di
condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni
che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla
base di quanto previsto dall'articolo 35;
d) delega
legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti
normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;
e) delega legislativa
al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali
disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
f) disposizioni
che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni
dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;
g) disposizioni
che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le
province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per
assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
h) disposizioni
che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o
l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di
normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle
province autonome;
i) delega
legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.
3. La legge europea reca:
a) disposizioni
modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli
obblighi indicati all'articolo 1;
b) disposizioni
modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica
italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni
necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti
dell'Unione europea;
d) disposizioni
occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro
delle relazioni esterne dell'Unione europea;
e) disposizioni
emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti
di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge.
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a
controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione
delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea
per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono
posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con
la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del
costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono
predeterminate e pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe
determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla
legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i
controlli, mediante riassegnazione ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
n. 469.
Art. 32
(Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)
1. Salvi gli specifici principi e criteri
direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli
contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo
31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le
amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti
legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di
organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di
un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la
semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate,
fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le
materie oggetto di delegificazione;
c) gli atti di
recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere
l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi
24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori
dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare
l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni
dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente,
dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste,
in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o
espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono
previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che
espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto
congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di
particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli
articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le
infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella
loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse
protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità
personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che
l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui
interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le
sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei
casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da
provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei
limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca
obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi,
nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del
codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle
eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di
pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni
dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma,
della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al
recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che
modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della
materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al
decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;
f) nella
redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle
eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si
verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o
comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di
coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione,
adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità
nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non
siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un
unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;
i) è
assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere
previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.
Art. 40
(Recepimento delle direttive europee da
parte delle regioni e delle province autonome)
1. Le regioni e le province autonome,
nelle materie di propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive
europee.
2. I provvedimenti adottati dalle regioni
e dalle province autonome per recepire le direttive europee nelle materie di
loro competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della
direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee,
fermo restando quanto previsto all'articolo 29, comma 7, lettera f).
3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per
l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si
applicano, per le regioni e per le province autonome, alle condizioni e secondo
la procedura di cui all'articolo 41 della presente legge.
4. Per le direttive europee, nelle materie
di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i
criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le
province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere
unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e
del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Tale
funzione, fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente
forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti
dall'articolo 35 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro per gli affari europei, d'intesa con i Ministri competenti secondo
le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere
sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e
delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di
individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. A tal fine
Art. 46
(Divieto di concessione di aiuti di Stato a
imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)
1. Nessuno può beneficiare di aiuti di
Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato
o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare
in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.
2. Le amministrazioni che concedono aiuti
di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno
ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato
aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di
recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio
del 22 marzo 1999.
3. Le amministrazioni centrali e locali
che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati
necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle
amministrazioni che intendono concedere aiuti.
4. Qualora la verifica di cui al comma 2
sia effettuata mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni concedenti
svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
medesime.
Art. 48
(Procedure di recupero)
1. La società Equitalia
Spa effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di
recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio
del 22 marzo 1999, adottate in data successiva alla data di entrata in vigore
della presente legge, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che
l'ha concesso.
2. A seguito della notifica di una
decisione di recupero di cui al comma 1, con decreto da adottare entro due mesi
dalla data di notifica della decisione, il Ministro competente per materia
individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto,
accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento.
Il decreto del Ministro competente costituisce titolo esecutivo nei confronti
degli obbligati.
3. Nei casi in cui l'ente competente è
diverso dallo Stato, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla
regione, dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le
attività di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la
riscossione delle entrate dell'ente territoriale interessato.
4. Le informazioni richieste dalla
Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono
fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con
Art. 52
(Modalità di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese)
1. Il Ministro dello sviluppo economico
acquisisce le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo
2001, n. 57, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle
attività produttive 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258
del 4 novembre 2002.
2. Il monitoraggio delle informazioni
relative agli aiuti di Stato in agricoltura continua a essere disciplinato
dalla normativa europea di riferimento.
Art. 53
(Parità di trattamento)
1. Nei confronti dei cittadini italiani
non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi
interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al
trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione
europea.
Il
testo degli articoli 44 e 68 dello Statuto della Regione Abruzzo, vigente alla
data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 44
(Il Presidente della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta rappresenta
2. Il Presidente della Giunta è eletto a
suffragio universale e diretto al momento delle elezioni del Consiglio
regionale secondo le disposizioni della legge elettorale.
3. Il Presidente della Giunta, entro
quindici giorni dalla sua proclamazione, nomina gli Assessori ed il
Vicepresidente, dandone comunicazione al Consiglio; può revocare gli Assessori
in qualunque momento dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta
utile; può altresì revocare il Vicepresidente in qualunque momento informando
preventivamente il Consiglio.
4. Il Presidente della Giunta informa
periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle
relazioni tra
5. La rimozione, l'impedimento permanente,
la morte o le dimissioni volontarie del Presidente comportano le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
Art. 68
(
1. Il Presidente della Giunta, o un
Assessore delegato, partecipa ai lavori della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il Presidente della Giunta informa il
Consiglio sui lavori delle Conferenze.
3. Le intese con altre Regioni, secondo i
fini e con le modalità di cui all'art. 117 della Costituzione, sono ratificate
con legge regionale.
4.