IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge :

Art. 1

(Finalità)

1.         La Regione Abruzzo, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, partecipa alla formazione degli atti europei e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in base ai principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

2.         La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità dello Statuto, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea, promuove la conoscenza delle attività dell'Unione Europea presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile regionali e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea.

Art. 2

(Rapporti Consiglio - Giunta regionale)

1.         Il Consiglio regionale indirizza in ogni tempo l'attività della Giunta regionale in materia europea, attraverso atti di contenuto specifico o generale, anche su proposta della Giunta.

2.         In conformità al comma 4 dell'articolo 44 dello Statuto, il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione europea, anche con riferimento alle attività di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nonché sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.

3.         In attuazione dell’articolo 68, comma 2, dello Statuto, il Presidente della Giunta informa il Consiglio sugli esiti delle sessioni europee della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 22 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea).

4.         Entro due mesi dalla decisione della Commissione europea di approvazione, la Giunta regionale informa il Consiglio regionale sui programmi finanziati dai fondi strutturali; il Consiglio regionale ne prende atto.

5.         Il Presidente della Giunta regionale, annualmente, entro il mese di novembre, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 4.

6.         Nell’ambito della Sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet della Giunta regionale è agevolata la ricerca dei provvedimenti amministrativi di attuazione e promozione delle politiche europee della Regione.

7.         Ai fini dell’attuazione del comma 6, il Servizio competente della Giunta regionale provvede entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Partecipazione della Regione alle decisioni relative alla formazione degli atti europei)

1.         La Regione partecipa alla formazione degli atti normativi e di indirizzo europei, secondo le modalità stabilite all’articolo 24 della L. 234/2012.

2.         Nelle materie di competenza della Regione, il Consiglio regionale ricevuti i progetti e gli atti di cui all’articolo 24, comma 1, della L. 234/2012, adotta e trasmette, nei termini previsti dal comma 3 del predetto articolo, le osservazioni della Regione, utili alla formazione della posizione italiana, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

3.         Le osservazioni di cui al comma 2 sono proposte dalla Giunta e da ciascun Consigliere e sono discusse ed approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

4.         Il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all’assegnazione alle Commissioni consiliari, trasmette i progetti e gli atti di cui al comma 2 al Presidente della Giunta.

5.         Il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee, per consentire il rispetto dei tempi di cui all’articolo 24, comma 3, della L. 234/2012 tenuto conto del calendario dei lavori consiliari, stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle proposte di cui al comma 2 alla Commissione stessa decorso il quale la Commissione approva le osservazioni.

6.         Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 trovano applicazione anche nei casi di partecipazione della Regione alle consultazioni indette dalla Commissione europea.

7.         Il Presidente della Giunta individua tra i Direttori e i Dirigenti i referenti tecnici di cui agli articoli 19, comma 5, e 24, comma 7, della L. 234/2012.

Art. 4

(Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1.         Il Consiglio regionale, anche in raccordo con la Giunta regionale, verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea anche attraverso forme di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo.

2.         Gli esiti della verifica di cui al comma 1 sono approvati con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

3.         Il Presidente del Consiglio regionale, se reputa necessario il raccordo con la Giunta regionale, contestualmente all’assegnazione alle Commissioni consiliari, trasmette i progetti e gli atti di cui al comma 1 al Presidente della Giunta.

4.         Le osservazioni di cui al comma 1 possono essere proposte da ciascun consigliere e, nei casi di cui al comma 3, dalla Giunta regionale.

5.         Il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee, per consentire il rispetto dei termini previsti per le verifiche di cui al comma 1 tenuto conto del calendario dei lavori consiliari, stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle proposte alla Commissione stessa decorso il quale la Commissione approva le osservazioni.

6.         Gli esiti di cui al comma 2 sono trasmessi alla Giunta regionale, alle Camere del Parlamento e al Comitato delle Regioni nonché alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 5

(Partecipazione della Regione al dialogo politico tra le Camere e le Istituzioni europee)

1.         La Regione partecipa alle iniziative assunte dalle Camere nell’ambito del dialogo politico con le Istituzioni dell’Unione europea di cui all’articolo 9 della L. 234/2012.

2.         La partecipazione di cui al comma 1 avviene con le medesime modalità di cui all’articolo 3, comma 3, 4 e 5.

Art. 6

(Indirizzi in materia europea)

1.         Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal regolamento interno, si riunisce per l'esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea, ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all'articolo 3.

2.         Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell'avvio dell'esame del programma di cui al comma 1.

3.         L'esame del programma di cui al comma 1 è contestuale all'esame della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, relativo all’annualità precedente, presentata dalla Giunta regionale; la relazione tiene conto anche degli atti normativi europei individuati con l’accordo previsto all’articolo 40, comma 5, della L. 234/2012.

4.         Il Consiglio regionale, a conclusione dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 3, approva l'atto d'indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione dell'ordinamento europeo.

5.         La relazione di cui al comma 3 riporta anche gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell’Unione europea e trasmessi alla Regione ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della L. 234/2012.

6.         La relazione di cui al comma 3 è trasmessa dalla Giunta, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, ai sensi dell'articolo 29 della L. 234/2012.

Art. 7

(Riserva di esame)

1.         La Giunta regionale sollecita, anche su impulso del Consiglio regionale, la richiesta, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di apposizione della riserva di esame da parte del Governo prevista dall’articolo 24, comma 5, della L. 234/2012.

2.         L'atto di richiesta della Giunta regionale è trasmesso agli organi competenti ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della L. 234/2012 e comunicato alla Commissione consiliare competente per le politiche europee.

3.         In caso di richiesta da parte del Consiglio regionale, la richiesta stessa è effettuata con apposita risoluzione della Commissione competente per le politiche europee, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Art. 8

(Attuazione degli obblighi europei - Legge europea regionale)

1.         La Regione per l’adeguamento periodico dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi europei o alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea ovvero per prevenire o per porre fine a procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione, entro il 31 luglio di ogni anno approva la legge europea regionale.

2.         Il progetto di legge europea regionale è presentato al Consiglio regionale dalla Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno.

3.         Il Consiglio regionale, per l'approvazione del progetto di legge europea regionale, si riunisce in sessione europea, secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

4.         La legge europea regionale è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo sulla base della verifica di conformità di cui all’articolo 6 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio ai sensi dell'articolo 6.

5.         La legge europea regionale reca nel titolo l’intestazione "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento ed i numeri identificativi delle direttive recepite ed è immediatamente trasmessa dalla Giunta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 40 della L. 234/2012.

6.         La legge europea regionale:

a)         recepisce gli atti normativi emanati dall’Unione europea nelle materie di competenza regionale, attua le direttive europee e dispone quanto necessario per completare l’attuazione dei regolamenti europei, ovvero per prevenire o per porre fine a procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione;

b)         stabilisce disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea e di altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

c)         dispone modifiche o abrogazioni di leggi vigenti necessarie all'attuazione o applicazione degli atti europei di cui alle lettere a) e b);

d)         nelle materie di cui all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, determina le sanzioni amministrative necessarie per assicurare l’osservanza delle disposizioni di attuazione dell’ordinamento europeo;

e)         dispone per la Regione, per quanto di competenza, quanto previsto dall’articolo 30, commi 4 e 5, della L. 234/2012 per lo Stato;

f)          autorizza la Giunta ad attuare o applicare in via amministrativa atti normativi europei e detta criteri e principi necessari;

g)         prevede disposizioni necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.

7.         Entro un anno dall'entrata in vigore della legge europea regionale, il Presidente della Giunta, ovvero l’Assessore competente per le politiche europee, previa deliberazione della Giunta regionale, presenta alla Commissione consiliare competente per le politiche europee una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima nonché degli indirizzi di cui all’articolo 6, comma 4.

Art. 9

(Attuazione in via regolamentare)

1.         La legge europea regionale può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti di delegificazione.

2.         I regolamenti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

a)         individuano la responsabilità e le funzioni attuative delle amministrazioni interessate, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b)         prevedono l'esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c)         stabiliscono termini e procedure secondo i principi di semplificazione.

3.         Le disposizioni della legge europea regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione prevedono le norme generali o i criteri ai quali deve essere conforme l'esercizio del potere regolamentare ed abrogano espressamente le disposizioni legislative vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti stessi. I regolamenti sono proposti dalla Giunta ed adottati dalla Commissione consiliare competente per materia secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente per le politiche europee, che esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 10

(Misure urgenti e attuazione di atti di esecuzione dell’Unione europea)

1.         Qualora prima dell'entrata in vigore della legge regionale europea relativa all'anno in corso si renda necessario adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea ovvero per prevenire o per porre fine a procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo progetto di legge con l'indicazione dell'atto dell'Unione europea cui si riferisce e della data entro la quale deve essere approvato.

2.         Se l’adeguamento di cui al comma 1 deve avvenire in via amministrativa, la Giunta provvede immediatamente, ferma restando la successiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lett. f).

3.         Gli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento regionale, possono essere attuati in via amministrativa secondo i criteri stabiliti dalla legge europea regionale.

Art. 11

(Attuazione di singoli atti normativi dell’Unione europea)

1.         In casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti di indirizzo del Consiglio regionale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un progetto di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa regionale, fermo restando il rispetto della normativa statale di riferimento.

2.         I progetti di legge di cui al comma 1 non possono contenere disposizioni che non siano in diretta correlazione con l'attuazione o l'applicazione dell'atto normativo in recepimento, salvo che la natura o la complessità della normativa le rendano indispensabili.

Art. 12

(Notifica delle discipline per le attività di servizi)

1.         La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea i progetti di legge e di regolamento che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, come attuata dalla legislazione statale.

2.         I progetti di legge e di regolamento di cui al comma 1, di iniziativa della Giunta regionale, sono notificati a seguito della loro approvazione da parte della Giunta stessa.

3.         I progetti di legge e di regolamento, d'iniziativa consiliare, nonché i progetti di legge di iniziativa popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali, di cui al comma 1, sono notificati, dopo l'approvazione in sede referente da parte della Commissione competente per materia e previo parere della Commissione competente per le politiche europee.

4.         Le notifiche sono effettuate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale di attuazione della direttiva 2006/123/CE, attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

5.         Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 2 sono effettuate dal Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia.

6.         Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 3 sono effettuate dalla Direzione Affari della Presidenza e legislativi del Consiglio regionale attraverso il competente Servizio e in raccordo con il Servizio di supporto alle attività delle Commissioni consiliari.

7.         La Regione, quando riceve, attraverso il sistema IMI, la comunicazione di progetti di cui al comma 1 notificati alla Commissione europea dagli altri Stati membri, può, compatibilmente con i tempi assegnati, inviare proprie osservazioni alla Commissione europea.

8.         Le osservazioni di cui al comma 7 sono proposte dalla Giunta e da ciascun Consigliere e sono discusse ed approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

9.         Alle fattispecie disciplinate dai commi 7 e 8 trova applicazione la disposizione di cui al all’articolo 3, comma 5.

10.       La trasmissione delle osservazioni regionali di cui al comma 7 è effettuata, secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo, dalla Direzione Affari della Presidenza e legislativi del Consiglio regionale attraverso il competente Servizio e in raccordo con il Servizio di supporto alle attività delle Commissioni consiliari.

Art. 13

(Principi)

1.         La Regione, nell’attuazione della normativa europea, rispetta i criteri e si conforma ai principi di cui agli articoli 32, comma 1, lett. c) e 53 della L. 234/2012.

Art. 14

(Aiuti di Stato)

1.         La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di Aiuti di Stato.

2.         I progetti di legge regionale nonché gli schemi di atti amministrativi, compresi quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono pre-notificati alla Commissione europea, prima della loro adozione.

3.         I progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale sono approvati in osservanza degli esiti della pre-notifica, che è posta a completamento dell'istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale.

4.         I progetti di legge d'iniziativa consiliare, popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti all'obbligo di notifica, sono comunicati, ai fini della pre-notifica, dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta, a seguito dell'esame, previo parere della Commissione competente per le politiche europee, della Commissione competente per materia e prima che la stessa li approvi definitivamente; la Commissione competente per materia approva definitivamente tali progetti di legge tenuto conto degli esiti della pre-notifica; la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale è soggetta a notifica alla Commissione europea.

 

5.         I provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono adottati in osservanza degli esiti della pre-notifica che è posta a completamento dell'istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la deliberazione approvata dall'Esecutivo regionale o il provvedimento di competenza dirigenziale formalmente adottato.

6.         Alle misure di aiuto soggette a notifica non può essere data esecuzione prima dell'adozione dell'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.

7.         Le decisioni di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione europea sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo unitamente o successivamente ai provvedimenti che istituiscono o modificano misure di aiuto.

8.         Gli atti che istituiscono misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea nel rispetto della normativa europea di riferimento e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

9.         I provvedimenti che istituiscono o modificano, nel rispetto della normativa europea di riferimento, misure di aiuto in "de minimis", sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, senza preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

10.       Le pre-notifiche, le notifiche e le comunicazioni delle misure di aiuto alla Commissione europea sono effettuate dal Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni europee di riferimento e dagli atti di organizzazione.

11.       Il Servizio di cui al comma 10 cura, in raccordo con le strutture regionali, il censimento annuale degli aiuti di Stato nel rispetto dei vigenti regolamenti europei, ad eccezione degli aiuti di Stato in agricoltura per i quali provvede il Dipartimento competente per materia.

12.       Le strutture regionali che concedono misure di aiuto adempiono agli obblighi imposti dalla normativa europea dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

13.       Nel rispetto dei regolamenti europei, i provvedimenti amministrativi di concessione di aiuti recano l’indicazione dell’atto europeo di riferimento e della pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Art. 15

(Registrazione misure di aiuto)

1.         Nel rispetto dell’articolo 52, comma 1, della L. 234/2012 e per la verifica del rispetto del divieto di cumulo di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione dei dati nella banca dati nazionale degli aiuti di Stato.

2.         Per le finalità previste al comma 1, il Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale assicura il necessario coordinamento tra le strutture regionali che concedono aiuti.

3.         I dipartimenti regionali della Giunta regionale e le direzioni regionali del Consiglio regionale, che concedono misure d'aiuto, e gli enti, compresi gli organismi intermedi, che gestiscono per conto della Regione aiuti di Stato, inseriscono nella banca dati nazionale le informazioni e i dati dalla stessa previsti.

Art. 16

(Verifiche e controlli)

1.         Ai fini del rispetto del divieto di cui all’articolo 46 della L. 234/2012, le strutture regionali che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che devono essere recuperati in esecuzione di una decisione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

2.         Le strutture regionali forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.

3.         Qualora la verifica di cui al comma 1 sia svolta mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le strutture regionali concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.

Art. 17

(Procedure di recupero)

1.         A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, il Presidente della Giunta regionale, ove necessario, con proprio decreto, da adottare entro due mesi dalla notifica della decisione allo Stato, individua i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Presidente della Giunta regionale costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.

2.         La Regione effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero.

3.         Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalla Regione secondo le modalità di cui all’articolo 48, comma 4, della L. 234/2012.

Art. 18

(Ricorso innanzi alla Corte di Giustizia europea)

1.         Nelle materie di competenza legislativa regionale, informando preventivamente il Consiglio regionale, la Giunta regionale può richiedere al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della L. 131/2003, l'impugnazione di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo.

2.         Con apposito atto di indirizzo, il Consiglio regionale può invitare la Giunta regionale a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo europeo, in particolare nei casi in cui si sia espresso sullo stesso atto in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.

3.         Resta salva la possibilità del Consiglio regionale di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.

Art. 19

(Norme organizzative)

1.         Con deliberazioni della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e al Consiglio che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo.

2.         I dirigenti dei Servizi della Giunta e del Consiglio regionale competenti per il coordinamento dei processi di partecipazione ed attuazione del diritto europeo sono i referenti tecnici della Giunta e del Consiglio regionale per le fasi ascendente e discendente.

Art. 20

(Modifiche al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1.         Il Consiglio regionale adegua il regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale alle prescrizioni contenute nella presente legge.

Art. 21

(Disposizioni finanziarie)

1.         All’attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste e disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22

(Abrogazioni)

1.         Gli articoli 35, 36 e 37 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)" sono abrogati.

2.         La L.R. 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei ) è abrogata.

Art. 23

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 10 Novembre 2014

 

IL PRESIDENTE

Luciano D’Alfonso

 

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TESTO

DEGLI ARTICOLI 35, 36 E 37 DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2013, N. 55

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)"

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 10.11.2014, n. 39

"Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2013, N. 55

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013).

Art. 35

(Istituzione del Registro regionale de minimis)

[1.        Nelle more dell'implementazione del registro nazionale e per il monitoraggio delle misure di aiuto di importanza minore (di seguito aiuti in de minimis), concesse in esenzione da notifica ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del TFUE, nonché per agevolare le verifiche di cui agli obblighi di controllo attribuiti agli Stati membri ai sensi del vigente regolamento europeo per la concessione di tale categoria di aiuti di Stato, è istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di Affari della Presidenza della Giunta regionale, in collaborazione con la Struttura Speciale di Supporto Sistema informativo regionale, un sistema interno di raccolta, trasmissione, trattamento e gestione delle informazioni riguardanti gli aiuti in de minimis (di seguito Registro regionale de minimis), ad esclusione di quelli relativi ai settori della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

2.         Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.]

Art. 36

(Modalità di trattamento dei dati e delle informazioni)

[1.        Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, nel rispetto della vigente normativa, le modalità per la raccolta, la trasmissione, il trattamento e la gestione delle informazioni contenute nel Registro regionale de minimis.

2.         Le direzioni regionali della Giunta regionale e del Consiglio regionale, che concedono misure d'aiuto, e gli enti, compresi gli organismi intermedi, che gestiscono per conto della Regione aiuti in de minimis, sono tenuti a raccogliere e a inserire nel Registro regionale de minimis le informazioni riguardanti le agevolazioni concesse, nel rispetto delle modalità di cui al comma 1.

3.         Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.]

Art. 37

(Ambito d'applicazione)

[1.        Fermi restando gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), le direzioni regionali e gli enti di cui al comma 2 dell'articolo 36 inseriscono, in particolare, nel Registro regionale de minimis i dati riguardanti:

a)         le agevolazioni concesse ai sensi del vigente regolamento europeo sugli aiuti in de minimis;

b)         i soggetti giuridici, pubblici o privati, beneficiari di aiuti in de minimis, che esercitano un'attività economica secondo le definizioni contenute nella normativa e nella giurisprudenza europea;

c)         le agevolazioni de minimis concesse in attuazione di programmi operativi, di leggi regionali, di regolamenti, di atti amministrativi generali e di provvedimenti amministrativi di competenza dirigenziale.

2.         Nel rispetto del vigente regolamento europeo, i provvedimenti amministrativi di concessione di aiuti in de minimis recano esplicito riferimento al relativo regolamento e alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

3.         Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.]

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a)         politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b)         immigrazione;

c)         rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d)         difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e)         moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f)          organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g)         ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h)         ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i)          cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l)          giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m)        determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n)         norme generali sull'istruzione;

o)         previdenza sociale;

p)         legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q)         dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r)         pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s)         tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Il testo dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 14

(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell'IPI)

1.         [COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134]

2.         Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche tramite apposite comunicazioni all'ufficio del registro delle imprese.

3.         [COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134]

Il testo dell'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 5

(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria)

1.         Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'àmbito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2.         Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

Il testo degli articoli 9, 19, 22, 24,, 29, 30, 32, 40, 46, 48, 52, 53 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 9

(Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea)

1.         Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8, sui progetti di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle Camere in base al Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in base al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell'Unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee.

2.         I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25.

Art. 19

(Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea)

1.         Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, di seguito denominato «Comitato tecnico di valutazione», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal direttore della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9.

2.         Il Comitato tecnico di valutazione coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, il Comitato tecnico di valutazione svolge le seguenti funzioni:

a)         raccoglie le istanze provenienti dalle diverse amministrazioni sulle questioni in discussione presso l'Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia in sede di Unione europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;

b)         trasmette le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell'Unione europea;

c)         verifica l'esecuzione delle decisioni prese nel CIAE.

3.         Ogni Ministro designa un proprio rappresentante quale membro del Comitato tecnico di valutazione abilitato a esprimere la posizione dell'amministrazione.

4.         Nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del medesimo Comitato con riguardo a specifiche tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal direttore della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9, o da un suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del Comitato tecnico di valutazione.

5.         Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, il Comitato tecnico di valutazione è integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM. Le riunioni del Comitato tecnico di valutazione integrato sono convocate dal responsabile della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9, d'intesa con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6.         Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualità di osservatori, funzionari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati designati dalle rispettive amministrazioni. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualità di osservatori, rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

7.         Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione possono essere invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza.

8.         L'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico di valutazione sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

9.         Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 22

(Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1.         Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

2.         La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata ai sensi del comma 1, in particolare, esprime parere:

a)         sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze delle regioni e delle province autonome;

b)         sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1;

c)         sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 29 della presente legge, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3.         Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 24

(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)

1.         I progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonome.

2.         In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.

3.         Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

4.         Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5.         Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

6.         Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

7.         Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8.         Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

9.         Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10.       Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11.       Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 29

(Legge di delegazione europea e legge europea)

1.         Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

2.         Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.

3.         Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.

4.         All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento, e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 2.

5.         Con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 30, comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante il titolo: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento.

6.         All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)       esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di delegazione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere".

7.         Il disegno di legge di delegazione europea è corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo:

a)         dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

b)         riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

c)         fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;

d)         partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

e)         fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;

f)          fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

8.         Nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento e dalla dicitura: «secondo semestre», e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 2. Per il disegno di legge di cui al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7.

Art. 30

(Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea)

1.         La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo 29, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.

2.         La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca:

a)         disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

b)         disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c)         disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35;

d)         delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;

e)         delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

f)          disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

g)         disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

h)         disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

i)          delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.

3.         La legge europea reca:

a)         disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b)         disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c)         disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;

d)         disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

e)         disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge.

4.         Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.

5.         Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 32

(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)

1.         Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a)         le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b)         ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c)         gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d)         al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e)         al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f)          nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g)         quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h)         qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i)          è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

Art. 40

(Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome)

1.         Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee.

2.         I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per recepire le direttive europee nelle materie di loro competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo 29, comma 7, lettera f).

3.         Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e per le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 41 della presente legge.

4.         Per le direttive europee, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 35 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5.         Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 29.

Art. 46

(Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)

1.         Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

2.         Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

3.         Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.

4.         Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.

Art. 48

(Procedure di recupero)

1.         La società Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso.

2.         A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione, il Ministro competente per materia individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.

3.         Nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente territoriale interessato.

4.         Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.

Art. 52

(Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese)

1.         Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002.

2.         Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato in agricoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento.

Art. 53

(Parità di trattamento)

1.         Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea.

Il testo degli articoli 44 e 68 dello Statuto della Regione Abruzzo, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 44

(Il Presidente della Giunta regionale)

1.         Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; è membro del Consiglio regionale; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi, emana i regolamenti ed indice i Referendum previsti dallo Statuto; convoca e presiede la Giunta regionale e ne stabilisce l'ordine del giorno; indice le elezioni regionali; è responsabile della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti della Regione; esercita ogni funzione non espressamente riservata dallo Statuto al Consiglio o alla Giunta.

2.         Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto al momento delle elezioni del Consiglio regionale secondo le disposizioni della legge elettorale.

3.         Il Presidente della Giunta, entro quindici giorni dalla sua proclamazione, nomina gli Assessori ed il Vicepresidente, dandone comunicazione al Consiglio; può revocare gli Assessori in qualunque momento dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile; può altresì revocare il Vicepresidente in qualunque momento informando preventivamente il Consiglio.

4.         Il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione Europea, sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.

5.         La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Art. 68

(La Conferenza Stato-Regioni e le intese fra Regioni)

1.         Il Presidente della Giunta, o un Assessore delegato, partecipa ai lavori della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2.         Il Presidente della Giunta informa il Consiglio sui lavori delle Conferenze.

3.         Le intese con altre Regioni, secondo i fini e con le modalità di cui all'art. 117 della Costituzione, sono ratificate con legge regionale.

4.         La Regione può inviare propri rappresentanti in organismi internazionali o dell'Unione Europea di cui facciano parte Stati federati o Regioni autonome.