IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

 

DETERMINA

Art. l

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente Determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è concesso alla Ditta Comune di Popoli, di derivare acqua ad uso idroelettrico dal torrente S. Callisto, in località Vallone del Comune di Popoli (PE), in misura non superiore a mod. 20,0 (l/s 2.000), per una portata media di prelievo pari a mod. 17,20 (l/s 1720), di cui mod. 3,44 (l/s 344) sono concessi in via precaria, per produrre sul salto nominale di m 29,50 la potenza nominale media di kW 497,45.

Art. 2

La concessione avrà la durata di anni 30 (trenta), successivi e continui decorrenti dalla data del 19.03.1990, data questa della domanda di concessione in sanatoria inoltrata dal Comune di Popoli, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato Disciplinare n.8495 di Rep. del 17.06.2014, che si approva con le modifiche di cui al presente atto di concessione e verso il pagamento del canone annuo di € 17.410,75 (euro diciasettemila-quattrocentodieci/75), in ragione di € 35,00 (euro trentacinque/00) per kW di potenza nominale e per la potenza nominale media concessa di kW 497,45, a decorrere improrogabilmente dalla data della presente Determina, anche se la Ditta concessionaria non possa o non voglia farne uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge del 18.10.1942, n. 1434. Oltre il canone, la Ditta concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo l’addizionale regionale di € 1.741,08 (euro millesettecentoquarantuno/08), pari al 10 per cento del canone dovuto, nonché l’ulteriore onere di € 3.482,15 (euro tremilaquattocentottantadue/15) in ragione di € 7,00 (euro sette/00) per ogni kW di potenza nominale concessa e per kW 497,45, di cui all’art. 1 co. 1 lett. b) e co.2 della L.R. n.38 del 22.10.2013;

Art. 3

Il canone stabilito al precedente art. 2, potrà essere modificato in relazione alle eventuali variazioni della potenza nominale risultante dalla dichiarazione medesima e qualora il concessionario venga obbligato al rilascio, in tutto o in parte, della quantità di acqua concessa in via precaria, con decorrenza dalla successiva annualità solare.

Art. 4

Il versamento del canone annuo, dell’addizionale regionale e dell’onere aggiuntivo, indicati nel precedente art. 2, ovvero nell’art. 3, verranno corrisposti alla Regione Abruzzo di anno in anno, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell’anno solare di riferimento, mediante unico versamento sul c/c postale n. 40205379 intestato a: “Regione Abruzzo - Gestione Demanio Idrico” con la causale: “Cap. 32107 – PE/D/10 – Canone e Addizionale regionale annualità ______”, tenuto conto degli aggiornamenti dei costi unitari.

Detti introiti saranno imputati al Capitolo di entrata 32107 dello stato di previsione dell’entrata per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli anni futuri.

Art. 5

I Dirigenti del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara e del Servizio Gestione delle Acque sono incaricati, ciascuno per le proprie competenze, all'esecuzione della presente Determina.

Art. 6

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per quanto non previsto nel Disciplinare n.8495 di Rep. ed in questo atto concessorio, si rinvia alle vigenti normative in materia.

 

IL DIRETTORE REGIONALE F.F.

Dott. Luigi Del Sordo