IL DIRETTORE REGIONALE
Omissis
DETERMINA
Art. l
Salvo
i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A.,
superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse
della presente Determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi
eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è
concesso alla Ditta Comune di Popoli, di derivare acqua ad uso idroelettrico
dal torrente S. Callisto, in località Vallone del Comune di Popoli (PE), in
misura non superiore a mod. 20,0 (l/s 2.000), per una portata media di prelievo
pari a mod. 17,20 (l/s 1720), di cui mod. 3,44 (l/s 344) sono concessi in via
precaria, per produrre sul salto nominale di m 29,50 la potenza nominale media
di kW 497,45.
Art. 2
La
concessione avrà la durata di anni 30 (trenta), successivi e continui
decorrenti dalla data del 19.03.1990, data questa della domanda di concessione
in sanatoria inoltrata dal Comune di Popoli, subordinatamente all’osservanza
delle condizioni contenute nel citato Disciplinare n.8495 di Rep. del
17.06.2014, che si approva con le modifiche di cui al presente atto di
concessione e verso il pagamento del canone annuo di € 17.410,75 (euro diciasettemila-quattrocentodieci/75), in ragione di € 35,00
(euro trentacinque/00) per kW di potenza nominale e per la potenza nominale
media concessa di kW 497,45, a decorrere improrogabilmente dalla data della
presente Determina, anche se la Ditta concessionaria non possa o non voglia
farne uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia
ai sensi della legge del 18.10.1942, n. 1434. Oltre il canone, la Ditta
concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo l’addizionale regionale di € 1.741,08
(euro millesettecentoquarantuno/08), pari al 10 per cento del canone dovuto,
nonché l’ulteriore onere di € 3.482,15 (euro tremilaquattocentottantadue/15)
in ragione di € 7,00 (euro sette/00) per ogni kW di potenza nominale concessa e
per kW 497,45, di cui all’art. 1 co. 1 lett. b) e co.2 della L.R. n.38 del
22.10.2013;
Art. 3
Il
canone stabilito al precedente art. 2, potrà essere modificato in relazione
alle eventuali variazioni della potenza nominale risultante dalla dichiarazione
medesima e qualora il concessionario venga obbligato al rilascio, in tutto o in
parte, della quantità di acqua concessa in via precaria, con decorrenza dalla
successiva annualità solare.
Art. 4
Il
versamento del canone annuo, dell’addizionale regionale e dell’onere aggiuntivo,
indicati nel precedente art. 2, ovvero nell’art. 3, verranno corrisposti alla
Regione Abruzzo di anno in anno, anticipatamente, nel periodo compreso tra il
1° gennaio e il 28 febbraio dell’anno solare di riferimento, mediante unico
versamento sul c/c postale n. 40205379 intestato a: “Regione Abruzzo - Gestione
Demanio Idrico” con la causale: “Cap. 32107 – PE/D/10 – Canone e Addizionale
regionale annualità ______”, tenuto conto degli aggiornamenti dei costi
unitari.
Detti
introiti saranno imputati al Capitolo di entrata 32107 dello stato di
previsione dell’entrata per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli
corrispondenti per gli anni futuri.
Art. 5
I
Dirigenti del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara e del Servizio
Gestione delle Acque sono incaricati, ciascuno per le proprie competenze,
all'esecuzione della presente Determina.
Art. 6
Ai
sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i.,
nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni
dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l’interessato ne abbia
avuto piena conoscenza.
Per
quanto non previsto nel Disciplinare n.8495 di Rep. ed in questo atto concessorio, si rinvia alle vigenti normative in materia.
IL DIRETTORE REGIONALE F.F.
Dott. Luigi Del Sordo