LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Legge 9 Gennaio 1989 n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;

VISTA la L. n. 62 del 27.02.1989;

VISTA la Circolare n. 1669/ U.L. del 22 Giugno 1989 esplicativa della L. 13/89;

VISTO altresì l’art. 11 della citata L. 13/89 che detta norme per la presentazione da parte degli interessati delle domande per la concessione dei contributi previsti dall’art. 9 della stessa legge;

VISTO in particolare il comma 5° di detto art. 11 che individua la Regione, quale Ente preposto alla rilevazione del fabbisogno regionale da soddisfare, finalizzato alla successiva richiesta al Ministero competente del relativo finanziamento;

CONSIDERATO che:

-          Il Ministero per le Infrastrutture e Trasporti dal 2001 non ha assegnato alcun contributo alla Regione Abruzzo per la L. 13/89 e s.m.i.;

-          che la Regione Abruzzo con propri fondi ha soddisfatto le richieste, inoltrate dai cittadini portatori di handicap ai Comuni, ai sensi della L.13/89, fino all’annualità 2007;

-          Che la Regione Abruzzo, in attuazione della L.R. n. 1 del 10.01.2012, ha assegnato un contributo complessivo di € 400.000,00, secondo criteri di priorità approvati con Delibere di G.R. n. 427 del 9/07/2012 e 947 del 16.12.2013, ai portatori di handicap che avevano fatto istanza ai Comuni, ai sensi della L.13/89 e s.m.i., per l’annualità 2008;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo intende perseguire gli obiettivi della L. 13/89 attraverso l’erogazione di contributi ai cittadini diversamente abili con menomazioni o limitazioni permanenti, di carattere fisico, sensoriale o cognitivo, compresa le cecità, che incontrano ostacoli o impedimenti ad usufruire degli spazi nell’edificio nel quale risiedono;

VISTA la L.R. n. 37 del 22 ottobre 2013 recante:” Interventi finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e modifica all’art. 38 della L.R. 10 gennaio 2012, n.1;

VISTO l’art. 1 della L.R. n. 37 del 22 ottobre 2013 che, al fine di favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ha autorizzato il finanziamento di un intervento straordinario per euro 2 milioni complessivi per gli anni 2013 e 2014;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria, nel rispetto dell’art. 1 della L.R. n. 37 del 22 Ottobre 2013, di complessivi 2.000.000,00 di euro sul capitolo della spesa 151576 del corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che:

-          occorre indire un nuovo bando regionale per l’assegnazione dei contributi di che trattasi;

-          al bando regionale possono partecipare sia i soggetti inseriti nella graduatoria regionale vigente che non hanno beneficiato di contributi sia i portatori di handicap che hanno già  inoltrato richieste ai Comuni, ai sensi della L.13/89 e s.m.i.,  dall’anno 2008 all’anno 2014;

RITENUTO di dover stabilire la quota di finanziamento da destinare agli gli alloggi di proprietà delle ATER, per interventi inerenti l’eliminazione delle barriere architettoniche tenuto conto del particolare disagio sociale e assistenziale in cui versano gli assegnatari, al fine dell’innalzamento del livello di coesione sociale;

DATO ATTO che la maggioranza del patrimonio degli alloggi ATER è stato costruito in data antecedente alla L.13/89 e s.m.i.;

RITENUTO, per quanto sopra:

-          di dover assegnare il 50% delle disponibilità finanziarie pari ad € 1.000.000,00 del citato capitolo regionale della spesa n. 151576 tra le cinque ATER e ripartirle in proporzione al patrimonio degli alloggi occupati di proprietà;

-          di dover stabilire che il finanziamento regionale può coprire il costo totale degli interventi per gli alloggi  delle ATER;

DATO ATTO di dover emanare un Bando Regionale per i privati cittadini con la dotazione finanziaria di € 1.000.000,00, concessa con L.R. n. 37 del 22 ottobre 2013 sui fondi del proprio Bilancio, nel rispetto dei criteri di priorità di seguito fissati:

-          Precedono nella graduatoria i soggetti richiedenti il contributo ai quali è stato riconosciuto, dalla competente Unità Sanitaria Locale, l’handicap ai sensi della L. 104/92 con gravità, con specifico riferimento alle condizioni di cui all’ex art. 3, punto III e un grado di invalidità al 100% con accompagnamento e con difficoltà di deambulazione.

A parità di condizioni precede il richiedente con minor reddito risultante dalla sommatoria dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, ad eccezione dei minori, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi nelle modalità stabilite dalla Delibera di G.R. n. 601 del 26/10/2009.

In caso di ulteriore parità, precede il richiedente con la minore età;

Seguono i richiedenti secondo il solo grado di invalidità riconosciuto dalla competente Unità Sanitaria Locale e, nell’ambito del grado di invalidità, precedono i richiedenti con minor reddito familiare determinato con le modalità stabilite dalla Delibera di di G.R. n. 601 del 26/10/2009.

In caso di ulteriore parità, precede il richiedente con la minore età;

DATO ATTO, inoltre, di dover stabilire i criteri di priorità per l’ammissione a contributo finalizzati alla realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche degli assegnatari alloggi ATER e/o immobili:

-          Precedono nella graduatoria i soggetti richiedenti il contributo ai quali è stato riconosciuto, dalla competente Unità Sanitaria Locale, l’handicap ai sensi della L. 104/92 con gravità, con specifico riferimento alle condizioni di cui all’ex art. 3, punto III e un grado di invalidità al 100% con accompagnamento e con difficoltà di deambulazione.

A parità di condizioni precedono nella graduatoria i soggetti richiedenti il contributo ai quali è stata riconosciuta dalla competente Unità Sanitaria Locale

1)         Patologia S.L.A (Sclerosi Laterale Amiotrofica)

2)         Sclerosi Multipla;

Seguono i richiedenti secondo il solo grado di invalidità riconosciuto dalla competente Unità Sanitaria Locale, ai sensi della L. 104/92, con specifico riferimento alle condizioni di cui all’ex art. 3, punto III e, nell’ambito del grado di invalidità, precedono i richiedenti con minor reddito familiare determinato con le modalità stabilite dall’art. 2 della L.R. 96/96 e s.m.i., lett. f), tenuto conto del reddito di permanenza di cui all’art. 25 della L.R. 96/96.

In caso di ulteriore parità, precede il richiedente con la minore età.

DI DARE ATTO che gli edifici oggetto dei finanziamenti del presente provvedimento  devono possedere i seguenti criteri oggettivi:

-          L’alloggio o l’edificio per il quale è richiesto il contributo deve essere costruito prima dell’11 agosto 1989, data di entrata in vigore della L. 13/89 e s.m.i.;

-          Possono essere inseriti, secondo priorità, anche i soggetti che hanno costruito e/o acquistato alloggi realizzati dopo la data del 11.08.1989, i quali siano adeguati alle norme della L.13/89 e s.m.i., graduando l’ammontare del contributo con l’esclusione delle parti riferibili a quelle opere necessarie per i sussidi motori di accesso rese obbligatorie dalla L. 13/89 e s.m.i

-          Di dover comunque escludere dalla graduatoria gli alloggi e/o gli edifici costruiti, acquistati e/o recuperati dopo la data del 11.08.1989, in contrasto con le norme tecniche costruttive previste dalla L. 13/89 e s.m.i..

DATO ATTO che il calcolo per l’assegnazione del contributo ai soggetti privati sarà effettuato secondo le disposizioni dettate dalla Circolare Ministeriale esplicativa della L. 13/89 del 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.;

DATO ATTO che percepiranno il contributo spettante i richiedenti il contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche in vita alla data della pubblicazione del bando e non gli eredi.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 12 comma 1 che stabilisce che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;

VISTO altresì, il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 recante: ”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA”;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione LL.PP con la sottoscrizione dell’atto:

-          ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto;

-          ha espresso parere favorevole in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

-          di ripartire le risorse disponibili di 2.000.000,00 di euro sul capitolo della spesa 151576 del corrente esercizio finanziario:

          € 1.000.000,00 per l’emanazione di un bando regionale per i soggetti privati portatori di handicap per opere finalizzate alla realizzazione di interventi che prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche;

          € 1.000.000,00 alle cinque ATER in proporzione al patrimonio degli alloggi occupati da portatori di handicap per opere finalizzate alla realizzazione di interventi che prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche.

-          di approvare i criteri di priorità per i soggetti privati, riportati in premessa, necessari ai fini della redazione della graduatoria dei beneficiari del contributo regionale, ai sensi della L.R. n. 37 del 22 ottobre 2013, per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati:

          Precedono nella graduatoria i soggetti richiedenti il contributo ai quali è stato riconosciuto, dalla competente Unità Sanitaria Locale, l’handicap ai sensi della L. 104/92 con gravità, con specifico riferimento alle condizioni di cui all’ex art. 3, punto III e un grado di invalidità al 100% con accompagnamento e con difficoltà di deambulazione.

A parità di condizioni precede il richiedente con minor reddito risultante dalla sommatoria dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, ad eccezione dei minori, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi nelle modalità stabilite dalla Delibera di G.R. n. 601 del 26/10/2009.

In caso di ulteriore parità, precede il richiedente con la minore età;

Seguono i richiedenti secondo il solo grado di invalidità riconosciuto dalla competente Unità Sanitaria Locale e, nell’ambito del grado di invalidità, precedono i richiedenti con minor reddito familiare determinato con le modalità stabilite dalla Delibera di di G.R. n. 601 del 26/10/2009.

In caso di ulteriore parità, precede il richiedente con la minore età;

-          di approvare il Bando (All.1) per i soggetti privati e lo Schema di Domanda (All.2), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

-          di stabilire in 60 giorni il termine di presentazione delle domande al bando per i soggetti privati, inviate per posta raccomandata o consegnata a mano, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso sul B.U.R.A., pena l’esclusione della domanda.

-          di presentare le predette domande alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP. - Servizio Edilizia Sociale, Via Salaria Antica Est n. 27, 67100 L’Aquila.

-          di stabilire che non sono ammesse le integrazioni successivamente alla data di scadenza del Bando.

-          di approvare i criteri di priorità per gli interventi da ammettere a finanziamento per gli alloggi delle ATER:

          Precedono nella graduatoria i soggetti richiedenti il contributo ai quali è stato riconosciuto, dalla competente Unità Sanitaria Locale, l’handicap ai sensi della L. 104/92 con gravità, con specifico riferimento alle condizioni di cui all’ex art. 3, punto III e un grado di invalidità al 100% con accompagnamento e con difficoltà di deambulazione.

A parità di condizioni precedono nella graduatoria i soggetti richiedenti il contributo ai quali è stata riconosciuta dalla competente Unità Sanitaria Locale

1)         Patologia S.L.A (Sclerosi Laterale Amiotrofica)

2)         Sclerosi Multipla;

Seguono i richiedenti secondo il solo grado di invalidità riconosciuto dalla competente Unità Sanitaria Locale, ai sensi della L. 104/92, con specifico riferimento alle condizioni di cui all’ex art. 3, punto III e, nell’ambito del grado di invalidità, precedono i richiedenti con minor reddito familiare determinato con le modalità stabilite dall’art. 2 della L.R. 96/96 e s.m.i., lett. f), tenuto conto del reddito di permanenza di cui all’art. 25 della L.R. 96/96.

In caso di ulteriore parità, precede il richiedente con la minore età.

-          di stabilire che ogni ATER dovrà redigere un “Programma degli interventi”, finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche degli alloggi e/o edifici secondo i criteri di priorità fissati dal presente provvedimento.

-          di stabilire, inoltre, che:

-          le ATER possono formulare alla Direzione LL.PP. – L’Aquila -, motivate richieste di deroga al “Programma degli interventi”, approvato con i criteri stabiliti dal presente provvedimento, in relazione a gravi emergenze;

-          sarà cura della Direzione LL.PP. esprimere il proprio parere di merito vincolante.

-          di pubblicare, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e D.L. 22/06/2012, n. 83, convertito i Legge 07/08/2012, n. 134, il presente provvedimento sul B.U.R.A., sul portale istituzionale e di darne comunicazione ai Comuni della Regione Abruzzo ed alle ATER di Pescara, Teramo, Chieti, L’Aquila e Lanciano.

 

Seguono allegati

Allegato 1 - Bando

Allegato 2 - Schema di Domanda