LA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la Legge 9 Gennaio 1989 n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
VISTA
la L. n. 62 del 27.02.1989;
VISTA
la Circolare n. 1669/ U.L. del 22 Giugno 1989
esplicativa della L. 13/89;
VISTO
altresì l’art. 11 della citata L. 13/89 che detta norme per la presentazione da
parte degli interessati delle domande per la concessione dei contributi
previsti dall’art. 9 della stessa legge;
VISTO
in particolare il comma 5° di detto art. 11 che individua la Regione, quale
Ente preposto alla rilevazione del fabbisogno regionale da soddisfare,
finalizzato alla successiva richiesta al Ministero competente del relativo
finanziamento;
CONSIDERATO
che:
- Il Ministero per le Infrastrutture e
Trasporti dal 2001 non ha assegnato alcun contributo alla Regione Abruzzo per
la L. 13/89 e s.m.i.;
- che la Regione Abruzzo con propri
fondi ha soddisfatto le richieste, inoltrate dai cittadini portatori di
handicap ai Comuni, ai sensi della L.13/89, fino all’annualità 2007;
- Che la Regione Abruzzo, in attuazione
della L.R. n. 1 del 10.01.2012, ha assegnato un
contributo complessivo di € 400.000,00, secondo criteri di priorità approvati
con Delibere di G.R. n. 427 del 9/07/2012 e 947 del
16.12.2013, ai portatori di handicap che avevano fatto istanza ai Comuni, ai
sensi della L.13/89 e s.m.i., per l’annualità 2008;
CONSIDERATO
che la Regione Abruzzo intende perseguire gli obiettivi della L. 13/89
attraverso l’erogazione di contributi ai cittadini diversamente abili con
menomazioni o limitazioni permanenti, di carattere fisico, sensoriale o cognitivo,
compresa le cecità, che incontrano ostacoli o impedimenti ad usufruire degli
spazi nell’edificio nel quale risiedono;
VISTA
la L.R. n. 37 del 22 ottobre 2013 recante:”
Interventi finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e modifica
all’art. 38 della L.R. 10 gennaio 2012, n.1;
VISTO
l’art. 1 della L.R. n. 37 del 22 ottobre 2013 che, al
fine di favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici
privati, ha autorizzato il finanziamento di un intervento straordinario per
euro 2 milioni complessivi per gli anni 2013 e 2014;
ACCERTATA
la disponibilità finanziaria, nel rispetto dell’art. 1 della L.R. n. 37 del 22 Ottobre 2013, di complessivi 2.000.000,00
di euro sul capitolo della spesa 151576 del corrente esercizio finanziario;
DATO
ATTO che:
- occorre indire un nuovo bando
regionale per l’assegnazione dei contributi di che trattasi;
- al bando regionale possono partecipare
sia i soggetti inseriti nella graduatoria regionale vigente che non hanno
beneficiato di contributi sia i portatori di handicap che hanno già inoltrato richieste ai Comuni, ai sensi della
L.13/89 e s.m.i.,
dall’anno 2008 all’anno 2014;
RITENUTO
di dover stabilire la quota di finanziamento da destinare agli gli alloggi di
proprietà delle ATER, per interventi inerenti l’eliminazione delle barriere
architettoniche tenuto conto del particolare disagio sociale e assistenziale in
cui versano gli assegnatari, al fine dell’innalzamento del livello di coesione
sociale;
DATO
ATTO che la maggioranza del patrimonio degli alloggi ATER è stato costruito in
data antecedente alla L.13/89 e s.m.i.;
RITENUTO,
per quanto sopra:
- di dover assegnare il 50% delle
disponibilità finanziarie pari ad € 1.000.000,00 del citato capitolo regionale
della spesa n. 151576 tra le cinque ATER e ripartirle in proporzione al
patrimonio degli alloggi occupati di proprietà;
- di dover stabilire che il finanziamento
regionale può coprire il costo totale degli interventi per gli alloggi delle ATER;
DATO
ATTO di dover emanare un Bando Regionale per i privati cittadini con la
dotazione finanziaria di € 1.000.000,00, concessa con L.R.
n. 37 del 22 ottobre 2013 sui fondi del proprio Bilancio, nel rispetto dei
criteri di priorità di seguito fissati:
- Precedono nella graduatoria i soggetti
richiedenti il contributo ai quali è stato riconosciuto, dalla competente Unità
Sanitaria Locale, l’handicap ai sensi della L. 104/92 con gravità, con
specifico riferimento alle condizioni di cui all’ex art. 3, punto III e un
grado di invalidità al 100% con accompagnamento e con difficoltà di
deambulazione.
A
parità di condizioni precede il richiedente con minor reddito risultante dalla
sommatoria dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo
familiare, ad eccezione dei minori, quali risultano dalle ultime dichiarazioni
dei redditi degli stessi nelle modalità stabilite dalla Delibera di G.R. n. 601 del 26/10/2009.
In
caso di ulteriore parità, precede il richiedente con la minore età;
Seguono
i richiedenti secondo il solo grado di invalidità riconosciuto dalla competente
Unità Sanitaria Locale e, nell’ambito del grado di invalidità, precedono i
richiedenti con minor reddito familiare determinato con le modalità stabilite
dalla Delibera di di G.R.
n. 601 del 26/10/2009.
In
caso di ulteriore parità, precede il richiedente con la minore età;
DATO
ATTO, inoltre, di dover stabilire i criteri di priorità per l’ammissione a contributo
finalizzati alla realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere
architettoniche degli assegnatari alloggi ATER e/o immobili:
- Precedono nella graduatoria i soggetti
richiedenti il contributo ai quali è stato riconosciuto, dalla competente Unità
Sanitaria Locale, l’handicap ai sensi della L. 104/92 con gravità, con
specifico riferimento alle condizioni di cui all’ex art. 3, punto III e un
grado di invalidità al 100% con accompagnamento e con difficoltà di
deambulazione.
A
parità di condizioni precedono nella graduatoria i soggetti richiedenti il
contributo ai quali è stata riconosciuta dalla competente Unità Sanitaria
Locale
1) Patologia S.L.A
(Sclerosi Laterale Amiotrofica)
2) Sclerosi Multipla;
Seguono
i richiedenti secondo il solo grado di invalidità riconosciuto dalla competente
Unità Sanitaria Locale, ai sensi della L. 104/92, con specifico riferimento
alle condizioni di cui all’ex art. 3, punto III e, nell’ambito del grado di
invalidità, precedono i richiedenti con minor reddito familiare determinato con
le modalità stabilite dall’art. 2 della L.R. 96/96 e s.m.i., lett. f), tenuto conto del reddito di permanenza di
cui all’art. 25 della L.R. 96/96.
In
caso di ulteriore parità, precede il richiedente con la minore età.
DI
DARE ATTO che gli edifici oggetto dei finanziamenti del presente
provvedimento devono possedere i
seguenti criteri oggettivi:
- L’alloggio o l’edificio per il quale è
richiesto il contributo deve essere costruito prima dell’11 agosto 1989, data
di entrata in vigore della L. 13/89 e s.m.i.;
- Possono essere inseriti, secondo
priorità, anche i soggetti che hanno costruito e/o acquistato alloggi
realizzati dopo la data del 11.08.1989, i quali siano adeguati alle norme della
L.13/89 e s.m.i., graduando l’ammontare del
contributo con l’esclusione delle parti riferibili a quelle opere necessarie
per i sussidi motori di accesso rese obbligatorie dalla L. 13/89 e s.m.i
- Di dover comunque escludere dalla
graduatoria gli alloggi e/o gli edifici costruiti, acquistati e/o recuperati
dopo la data del 11.08.1989, in contrasto con le norme tecniche costruttive
previste dalla L. 13/89 e s.m.i..
DATO
ATTO che il calcolo per l’assegnazione del contributo ai soggetti privati sarà
effettuato secondo le disposizioni dettate dalla Circolare Ministeriale
esplicativa della L. 13/89 del 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.;
DATO
ATTO che percepiranno il contributo spettante i richiedenti il contributo per
l’eliminazione delle barriere architettoniche in vita alla data della
pubblicazione del bando e non gli eredi.
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.: “Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi” ed in particolare l’art. 12 comma 1 che stabilisce che “la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi”;
VISTO
altresì, il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 recante:
”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte della PA”;
DATO
ATTO che il Direttore della Direzione LL.PP con la
sottoscrizione dell’atto:
- ha espresso parere favorevole in
merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente
atto;
- ha espresso parere favorevole in
merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi
assegnati alla Direzione;
A
voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
- di ripartire le risorse disponibili di
2.000.000,00 di euro sul capitolo della spesa 151576 del corrente esercizio
finanziario:
• €
1.000.000,00 per l’emanazione di un bando regionale per i soggetti privati
portatori di handicap per opere finalizzate alla realizzazione di interventi
che prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche;
• €
1.000.000,00 alle cinque ATER in proporzione al patrimonio degli alloggi
occupati da portatori di handicap per opere finalizzate alla realizzazione di
interventi che prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche.
- di approvare i criteri di priorità per
i soggetti privati, riportati in premessa, necessari ai fini della redazione
della graduatoria dei beneficiari del contributo regionale, ai sensi della L.R. n. 37 del 22 ottobre 2013, per l’abbattimento delle
barriere architettoniche negli edifici privati:
• Precedono
nella graduatoria i soggetti richiedenti il contributo ai quali è stato
riconosciuto, dalla competente Unità Sanitaria Locale, l’handicap ai sensi
della L. 104/92 con gravità, con specifico riferimento alle condizioni di cui
all’ex art. 3, punto III e un grado di invalidità al 100% con accompagnamento e
con difficoltà di deambulazione.
A
parità di condizioni precede il richiedente con minor reddito risultante dalla
sommatoria dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo
familiare, ad eccezione dei minori, quali risultano dalle ultime dichiarazioni
dei redditi degli stessi nelle modalità stabilite dalla Delibera di G.R. n. 601 del 26/10/2009.
In
caso di ulteriore parità, precede il richiedente con la minore età;
Seguono
i richiedenti secondo il solo grado di invalidità riconosciuto dalla competente
Unità Sanitaria Locale e, nell’ambito del grado di invalidità, precedono i
richiedenti con minor reddito familiare determinato con le modalità stabilite
dalla Delibera di di G.R.
n. 601 del 26/10/2009.
In
caso di ulteriore parità, precede il richiedente con la minore età;
- di approvare il Bando (All.1) per i
soggetti privati e lo Schema di Domanda (All.2), che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
- di stabilire in 60 giorni il termine
di presentazione delle domande al bando per i soggetti privati, inviate per
posta raccomandata o consegnata a mano, a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dello stesso sul B.U.R.A., pena
l’esclusione della domanda.
- di presentare le predette domande alla
Regione Abruzzo, Direzione LL.PP. - Servizio Edilizia Sociale, Via Salaria
Antica Est n. 27, 67100 L’Aquila.
- di stabilire che non sono ammesse le
integrazioni successivamente alla data di scadenza del Bando.
- di approvare i criteri di priorità per
gli interventi da ammettere a finanziamento per gli alloggi delle ATER:
• Precedono
nella graduatoria i soggetti richiedenti il contributo ai quali è stato
riconosciuto, dalla competente Unità Sanitaria Locale, l’handicap ai sensi
della L. 104/92 con gravità, con specifico riferimento alle condizioni di cui
all’ex art. 3, punto III e un grado di invalidità al 100% con accompagnamento e
con difficoltà di deambulazione.
A
parità di condizioni precedono nella graduatoria i soggetti richiedenti il
contributo ai quali è stata riconosciuta dalla competente Unità Sanitaria
Locale
1) Patologia
S.L.A (Sclerosi Laterale Amiotrofica)
2) Sclerosi
Multipla;
Seguono
i richiedenti secondo il solo grado di invalidità riconosciuto dalla competente
Unità Sanitaria Locale, ai sensi della L. 104/92, con specifico riferimento
alle condizioni di cui all’ex art. 3, punto III e, nell’ambito del grado di
invalidità, precedono i richiedenti con minor reddito familiare determinato con
le modalità stabilite dall’art. 2 della L.R. 96/96 e s.m.i., lett. f), tenuto conto del reddito di permanenza di
cui all’art. 25 della L.R. 96/96.
In
caso di ulteriore parità, precede il richiedente con la minore età.
- di stabilire che ogni ATER dovrà
redigere un “Programma degli interventi”, finalizzati all’abbattimento delle
barriere architettoniche degli alloggi e/o edifici secondo i criteri di
priorità fissati dal presente provvedimento.
- di stabilire, inoltre, che:
- le
ATER possono formulare alla Direzione LL.PP. – L’Aquila -, motivate richieste
di deroga al “Programma degli interventi”, approvato con i criteri stabiliti
dal presente provvedimento, in relazione a gravi emergenze;
- sarà
cura della Direzione LL.PP. esprimere il proprio parere di merito vincolante.
- di pubblicare, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e D.L. 22/06/2012, n. 83,
convertito i Legge 07/08/2012, n. 134, il presente provvedimento sul B.U.R.A., sul portale istituzionale e di darne comunicazione
ai Comuni della Regione Abruzzo ed alle ATER di Pescara, Teramo, Chieti,
L’Aquila e Lanciano.
Seguono allegati