IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;
VISTA
la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: “legge quadro in materia di affezione
e prevenzione del randagismo”;
VISTA
la legge 20 luglio 2004, n. 189;
VISTO
l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da
compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall’Italia;
VISTO
il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della
Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a
fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;
VISTA
la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli
animali”;
VISTO
il provvedimento 18 marzo 1999, ovvero l’accordo tra Governo, Regioni,
Province, Comuni e Comunità Montane relativo ai “Criteri informativi per il
coordinamento delle attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle
Comunità Montane in materia di animali d’affezione e di prevenzione del
randagismo”;
VISTA
la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della
Legge 14.8.1991, n. 281”;
VISTO
il Decreto del Ministro della Salute 6 maggio 2008;
VISTA
l’Ordinanza 6 agosto 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali concernente misure per l’identificazione e la registrazione
della popolazione canina;
VISTA
l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3
marzo 2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei
cani;
VISTA
l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 16
luglio 2009 recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali
di affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO
l’Accordo 6 marzo 2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia
e pet-therapy;
VISTA
la Deliberazione di G.R.A. n. 213 del 28 marzo 2011
ad oggetto: “Approvazione ai sensi dell’art. 2 della L.R.
21 settembre 1999, n. 86 del Programma di Prevenzione del Randagismo della
Regione Abruzzo 2011-2013”;
VISTA
la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante: “Norme sul controllo del
randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione” e, in
particolare, l’art. 6, comma 3° della legge che prevede l’istituzione, presso
il Servizio Veterinario (ndr. Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza
Alimentare) della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo,
dell’Albo regionale delle Strutture di Ricovero, ove il legale rappresentante
della Struttura è tenuto ad iscriverla entro 60 giorni dall’inizio dell’attività
a pena della decadenza dell’autorizzazione sanitaria;
TENUTO
CONTO che l’art. 6 – comma 4° - della L.R. n. 47/2013
fissa in almeno 300 metri la distanza delle Strutture di Ricovero pubbliche e
private dai nuclei abitati, da insediamenti urbani e strutture sanitarie e
annonarie;
VISTA
l’istanza datata 02.10.2014 e ricevuta al protocollo del Servizio Sanità
Veterinaria e Sicurezza Alimentare in data 06.10.2014, al prot.
n. RA/261099/SA.19, integrata dalla successiva nota del 16.10.2014, ricevuta in
pari data al prot. n. RA.271669 avanzata
dall’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. Abruzzo Servizi
S.r.l., con sede legale in Via Mozzoni, 43 – Lanciano
(CH) – con la quale richiede l’iscrizione nell’Albo regionale delle Strutture
di Ricovero per cani e gatti del canile Asilo sito in Fallo – C.da Vicenne (CH), con una capacità di n. 500 cani;
ACCERTATO
che la documentazione trasmessa risulta idonea ad iscrivere la Struttura
nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero e dato atto che tale Struttura
deve essere iscritta tra gli “ASILI” (cfr. punto c) comma 1° -art. 6 della L.R. 18 dicembre 2013,
n. 47), in quanto trattasi di Struttura privata destinata al ricovero di cani e
gatti in modo permanente;
RITENUTO
di poter quindi accogliere la istanza in parola, giusta art. 6, comma 3°, della
L.R. 18 dicembre 2013, n. 47;
RITENUTA
la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
VISTA
la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed
integrazioni;
DETERMINA
per
le ragioni e le finalità espresse in narrativa
1. di iscrivere, ai sensi dell’art. 6
comma 3° della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 la
Struttura Canile/ASILO ubicata in Fallo – C.da Vicenne (CH)i nell’Albo Regionale delle Strutture di
Ricovero al N. 12 dell’Albo, giusta richiesta avanzata dall’Amministratore
Unico e Legale Rappresentante della Soc. Abruzzo Servizi S.r.l., con sede
legale in Via Mozzoni, 43 – Lanciano (CH) ;
2. di invitare l’Amministratore Unico e
Legale Rappresentante della Soc. Abruzzo Servizi S.r.l., con sede legale in Via
Mozzoni, 43 – Lanciano (CH) ad affiggere sull’esterno
della Struttura di ricovero l’orario di apertura al pubblico;
3. di incaricare il Servizio di Igiene
degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di Lanciano, Vasto,
Chieti alla vigilanza veterinaria sulla Struttura di cui al punto 1);
4. di trasmettere copia del presente
provvedimento all’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc.
Abruzzo Servizi S.r.l., con sede legale in Via Mozzoni,
43 – Lanciano (CH);
5. di trasmettere copia del presente
provvedimento al Sig. Sindaco del Comune di Fallo (CH) - quale autorità
sanitaria del Comune di Fallo;
6. di pubblicare il presente provvedimento
sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione
Abruzzo);
7. di trasmettere copia della presente
determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute,
ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n.
7.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli