IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1. di autorizzare ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,
la ditta CLS RECYCLING Srl alla realizzazione e gestione di un impianto di
trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), da
ubicare in località “Piano di Sacco – Zona Industriale” del Comune di Città
Sant’Angelo, in un’area identificata, secondo le N.C.T. del Comune di Città
Sant’Angelo al Foglio n. 52, Particella
n. 263, sub 5 e 6;
2. di approvare gli elaborati progettuali
di seguito elencati e trasmessi dalla
ditta CLS RECYCLING Srl:
- Relazione
tecnico –descrittiva per la realizzazione di un impainto di messa in riserva e trattamento rifiuti RAEE
(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), datata 22.03.2013;
comprensiva dei seguenti allegati:
- Allegato
1 - Piano di Caratterizzazione;
- Allegato
2 - Planimetria della zona;
- Allegato
3 - Dettaglio Codici CER;
- Allegato
4 - Impianto Trattamento RAEE;
- Allegato
5 - Dettagli Tecnici impianto trattamento RAEE;
- Allegato
6 - Prevenzione incendi – Impianti;
- Allegato
7 - Pianta topografica;
- Allegato
8 - Relazione Tecnica Impianti vari;
- Allegato
9 - Emissioni in Atmosfera;
- Allegato
10 - Studio previsionale di impatto acustico;
- Allegato
11 - Gestione delle acque;
- Allegato
A – Area Impianto e messa in riserva;
- Allegato
D – Planimetrie;
- Allegato
E – Agibilità;
- Allegato
F – Contratto di Acquisto;
- Allegato
G – Dichiarazione sostitutiva requisiti soggettivi;
3. di disporre che nell’impianto possono
essere gestiti i seguenti rifiuti con le potenzialità e le operazioni di
trattamento di seguito evidenziate:
Categoria |
CER |
Descrizione |
Operazioni di
recupero |
Capacità
Istantanea (Tonn) |
Potenzialità (Tonn/anno) |
RAEE |
16 02 11* |
Apparecchiature
fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC |
R13 |
60 |
220 |
20 01 23* |
Apparecchiature
fuori uso, contenenti clorofluorocarburi |
R13 |
|||
16 02 13* |
Apparecchiature
fuori uso conteneti componenti pericolosi diversi
da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 |
R13 |
60 |
220 |
|
20 01 35* |
Apparecchiature
elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20
01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi. |
R13 |
|||
16 02 14 |
Apparecchiature
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 |
R4 R5 R12 R13 |
460 |
2.420 |
|
20 01 36 |
Apparecchiature
elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20
01 21, 20 01 23 e 20 01 35 |
R4 R5 R12 R13 |
|||
TOTALE |
2.860 |
Prescrizioni Consorzio per lo Sviluppo Industriale
dell’Area Chieti-Pescara
Sia
verificata la destinazione d’uso della nuova attività con quella
precedentemente rilasciata dal Consorzio;
Prescrizioni
Comune di Città Sant’Angelo
1. Tutto il processo produttivo e di
trasformazione del prodotto (RAEE) avvenga all’interno dell’opificio
industriale già esistente;
2. Siano rispettati tutti i limiti e le
condizioni contenute nel Piano di Classificazione Acustica del Comune e nelle
vigenti norme inerenti alla materia acustica;
Prescrizioni
Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL
1. Prima dell'inizio attività venga
acquisita dalla Ditta CLS RECYCLING S.r.l. agibilità riferita al nuovo assetto
degli ambienti occupati dalla Ditta medesima che preveda, tra l'altro:
- completa
divisione di tutti gli ambienti occupati da tale Ditta rispetto a quelli
occupati dalla Ditta DLV Industry s.r.l.
- revisione
impianto elettrico per la parte a servizio della CLS Recycling,
- divisione
dei sistemi di scarico in modo tale da consentire la verifca
delle caratteristiche degli scarichi di ogni attività prima di una eventuale
confluenza comune. In riferimento a tale aspetto, trattandosi di un sistema di
gestione di rifiuti liquidi, dovranno essere indicate modalità e tempistica
prevista di prelievo dei rifiuti.
Si
chiede di fornire al Servizio SIESP copia della suddetta documentazione prima
dell'inizio attività.
2. La movimentazione di tutti i RAEE di
cui al CER 16 02 11 * e 20 01 23* nonché quelli di cui ai CER 16 02 13* e 20 01
35* dovrà essere effettuata con particolare attenzione affinché la
manipolazione degli stessi (prelievo dal cumulo, posizionamento su bancali,
conferimento su mezzi di trasporto per il loro trasporto in sedi di trattamento
autorizzato) avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore
(con particolare riguardo all'All. 3 — D. Lgs
151/05), con modalità che garantiscano l'integrità degli apparecchi impedendo
cosi la rottura dei componenti degli stessi contenenti sostanze pericolose
(tali tipologie di rifiuti dovranno essere depositati e non buttati nelle aree
di stoccaggio e container; dovrà essere evitato l'uso delle gru con benna a
polipo, ecc).
3. Vista la potenziale presenza di
sostanze pericolose nei RAEE storici (prodotti antecedentemente al 2005) dovrà
essere predisposto nel ciclo lavorativo, preliminarmente all'avvio dei rifiuti
al 1° laceratore, una fase in cui, oltre all'identificazione dei rifiuti di cui
ai CER indicati nel punto precedente, si proceda ad identificare e rimuovere le
componenti pericolose dei RAEE storici con accorgimenti tecnici e funzionali
finalizzati ad evitare la dispersione di sostanze pericolose (piombo, mercurio,
cadmio, cromo VI, bromurati, CFC e HCFC, ecc)
nell'ambiente interno ed esterno all'impianto.
4. Al fine di evitare l'accumulo e
conseguente dispersione di polveri, la pavimentazione degli ambienti in cui si
effettuano le lavorazioni deve essere pulita quotidianamente a mezzo di
spazzatrici che prevedono l'aspirazione delle polveri.
5. Nell'area esterna non dovrà essere
svolta alcuna attività lavorativa ad esclusione del semplice transito e la pesa
degli automezzi.
6. Dovrà essere realizzato un impianto di
gestione di acque di prima pioggia del piazzale esterno così come prescritto
dall'ARTA nel corso della Conferenza dei Servizi sopra richiamata.
7. Nella pag. 43 della relazione tecnica
si parla della gestione dei gas provenienti dai tubi catodici. Nell'allegato
III viene dichiarata l'esclusione di tale tipologia di rifiuto dall'impianto di
progetto. Si reputa pertanto tale parte della relazione tecnica quale refuso.
8. Si prescrive che l'estrazione dei tubi
catodici eventualmente presenti insieme ad altri rifiuti avvenga secondo quanto
già prescritto ai punti b) e c) al fine di evitare rotture dell'elemento e
fuoriuscita delle polveri fluorescenti.
9. Nei monitoraggi periodici delle
emissioni in atmosfera si ritiene necessario verificare nelle polveri la
componente "metalli" divisa per le tipologie: piombo, cadmio,
mercurio, cromo VI, ecc e la verifica della
compatibilità di tali parametri con quelli previsti dalla normativa relativa
alla qualità dell'aria.
10. Nella fase di esercizio dell'attività con
impianto a pieno regime dovrà essere effettuata una valutazione di impatto
acustico che consenta di verificare il rispetto della normativa di settore e
della classificazione acustica del territorio di Città S. Angelo con
particolare riferimento al contributo specifico delle attività della Ditta
nell'immissione di rumore delle strutture viciniori sia di tipo residenziale
che ricettivo. Copia di tale valutazione dovrà essere inviata anche a questo
Servizio della ASL di Pescara.
11. E' auspicabile che la recinzione esterna
sia dotata di siepi ed alberature con apprezzabile effetto barriera sin dalla
messa a dimora.Si rammentano gli obblighi posti in
capo del datore di lavoro circa la valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori ai sensi della D.Lgs 81/08 e
s.m.i.
Prescrizioni
Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente
1. Si prende atto che come descritto a
pag. 41 della Relazione Tecnica, la Fossa Imhoff
destinata agli scarichi dei servizi igienici è esistente ed è a tenuta ed è
sottoposta a svuotamento periodico attraverso ditte specilizzate
ed addette allo smaltimento di tali rifiuti;
2. Nella Realizzazione e nell’Esercizio
della Attività in Progetto, la Ditta adotti ogni possibile accorgimento a
tutela dell’ambiente, operando nel rispetto delle vigenti normative in materia
ambientale.
In
particolare:
- Dovranno
essere rispettati gli Elaborati Tecnici, nonché gli intendimenti gestionali
descritti nella Documentazione prodotta, revisionata, aggiornata e rettificata,
purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto.
- La
gestione dell’Attività dovrà essere, in generale, disciplinata dal dettato
della normativa ambientale attualmente vigente in materia di acqua, aria,
rifiuti, terreno, rumore, con l’obbligo, per la Ditta, di adeguarsi a
successive modifiche ed integrazione della normativa stessa.
- Nel
corso della realizzazione delle opere, dovrà essere garantito il contenimento
delle emissioni rumorose entro i limiti normati.
- Parimenti,
la Ditta dovrà garantire il contenimento delle emissioni diffuse polveri in
fase di realizzazione.
- Tutti
i rifiuti derivanti dai lavori di costruzione, dovranno essere gestiti secondo
quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.
- Il
terreno proveniente dalle eventuali operazioni di scavo, dovrà essere gestito
nel rispetto del dettato della normativa vigente in materia.
- Dovrà
essere predisposta, se non esistente, una barriera arborea-arbustiva
lungo tutto il perimetro dell’area dell’Insediamento produttivo, costituita da
essenze autoctone. Tale barriera non dovrà avere un’altezza inferiore a metri
due. Dalla messa a dimora di tale barriera, dovrà essere prevista
l’irrigazione, la fertilizzazione, la potatura sanitaria e la manutenzione
ordinaria per 5 anni, con sostituzione delle fallanze
di anno in anno.
- L'Attività
dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di
Emissioni di Rumori ed in considerazione della Zonizzazione Acustica del
Territorio del Comune di Città Sant’Angelo.
- La Ditta
dovrà effettuare, ad Impianto appena avviato e nelle prime fasi di piena
operatività, un monitoraggio fonometrico che verifichi l’effettiva rispondenza
ai limiti di legge del rumore prodotto dalle apparecchiature installate e dal transito dei veicoli ed immesso sia
nell’ambiente esterno che presso i recettori più esposti (L. 447/1995); le
risultanze dello stesso, eventualmente corredate del progetto delle opere di bonifica acustica (qualora
risultassero necessarie a seguito del mancato rispetto dei limiti), dovranno
essere trasmesse allo scrivente Distretto per le conseguenti valutazioni.
- La
gestione dell’Impianto e la manipolazione dei Rifiuti dovranno rispettare le
norme vigenti in materia di Tutela dell’Ambiente in conformità ai principi
generali di cui all’Art. 178 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 e
s.m.i.
- Dovrà
essere effettuata la sorveglianza radiometrica sui materiali/rottami ferrosi
prevista dall’Art. 157, comma 2, del D.Lgs. 230/1995.
- La
gestione dei rifiuti RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche), dovranno, nello specifico, avvenire nel rispetto delle
prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 151/2005 e ss.mm.ii. In particolare la Ditta dovrà:
• annotare
sul Registro di Carico e Scarico il peso dei R.A.E.E.,
in entrata, nonché il peso dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro
sostanze, in uscita (art. 9, comma 3 del D.Lgs. n.
151/2005);
• assicurare
la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso, mediante l’utilizzo di un
rilevatore di radioattività (punto 2.2 dell’Allegato 3 al D.Lgs.
n. 151/2005);
• rispettare
le prescrizioni operative contenute nell’Allegato 3 al D.Lgs.
n. 151/2005.
- La
dislocazione dei diversi settori della Piattaforma, dovrà essere
scrupolosamente rispondente a quanto illustrato sulle Planimetrie (Piano Terra
– Primo Piano) sopra riportate.
- L’Attività
dell’Impianto dovrà essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo
delle emissioni diffuse (o limitare al massimo quelle eventualmente generate
dalla movimentazione all’ingresso del processo di lavorazione), gas, odori
molesti o spandimenti pregiudizievoli per l’ambiente.
- La
gestione dei Rifiuti dovrà essere effettuata da Personale edotto del rischio
ambientale rappresentato dalla movimentazione e dal trattamento dei rifiuti
stessi.
- Dovrà
essere sempre garantita una adeguata formazione, sotto il profilo ambientale,
al Personale impiegato presso l’Impianto, in merito all’Attività svolta,
comprensiva di eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di
variazioni della normativa vigente in materia o delle modalità di conduzione
dell’Attività stessa.
- Ai
fini della Tutela della Qualità dell’Aria, la movimentazione dei mezzi in
entrata ed in uscita dall’Insediamento Produttivo, non dovrà creare intralcio
alla viabilità della zona.
- Il
gestore dell’Impianto, in qualunque momento di marcia dell’Impianto, dovrà
essere in grado di precisare e dare evidenza documentale dei Rifiuti accettati,
della loro provenienza e dei quantitativi trattati.
- Prima
della ricezione dei rifiuti all’Impianto, la Ditta dovrà verificare
l’accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione.
- I
rifiuti conferiti all’Impianto dovranno
essere depositati direttamente nelle rispettive aree e/o settori
prestabiliti per il loro stoccaggio, oppure all’interno dei cassoni posti in
zone distinte dell’ insediamento.
- Il
quantitativo annuo di Rifiuti da trattare presso l’Impianto, non dovrà superare
l’ammontare dichiarato dalla Ditta e pari a 2.860 tonnellate.
- Gli
unici Trattamenti consentiti presso l’Impianto da realizzare dovranno essere le
Operazione di Recupero R4, R5, R12 ed R13 sui Rifiuti non pericolosi e
l’Operazione di Recupero R13 sui Rifiuti pericolosi.
- La
Ditta non potrà operare trattamenti sui tubi catodici.
- I
rifiuti conferiti all’Impianto e sottoposti alle operazioni R4, R5, R12 ed R13,
dovranno essere destinati al recupero; gli scarti non più riutilizzabili,
dovranno essere conferiti ad idonei Impianti di smaltimento.
- L’Impianto
dovrà essere gestito in maniera ordinata e razionale: l’organizzazione degli
spazi all’interno del sito dovrà consentire facilità di passaggio e di intervento.
- La
Ditta dovrà effettuare la pulizia giornaliera dell’Insediamento.
- Dovranno
essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione di
tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti.
- Le
aree e i contenitori di stoccaggio dovranno essere chiaramente identificati e
muniti di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione,
indicante i codici CER e lo stato fisico dei rifiuti (in ingresso e prodotti)
stoccati.
- L'altezza
massima dei cumuli di rifiuti non potrà superare i 2,0 metri.
- Tali
cumuli di stoccaggio, dovranno essere realizzati in modo tale da garantire
assolute situazioni di fattibilità e la loro conformazione dovrà assicurare la
netta separazione dei cumuli stessi evitandone una qualsiasi commistione.
- La
movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo che sia
evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o
profondi.
- Tutti
i contenitori destinati allo stoccaggio dei Rifiuti, dovranno essere mantenuti
in buono stato di conservazione e dovranno essere di materiale compatibile ed
inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto.
- Gli
accessi a tutte le aree di stoccaggio, se pur interne all’opificio, dovranno
essere mantenuti sgomberi, in modo tale che la movimentazione dei rifiuti non
renda necessaria lo spostamento di altri rifiuti che bloccano le vie di
accesso.
- I
tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti dovranno essere conformi
alla tempistica dichiarata dalla Ditta. Nel caso in cui, per ragioni tecniche
od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere
avanzata istanza di una specifica deroga all’Autorità competente, corredando la
richiesta con una Relazione Tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le
caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il
prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, dovrà essere garantito il
mantenimento delle condizioni di sicurezza e dovrà essere periodicamente
verificato lo stato di usura dei contenitori.
- Dovrà
essere data immediata comunicazione agli Organi competenti, allegando copia
della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite
di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione
sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali
destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime
risultassero diverse dal produttore o detentore.
- Eventuali
rifiuti conferiti in Impianto che, successivamente all'accettazione, siano
identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente
apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben
riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura:
"rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità.
- A
riguardo la Ditta dovrà dotarsi, anche se non previsto dal Progetto presentato,
di un’area di stoccaggio dedicata ad eventuali parti del carico di rifiuti non
conformi (anche rifiuti pericolosi), rinvenute nel corso delle operazioni di
selezione e cernita.
- Tale
area “emergenze”, dovrà essere adibita esclusivamente alla gestione in
sicurezza di detti rifiuti, risultati presenti in maniera accidentale e non
verificabile all’atto del prelievo dei rifiuti per il trasporto in Impianto.
- Il
rifiuto non conforme dovrà essere messo in carico utilizzando il CER più
appropriato ed il produttore (cliente) informato dell’accaduto.
- La
Ditta dovrà registrare ogni singola operazione di conferimento, recupero ed
invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati al
recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della
classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione
o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- Dovrà
essere tempestivamente comunicata all’Autorità competente e alla scrivente
Agenzia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'Impianto.
- Le
Emissioni in Atmosfera provenienti dall’ Impianto di lacerazione e triturazione
dei rifiuti, dovranno avere le
caratteristiche così come descritte sul QUADRO RIASSUNTIVO DELLE
EMISSIONI – Q.R.E. datato 21/03/2013.
Inoltre:
1. La
realizzazione, l’avvio e l’attività a regime dell’Impianto dovranno essere condotti nel rispetto della
normativa vigente in materia di Inquinamento Atmosferico.
2. Dovrà
essere predisposta una targa metallica o altro sistema indelebile, in
corrispondenza del camino con indicazione della sigla del Punto di Emissione
(E1), come da Q.R.E. presentato, e del diametro del camino stesso.
3. Il
punto di prelievo dovrà essere collocato lungo il tratto rettilineo del
condotto, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa
influenzare il moto dell’effluente.
4. Per
garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle
misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo dovrà rispettare
le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento aggiornate ovvero
almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di
qualsiasi punto di discontinuità.
5. Dovrà
essere predisposta una postazione di campionamento degli effluenti gassosi
e assicurata la
presenza di idonea
struttura di accesso al punto di prelievo, allestita
secondo le vigenti norme di sicurezza.
In
particolare:
- Le
scale di accesso e la relativa postazione di lavoro dovranno consentire il
trasporto, la collocazione e la manovra della strumentazione di prelievo e
misura.
- La
postazione di lavoro dovrà avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e
protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone
in condizioni di sicurezza. Nello specifico, la piattaforma di lavoro dovrà
essere dotata di:
•
parapetto
normale su tutti i lati,
• piano
di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo per evitare cadute,
• protezione
contro gli agenti atmosferici.
6. L’azienda
dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e
misure alle emissioni.
7. La
frequenza di controllo degli effluenti gassosi dovrà essere annuale.
8. La
metodica di campionamento e di analisi dovrà seguire il dettato delle Norme UNI
dichiarate dalla Ditta (UNI 10169:2001 – UNI EN 13284-1:2003 – UNI 10169:2001)
nella loro versione aggiornata.
9. Nel
periodo di marcia controllata dell’Impianto di cui all’Allegato 5 alla D.G.R. 517 del 25.05.2007, dovranno essere effettuati n. 2
controlli analitici degli effluenti e le
risultanze dovranno essere trasmesse anche allo scrivente Distretto.
10. La
data e l’ora dei n. 2 prelievi della marcia controllata, dovranno essere
comunicate, almeno con 48 ore di anticipo, a questo Distretto.
11. I
sistemi di abbattimento installati per la depurazione dell’effluente gassoso,
dovranno essere sottoposti a
manutenzione, da documentare tramite registrazione, secondo
le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del
costruttore.
Sono
fatte salve le valutazioni dell’Amministrazione Provinciale di Pescara (Settore
Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente) quale Autorità competente al rilascio
dell’Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera.
- La
gestione tecnica ed amministrativa degli scarichi idrici, dovrà rispettare il
dettato del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
e della L.R. 31/2010.
- In
particolare, la Ditta dovrà predisporre di un idoneo sistema di depurazione
delle acque di prima pioggia.
- Le griglie
di raccolta delle acque meteoriche dovranno risultare costantemente pulite, in
modo da garantire il regolare deflusso delle stesse.
- La
Ditta dovrà predisporre subito a monte della immissione delle acque meteoriche
nel recettore finale (Fosso comunale), un punto per il controllo dello scarico,
che dovrà risultare sempre accessibile ed idoneo ad una agevole esecuzione
delle operazioni di campionamento.
- Tutti
i rifiuti che si produrranno nell’insediamento, dovranno essere strettamente
legati alla tipologia di attività produttiva in essere e gestiti, sia dal punto
di vista tecnico che amministrativo, nel rispetto di quanto stabilito dalle
normative vigenti in materia, con particolare riferimento alle prescrizioni di
cui al Deposito Temporaneo (art. 183 del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii.).
- Dovranno
essere, altresì, considerate e smaltite come rifiuto anche le acque inquinate
di primo lavaggio dei contenitori di stoccaggio dei rifiuti nell’ambito delle
procedure di bonifica attuate per i contenitori stessi.
- Periodicamente
dovranno essere eseguite analisi chimiche sui campioni dei Rifiuti prodotti in
modo da accertarne la composizione merceologica, attribuire l’esatto codice
CER, classificare il rifiuto ai sensi del D.Lgs.
152/06 e individuare le possibili forme di recupero/smaltimento.
- Dovrà
essere garantito, a qualsiasi ora, l’accesso all’Impianto da parte degli Enti
di Controllo, senza l’obbligo di approvazione preventiva da parte della
Direzione e dovrà essere reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza
presente nel Deposito; dovrà, inoltre, essere possibile reperire, in qualsiasi
momento un Responsabile Tecnico.
- Dovrà
essere conservata ed esibita a richiesta degli Enti di Controllo la
"documentazione di pesatura" relativa ai Rifiuti in ingresso
all'Impianto.
- Presso
l'Impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei
controlli di esercizio eseguiti e, più in generale, dovranno essere custoditi,
anche eccezionalmente solo in copia, tutti i Documenti legati alla gestione dell’Attività
quali Autorizzazioni, Registri, Comunicazioni, Annotazioni, ecc.
- Per
ogni modifica che verrà apportato all’Attività Produttiva o all’Assetto
Impiantistico di cui al Progetto proposto, potendo comportare variazioni
dell’Impianto sotto il profilo ambientale, l’Azienda dovrà aggiornare la
descrizione del proprio ciclo produttivo o dell’assetto delle strutture e
apparecchiature, dandone comunicazione agli Organi competenti.
- In
caso di chiusura definitiva dell'impianto, dovrà essere assicurato lo
smaltimento di tutti i Rifiuti ancora stoccati.
- Per
quanto concerne la sistemazione finale e Destinazione d’Uso dell’Area, ci si
dovrà attenere al dettato della normativa vigente, al momento, in materia di
Ripristino Ambientale.
- Per
quant’altro non specificatamente espresso sulla gestione dell’Impianto con
questo PARERE, si rimanda alle prescrizioni di cui alle specifiche disposizioni
normative e regolamentari vigenti in materia di tutela dell’Ambiente e se ne
prescrive il rispetto.
4. di autorizzare la ditta CLS RECYCLING
Srl a convogliare le emissioni provenienti dai comparti di lacerazione e
triturazione e ad emetterle in atmosfera attraverso il punto di emissione
denominato E1, di cui al seguente Quadro Riassuntivo delle Emissioni, datato
21.03.2013:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI |
||||||||||||
Punto di Emissione |
Provenienza |
Portata |
Durata Emissioni |
Frequenza Emissioni nelle 24h |
Temp |
Tipo di Sostanza
Inquinante |
Concentrazione dell’Inquinante in Emissione |
Flusso di Massa |
Altezza Punto di Emissione |
Diametro Sezione |
Tipo di Ammabbattimento |
Tenore di O2 |
E1 |
Lacerazione Prima
triturazione Seconda
triturazione |
45.000 Nmc/h a 0°C |
3.5 ore al giorno |
Continue per 3.5
ore nelle 8 ore di lavorazione |
T amb |
Polveri Totali |
9 mg/Nmc |
405g/h (0.4 Kg/h) |
11.10 mt dal suolo |
1000 mm |
Filtro a maniche |
Nullo |
5. di condizionare la presente
autorizzazione alla trasmissione da parte della CLS RECYCLING Srl, entro 15
(quindici) giorni dal rilascio del presente provvedimento, della seguente
documentazione:
- contratto
di locazione ovvero atto di compravendita dell’immobile destinato all’attività
in argomento;
- Visura
camerale della società DLV Industry S.r.l.;
- Comunicazione
antimafia, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, in materia
di documentazione antimafia, resa per ogni componente della compagine
societaria della DLV Industry S.r.l.;
6. di stabilire che la presente
autorizzazione è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di
notifica del presente provvedimento, detto periodo risulta comprensivo sia della
fase di costruzione che della fase di esercizio;
7. di stabilire che la presente
autorizzazione è rinnovabile nelle forme stabilite dal D.Lgs.
n. 152/06 e s.m.i
e della L. R. n. 45/07 e s.m.i.;
8. di stabilire che l’esercizio
dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente
documentazione:
- documentazione
attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto
stabilito nel seguente punto 13);
- comunicazione cui allegare una dichiarazione del direttore
dei lavori che attesti:
• l’ultimazione
delle opere in conformità al progetto approvato;
• l’avvenuta
effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
• il
nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee
e documentate conoscenze tecniche;
9. di disporre che entro centottanta giorni dalla
comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata
istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione deve
presentare il certificato di collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di
collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di
impianto:
- la
conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- la
funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento,
trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da
smaltire o da recuperare;
- l’idoneità
delle singole opere civile ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i
rispettivi risultati funzionali;
- il
regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di
massima potenzialità;
- l’idoneità
dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli
prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- le
attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti
da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali
recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori,
misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;
10. di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle
vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
11. di richiamare la Ditta CLS RECYCLING Srl, al rispetto, per quanto
applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e
dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza
semestrale, alla Provincia di Pescara ed all’A.R.T.A.
– Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Pescara di una
comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e
la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli
fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;
12. di richiamare la Ditta CLS RECYCLING Srl,
all’osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in relazione
all’attivazione del sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti
(Sistri) e, nello specifico:
- Legge
30 ottobre 2013, n. 125 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
- Legge
27 febbraio 2014, n. 15 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative (milleproproghe)”;
13. di dare atto che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45 comma 16)
della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
14. di obbligare la Ditta CLS RECYCLING Srl, a trasmettere
prima dell’avvio dell’impianto, apposita polizza fideiussoria ai sensi della
DGR n. 790/2007 e s.m.i., in conformità con le
potenzialità e le operazioni di trattamento
autorizzate con il presente provvedimento;
15. di riservarsi l’adozione di ulteriori
provvedimenti all’esito dell’accertamento della sussistenza dei requisiti
soggettivi, di cui alla DGR 29.11.2007,
n. 1227;
16. di riservarsi l’adozione di ulteriori
provvedimenti all’esito della conclusione degli accertamenti in capo alla
competente Prefettura di Pescara in merito alla comunicazione resa ai sensi
dell’art. 87 del D.Lgs. 06.11.2011, n. 159;
17. di fare salvi eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti,
pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed
organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono
fatti salvi eventuali diritti di terzi;
18. di redigere il presente provvedimento in
numero due originali, di cui uno da trasmettere alla Ditta CLS RECYCLING Srl da
parte del competente SUAP;
19. di disporre la trasmissione di copia del
provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. Distretto Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara ed all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali;
20. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente
all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).
Avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini