IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)         di volturare la titolarità dell’Autorizzazioni regionali qui di seguito richiamate:

-          Determina Dirigenziale DN7/49 del 29.05.2006 avente per oggetto:” D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - L.R. 28 aprile 2000, 83 - D.Lgs. 27 gennaio n. 99 -  Autorizzazione Regionale allo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura dei fanghi di depurazione, derivanti esclusivamente dalla propria attività  (codice CER 020705), nei terreni agricoli ubicati nel Comune di Ripateatina (CH), a favore della Società Distilleria D'Auria S.p.A.- Frazione di Caldari – 66026 Ortona(CH).”

-          Determina Dirigenziale n. DN3/1091 del 13.12.2006 avente per oggetto: “Ditta Distilleria D’Auria S.p.A. - Frazioni Caldari  66026  Ortona – Autorizzazione, ai sensi del Decreto Legislativo 27-1-1992 n. 99, all’operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura  (R10), di fanghi di depurazione  derivanti esclusivamente dalla propria attività, nei terreni agricoli situati nei Comuni di Ortona (CH) e Frisa  (CH).”

-          Determina dirigenziale n. DR4/43 del 23 aprile 2012 avente ad oggetto: “Ditta Distilleria D’Auria S.p.A. - Frazioni Caldari  66026  Ortona (CH) – Autorizzazione regionale ai sensi del Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 99 per l’operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10/R11), di fanghi di depurazione  derivanti esclusivamente dalla propria attività, nei terreni agricoli situati nel Comune di S. Eusanio del Sangro (CH).”;

da  “DISTILLERIA D’AURIA Spa” a “D’AURIA DISTILLERIE & ENERGIA Srl” con sede legale in Ortona (CH) CAP 66026 Contrada Caldari Stazione, 48;

2)         di confermare integralmente il contenuto dei provvedimenti in oggetto indicati;

3)         di fare salvi i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 e del D.Lgs 159/2011 s.m.i., in tema di comunicazioni antimafia;

4)         di obbligare la ditta  D’AURIA DISTILLERIE & ENERGIA Srl”, beneficiaria della presente autorizzazione, a provvedere a volturare le garanzie finanziarie già prodotte dalla DISTILLERIA D’AURIA Spa”, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 790/07 s.m.i. della Regione Abruzzo, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento ed a comunicare al Servizio Gestione Rifiuti l’eventuale disdetta del contratto di affitto effettuata da una delle parti. In mancanza si procederà all’adozione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

5)         di dare atto  che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti  accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

6)         di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, oltre che eventuali diritti di terzi;

7)         di trasmettere copia del presente provvedimento Comune di Ortona (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti,  all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la  Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila ed al Servizio B.U.R.A. della Giunta Regionale - L’Aquila;

8)         di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta “D’AURIA DISTILLERIE & ENERGIA Srl” con sede legale in Ortona (CH) CAP 66026 Contrada Caldari Stazione, 48;

9)         di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione  Abruzzo, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini