IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 208,
124, 269 del D.Lgs. 03.04.2006 n°
152 e s.m.i., dell’art. 45 della L.R.
19.12.2007 n. 45 e s.m.i. e del D.Lgs
209/203 e s.m.i., la Società GALLESE MECCANICA
INDUSTRIALE srl Sede Legale Avezzano (AQ) Via A. Einstein n. 33/35 CF
01478800665 alla realizzazione e gestione di un centro di raccolta veicoli
fuori uso e ritiro di pezzi usati nel Comune di Avezzano (AQ) Via A. Einstein
n. 33/35 Foglio 61 Particella 1608 per complesivi mq
7.500. Operazioni D 15 dell’Allegato B R13 – R5 dell’Allegato C alla Parte IV
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
2. di approvare gli elaborati progettuali
di seguito elencati e trasmessi dalla
ditta GALLESE MECCANICA INDUSTRIALE srl:
1. Allegato
1: Progetto definitivo e documentazione tecnica;
2. Allegato
2: Sintesi tecnica;
3. RT1
Relazione tecnica generale del 27/08/12;
4. RT2
Relazione idrogeologica ed idraulica del 27/08/12;
5. Relazione
Geologica e sismica;
6. T1
Inquadramento cartografico 27/08/12;
7. T2
Stralcio PRT 27/07/12;
8. T3
Stralcio mappa catastale 27/08/2012;
9. T4
Carte di rischio 27/08/12;
10. T5
Stato di fatto Piante Prospetti e Sezioni;
11. T6.1
Stato di progetto Pianbte – Lay
out impianto;
12. T6.2
Stato di progetto Prospetti e Sezioni 27/08/12;
13. T7
impianto di raccolta e trattamento acque di piazzale 27/08/12;
14. Parere
favorevole VVFF prot. 11433 del 23/08/2012 e
elaborato progettuale;
15. Documentazione
attestante espletamento iter rilascio permesso a costruire/DIA;
16. Relazione
applicabilità normativa Valutazione di assoggettabilità ambientale;
17. Atto
attestante disponibilità dell’area interessata dall’impianto;
18. Certificato
destinazione urbanistica;
19. Dichiarazione
Ditta Gallese gestore competente servizio idrico integrato del 27.08.2012;
20. Integrazioni
prodotte dalla Ditta di cui alla nota datata 10/10/2013;
3. di disporre che nell’impianto posso
essere gestiti i seguenti rifiuti con le potenzialità e le operazioni di
trattamento di seguito evidenziate:
Tabella 1 - Rifiuti per i quali è richiesta
l'autorizzazione (in ingresso all’impianto)
Codice CER |
Denominazione rifiuto |
Stato fisico |
Modalità di stoccaggio |
Area di stoccaggio |
Quantità [ton/anno] |
Operazione di gestione |
160104* |
Veicoli fuori uso |
Solido |
Su piazzale
pavimentato impermeabilizzato in posizione di marcia |
Settore A |
720 |
R13/R5 |
160106 |
Veicoli fuori
uso, non contenenti né liquidi né altre
componenti pericolose |
Solido |
In area coperta
con accatastamento max su 2 livelli |
Settore C |
100 |
R13/R5 |
160117 |
Metalli ferrosi |
Solido |
In area scoperta
impermeabilizzata all’interno di cassoni scarrabili |
Settore E |
100 |
R13/R5 |
160118 |
Metalli non
ferrosi |
Solido |
In area scoperta
impermeabilizzata all’interno di cassoni scarrabili |
Settore E |
20 |
R13/R5 |
160122 |
Componenti non
specificati altrimenti |
Solido |
In area scoperta
impermeabilizzata all’interno di contenitori in polietilene |
Settore E |
1 |
R13/R5 |
Tabella 2 - Rifiuti gestiti in deposito temporaneo
Codice CER |
Denominazione rifiuto |
Quantità [Kg/anno] |
Operazione di gestione interne all’impianto |
Area di stoccaggio |
Modalità di stoccaggio |
120301* |
Soluzioni acquose
di lavaggio |
500 |
Deposito
temporaneo |
Settore H |
In fusti di
polietilene da 500 l |
150202* |
Assorbenti,
materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose |
50 |
Deposito
temporaneo |
Settore H |
In contenitori di
polietilene |
160504* |
Gas in
contenitori a pressione - compresi gli halon -
contenenti sostanze pericolose |
10 |
Deposito
temporaneo |
Settore H |
In bombole |
Tabella 3 - Potenzialità dell’impianto e capacità
massima istantanea di stoccaggio
TIPOLOGIA |
Potenzialità massima gestibile [ton/anno] |
RIFIUTI PERICOLOSI |
748 |
RIFIUTI NON PERICOLOSI |
1.139 |
Totale |
1.887 |
Tabella 4 - Capacità massima istantanea dei rifiuti
pericolosi nelle operazioni di stoccaggio
Codice CER |
Denominazione rifiuto |
Capacità massima istantanea [ton] |
Tempo di Permanenza [giorni] |
160104* |
Veicoli fuori uso |
40 |
15 |
160107* |
Filtri dell’olio |
0,1 |
30 |
160110* |
Componenti esplosivi (ad esempio “air bag”) |
0,1 |
30 |
160111* |
Pastiglie per freni, contenenti amianto |
0,1 |
60 |
160113* |
Liquidi per freni |
0,1 |
30 |
160114* |
Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose |
0,1 |
30 |
160601* |
Batterie al piombo |
1,5 |
30 |
130109* |
oli minerali per circuiti idraulici, clorurati |
0,1 |
30 |
130110* |
oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati |
0,1 |
30 |
130111* |
oli sintetici per circuiti idraulici |
0,1 |
30 |
130112* |
oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili |
0,1 |
30 |
130113* |
altri oli per circuiti idraulici |
0,1 |
30 |
130205* |
Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati |
0,1 |
30 |
130206* |
Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione |
0,1 |
30 |
130207* |
Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile |
0,1 |
30 |
130208* |
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione |
0,1 |
30 |
TOTALE |
42,9 |
Tabella 5 - Capacità massima istantanea dei rifiuti
non pericolosi nelle operazioni di stoccaggio
Codice CER |
Denominazione rifiuto |
Capacità massima istantanea [ton] |
Tempo di permanenza [giorni] |
160106 |
Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose |
40 |
20 |
160103 |
Pneumatici fuori uso |
2 |
15 |
160112 |
Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111 |
0,1 |
60 |
160115 |
Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114 |
0,1 |
30 |
160116 |
Serbatoi per gas liquido |
0,5 |
60 |
160117 |
Metalli ferrosi |
100 |
60 |
160118 |
Metalli non ferrosi |
20 |
60 |
160119 |
Plastica |
4 |
20 |
160120 |
Vetro |
10 |
60 |
160122 |
Componenti non specificati altrimenti |
1 |
90 |
160216 |
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso,
diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 |
1 |
90 |
160801 |
Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio,
rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) |
1 |
90 |
160803 |
Catalizzatori esauriti contenenti metalli di
transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti |
1 |
90 |
160804 |
Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido
(tranne 160807) |
0,5 |
90 |
TOTALE |
181,2 |
Come
precisato dalla Ditta nelle Integrazioni trasmesse il 10.10.2013, il tempo di
permanenza si riferisce alla stima entro cui il rifiuto verrà avviato a
smaltimento / recupero presso impianti esterni quando l’impianto lavora alla
massima capacità produttiva (tale valore è stato calcolato a partire dalle aree
disponibili in cui verranno stoccati i rifiuti e dall’ingombro previsto per la
singola tipologia). In ogni caso i rifiiti non
resteranno nell’impianto per oltre un anno dalla presa in carico.
4. di prescrivere il rispetto delle
seguenti disposizioni:
- Lo
smaltimento dei reflui domestici, ovvero deposito temporaneo all’interno di
vasca a tenuta previo trattamento primario in fossa imhoff,
dovrà essere posizionata prima della vasca a tenuta e dovrà seguire i criteri
imposti dalla normativa attualmente in vigore (D.lgs
152/2006); tale tipo di smaltimento sarà consentito fino all’attivazione delle
opere di urbanizzazione dell’area e i reflui dovranno essere avviati allo
smaltimento a raggiungimento della capacità della vasca a tenuta ovvero secondo
le modalità previste dal D.Lgs. n. 152/2006;
- le
operazioni di carico e scarico dei rifiuti dovranno avvenire in modo da evitare
dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo;
- i
copertoni presenti nel sito dovranno essere vuotati da eventuali residui
d’acqua e depositati sotto strutture coperte fisse (tettoie o capannoni) o
provvisorie (teloni);
- le
attrezzature ed i contenitori usati per lo smaltimento dei rifiuti dovranno
essere idonee e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta
esplicazione dell’attività, dovranno impedire la dispersione dei rifiuti e la
fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenute in buona
efficienza e sottoposte a periodiche ed adegiuate
operazioni di lavaggio e decontaminazione: le acque di lavaggio dovranno essere
smaltite secondo la normativa vigente;
- dovrà
essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti
che risultino fra loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a
reazioni indesiderate;
- ad
impianti attivati e nella fase di piena operatività degli stessi, la Ditta
dovrà effettuare un monitoraggio fonometrico che verifichi la rispondenza ai limiti di legge dei livelli
di rumore immessi negli ambienti limitrofi
(ambienti abitativi e aree
esterne utilizzate da persone e comunità), le cui risultanze dovranno essere
trasmesse alla ASL competente Dipartimento entro 6 mesi dall’avvio
dell’impianto;
- in
riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi, la Ditta è tenuta a
verificare che le singole attività svolte (deposito di combustibili, oli,
gomma, materie platiche) avvengano nel rispetto della
vigente normativa in materia di prevenzione incendi;
- al
momento dell’avvio delll’attività la Ditta dovrà
predisporre tutta la documentazione prevista dal D.Lgs.
81/2008, nonché tutti gli accorgimenti necessari alla tutela della salute dei
lavoratori;
- la
realizzazione dei piezometri previsti dal parere dell’ARTA Direzione Centrale
di cui alla nota prot. n. 8557 del 12.07.2013 dovrà avvenire prima della messa in esercizio
dell’impianto e l’individuazione dell’ubicazione e le modalità di monitoraggio
dovranno essere concordate dalla Ditta con l’ARTA. Tali risultanze dovranno
essere trasmesse al SGR;
- Devono
essere effettuate misure fonometriche post operam; in
particolare le verifiche (anche a livello differenziale) andranno effettuate in
corrispondenza degli edifici destinati ad attività produttive e limitrofi al sito della ditta;
- Devono
essere rispettati i criteri generali di Prevenzione Incendi nonché del DM
10/03/1998 smi;
- Devono
essere rispettati gli impegni di progetto risultanti dalla documentazione
tecnica trasmessa dalla Ditta. In particolare: le strutture di separazione tra
le due attività devono avere le caratteristiche di resistenza al fuoco in
funzione del carico di incendio più gravoso; nel piazzale esterno i depositi
individuati negli elaborati grafici devono essere realizzati in modo da
lasciare adeguati spazi di manovra ai mzzi di
soccorso del VVFF; la superficie di ventilazione dei locali non dovrà essere
inferiore ad 1/40 della supoerficie in pianta degli
stessi;
- Prima
dell’esercizio dell’attività la Ditta dovrà presentare al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco dell’Aquila l’istanza ai sensi dell’art. 16 D.Lgs 139/2006 mediante la segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA) corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione
sostitutiva dell’atto notorio con la quale il titolare della Ditta comunica
l’inizio dell’attività, perizia asseverata da tecnico abilitato con la quale
viene attestata la conformità dell’opera alle regole tecniche di Prevenzione
Incendi e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando Provinciale; le
certificazioni e/o dichiarazioni atte a comprovare gli elementi costruttivi, i
prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi , gli impianti e i
componenti dell’impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio
con l’attestazione che l’opera è stata realizzata in conformità alla vigente
normativa in materia di sicurezza antincendio.
- adempimenti
previsti dal D.M. 11.04.2011, n. 82,
avente per oggetto: “Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso
(PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia
ambientale”, (G.U. 8 giugno 2011, n. 131) che, in attuazione dell'articolo 228
del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.,
detta tempi e modalità concrete di funzionamento del nuovo sistema di gestione
dei pneumatici;
- adempimenti
previsti dal la norma UNI CEN/TS 14243 dell’aprile 2010 avente per oggetto:
“Materiali prodotti da pneumatici fuori uso – Specifiche delle categorie basate
sulle dimensioni e impurità e metodi per la determinazione delle loro
dimensioni e impurità”, con le quali si definiscono tutte le fasi del processo
di trattamento degli PFU e le specifiche tecniche dei materiali che esitano
dalle stesse;
- adempimenti
di cui al D.M. 09.01.2003, “Esclusione
dei pneumatici ricostruibili dall’elenco dei rifiuti non pericolosi” (G.U.
18.01.2003, n. 14);
- adempimenti
previsti dalla normativa in materia di gestione di pile ed accumulatori di cui
al D. Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011,
n. 20;
- adempimenti
previsti dall’art. 216-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 e s.m.i., con il quale si dettano disposizioni
in ordine alla gestione di rifiuti costituiti da oli usati;
- adempimenti
previsti dal D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione
delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione
dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti” e
s.m.i., e il successivo D.Lgs.
14.03.2014, n. 49 che ha introddotto nuove
disposizioni in materia;
- adempimenti
previsti dai DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a
recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e 12 giugno 2002, n. 161, recante
norme per il l’avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il
ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;
SCARICHI IDRICI
Le
acque di prima pioggia accumulate nella vasca di stoccaggio, previo trattamento
depurativo, verranno scaricate nella rete consortile nei tempi previsti dalla L.R. 31/2010 s.m.i. secondo le
modalità descritte nelle pagine 31 e 32 della Relazione tecnica RT1 del
27/08/12;
5. di stabilire che l’autorizzazione di
cui al precedente punto 1), è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla
data di notifica del presente provvedimento ed è comprensiva sia della fase di
realizzazione che di gestione dell’impianto;
6. di precisare che l’autorizzazione di
cui al precedente punto 1), è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza
motivata da parte della Ditta interessata;
7. di stabilire che il presente
provvedimento disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all’art. 3,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.209/2003, e che nelle
more dell’emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare di apposite norme tecniche che disciplinino la gestione
dei veicoli a motore non rientranti tra le categorie di impianti di cui al D.Lgs 209/2003 e s.m.i., secondo
le disposizioni di cui all’art.231, comma 13) del D.Lgs
152/2006 e s.m.i., la ditta, stante l’istanza
avanzata, potrà provvedere anche al trattamento di autocarri e autobus;
8. di prescrivere, infine, che le
operazioni di trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano
svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs.
n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché
nel rispetto dei seguenti obblighi:
a. effettuare
al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di
cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;
b. effettuare
le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di
procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre
equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi
sull'ambiente;
c. rimuovere
preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti
ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03
e s.m.i., etichettati o resi in altro modo
identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d. rimuovere
e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i
successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e. eseguire
le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non
comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
9. di stabilire che, ai sensi dell’art.15,
commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è
consentito:
a. il
commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento
delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle
che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate
all’Allegato III dello stesso;
b. le
parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono
essere cedute solo agli iscritti alle
imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio
1992, n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle
operazioni di revisione singola previste dal decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285, aggiornato con le modifiche introdotte dal c.d. decreto Bianchi (Decreto
Legge 03.08.2007 n. 117), dal Pacchetto sicurezza (Decreto Legge 23 maggio
2008, n. 92) e dal Decreto Ministro Giustizia 17 dicembre 2008 che aggiorna gli
importi delle sanzioni;
10. di stabilire che l’esercizio
dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente
documentazione:
- documentazione
attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto
stabilito nel seguente punto 15);
- comunicazione
alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori
contenente:
• l’ultimazione
delle opere in conformità al progetto approvato;
• l’avvenuta
effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
• il
nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee
e documentate conoscenze tecniche;
- data
di avvio dell’impianto;
- documentazione
comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n.
380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente
ai sensi delel vigenti normative in materia;
- copia
della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.
in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione cosi come
richiesti dalla medesima normativa;
11. di disporre che entro 180 giorni dalla
comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata
istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di
collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in
funzione anche della tipologia di impianto:
- la
conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- la
funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e
recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
- l’idoneità
delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i
rispettivi risultati funzionali;
- il
regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di
massima potenzialità;
- l’idoneità
dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli
prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- la
predisposizione e l’attuazione delle
attività di monitoraggio, di controllo e di caratterizzazione previste
nel parere dell’ARTA Abruzzo;
12. di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività
afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti
norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve
essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
13. di prescrivere che il titolare e/o
gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo
di effettuare i seguenti adempimenti:
a) accertare
che il conferitore sia munito di regolare iscrizione
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
b) in
caso di conferimenti effettuati da parte di privari
cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle
frequenze direttemante connesse alla normale attività
domestica e, comunque, nel rispettodel Regolamento di
igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;
c) i
conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista
dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie
riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.
Nei
casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove vengano
accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di
carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore
e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto
trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto,
indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato
trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore
dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalere le
predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;
14. di precisare che la presente
autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve
essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere
e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve
essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni
rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo,
nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono
essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado
dell’ambiente e del paesaggio;
- devono
essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza,
sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie
prime ed energia;
15. di richiamare la Ditta interessata al
rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189
(Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla
trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia dell’Aquila ed all’ARTA -
Distretto Provinciale dell’Aquila di una comunicazione concernente la quantità
dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo
quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le
disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del
11.10.2010;
16. di richiamare la Ditta all’osservanza
degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti normative che
regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come da ultimo disciplinato dal D.L. n.
101/2013, convertito con modificazioni in L. n. 125/2013;
17. di dare atto che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16)
della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
18. di obbligare la Ditta beneficiaria del
presente provvedimento, a prestare prima dell’avvio dell’impianto adeguate
garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n.
790/2007 e s.m.i.; per tutta la durata delle
operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione dell’impianto, la Ditta
sia munita di adeguata polizza assicurativa a tutela di terzi, per eventuali
danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di quanto altro ad esse
connesso;
19. di stabilire che, in relazione al vigente
quadro normativo concernente la disciplina dell’utilizzazione delle terre e
rocce da scavo, in particolare gli artt.li 184-bis,
185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
e il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, art. 5, nel caso in cui, nella fase di
realizzazione dell’impianto, siano previsti movimenti di terra ancorché di
modesta entità e che i predetti materiali da scavo derivanti dalla
realizzazione dell’opera siano utilizzati nel corso dello stesso o di un
successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o
di terzi, almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori, la Ditta è tenuta
e presentare il “Piano di utilizzo” previsto all’art. 5 del citato D.M. n.
161/2012, redatto conformemente all’Allegato 5 dello stesso;
20. di fare salve eventuali e ulteriori
autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia;
si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei
limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che,
gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da
emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o
acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti
salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
21. di fare salvi altresì i successivi
accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla
sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R.
29.11.2007, n. 1227 e dell’esito della verifica della comunicazione antimafia
ai sensi del D.Lgs 159/2011 s.m.i.;
22. di redigere il presente provvedimento in
n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge, presso
la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;
23. di disporre l’invio del presente
provvedimento al Comune di Avezzano, all’A.R.T.A.
(Sede Centrale), all’A.R.T.A. (Distretto
dell’Aquila), alla Provincia dell’Aquila, nonché, ai sensi dell’art. 208, comma
18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila e al al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A]
di L’Aquila;
24. di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.),
a cura dello scrivente Servizio.
Avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini