IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1.         di autorizzare, ai sensi dell’art. 208, 124, 269 del D.Lgs. 03.04.2006 152 e s.m.i., dell’art. 45 della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. e del D.Lgs 209/203 e s.m.i., la Società GALLESE MECCANICA INDUSTRIALE srl Sede Legale Avezzano (AQ) Via A. Einstein n. 33/35 CF 01478800665 alla realizzazione e gestione di un centro di raccolta veicoli fuori uso e ritiro di pezzi usati nel Comune di Avezzano (AQ) Via A. Einstein n. 33/35 Foglio 61 Particella 1608 per complesivi mq 7.500. Operazioni D 15 dell’Allegato B R13 – R5 dell’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2.         di approvare gli elaborati progettuali di seguito elencati e  trasmessi dalla ditta GALLESE MECCANICA INDUSTRIALE srl:

1.         Allegato 1: Progetto definitivo e documentazione tecnica;

2.         Allegato 2: Sintesi tecnica;

3.         RT1 Relazione tecnica generale del 27/08/12;

4.         RT2 Relazione idrogeologica ed idraulica del 27/08/12;

5.         Relazione Geologica e sismica;

6.         T1 Inquadramento cartografico 27/08/12;

7.         T2 Stralcio PRT 27/07/12;

8.         T3 Stralcio mappa catastale 27/08/2012;

9.         T4 Carte di rischio 27/08/12;

10.       T5 Stato di fatto Piante Prospetti e Sezioni;

11.       T6.1 Stato di progetto PianbteLay out impianto;

12.       T6.2 Stato di progetto Prospetti e Sezioni 27/08/12;

13.       T7 impianto di raccolta e trattamento acque di piazzale 27/08/12;

14.       Parere favorevole VVFF prot. 11433 del 23/08/2012 e elaborato progettuale;

15.       Documentazione attestante espletamento iter rilascio permesso a costruire/DIA;

16.       Relazione applicabilità normativa Valutazione di assoggettabilità ambientale;

17.       Atto attestante disponibilità dell’area interessata dall’impianto;

18.       Certificato destinazione urbanistica;

19.       Dichiarazione Ditta Gallese gestore competente servizio idrico integrato del 27.08.2012;

20.       Integrazioni prodotte dalla Ditta di cui alla nota datata 10/10/2013;

3.         di disporre che nell’impianto posso essere gestiti i seguenti rifiuti con le potenzialità e le operazioni di trattamento di seguito evidenziate:

 

Tabella 1 - Rifiuti per i quali è richiesta l'autorizzazione (in ingresso all’impianto)

Codice CER

Denominazione

rifiuto

Stato

fisico

Modalità di stoccaggio

Area di stoccaggio

Quantità

[ton/anno]

Operazione di gestione

160104*

Veicoli fuori uso

Solido

Su piazzale pavimentato impermeabilizzato in posizione di marcia

Settore A

720

R13/R5

160106

Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi

né altre componenti pericolose

Solido

In area coperta con accatastamento max su 2 livelli

Settore C

100

R13/R5

160117

Metalli ferrosi

Solido

In area scoperta impermeabilizzata all’interno di cassoni scarrabili

Settore E

100

R13/R5

160118

Metalli non ferrosi

Solido

In area scoperta impermeabilizzata all’interno di cassoni scarrabili

Settore E

20

R13/R5

160122

Componenti non specificati altrimenti

Solido

In area scoperta impermeabilizzata all’interno di contenitori in polietilene

Settore E

1

R13/R5

 

 

Tabella 2 - Rifiuti gestiti in deposito temporaneo

Codice

CER

Denominazione rifiuto

Quantità

[Kg/anno]

Operazione di gestione

interne all’impianto

Area di

stoccaggio

Modalità di

stoccaggio

120301*

Soluzioni acquose di lavaggio

500

Deposito temporaneo

Settore H

In fusti di polietilene da 500 l

150202*

Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti

protettivi, contaminati da sostanze pericolose

50

Deposito temporaneo

Settore H

In contenitori di polietilene

160504*

Gas in contenitori a pressione - compresi gli halon - contenenti sostanze pericolose

10

Deposito temporaneo

Settore H

In bombole

 

Tabella 3 - Potenzialità dell’impianto e capacità massima istantanea di stoccaggio

TIPOLOGIA

Potenzialità massima gestibile

[ton/anno]

RIFIUTI PERICOLOSI

748

RIFIUTI NON PERICOLOSI

1.139

Totale

1.887

 

Tabella 4 - Capacità massima istantanea dei rifiuti pericolosi nelle operazioni di stoccaggio

Codice CER

Denominazione

rifiuto

Capacità massima

istantanea

[ton]

Tempo di

Permanenza

[giorni]

160104*

Veicoli fuori uso

40

15

160107*

Filtri dell’olio

0,1

30

160110*

Componenti esplosivi

(ad esempio “air bag”)

0,1

30

160111*

Pastiglie per freni, contenenti amianto

0,1

60

160113*

Liquidi per freni

0,1

30

160114*

Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

0,1

30

160601*

Batterie al piombo

1,5

30

130109*

oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

0,1

30

130110*

oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

0,1

30

130111*

oli sintetici per circuiti idraulici

0,1

30

130112*

oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

0,1

30

130113*

altri oli per circuiti idraulici

0,1

30

130205*

Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi

e lubrificazione, non clorurati

0,1

30

130206*

Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi

e lubrificazione

0,1

30

130207*

Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione,

facilmente biodegradabile

0,1

30

130208*

Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

0,1

30

TOTALE

42,9

Tabella 5 - Capacità massima istantanea dei rifiuti non pericolosi nelle operazioni di stoccaggio

Codice CER

Denominazione

rifiuto

Capacità massima

istantanea

[ton]

Tempo di

permanenza

[giorni]

160106

Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi

né altre componenti pericolose

40

20

160103

Pneumatici fuori uso

2

15

160112

Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla

voce 160111

0,1

60

160115

Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce

160114

0,1

30

160116

Serbatoi per gas liquido

0,5

60

160117

Metalli ferrosi

100

60

160118

Metalli non ferrosi

20

60

160119

Plastica

4

20

160120

Vetro

10

60

160122

Componenti non specificati altrimenti

1

90

160216

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

1

90

160801

Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

1

90

160803

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

1

90

160804

Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)

0,5

90

TOTALE

181,2

Come precisato dalla Ditta nelle Integrazioni trasmesse il 10.10.2013, il tempo di permanenza si riferisce alla stima entro cui il rifiuto verrà avviato a smaltimento / recupero presso impianti esterni quando l’impianto lavora alla massima capacità produttiva (tale valore è stato calcolato a partire dalle aree disponibili in cui verranno stoccati i rifiuti e dall’ingombro previsto per la singola tipologia). In ogni caso i rifiiti non resteranno nell’impianto per oltre un anno dalla presa in carico.

4.         di prescrivere il rispetto delle seguenti disposizioni:

-          Lo smaltimento dei reflui domestici, ovvero deposito temporaneo all’interno di vasca a tenuta previo trattamento primario in fossa imhoff, dovrà essere posizionata prima della vasca a tenuta e dovrà seguire i criteri imposti dalla normativa attualmente in vigore (D.lgs 152/2006); tale tipo di smaltimento sarà consentito fino all’attivazione delle opere di urbanizzazione dell’area e i reflui dovranno essere avviati allo smaltimento a raggiungimento della capacità della vasca a tenuta ovvero secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 152/2006;

-          le operazioni di carico e scarico dei rifiuti dovranno avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo;

-          i copertoni presenti nel sito dovranno essere vuotati da eventuali residui d’acqua e depositati sotto strutture coperte fisse (tettoie o capannoni) o provvisorie (teloni);

-          le attrezzature ed i contenitori usati per lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere idonee e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, dovranno impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenute in buona efficienza e sottoposte a periodiche ed adegiuate operazioni di lavaggio e decontaminazione: le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-          dovrà essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

-          ad impianti attivati e nella fase di piena operatività degli stessi, la Ditta dovrà effettuare un monitoraggio fonometrico che verifichi  la rispondenza ai limiti di legge dei livelli di rumore immessi negli ambienti limitrofi  (ambienti abitativi  e aree esterne utilizzate da persone e comunità), le cui risultanze dovranno essere trasmesse alla ASL competente Dipartimento entro 6 mesi dall’avvio dell’impianto;

-          in riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi, la Ditta è tenuta a verificare che le singole attività svolte (deposito di combustibili, oli, gomma, materie platiche) avvengano nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi;

-          al momento dell’avvio delll’attività la Ditta dovrà predisporre tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/2008, nonché tutti gli accorgimenti necessari alla tutela della salute dei lavoratori;

-          la realizzazione dei piezometri previsti dal parere dell’ARTA Direzione Centrale di cui alla nota prot. n. 8557 del 12.07.2013  dovrà avvenire prima della messa in esercizio dell’impianto e l’individuazione dell’ubicazione e le modalità di monitoraggio dovranno essere concordate dalla Ditta con l’ARTA. Tali risultanze dovranno essere trasmesse al SGR;

-          Devono essere effettuate misure fonometriche post operam; in particolare le verifiche (anche a livello differenziale) andranno effettuate in corrispondenza degli edifici destinati ad attività produttive e  limitrofi al sito della ditta;

-          Devono essere rispettati i criteri generali di Prevenzione Incendi nonché del DM 10/03/1998 smi;

-          Devono essere rispettati gli impegni di progetto risultanti dalla documentazione tecnica trasmessa dalla Ditta. In particolare: le strutture di separazione tra le due attività devono avere le caratteristiche di resistenza al fuoco in funzione del carico di incendio più gravoso; nel piazzale esterno i depositi individuati negli elaborati grafici devono essere realizzati in modo da lasciare adeguati spazi di manovra ai mzzi di soccorso del VVFF; la superficie di ventilazione dei locali non dovrà essere inferiore ad 1/40 della supoerficie in pianta degli stessi;

-          Prima dell’esercizio dell’attività la Ditta dovrà presentare al Comando Provinciale Vigili del Fuoco dell’Aquila l’istanza ai sensi dell’art. 16 D.Lgs 139/2006 mediante la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio con la quale il titolare della Ditta comunica l’inizio dell’attività, perizia asseverata da tecnico abilitato con la quale viene attestata la conformità dell’opera alle regole tecniche di Prevenzione Incendi e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando Provinciale; le certificazioni e/o dichiarazioni atte a comprovare gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi , gli impianti e i componenti dell’impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio con l’attestazione che l’opera è stata realizzata in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

-          adempimenti previsti dal  D.M. 11.04.2011, n. 82, avente per oggetto: “Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale”, (G.U. 8 giugno 2011, n. 131) che, in attuazione dell'articolo 228 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., detta tempi e modalità concrete di funzionamento del nuovo sistema di gestione dei pneumatici;

-          adempimenti previsti dal la norma UNI CEN/TS 14243 dell’aprile 2010 avente per oggetto: “Materiali prodotti da pneumatici fuori uso – Specifiche delle categorie basate sulle dimensioni e impurità e metodi per la determinazione delle loro dimensioni e impurità”, con le quali si definiscono tutte le fasi del processo di trattamento degli PFU e le specifiche tecniche dei materiali che esitano dalle stesse;

-          adempimenti di cui al  D.M. 09.01.2003, “Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall’elenco dei rifiuti non pericolosi” (G.U. 18.01.2003, n. 14);

-          adempimenti previsti dalla normativa in materia di gestione di pile ed accumulatori di cui al D. Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20; 

-          adempimenti previsti dall’art. 216-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con il quale si dettano disposizioni in ordine alla gestione di rifiuti costituiti da oli usati;

-          adempimenti previsti dal D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti” e s.m.i., e il successivo D.Lgs. 14.03.2014, n. 49 che ha introddotto nuove disposizioni in materia;

-          adempimenti previsti dai DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per il l’avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;

SCARICHI IDRICI

Le acque di prima pioggia accumulate nella vasca di stoccaggio, previo trattamento depurativo, verranno scaricate nella rete consortile nei tempi previsti dalla L.R. 31/2010 s.m.i. secondo le modalità descritte nelle pagine 31 e 32 della Relazione tecnica RT1 del 27/08/12;

5.         di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 1), è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione dell’impianto; 

6.         di precisare che l’autorizzazione di cui al precedente punto 1), è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

7.         di stabilire che il presente provvedimento disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.209/2003, e che nelle more dell’emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di apposite norme tecniche che disciplinino la gestione dei veicoli a motore non rientranti tra le categorie di impianti di cui al D.Lgs 209/2003 e s.m.i., secondo le disposizioni di cui all’art.231, comma 13) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la ditta, stante l’istanza avanzata, potrà provvedere anche al trattamento di autocarri e autobus;

8.         di prescrivere, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a.         effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. 209/03 e s.m.i.;

b.         effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c.         rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d.         rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e.         eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

9.         di stabilire che, ai sensi dell’art.15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:

a.         il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

b.         le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere  cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con le modifiche introdotte dal c.d. decreto Bianchi (Decreto Legge 03.08.2007 n. 117), dal Pacchetto sicurezza (Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92) e dal Decreto Ministro Giustizia 17 dicembre 2008 che aggiorna gli importi delle sanzioni;

10.       di stabilire che l’esercizio dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:

-          documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 15);

-          comunicazione alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:

          l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

          l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

          il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

-          data di avvio dell’impianto;

-          documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n. 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente ai sensi delel vigenti normative in materia;

-          copia della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione cosi come richiesti dalla medesima normativa;

11.       di disporre che entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

-          la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

-          la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

-          l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

-          il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

-          l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

-          la predisposizione e l’attuazione delle  attività di monitoraggio, di controllo e di caratterizzazione previste nel parere dell’ARTA Abruzzo;

12.       di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

13.       di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a)         accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

b)         in caso di conferimenti effettuati da parte di privari cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttemante connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispettodel Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;

c)         i conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove vengano accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalere le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

14.       di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-          deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-          deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-          devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-          devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

15.       di richiamare la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia dell’Aquila ed all’ARTA - Distretto Provinciale dell’Aquila di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

16.       di richiamare la Ditta all’osservanza degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come da ultimo disciplinato dal D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni in L. n. 125/2013;

17.       di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

18.       di obbligare la Ditta beneficiaria del presente provvedimento, a prestare prima dell’avvio dell’impianto adeguate garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.; per tutta la durata delle operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione dell’impianto, la Ditta sia munita di adeguata polizza assicurativa a tutela di terzi, per eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di quanto altro ad esse connesso;

19.       di stabilire che, in relazione al vigente quadro normativo concernente la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, in particolare gli artt.li 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, art. 5, nel caso in cui, nella fase di realizzazione dell’impianto, siano previsti movimenti di terra ancorché di modesta entità e che i predetti materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell’opera siano utilizzati nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori, la Ditta è tenuta e presentare il “Piano di utilizzo” previsto all’art. 5 del citato D.M. n. 161/2012, redatto conformemente all’Allegato 5 dello stesso;

20.       di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

21.       di fare salvi altresì i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 e dell’esito della verifica della comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011 s.m.i.;

22.       di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;

23.       di disporre l’invio del presente provvedimento al Comune di Avezzano, all’A.R.T.A. (Sede Centrale), all’A.R.T.A. (Distretto dell’Aquila), alla Provincia dell’Aquila, nonché, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila e al al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] di L’Aquila;

24.       di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), a cura dello scrivente Servizio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini